Sentenza 16 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2002, n. 14717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14717 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' ☐ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A CORTE SHPL MAD1 47 17/02 AZIONE Oggetto EZIONE LAVOR Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:* Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente- R.G.N. 8666/00 - Cron. 34243 Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere. Rep. Dott. Camillo FILADORO - Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere- Ud.24/06/02 Dott. Ulpiano MORCAVALLO Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA MAGONA D'ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R. FAURO 43, presso lo studio dell'avvocato UGO PETRONIO, che lo rappresenta difende unitamente agli avvocati ORONZO MAZZOTTA, MIRRO PUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrente d
contro
IN IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO che lo rappresenta e difende unitamente 2002 PELLEGRINI, all'avvocato SERGIO NUNZI, giusta delega in atti;
3002 -1- d controricorrente avversO la sentenza n. 263/00 del Tribunale di LIVORNO, depositata il 10/02/00 R.G.N. 234/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Ulpiano udienza del 24/06/02 dal MORCAVALLO;
udito l'Avvocato PETRONIO;
udito l'Avvocato PELLEGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il signor LI BI, già dipendente della s.p.a. La Magona d'Italia, si rivolgeva al Pretore di Piombino, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accertamento di inefficacia del recesso comunicatogli il 22 maggio 1992, per violazione delle procedure di cui all'art. 4, dodicesimo comma, legge n. 223 del 1991, e di invalidità dello stesso, per violazione dei criteri di scelta, con condanna della società datrice di lavoro alla reintegra e al risarcimento danni. Si costituiva la società, che resisteva alla domanda deducendo di avere fornito alle organizzazioni sindacali e alla Direzione provinciale del lavoro le prescritte informative, in particolare mediante comunicazione dell'applicazione dei criteri legali di scelta dei lavoratori da licenziare, in assenza di diverse pattuizioni, e di avere correttamente applicato tali criteri. Il Pretore accoglieva la domanda del lavoratore, ritenendo che la mancata indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta rendeva inefficace il recesso. La decisione pretorile veniva confermata in appello dal Tribunale di Livorno, con sentenza n. 263 depositata il 10 febbraio 2000. I giudici del gravame, dichiarando di aderire all'indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità, osservavano che l'obbligo prescritto dall'art. 4 legge n. 223 del 1991 poteva dirsi rispettato solo con la esplicitazione dei criteri di scelta e in particolare con l'indicazione delle modalità di applicazione, non essendo sufficiente il semplice richiamo ai criteri legali, che non consentiva di verificare il valore 1 is attribuito a ciascuno di essi e in particolare alle esigenze tecnico- produttive;
l'inosservanza dell'obbligo rendeva il recesso inefficace. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la società datrice di lavoro, deducendo un unico e articolato motivo di impugnazione illustrato con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Il lavoratore resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, deducendosi violazione e/o falsa applicazione degli art. 4, commi nono e dodicesimo, e 5, terzo comma, legge n. 223 del 1991, si lamenta che il Tribunale, motivando peraltro solo "per relationem" e limitandosi a richiamare uno degli indirizzi interpretativi della S.C., non abbia considerato, da un lato, che l'art. 5 cit. ricollega l'inefficacia del recesso alla violazione delle sole "procedure" richiamate dall'art. 4, dodicesimo comma, e non anche alla mancata indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta, che è una formalità "contestuale", e quindi del tutto distinta (così come risulta esplicitamente dal nono comma dello stesso art. 4, nonché dall'art. 24 della legge n. 223 del 1991, come autenticamente interpretato dall'art. 8, quarto comma, decreto legge n. 148 del 1993, che stabilisce il termine di centoventi giorni per la messa in mobilità dei lavoratori a decorrere dalla conclusione della procedura), e che, dall'altro, è del