Sentenza 7 luglio 2008
Massime • 1
Con riguardo alle condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore della L. n. 49 del 2006, per ritenere la sussistenza della codetenzione di sostanze stupefacenti per uso di gruppo deve attribuirsi rilievo alla destinazione della sostanza stupefacente al comune consumo personale, e non alla destinazione delle sostanze all'uso contestuale.
Commentari • 2
- 1. La nozione di “uso personale” di stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 28 agosto 2020
La ratio dell' “uso personale” Nella Giurisprudenza di legittimità, si è compresa la notevole indeterminatezza del lemma “quantità” in tema di stupefacenti. Secondo un primo orientamento, inaugurato da Cass., SS.UU., 10 luglio 2008, n. 28605, Di Salvia, non è reato o, meglio, è reato impossibile spacciare o coltivare una dose di sostanza priva di tenore drogante, ovverosia con un principio attivo “che non può modificare l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore”. Dunque, per Sezioni Unite Di Salvia 2008, il criterio qualitativo prevale sempre su quello quantitativo. Tale è pure il parere di Cass., sez. pen. IV, 12 maggio 2010, n. 21814, Cass., sez. pen. IV, 17 febbraio 2011, n. 25674 e …
Leggi di più… - 2. Sul consumo di gruppo di sostanze stupefacentiAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 18 maggio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/07/2008, n. 37989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37989 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 07/07/2008
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1379
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 033354/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AB LB, N. IL 19/10/1969;
avverso SENTENZA del 14/06/2005 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMENDOLA ADELAIDE;
Udito il Procuratore generale, Dott. DI CASOLA Carlo, che ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, avvocato CAPUZZO Franco, che ha insistito per il suo accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con sentenza del 24 giugno 1996 il Tribunale di Venezia dichiarava AB TO colpevole del reato di detenzione di grammi 0,4831 di cocaina, commesso in Chioggia il 26 luglio 1993, e, ritenuta l'ipotesi lieve di cui del D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5, lo condannava a pena ritenuta di giustizia.
Proposto gravame, la Corte d'appello, in data 14 giugno 2005, confermava l'impugnata pronuncia.
In motivazione osservava il giudicante che doveva escludersi la ricorrenza del c.d. "uso di gruppo", il quale presupponeva, quando lo stupefacente fosse stato acquistato da uno solo dei componenti, in nome e per conto anche degli altri, che questi ultimi avessero avuto sin dall'origine, e cioè sin dal momento dell'acquisto, "quell'autonomo potere di fatto sulla cosa in cui si sostanzia la detenzione". Nella fattispecie, invece, dall'istruttoria espletata, e segnatamente dalle deposizioni dei testi Carraro e Sabbadin, era emerso unicamente che all'imputato era stato consegnato del denaro affinché con esso comperasse della droga, della quale neppure era stato previsto l'uso di gruppo. Si era dunque in presenza di un semplice mandato all'acquisto di stupefacenti.
1.2 Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AB TO, chiedendone l'annullamento senza rinvio per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, inosservanza ed erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, in relazione al successivo art. 75, per avere la Corte d'appello escluso la ricorrenza della fattispecie del cosiddetto "consumo di gruppo", in ragione della asserita mancanza, sin dal momento dell'acquisto, di quell'autonomo potere di fatto in cui si sostanzierebbe la "detenzione" rilevante ai predetti fini. Così argomentando il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che nell'acquisto di gruppo vige il principio della co-detenzione, ovvero della detenzione in nomine alieno, posto che, a opinare diversamente, sarebbe veramente difficile, se non impossibile, ravvisare la condotta scriminante prevista dalla norma innanzi richiamata.
2.1 Merita anzitutto precisare che, essendo il fatto per cui è processo avvenuto anteriormente all'entrata in vigore della L. 21 febbraio 2006, n. 26, la fondatezza delle censure proposte va scrutinata esclusivamente con riferimento alla previgente formulazione del D.P.R. n. 309 del 1990, senza quindi tener conto delle modifiche introdotte nella predetta fonte dal legislatore del 2006: è stato invero segnalato da autorevole dottrina che il maggior rigore cui appare ora ispirata la strategia in materia di controllo della diffusione della droga sarebbe incompatibile con l'irrilevanza penale, nei limiti e nei termini che di qui a poco si andranno a precisare, del c.d. consumo di gruppo.
