CASS
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 5168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5168 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - FILIPPO CASA GI CI EL AL AN IN CO GENOVESE SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X avverso l'ordinanza del 15/04/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di TRIESTE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EL AL AN;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Trieste – in parziale accoglimento del reclamo proposto avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di Udine del 24/05/2024 - ha accolto la domanda in tema di rimedio risarcitorio presentata da XXXXXXXXXXXXXX, per presunta detenzione inumana e degradante ai sensi dell’art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento al periodo trascorso dal condannato in regime detentivo presso la Casa circondariale di Napoli-Poggioreale, per complessivi venticinque giorni e, consequenzialmente, ha disposto una riduzione di giorni due della pena espianda, dichiarando l’esistenza di un credito pari a euro quaranta in favore dell’istante. Contestualmente, il Tribunale di sorveglianza ha disatteso analoga richiesta formulata dal condannato, quanto agli ulteriori periodi di detenzione da lui sofferti presso gli istituti di EL (dal 05/08/2000 al 25/03/2000 e dal 02/04/2003 al 09/07/2003), di Napoli- IG (dal 06/12/1997 al 08/07/1999), di SS (dal 27/05/2000 al 05/08/2000), di -L TT (dal 09/07/2003 al 19/10/2003 e dal 24/10/2003 al 30/10/2003), di Latina (dal 24/10/2003 al 30/10/2003), nonché presso l’ex O.P.G. di Sant’Eframo (dal 14/03/2009 al 28/03/2009).
2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXX, a mezzo dell’avv. Paolo Antonio Muzzi, deducendo due motivi, che vengo di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciato difetto di motivazione per mancata valutazione dei motivi di reclamo, nonché per erronea applicazione del criterio valutativo per relationem e, infine, per violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 111 comma 6 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 5168 Anno 2026 Presidente: BO CA Relatore: AN EL AL Data Udienza: 27/11/2025 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà, rispetto alla ritenuta adeguatezza delle cure psichiatriche offerte al ricorrente, in costanza di detenzione.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Secondo quanto rileva il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza avrebbe mancato di pronunciarsi, in ordine a diverse violazioni dedotte nell’istanza, con riferimento alla condizione detentiva patita dal condannato all’interno di più istituti di detenzione. Con il secondo motivo, la difesa si duole della motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza, in punto di adeguatezza delle cure psichiche offerte al ricorrente in costanza di carcerazione, per non avere il Tribunale vagliato - nella sua interezza - tutta la documentazione medico- legale offerta a sostegno della relativa domanda. Le doglianze del ricorrente – in alcuni tratti generiche e non facilmente interpretabili – solo formalmente enunciano anche la sussistenza del vizio di violazione di legge, ma nella sostanza appaiono inerenti a pretesi difetti della struttura motivazionale, così esulando dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.
2. In via preliminare, deve rilevarsi che il rimedio risarcitorio attivato dal condannato ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. costituisce una tutela specifica conseguente al pregiudizio subito dal detenuto, a causa delle sofferenze, psicologiche e morali, subite in conseguenza di un trattamento penitenziario ritenuto difforme, rispetto ai parametri elaborati dalla giurisprudenza comunitaria. Nel caso di specie – secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa - il reclamo aveva ad oggetto le condizioni detentive subite dal soggetto presso una pluralità di istituti penitenziari;
la doglianza atteneva sia alle modalità attraverso le quali l’amministrazione si era approcciata alle condizioni di salute mentale del ricorrente, per essere questi affetto da una patologia denominata “pseudo-demenza di tipo ganseriano” (si tratta di una forma reattiva alla carcerazione, di tipo psicogeno, anche detta “stato crepuscolare isterico”; tale patologia comporta allucinazioni visive e uditive, nonché deliri, amnesie, convulsioni, disorientamenti e una marcata variabilità dell’umore), sia per ciò che attiene alla possibilità – asseritamente denegata al reclamante - di fruire di un minimo di spazio vitale all’interno del locale nel quale era collocato. La difesa ha ritenuto, dunque, che tali condizioni fossero atte a integrare la violazione dell'art. 3 CEDU, dando origine a un trattamento inumano e degradante, in presenza del quale, appunto, diviene esperibile lo specifico rimedio risarcitorio previsto all'art. 35-ter Ord. Pen.
