Sentenza 27 maggio 2009
Massime • 1
La determinazione da parte dell'amministrazione comunale della congruità della somma di denaro versata a titolo di oblazione a seguito dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria non determina la sospensione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna, in quanto soltanto col rilascio del titolo abilitativo il giudice dell'esecuzione è tenuto a verificare la legittimità e la compatibilità del manufatto con gli strumenti urbanistici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2009, n. 28505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28505 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 27/05/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 804
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 43886/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FO IO N. IL 05/04/1962;
avverso ORDINANZA del 13/10/2008 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO Giulio;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di ON AN volta ad ottenere la sospensione della esecutività dell'ordine di demolizione imposta all'imputato con la sentenza emessa fa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in data 2.11.06, passata in giudicato il 6.1.07, per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 e art. 349 c.p.. L'istanza di sospensione era stata formulata in considerazione della presentazione delle istanza per la concessione di permesso di costruire in sanatoria.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il ON deducendo:
a) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
b) inosservanza ed erronea applicazione di norme giuridiche delle quali si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale essendo stato escluso nel provvedimento impugnato che la valutazione di congruità espressa dall'amministrazione competente consentisse la sospensione dell'esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Correttamente citando l'orientamento costante di questa Corte, il tribunale ha evidenziato che in tema di condono edilizio, la determinazione da parte dell'amministrazione comunale di congruità dell'oblazione versata non è idonea a determinare la revoca o la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna (L. 28 febbraio 1985, n. 47, ex art. 7, ora sostituito dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9), in quanto soltanto a seguito del rilascio del permesso sorge in capo al giudice dell'esecuzione l'obbligo di verifica della legittimità dello stesso e della compatibilità del manufatto con gli strumenti urbanistici (Sez. 3^, n. 3988 del 03/12/2003 Rv. 227555; Sez. 3^, n. 5676 del 14/12/2001 Rv. 221163; ecc,). Di conseguenza non solo non è ravvisabile nella specie alcuna violazione di legge ma nemmeno può ritenersi contraddittoria o mancante la motivazione del provvedimento impugnato che non valorizza ai fini della sospensione dell'esecuzione la presentazione della domanda di sanatoria.
Vanno, pertanto, rigettati entrambi i motivi dedotti ed il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 27 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2009