Ciò posto, mette conto ricordare che la questione del trattamento sanzionatorio da riservare a tale fenomeno si è posta a seguito del referendum abrogativo del 1993 che, avendo fatto cadere lo sbarramento quantitativo della dose media giornaliera, quale discrimine quantitativo tra illecito penale e illecito amministrativo, ha eliminato l'elemento che inevitabilmente, nell'assetto normativo previgente, attraeva tali fatti nell'area della rilevanza penale, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73. I contrasti giurisprudenziali originati dalla rivisitazione del testo normativo determinarono l'intervento delle sezioni unite della Cassazione che nella sentenza 28 maggio 1997, n. 4, affermarono la non punibilità, in quanto rientranti nella sfera dell'illecito amministrativo di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75, dell'acquisto e della detenzione di sostanze stupefacenti destinate all'uso personale che avvengano per conto e nell'interesse anche di soggetti diversi dall'agente, quando sia certa fin dall'inizio l'identità dei medesimi nonché manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo. Nell'affermare tale principio la Corte osservò che l'omogeneità teleologica della condotta del procacciatore rispetto allo scopo degli altri componenti del gruppo caratterizzava la detenzione quale codetenzione ed impediva che il primo si ponesse in rapporto di estraneità e quindi di diversità rispetto ai secondi, con conseguente impossibilità che la sua condotta potesse essere connotata in termini di cessione;
precisando infine che ad opposta conclusione doveva invece pervenirsi qualora l'acquirente-detentore non fosse stato anche assuntore, ovvero non avesse avuto alcun mandato all'acquisto o alla detenzione.
La successiva evoluzione giurisprudenziale non si è sostanzialmente discostata da tale impostazione e pur con qualche oscillazione tra soluzioni favorevoli a una estensione della rilevanza amministrativa, con speculare arretramento di quella penale - come le pronunce che ritengono scriminante anche un mandato ad acquistare tacito e/o non accompagnato dalla preventiva consegna del denaro necessario all'acquisto (Cass. Pen. 4, 4 giugno 1999, De Carolis) - e soluzioni più restrittive, può ritenersi ormai consolidata la massima secondo cui per la configurabilità dell'ipotesi di codetenzione per uso di gruppo di sostanza stupefacente, non punibile in base al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75, occorre la prova rigorosa che la droga sia stata acquistata in comune, con il denaro cioè di tutti i partecipanti al gruppo ed allo scopo di destinarla al consumo esclusivo dei medesimi. In tale prospettiva si assume quindi che, se l'acquisto e il consumo rimangono circoscritti all'interno del gruppo degli assuntori, è irrilevante che la sostanza sia detenuta da uno solo di essi, in quanto l'intero quantitativo è idealmente divisibile in quote corrispondenti al numero dei menzionati partecipanti laddove, in mancanza di ciò, sussiste per il detentore il reato di cessione, sia pure gratuita, a terzi di sostanza stupefacente, con l'ulteriore precisazione che, in ogni caso, la prova della destinazione della droga allo spaccio spetta all'accusa (Cass. Pen. sez. 4^, 10 luglio 2007, n. 35682).
2.2 Venendo al caso di specie, rileva il collegio che l'impianto argomentativo della sentenza impugnata non resiste alle critiche formulate in ricorso.
All'uopo è sufficiente rilevare che il giudice di merito, dopo avere affermato che la fattispecie del consumo di gruppo ricorre anche quando lo stupefacente sia stato acquistato da uno solo dei componenti in nome e per conto degli altri, ha contraddittoriamente ritenuto essenziale che questi abbiano sin dall'origine, e cioè "sin dal momento dell'acquisito, quell'autonomo potere di fatto sulla cosa in cui si sostanzia la detenzione", senza esplicitare in cosa siffatto potere dovrebbe consistere: precisazione, invece, tanto più necessaria se si considera che, sul piano dogmatico, in base ai principi civilistici, il mandante ha sempre il possesso delle cose acquistate dal mandatario per suo conto, mentre quest'ultimo ne ha la sola detenzione, per giunta non qualificata (confr. Cass. civ. 1^, 28 febbraio 2006, 4404); e che, sul piano pratico, la materiale apprensione della quota di propria spettanza da parte di ciascun componente, avverrà solo al momento della distribuzione. Errato è anche il rilievo, utilizzato dalla Corte d'appello a ulteriore supporto del suo convincimento, che nella fattispecie "nemmeno era stato previsto l'uso di gruppo", così evidenziando di volerne circoscrivere la nozione alla sola ipotesi in cui gli appartenenti al gruppo procedano all'acquisto della sostanza in vista di una già concordata assunzione in comune.
In proposito è sufficiente rilevare che non solo la destinazione dello stupefacente alla fruizione contestuale è elemento ulteriore e spurio, rispetto alla destinazione al consumo personale tout court, senza ulteriori connotazioni, che è l'unico fattore idoneo a scriminare, sotto il profilo giuridico, l'illecito amministrativo da quello penale, ma che l'inserimento di tale requisito aumenterebbe in maniera inaccettabile il tasso di empiricità, arbitrarietà e ambiguità della fattispecie, legandone la ricorrenza a una programmazione e a uno sviluppo che può dipendere dalla mera causalità e che può non riguardare tutti i componenti del gruppo. Di modo che la tesi della necessaria destinazione delle sostanze all'uso contestuale, ai fini della sussistenza della figura del "consumo di gruppo", non è conforme alla corretta esegesi delle fonti, condotta in base ai criteri letterale, logico-sistematico e teleologico.
In tale contesto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia che si atterrà ai principi indicati nella presente sentenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2008