Sentenza 22 febbraio 2001
Massime • 1
L'interruzione del processo a causa di uno degli eventi previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. consegue solo ad un atto del procuratore quale "dominus litis" atto che postula la valutazione , riferita all'oggetto della causa, dell'opportunità, nell'interesse delle parti stesse o dei suoi eredi, in caso di morte o di perdita di capacità della parte, di comunicare o notificare l'evento interruttivo alle altre parti, senza che detta comunicazione o notificazione ammetta equipollenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2001, n. 2599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2599 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. RAFAELE CORONA - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: OD NT, difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA STRESA 60, presso il proprio studio;
- ricorrente -
contro
TI IO, elettivamente domiciliato in ROMA LGO FORANO 4, presso lo studio dell'avvocato GIARRATANA MARIA TERESA, che lo difende unitamente all'avvocato ANNIBALI LUCIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3368197 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 18/11/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/00 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato Antonio OD, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Roma, decidendo sull'appello proposto dall'Avv. Antonio CA avverso la sentenza con la quale il tribunale del luogo aveva rigettata la domanda, da lui proposta con atto di citazione notificato il 6 agosto 1970, nei confronti di IO CE e volta, per quel che ancora rileva in questa sede, alla rescissione per laerio ultra dimidium del contratto di vendita immobiliare stipulato tra le parti il 12 marzo 1970, con sentenza resa in data 18 novembre 1997 ha rigettato il gravame. Il giudice d'appello ha, in primo luogo, osservato, con riferimento alla censura relativa all'inerzia del primo giudice nel disporre le ricerche del fascicolo andato smarrito, che andavano confermate le considerazioni svolte dal Tribunale circa l'imponibilità di referire gli atti e che, comunque, l'Avv. CA avrebbe potuto provvedere alla ricostruzione degli stessi. Ugualmente infondata doveva ritenersi la doglianza relativa alla mancata interruzione del processo a seguito del fallimento del convenuto, poiché il procuratore in giudizio del CE non aveva reso la dichiarazione prescritta dall'art. 300 cod.proc.civ.. Quanto, poi, al mancato esame da parte del collegio del reclamo proposto dall'Avv. CA avverso l'ordinanza di reiezione di una sua istanza istruttoria, la corte distrettuale ha ritenuto che il Tribunale aveva comunque provveduto, in sede di decisione finale, in ordine alla richiesta istruttoria, affermando che la prova era irrilevante, e che, comunque, la procedura seguita non era causa di nullità.
Nel merito, la Corte d'Appello ha giudicato infondata la domanda di rescissione, osservando che era stata omessa la relativa prova, dal momento che l'avviso di accertamento del maggior valore dell'immobile notificato dall'ufficio finanziario competente era inidoneo a dare la prova del maggior valore del bene. non coincidendo la valutazione a fini fiscali con quella a fini commerciali, e, comunque, ai sensi dell'art. 1448 cod.civ., era anche necessario provare che la sproporzione tra le contrapposte prestazioni era difesa dallo stato di bisogno del CA.
Da ultimo, era inammissibile - ad avviso della corte di merito la richiesta di prova formulata nel corso dell'istruttoria in primo grado dall'Avv. CA, poiché la richiesta, rigettata da G.I., non era stata riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'Avv. CA, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il CE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 300 cod.proc.civ. e della Lege Fallimentare, in relazione all'art. 360, nn. 3^ e 4^ cod.proc.civ., nonché per erronea interpretazione ed insufficiente motivazione, adducendo che erroneamente il giudice d'appello ha escluso che il g.i. in primo grado dovesse dichiarare interrotto il processo a causa del fallimento del convenuto, ritualmente provato.
