Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/1998, n. 845
CASS
Sentenza 10 dicembre 1998

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Nell'accertare la sussistenza della contravvenzione prevista dall'art.1, comma 6, della legge n.516 del 1982, il giudice è tenuto a verificare la offensività della condotta, giacché una mera irregolarità nella scritturazione contabile, specie se sporadica o casuale, può esser tale da non pregiudicare la funzione di accertamento tributario, che costituisce l'oggetto giuridico del reato. (Fattispecie antecedente alle modifiche apportate al testo dell'art. 1, sesto comma, della legge n. 516 del 1982 ad opera della legge n. 154 del 1991, ed a proposito delle quali la S.C., nell'affermarne il carattere di modifica sostanziale della norma e non di interpretazione autentica della stessa - come deduceva il ricorrente - ha conseguentemente ritenuto inapplicabile retroattivamente la nuova previsione, ostandovi il principio speciale sancito dall'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/1998, n. 845
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 845
    Data del deposito : 10 dicembre 1998

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