tutto effettiingiustificato, sotto il profilo sistematico, riconoscere invalidanti sul recesso contrattuale ad un adempimento che non riguarda i contraenti e le cui finalità di ordine generale sono peraltro garantite 2 M dall'onere datoriale di dare giustificazione della scelta, a pena di annullamento del recesso (così com' è confermato dalla disposizione dell'art. 17 della stessa legge, che consente al datore di lavoro di licenziare un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati "senza dover esperire una nuova procedura" e dandone solo "comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali”). Il motivo non è fondato. Sulla questione dell'interpretazione della norma che prevede l'inefficacia del recesso in caso di "violazione delle procedure richiamate dall'art. 4, comma dodicesimo" si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte (sentenze n. 302 e 419 del 2000), che componendo il contrasto giurisprudenziale insorto, al riguardo, all'interno della Sezione Lavoro (e riflettente un analogo contrasto manifestatosi in dottrina) hanno aderito all'orientamento prevalente, secondo cui la sanzione dell'inefficacia deriva anche dalla violazione delle procedure previste dal nono comma dell'art. 4, sicchè il recesso è inefficace nell'ipotesi di omessa o inesatta comunicazione che dal datore di lavoro deve essere fatta agli organismi indicati in tale disposizione (in tal senso si erano pronunciate numerose sentenze, fra cui cfr. Cass. n. 6759 del 1996, n. 4685 del 1997, n. 419 del 1998, n. 2701 del 1999, m 3706 e 5718 del 1999; in senso contrario, per l'irrilevanza di tale comunicazione ai fini del recesso, cfr. Cass. n. 10187 del 1996, n. 3610 del 1998). Le articolate argomentazioni che sorreggono l'interpretazione delle Sezioni Unite devono essere qui ribadite, mediante le considerazioni che 3 erM seguono, con riferimento alla fattispecie in esame ed alle censure sollevate dalla società ricorrente. Punto nodale dell'interpretazione che deve essere data al combinato disposto degli art. 5, terzo comma, e 4, commi nono e dodicesimo, della legge n. 223 del 1991 è il rilievo che l'intero sistema descritto dall'art. 4 (che pure si applica all'ipotesi prevista dal successivo art. 24) contempla un insieme di adempimenti formali posti a carico del datore di lavoro, ai quali corrispondono le singole fasi della procedura. Tenuto conto di tale articolato sistema, si deve ritenere che la menzione, contenuta nella norma di cui al terzo comma dell'art. 5, delle "procedure richiamate all'art. 4 comma dodicesimo" faccia evidente riferimento a tutte "le procedure", o per meglio dire a tutte le fasi 4, ivi compresa, dell'intero complesso procedimentale previste dall'art. nella quale può dirsi che si compendia e si dunque, la fase finale - concretizza l'intero procedimento - delle comunicazioni che devono essere trasmesse all'ufficio del lavoro, alla commissione regionale per l'impiego e alle organizzazioni sindacali, con la "puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta". Se pure è vero che nel testo del dodicesimo comma dell'art. 4 "le comunicazioni" sono state tenute distinte dalle "procedure", ciò è stato fatto per assegnare una disciplina uniforme a tutte le comunicazioni, che sono inefficaci se redatte senza l'osservanza della forma scritta e che, concettualmente, non possono identificarsi con il recesso, la cui inefficacia è regolata dal successivo art. 5, terzo comma. D'altra parte, se il legislatore avesse voluto, ai fini dell'inefficacia del recesso, A distinguere tra "comunicazioni" e "procedure", avrebbe effettuato il rinvio limitandolo alle disposizioni contenute nei commi dal secondo all'ottavo del medesimo art. 4, senza necessità di operare un rinvio indiretto attraverso il richiamo del suddetto dodicesimo comma;
inoltre, la previsione dell'inefficacia delle comunicazioni, a causa dell'inosservanza della forma scritta e della violazione "delle procedure previste dal presente articolo", è contenuta nel suddetto dodicesimo comma dell'art. 4, con la conseguenza che, se il legislatore avesse voluto tenere distinte, ai fini dell'efficacia del recesso, le diverse fasi della procedura conclusesi con l'esaurimento degli adempimenti di cui all'ottavo comma, non avrebbe formulato, al fine di comminare l'inefficacia del recesso, una apposita norma, quella contenuta nel terzo comma dell'art.