3. In primo luogo, l’ordinanza impugnata – contrariamente alle deduzioni difensive – ha argomentato lungamente, oltre che in maniera logica e non contraddittoria, quanto allo stato di salute psichica nel quale versa il condannato;
sul punto, il Tribunale di sorveglianza ha dettagliatamente richiamato i riscontri forniti dall’Amministrazione penitenziaria, chiarendo – in modo ampio ed esaustivo -come tale pur precaria condizione mentale non abbia minimamente inciso, sul profilo della piena compatibilità con il regime carcerario.
3.1. Quanto al tema della conservazione di uno spazio detentivo minimo - atto a non concretizzare una situazione carceraria degradante - il Tribunale di sorveglianza, come detto, ha accolto il reclamo del condannato, con riferimento al periodo di detenzione trascorso presso il carcere di Napoli-Poggioreale; ciò sul presupposto dell’impossibilità di ricostruire le modalità di effettiva allocazione del detenuto istante, sul quale ha ritenuto non potersi far gravare il relativo onere della prova. 2 3.2. Per ciò che attiene, poi, al medesimo tema dello spazio minimo assicurato al detenuto, all’interno dei numerosi istituti carcerari sopra menzionati, la motivazione dell’avversata decisione si è integralmente riportata, per relationem, a quella adottata dal Magistrato di sorveglianza di Udine nel provvedimento reclamato.
3.2.1. Noto è, sul punto, il principio di diritto secondo il quale aa motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale deve essere considerata pienamente legittima, allorquando: ‹‹1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione›› (Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839 – 01; nello stesso senso si è espressa Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252 – 01).
3.2.2. Nel caso di specie, il Magistrato di sorveglianza aveva – nella decisione richiamata dall’ordinanza impugnata – esaustivamente esaminato tutte le doglianze difensive, soffermandosi specificamente sulla situazione detentiva nella quale si era venuto a trovare il condannato, in ciascuno degli istituti presso i quali era stato allocato. Con l’esistenza di tali argomentazioni – che rappresentano il fulcro della parte motiva dell’ordinanza del Magistrato di sorveglianza - e, dunque, con la dovizia e completezza della relativa analisi, la difesa ha evitato il confronto;
in tal modo, la critica posta a fondamento dell’atto di impugnazione ora in esame ha assunto una marcata connotazione aspecifica e assertiva, oltre che meramente confutativa, finendo per essere addirittura distonica, rispetto alla decisione aggredita e delineandosi, quindi, in termini di inammissibilità.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL AL AN CA BO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EL AL AN;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Trieste – in parziale accoglimento del reclamo proposto avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di Udine del 24/05/2024 - ha accolto la domanda in tema di rimedio risarcitorio presentata da XXXXXXXXXXXXXX, per presunta detenzione inumana e degradante ai sensi dell’art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento al periodo trascorso dal condannato in regime detentivo presso la Casa circondariale di Napoli-Poggioreale, per complessivi venticinque giorni e, consequenzialmente, ha disposto una riduzione di giorni due della pena espianda, dichiarando l’esistenza di un credito pari a euro quaranta in favore dell’istante. Contestualmente, il Tribunale di sorveglianza ha disatteso analoga richiesta formulata dal condannato, quanto agli ulteriori periodi di detenzione da lui sofferti presso gli istituti di EL (dal 05/08/2000 al 25/03/2000 e dal 02/04/2003 al 09/07/2003), di Napoli- IG (dal 06/12/1997 al 08/07/1999), di SS (dal 27/05/2000 al 05/08/2000), di -L TT (dal 09/07/2003 al 19/10/2003 e dal 24/10/2003 al 30/10/2003), di Latina (dal 24/10/2003 al 30/10/2003), nonché presso l’ex O.P.G. di Sant’Eframo (dal 14/03/2009 al 28/03/2009).
2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXX, a mezzo dell’avv. Paolo Antonio Muzzi, deducendo due motivi, che vengo di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciato difetto di motivazione per mancata valutazione dei motivi di reclamo, nonché per erronea applicazione del criterio valutativo per relationem e, infine, per violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 111 comma 6 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 5168 Anno 2026 Presidente: BO CA Relatore: AN EL AL Data Udienza: 27/11/2025 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà, rispetto alla ritenuta adeguatezza delle cure psichiatriche offerte al ricorrente, in costanza di detenzione.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Secondo quanto rileva il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza avrebbe mancato di pronunciarsi, in ordine a diverse violazioni dedotte nell’istanza, con riferimento alla condizione detentiva patita dal condannato all’interno di più istituti di detenzione. Con il secondo motivo, la difesa si duole della motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza, in punto di adeguatezza delle cure psichiche offerte al ricorrente in costanza di carcerazione, per non avere il Tribunale vagliato - nella sua interezza - tutta la documentazione medico- legale offerta a sostegno della relativa domanda. Le doglianze del ricorrente – in alcuni tratti generiche e non facilmente interpretabili – solo formalmente enunciano anche la sussistenza del vizio di violazione di legge, ma nella sostanza appaiono inerenti a pretesi difetti della struttura motivazionale, così esulando dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.
