Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/07/2008, n. 37989
CASS
Sentenza 7 luglio 2008

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Con riguardo alle condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore della L. n. 49 del 2006, per ritenere la sussistenza della codetenzione di sostanze stupefacenti per uso di gruppo deve attribuirsi rilievo alla destinazione della sostanza stupefacente al comune consumo personale, e non alla destinazione delle sostanze all'uso contestuale.

Commentari2

  • 1La nozione di “uso personale” di stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 28 agosto 2020

    La ratio dell' “uso personale” Nella Giurisprudenza di legittimità, si è compresa la notevole indeterminatezza del lemma “quantità” in tema di stupefacenti. Secondo un primo orientamento, inaugurato da Cass., SS.UU., 10 luglio 2008, n. 28605, Di Salvia, non è reato o, meglio, è reato impossibile spacciare o coltivare una dose di sostanza priva di tenore drogante, ovverosia con un principio attivo “che non può modificare l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore”. Dunque, per Sezioni Unite Di Salvia 2008, il criterio qualitativo prevale sempre su quello quantitativo. Tale è pure il parere di Cass., sez. pen. IV, 12 maggio 2010, n. 21814, Cass., sez. pen. IV, 17 febbraio 2011, n. 25674 e …

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  • 2Sul consumo di gruppo di sostanze stupefacentiAccesso limitato
    Carlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 18 maggio 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/07/2008, n. 37989
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37989
Data del deposito : 7 luglio 2008

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