5. In definitiva, quindi, avuto riguardo a tali rilievi, non può non considerarsi che il generale e indifferenziato richiamo fatto dal dodicesimo comma dell'art. 4 alle "procedure previste nel presente articolo" comprende tutto l' iter" procedimentale che va a concludersi, secondo la sequenza scandita dai vari commi dell'art. 4, con le "contestuali" comunicazioni indicate nel nono comma. esplicitamente Proprio siffatta "contestualità", peraltro, siccome prevista nella detta disposizione, vale ad indicare che tutti gli atti contemplati dalla norma (recesso e comunicazioni) devono essere posti in essere nello stesso contesto, al fine di consentire al lavoratore - nei confronti del quale il datore di lavoro non ha immediatamente alcun obbligo -di personale comunicazione di conoscere per via indiretta le ragioni della sua collocazione in mobilità. La configurazione di tale comunicazione come "interna" al procedimento è contrastata dalle norme richiamate dalla società ricorrente, cioè non l'art. 8, quarto comma, del decreto legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993 n. 236, e l'art. 17 della medesima legge 23 luglio 1991 n. 223. La prima norma, infatti, si limita a prevedere il periodo di tempo (non superiore a centoventi giorni da quello in cui si è conclusa la fase della complessa procedura descritta nei commi sesto, settimo ed ottavo dell'art. 4 cit.) entro il quale può essere esercitato il potere del datore di lavoro di collocare in mobilità i lavoratori in eccedenza;
la seconda dà la possibilità al datore di lavoro di collocare in mobilità altri lavoratori, in numero pari a quello dei lavoratori di cui è stata disposta la reintegrazione, senza la necessità di ripetere la procedura già in precedenza attuata (per evitare un'inutile reiterazione di fasi già compiute), ma in pari tempo prescrive che dell'esercizio di tale facoltà deve essere data comunicazione alle associazioni sindacali, trovando conferma, con tale prescrizione, il fatto che la garanzia procedimentale debba essere in ogni caso osservata. L'interpretazione tratta dal dato letterale delle disposizioni di legge sopra esaminate trova ulteriore conferma nell'intero sistema delle garanzie procedimentali apprestate dal legislatore a tutela dei lavoratori da collocare in mobilità. Com'è stato osservato dalle Sezioni Unite della Corte nelle richiamate decisioni, per il licenziamento collettivo diversamente dal licenziamento - individuale (per il quale il giudice può esercitare un controllo "ex post") - è previsto l'esercizio di un controllo solo preventivo, con riferimento h al programma che l'imprenditore intende attuare, da parte delle associazioni sindacali di categoria e dei competenti uffici del lavoro, la legittimità del recesso essendo strettamente collegata alla regolarità formale del procedimento che deve essere realizzato per la selezione del personale da licenziare e, soprattutto, al corretto svolgimento della serie di adempimenti formali posti a carico del datore di lavoro per l'attuazione del programma. Si tratta di un sistema complesso, nel senso oggettivo, in quanto caratterizzato dalla necessità di successivi adempimenti, ed anche in senso soggettivo, in relazione al coinvolgimento di più soggetti nella procedura, ivi compresi gli uffici del lavoro, la cui partecipazione non è finalizzata ad incombenze meramente burocratiche, quale la compilazione delle liste di mobilità. E tale complessità dà conto della "ratio" alla quale si è ispirato il legislatore nella formulazione delle singole norme, che sono state dettate per fornire (sul piano sia collettivo che individuale) una tutela la più completa possibile, soprattutto se si tiene presente la situazione dei lavoratori da licenziare, sui quali ricadono infine gli effetti della procedura: proprio per garantire siffatta tutela e a pena dell'inefficacia del licenziamento, il datore di lavoro è stato gravato di una duplice incombenza (oltre a quella di osservare la forma scritta), dovendo egli, in un primo tempo, manifestare i criteri da utilizzare per la selezione del personale eccedente (concordati con le associazioni sindacali o unilateralmente