2. In via preliminare, deve rilevarsi che il rimedio risarcitorio attivato dal condannato ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. costituisce una tutela specifica conseguente al pregiudizio subito dal detenuto, a causa delle sofferenze, psicologiche e morali, subite in conseguenza di un trattamento penitenziario ritenuto difforme, rispetto ai parametri elaborati dalla giurisprudenza comunitaria. Nel caso di specie – secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa - il reclamo aveva ad oggetto le condizioni detentive subite dal soggetto presso una pluralità di istituti penitenziari;
la doglianza atteneva sia alle modalità attraverso le quali l’amministrazione si era approcciata alle condizioni di salute mentale del ricorrente, per essere questi affetto da una patologia denominata “pseudo-demenza di tipo ganseriano” (si tratta di una forma reattiva alla carcerazione, di tipo psicogeno, anche detta “stato crepuscolare isterico”; tale patologia comporta allucinazioni visive e uditive, nonché deliri, amnesie, convulsioni, disorientamenti e una marcata variabilità dell’umore), sia per ciò che attiene alla possibilità – asseritamente denegata al reclamante - di fruire di un minimo di spazio vitale all’interno del locale nel quale era collocato. La difesa ha ritenuto, dunque, che tali condizioni fossero atte a integrare la violazione dell'art. 3 CEDU, dando origine a un trattamento inumano e degradante, in presenza del quale, appunto, diviene esperibile lo specifico rimedio risarcitorio previsto all'art. 35-ter Ord. Pen.
3. In primo luogo, l’ordinanza impugnata – contrariamente alle deduzioni difensive – ha argomentato lungamente, oltre che in maniera logica e non contraddittoria, quanto allo stato di salute psichica nel quale versa il condannato;
sul punto, il Tribunale di sorveglianza ha dettagliatamente richiamato i riscontri forniti dall’Amministrazione penitenziaria, chiarendo – in modo ampio ed esaustivo -come tale pur precaria condizione mentale non abbia minimamente inciso, sul profilo della piena compatibilità con il regime carcerario.
3.1. Quanto al tema della conservazione di uno spazio detentivo minimo - atto a non concretizzare una situazione carceraria degradante - il Tribunale di sorveglianza, come detto, ha accolto il reclamo del condannato, con riferimento al periodo di detenzione trascorso presso il carcere di Napoli-Poggioreale; ciò sul presupposto dell’impossibilità di ricostruire le modalità di effettiva allocazione del detenuto istante, sul quale ha ritenuto non potersi far gravare il relativo onere della prova. 2 3.2. Per ciò che attiene, poi, al medesimo tema dello spazio minimo assicurato al detenuto, all’interno dei numerosi istituti carcerari sopra menzionati, la motivazione dell’avversata decisione si è integralmente riportata, per relationem, a quella adottata dal Magistrato di sorveglianza di Udine nel provvedimento reclamato.
3.2.1. Noto è, sul punto, il principio di diritto secondo il quale aa motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale deve essere considerata pienamente legittima, allorquando: ‹‹1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione›› (Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839 – 01; nello stesso senso si è espressa Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252 – 01).
3.2.2. Nel caso di specie, il Magistrato di sorveglianza aveva – nella decisione richiamata dall’ordinanza impugnata – esaustivamente esaminato tutte le doglianze difensive, soffermandosi specificamente sulla situazione detentiva nella quale si era venuto a trovare il condannato, in ciascuno degli istituti presso i quali era stato allocato. Con l’esistenza di tali argomentazioni – che rappresentano il fulcro della parte motiva dell’ordinanza del Magistrato di sorveglianza - e, dunque, con la dovizia e completezza della relativa analisi, la difesa ha evitato il confronto;
in tal modo, la critica posta a fondamento dell’atto di impugnazione ora in esame ha assunto una marcata connotazione aspecifica e assertiva, oltre che meramente confutativa, finendo per essere addirittura distonica, rispetto alla decisione aggredita e delineandosi, quindi, in termini di inammissibilità.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL AL AN CA BO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3