Ad avviso del ricorrente, essendo stata acquisita la prova documentale dell'evento interruttivo, la dichiarazione del procuratore non era necessaria per interrompere il processo. La censura è destituita di fondamento, poiché la Corte d'Appello ha fatto puntuale applicazione del condiviso principio di diritto, secondo cui l'interruzione del processo a causa di uno degli eventi previsti dall'art. 300 cod.proc.civ. consegue solo ad un atto del procuratore quale dominus litis atto che postula la valutazione, riferita all'oggetto della causa, dell'opportunità, nell'interesse delle parti stesse o dei suoi eredi, in caso di morte della parte, di comunicare o notificare l'evento interruttivo alle altre parti, senza che detta comunicazione o notificazione ammetta equipollenti (cfr. Cass., n. 6025/1987; Cass., n. 1441/1997). Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 178 cod.proc.civ. nonché erronea interpretazione, insufficiente motivazione ed "abuso di ufficio", rilevando che: a)la Cancelleria, una volta verificatosi lo smarrimento del fascicolo, aveva il dovere di ricercarlo ed il G.I. avrebbe dovuto, in attesa, sospendere il processo;
b) proposto il reclamo avverso l'ordinanza di rigetto del mezzo istruttorio richiesto, il G.I. avrebbe dovuto immediatamente rimettere la causa al collegio per l'esame del reclamo;
la violazione di tale dovere ha comportato la chiusura dell'istruttoria, con conseguente pregiudizio per l'attività difensiva di esso ricorrente.
La duplice censura è infondata.
Con motivazione non investita da specifico rilievo critico la corte territoriale ha dato atto dell'imponibilità di reperire gli atti andati smarriti e, peraltro, ha rilevato che l'Avv. Modeo avrebbe potuto provvedere alla loro ricostruzione. Si può aggiungere che l'adozione di un formale provvedimento di sospensione del processo non è previsto dalla legge per l'ipotesi di smarrimento di atti processuali, ipotesi che, comunque, di fatto può impedire la prosecuzione del processo quando la natura e/o il numero degli atti smarriti non consenta alcuna utile attività processuale. Quanto, poi, al mancato esame immediato del reclamo da parte del collegio, non può non condividersi quanto, al riguardo, osservato dalla corte di merito, essendo evidente che l'esame della richiesta del mezzo istruttorio fatto in sede di decisione finale dal Tribunale, che l'aveva ritenuta irrilevante, faceva venir meno ogni interesse alla deduzione di una violazione processuale che in concreto non aveva arrecato alcun pregiudizio alla parte istante. Vero è che in questa sede il ricorrente lamenta che detta violazione processuale gli avrebbe impedito la proposizione di ulteriori istanze istruttorie, ma, poiché egli non precisa le ragioni tecniche di tale asserito pregiudizio e poiché, comunque. egli in sede di precisazione delle conclusioni aveva la possibilità di proporre ogni altra eventuale istanza istruttoria, la censura non può trovare accoglimento.
Col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione dell'art. 1448 cod.civ., erronea ed insufficiente motivazione, osservando che il rinvio a giudizio del CE per truffa in suo danno e le risultanze istruttorie del presente giudizio non lasciavano alcun dubbio sullo stato di necessità in cui esso ricorrente versava quando alienò l'immobile al CE, che era in mala fede.
Inoltre - sostiene il ricorrente - l'accertamento di valore compiuto dall'ufficio fiscale coincide sempre col reale valore del bene.
Il motivo è inammissibile, perché: a) il ricorrente, in violazione del principio di autonomia del ricorso, non indica le specifiche risultanze processuali che proverebbero lo stato di bisogno in cui egli si sarebbe trovato al tempo della vendita dell'immobile e che avrebbe determinata la sproporzione tra le contrapposte prestazioni;
b) l'asserzione secondo cui l'accertamento di valore eseguito dall'ufficio fiscale coinciderebbe col reale valore del bene è apodittica, poiché il CA avrebbe dovuto provare che, in concreto, nel caso in esame, il valore effettivo del bene da lui alienato al CE coincideva con quello accertato ai fini fiscali.
Conclusivamente, il ricorso va respinto e, secondo l'ordinario criterio della soccombenza, il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida, in complessive L. 3.131.600, di cui L.
3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione Civile, il 3 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2001