predisposti) e, successivamente, esternare le modalità di applicazione dei criteri come sopra definiti. E il veicolo più idoneo a rendere conoscibili queste scelte imprenditoriali è stato individuato nelle ך י comunicazioni che devono essere fatte sia agli organismi amministrativi, sia alle organizzazioni sindacali, che possono così esercitare il controllo preventivo sulle scelte concretamente adottate per i singoli lavoratori. Ciò vale a spiegare la previsione normativa, contenuta nello stesso art. della legge n. 223 del 1991, secondo cui la comunicazione del 5 licenziamento inviata al singolo lavoratore deve avere come unico requisito la forma scritta. Tale comunicazione presuppone, infatti, la precedente esternazione dei motivi del licenziamento, dei criteri di selezione dei lavoratori da licenziare e, infine, delle modalità di applicazione di tali criteri, che hanno portato al licenziamento di quel singolo lavoratore e non di altri: solo in presenza di quest'ultima comunicazione è possibile la suddetta verifica preventiva, in concreto, rispetto a ciascuno dei lavoratori, sicchè in assenza di una tale verifica, così intesa, il recesso non può spiegare effetti (salvo che al vizio procedurale venga posto rimedio mediante il compimento dell'atto mancante о la rinnovazione dell'atto viziato: cfr. le già citate sentenze delle Sezioni Unite n. 302 e 419 del 2000). Né ha fondamento, al riguardo, la deduzione della ricorrente, secondo cui un tale sistema verrebbe a riconoscere valore invalidante ad un adempimento formale rivolto ad un terzo e non ai lavoratori interessati. Si può osservare che la comunicazione delle modalità di applicazione dei come s'è criteri di scelta vale ad integrare in modo imprescindibile, il procedimento preordinato al singolo recesso, ai fini di una visto, verifica che è demandata per legge, in via preventiva, alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro, nell'ambito di un meccanismo M complesso in cui il singolo lavoratore, pur non partecipandovi direttamente comunque il destinatario ma per il tramite del soggetto collettivo, procedimento: sicchè lo stesso lavoratore è dell'effetto finale del legittimato a far valere l'eventuale inefficacia derivante dalla omessa ° incompleta comunicazione delle suddette modalità applicative, nel termine di sessanta giorni previsto dal successivo art. 5 (cfr. le già citate sentenze delle S.U. n. 302 e 419 del 2000), con azione che è del tutto distinta da quella eventualmente diretta all'annullamento del recesso per violazione dei criteri (pure puntualmente comunicati), ai sensi dello stesso art.
5. Nel caso in esame, il Tribunale ha accertato che la comunicazione inviata dalla società ricorrente non conteneva le specifiche indicazioni stabilite dalla legge, essendosi semplicemente richiamati i criteri legali senza specificazione di come tali criteri venivano applicati e, in particolare, del valore attribuito a ciascuno di essi. Su tale accertamento non è stata dedotta alcuna specifica censura da parte della società ricorrente, la quale ha contestato "tout court" la rilevanza della comunicazione finale ex art. 4, nono comma, ai fini della efficacia del recesso, prospettando in proposito la diversa tesi interpretativa qui disattesa. Le indicate osservazioni dei giudici di appello, inoltre, appaiono idonee a dar conto, in maniera sintetica ma puntuale, delle ragioni poste a fondamento della interpretazione accolta e si sottraggono, pertanto, anche alla censura di carente motivazione prospettata dalla stessa ricorrente. Ne deriva, conclusivamente, che il ricorso va rigettato. Giusti motivi, fra cui la sussistenza contrastodell'indicato di all'epoca di proposizione del ricorso, inducono alla giurisprudenza compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2002. (1 Presidente Il Consigliere estensore Niometrikern Veja Morale : IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 36011.2002 ogen IL CANCELLIERE I D A , S 0 O S 1 s L A . L s T T 9 O , R B A : 'A S I E D N L P L S A E 3 I T D 7 IN S : I 8 C O S : O P 1 N 1 M E A I S D I E A I , D A G O G E O R T E T T L N IT E E U R S G I A E E L D R L E O D 10