Sentenza 4 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/04/2002, n. 4817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4817 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
0 4 8 1 7/02 ee OGGETTO: A 6 I 8 5 procedimento civile/ricorso 9 R . 1 per / A N 4 cassazione/motivi/proposizio T - / ne di questione di diritto 6 U B 2 fondata sulla prospettazione B . . I di elementi di fatto L R . L R nuovi/conseguenza/ P . A T /inammissibilità;appello/sent D . REPUBBLICA ITALIANA B perenza/motivazione L A E relationem a quella di primo A T D grado/validità/condizioni I I 1 R S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3 N E 1 E T . S I N A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A M SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N. 004186/1998 Cron. 10888 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud.25.9.2001Dott. Alfio Finocchiaro Consigliere Dott. Massimo Oddo Consigliere rel. Dott. Vittorio Glauco Ebner Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Francesco Tirelli CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente N. 58725 Sentenza Sul ricorso proposto da : ALIMA SR,ora in liquidazione,in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa per delega a margine del ricorso dagli avv. A. Sassella del Foro di Sondrio e Nicola Staffa del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma piazza del Paradiso n.55 ricorrente
contro
Ministero delle Finanze,in del Ministro persona pro tempore,rppresentato e difeso ex lege d 'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato 1 controricorrente 7 2 8 1 Avverso la sentenza n.129/61/1997, depositata il 6.11.1997,della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza dal consigliere dott. Ebner;
Udito per la ricorrente l'avv.Barbanini; Udito per il controricorrente l'avv.dello Stato De Felice R. Udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso Svolgimento del processo Con avviso di accertamento notificato il 10.12.1994, l'Ufficio IVA di Sondrio sulla base del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Sondrio in data 29.12.1993 - rettificava,ai sensi degli artt.19 e 28 DPR 633/72, la dichiarazione IVA relativa all'anno 1992 della LI SR. L'Ufficio escludeva, per tale annualità, la deducibilità dell'imposta di £.
7.600.000 relativa ad un'operazione imponibile di £.40.000.000 ( e precisamente un'attività di consulenza e progettazione di uno stabilimento da parte della NT SR) considerata come inesistente,per via della ritenuta estraneità della LI SR alla realizzazione di tale opera nonché dell'avvenuto storno dell'operazione da parte di entrambe le società nell'esercizio 1992. L' LI SR impugnava tale avviso di accertamento sotto il profilo sia della nullità della notifica dell'avviso al legale rappresentante e non nella sede sociale;
inoltre,sia della mancata motivazione dell'avviso stesso,e dell'assenza di un qualsiasi vantaggio di natura tributaria per essa LI SR.Infine,assumeva la effettività delle prestazioni rese dalla NT SR,in base ad un contratto poi consensualmente risolto, perché rimasto in parte ineseguito. Il ricorso veniva rigettato dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di Sondrio con decisione n.335/5/95.I primi Giudici ritenevano in base all'esame delle scritture contabili certamente corretta la rilevazione delle 66 prestazioni fatturate il 30.6.1992” e di dovere invece disattendere “le modalità di rilevazione della scrittura di rettifica relativa allo storno della fattura suddetta,registrata nel libro giornale al n.91,perché di importo diverso". il che aveva poi consentito alla società di esporre,in sede di dichiarazione Iva e in violazione dell'art.28 DPR 633/72,"un valore differente e in evasione da quello che sarebbe dovuto correttamente scaturire". L'appello proposto dalla società sia per motivi di rito che di merito) avverso tale decisione veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia con sentenza n.129/61/97, depositata il 6.11.1997,di conferma della decisione di primo grado. Ricorre per cassazione la società,con due mezzi di gravame. Si è costituito e resiste con controricorso il Ministero delle Finanze. Motivi della decisione La ricorrente società con un primo motivo deduce, in relazione all'art.360 nn.3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione dell'art.54 comma secondo DPR 633/72 e degli artt.2727 e 2729 cod.civ. Si duole cioè che il convincimento del Giudice di appello sia stato basato su fatti privi di certezza e di concretezza e comunque su presunzioni non gravi,né precise,né concordanti,ma solo sull'acritico recepimento di quanto esposto nel richiamato processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, fatto proprio dall'Ufficio accertatore. La ricorrente si duole altresì della mancanza di motivazione dell'accertamento quanto all'asserito vantaggio fiscale che dall'operazione avrebbe tratto la LI SR in sede di dichiarazione IVA annuale e della connessa mancanza di motivazione sul punto della sentenza