Sentenza 16 marzo 2001
Massime • 1
In tema di pubblicazione della sentenza, nell'ipotesi di contestuale redazione di dispositivo e motivazione, la lettura dell'uno e dell'altra deve risultare con certezza dagli atti, derivando da tale evento il decorso del termine utile per proporre impugnazione. A tal fine la lettura del dispositivo e della contestuale motivazione può ritenersi provata con certezza solo nel caso che il dato processuale risulti dal dispositivo e dal verbale di udienza, non essendo sufficiente la mera indicazione della contestualità della motivazione riportata nel frontespizio della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2001, n. 16723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16723 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TORQUATO GEMELLI - Presidente - del 16/03/2001
1. Dott. CAMILLO LOSANA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SEVERO CHIEFFI - Consigliere - N. 443
3. Dott. GIUSEPPE DE NARDO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ENRICO DELEHAYE - Consigliere - N. 45694/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA PI, n. a Cerignola il 19.3.1969,
avverso la sentenza 28.9.2000 della Corte di Appello di Bari Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Severo Chieffi.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Fatto e diritto
Con sentenza 28/9/2000 la Corte di Appello di Bari dichiarava inammissibile l'appello proposto da MA PI avverso la sentenza di condanna 20/1/2000 del Tribunale di Foggia (sezione distaccata di Cerignola), osservando che detto appello era stato presentato tardivamente. Infatti, trattandosi di sentenza con contestuale motivazione, l'appello doveva essere presentato nel termine di giorni quindici dalla pronuncia della sentenza, la cui motivazione era stata redatta contestualmente al dispositivo letto in udienza insieme alla motivazione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge sul rilievo che - poiché la contestualità della motivazione deve risultare, oltre che dalla sentenza, anche dalla lettura del dispositivo - l'appello doveva ritenersi ritualmente proposto, in quanto nel caso di specie, nulla risultando dal dispositivo, non vi era prova che la motivazione fosse stata letta in udienza.
Il motivo è fondato.
Invero in tema di pubblicazione della sentenza, nell'ipotesi di contestuale redazione del dispositivo e della motivazione, la lettura del dispositivo e della motivazione deve risultare con certezza dagli atti, derivando da tale evento il decorso del termine utile per proporre l'impugnazione. Ne consegue che la lettura dei dispositivo e della contestuale motivazione può ritenersi provata con certezza solo nel caso che il dato processuale risulti dal dispositivo e dal verbale di udienza, non essendo sufficiente la mera indicazione della contestualità della motivazione riportata nel frontespizio della sentenza (Cass. sez. 5^, c.c. 19/4/1999, proc. Mazzola, rv. 214.468). Orbene nel caso di specie, pur risultando la contestualità della motivazione dalla intestazione della sentenza, va rilevato non solo che dal dispositivo nulla si evince in merito alla contestualità della motivazione, ma anche che dal verbale di udienza del 20/1/2000 risulta che il giudice ha dato lettura del solo dispositivo e non della motivazione. Pertanto, non risultando nemmeno l'accordo delle parti nel dare per letta la motivazione, mancano elementi, dai quali si possa desumere che la motivazione della sentenza fu letta contestualmente al dispositivo. Ne consegue che erroneamente la Corte di merito ha dichiarato inammissibile l'appello, trattandosi di impugnazione che nel caso di specie poteva essere proposta nel trentesimo giorno.
Pertanto - non ricorrendo all'evidenza elementi tali da legittimare una pronuncia di assoluzione ex art. 129 cpv c.p.p., come si evince dalla motivazione svolta dal giudice di primo grado - ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 n. 5 e 160 c.p., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in quanto le due contravvenzioni contestate sono estinte per prescrizione, atteso che dalla commissione dei fatti illeciti, avvenuti fino all'1/7/1996, è trascorso un periodo di tempo superiore a quattro anni e mezzo.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 615-620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2001