impugnata. Con un secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art.360 n.5 cpc, omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia sottoposti all'esame della CTR con l'appello avverso la decisione della Commissione Tributaria di Primo Grado di Sondrio. La ricorrente, in articolare, lamenta che la CTR si sia limitata a ritenere corretta la decisione di primo grado,senza prendere in alcuna considerazione i motivi di appello. L'Amministrazione Finanziaria,dal canto suo, eccepisce la inammissibilità del primo motivo di gravame,posto che la violazione dell'art.54 DPR 633/72 è stata formulata per la prima volta in sede di legittimità e che con tale gravame la società sollecita comunque un riesame di merito, precluso al Giudice di legittimità. Quanto al secondo motivo,ne assume la infondatezza,essendo la motivazione per relationem giustificata,nella specie, dalla mancanza di censure specifiche avverso la decisione di primo grado. Ritiene la Corte di dovere dichiarare la inammissibilità del primo motivo di gravame. In effetti, nell'atto di appello - esaminabile in quanto viene sollevata una questione di ordine processuale non risultano profili di censura alla - decisione di primo grado per violazione della regola fissata nell'art.54 secondo comma DPR 633/72 quanto alla possibilità di desumere omissioni e false o inesatte indicazioni contenute nella dichiarazione" anche sulla base di presunzioni semplici,purchè queste siano gravi,precise e concordanti" e dei principi di ordine generale fissati in materia di presunzioni negli artt.2727 e 2729 del codice civile. Pertanto, deve riconoscersi che tale impostazione difensiva,in quanto si risolve nella prospettazione di una questione di diritto fondata su elementi di fatto diversi da quelli dedotti nelle fasi di merito rende il motivo d'impugnazione nuovo e come tale - giusta il consolidato orientamento di legittimità che il Collegio condivide e dal quale non vi è ragione per discostarsi (ex multis,Cass.
9.5.2000 n.5845;Cass.
5.5.2000 n. 5671) – non - più deducibile in questa sede. Del resto,l'esame di siffatta questione è comunque precluso, all'evidenza non vertendosi in ipotesi di nullità della decisione rilevabile ex officio in ogni stato e grado del procedimento. Il secondo motivo del ricorso è invece fondato. Invero,contrariamente a quanto assume la difesa dell'Amministrazione Finanziaria,nell'atto di appello risulta formulato( pagg.4 e 5) uno specifico motivo di impugnazione, avente ad oggetto il merito della controversia, con il quale si deduceva la erroneità della sentenza di primo grado sia quanto alla ritenuta inesistenza di un qualsiasi rapporto fra la società NT SR ( emittente della fattura) e la LI SR,utilizzatrice dell'indicato documento fiscale sia quanto al preteso vantaggio fiscale che essa ricorrente avrebbe tratto dall'annotazione della indicata operazione commerciale: operazione comunque effettiva, secondo la prospettazione della ricorrente, posto che l'attività di consulenza avrebbe avuto un'inizio di esecuzione. M Orbene su tali censure,corredate di riferimenti concreti indubbiamente rilevanti ai fini della decisione, posto che il recupero a tassazione operato dall'Ufficio si basa proprio sulla contestata fittizietà dell'operazione - la CTR( così come,per la verità, la stessa decisione di primo grado,cui quella di seconde cure si richiama) non ha dato alcuna risposta, essendosi limitata a ritenere “ correttamente adottata la decisione del primo giudice”. Ciò,tuttavia, non consente di comprendere la ratio decidendi che ha determinato il Giudice di appello a confermare la decisione di primo grado,posto che non risultano neppure enunciate tutte le censure alla decisione impugnata. Al riguardo è il caso di sottolineare che, quanto al merito, la CTR considera oggetto di rilievo soltanto la circostanza che per i rapporti intercorsi tra l'emittente società NT e la utilizzatrice soc.LI SR " non è prevista la 66 forma scritta d substantiam": laddove tale rilievo non esaurisce affatto il motivo di gravame,che si snoda anche attraverso il richiamo alle modalità dello storno della fattura ed alla non decisività dell'argomentazione dell'Ufficio circa il preteso vantaggio fiscale che dall'annotazione dell'operazione avrebbe tratto la ricorrente LI SR. La sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio( occorrendo ulteriori accertamenti in fatto,non consentiti in questa sede), anche per le spese di questo giudizio,ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
PQM
R La Corte,dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso;
accoglie il secondo motivo,cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 settembre 2001 Il Consigliere estensore Presidente IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi -4 APR 2002 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio E N 6 O 8 I 9 A 5 Z 1 I / . A 4 R R N / A - T 6 2 S T I B . U G .R . B E t .P I l R D A R : L T A E B D D A T I E S A 1 T I N 3 E N R 1 S E E . I S T E A N A M