Sentenza 10 dicembre 1998
Massime • 1
Nell'accertare la sussistenza della contravvenzione prevista dall'art.1, comma 6, della legge n.516 del 1982, il giudice è tenuto a verificare la offensività della condotta, giacché una mera irregolarità nella scritturazione contabile, specie se sporadica o casuale, può esser tale da non pregiudicare la funzione di accertamento tributario, che costituisce l'oggetto giuridico del reato. (Fattispecie antecedente alle modifiche apportate al testo dell'art. 1, sesto comma, della legge n. 516 del 1982 ad opera della legge n. 154 del 1991, ed a proposito delle quali la S.C., nell'affermarne il carattere di modifica sostanziale della norma e non di interpretazione autentica della stessa - come deduceva il ricorrente - ha conseguentemente ritenuto inapplicabile retroattivamente la nuova previsione, ostandovi il principio speciale sancito dall'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/1998, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Pietro GIAMMANCO Presidente del 10.12.1998
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere SENTENZA
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere N. 3777
Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Aldo FIALE Consigliere N. 23734/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per OZ LO, nato ad [...] il [...], avverso la sentenza resa il 19.11.1997 dal tribunale di Aosta. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere dr. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dr. Vittorio Martusciello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, Udito il difensore dell'imputato, avv. Giuseppe Aglialoro, che ha insistito nel ricorso.
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 19.11.1997 il tribunale di Aosta ha dichiarato LO AR colpevole di quattro reati p. e p. dall'art. 1, comma 6, legge 516/1982, perché, quale amministratore della Nuova S. Grato
s.a.s., della Vicar Immobiliare s.a.s., della Immobiliare Arolla s.p.a. e della Flora Alpina s.p.a. aveva tenuto irregolarmente i libri contabili obbligatori (nel 1986- 87 e 88 per la prima società, nel 1986 per la seconda, nel 1988 per la terza, nel 1988 per la quarta).
Ritenuta la continuazione tra i reati e concesse le attenuanti generiche, il tribunale ha condannato il AR alla pena di lire 500.000 di ammenda, oltre alla pena accessoria di legge, dichiarando interamente condonate tutte le pene.
2 - Il difensore dell'imputato ha proposto appello, poi convertito ex lege in ricorso, deducendo quattro motivi a sostegno. In articolare denuncia:
2.1 - erronea valutazione delle prove documentali, giacché il tribunale non ha tenuto conto che dallo stesso verbale di constatazione risultava solo la ritardata annotazione di poche operazioni;
2.2 - contraddittorietà della motivazione, giacché la sentenza impugnata da una parte ha ritenuto provata la "violazione ascritta in termini di irregolare tenuta delle scritture conseguente ad annotazioni discontinue o ad omissioni vere e proprie delle medesime", dall'altra ha condannato il AR "limitatamente alla condotta di ritardo nelle annotazioni";
2.3 - violazione dell'art. 1 comma 6 legge 516/1982, così come modificato dalla legge 154/1991: sostiene che, avendo quest'ultima legge considerato non tenute le scritture contabili se "inattendibili nel loro complesso a causa di irregolarità gravi, numerose e ripetute", il giudice avrebbe dovuto utilizzare questa interpretazione anche per la fattispecie di causa, antecedente alla novella legislativa;
2.4 - ancora violazione della norma incriminatrice alla luce della interpretazione prospettata dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 437 del 25.7.1989. Motivi della decisione
3 - Va preliminarmente osservato che è del tutto infondata la pretesa di interpretare il testo originario del sesto comma dell'art.1 legge 516/1982 alla luce della modifica che ha successivamente introdotto la legge 154/1991 (v. sopra n. 2.3). Si tratta infatti di una modifica sostanziale della norma, e non di una interpretazione autentica della stessa, dal momento che restringe la previgente nozione giuridica di irregolare tenuta delle scritture contabili alla mancata bollatura delle stesse e alla tenuta complessivamente inattendibile "a causa di irregolarità gravi, numerose e ripetute":
come tale, configurando una successione di legge penale tributaria, non può essere applicata retroattivamente per il noto principio speciale di cui all'art. 20 della legge 7.1.1929 n. 4. 4 - Per quanto invece riguarda il secondo e il quarto motivo di ricorso (nn.
2.2 e 2.4) va osservato che, in effetti, la sentenza impugnata è incorsa in una palese contraddizione laddove, da una parte, ha accertato in motivazione una "irregolare tenuta delle scritture conseguente ad annotazioni discontinue o ad omissioni vere e proprie delle medesime", nonché violazioni "sostanziali" accanto a violazioni "formali" (pagg. 4 e 5) e, dall'altra, ha nel dispositivo condannato l'imputato limitatamente alla condotta di ritardo delle annotazioni".
Sul punto, il pubblico ministero in sede, nella sua requisitoria, ha rilevato che l'imputato non aveva interesse a chiedere l'annullamento della sentenza per manifesta illogicità, sulla implicita considerazione che il dispositivo aveva comunque limitato la condanna in senso più favorevole allo stesso imputato. Ma a ben vedere, se si valuta unitariamente anche il quarto motivo di ricorso, si può concludere che una conseguenza della rilevata illogicità e quindi un interesse a ricorrere per l'imputato sta in questo: che se vale solo il dispositivo che limita la responsabilità dell'imputato al mero ritardo delle annotazioni nelle scritture contabili obbligatorie, allora la corte di merito avrebbe dovuto esaminare se questo ritardo fosse privo oppure no dell'offensività richiesta dalla corte costituzionale per la sussistenza del reato de quo (v. 2.4). Passando quindi a esaminare specificamente quest'ultima censura, essa appare fondata.
Com'è noto, con l'ordinanza n. 437 del 18-25 luglio 1989, la corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del sesto comma dell'art. 1 della legge 516/1982, che punisce la omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili obbligatorie senza prevedere una soglia quantitativa di punibilità, simile a quella prevista nel secondo comma dello stesso articolo per la contravvenzione di omessa annotazione di corrispettivi. E ha osservato al riguardo che la mancata previsione in astratto di una soglia di punibilità non comporta l'automatica e necessaria incriminazione di fattispecie ictu oculi inoffensive, sicché la norma non appare di per sè irragionevole, non essendo il legislatore obbligato a prevedere in ogni norma la soglia del penalmente irrilevante, e potendo invece tale limite essere individuato in via interpretativa dal giudice di merito in base al principio di offensività, che costituisce ormai un canone unanimemente accettato.
Ne consegue che il giudice di merito, al fine di accertare la sussistenza della contravvenzione di omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili, deve preliminarmente verificare se la condotta omissiva o irregolare sia concretamente offensiva. Con la precisa avvertenza, peraltro, che il principio di offensività va applicato in relazione allo specifico oggetto giuridico del reato, cioè all'interesse penalmente tutelato dalla norma incriminatrice. Poiché l'interesse tutelato dalla norma di cui all'art. 1 comma 6, della legge 516/1982 è il corretto esercizio della funzione di accertamento tributario da parte degli uffici competenti, ossia la trasparenza fiscale della contabilità dei contribuenti, il giudice dovrà verificare se la mancanza o la irregolarità delle scritture contabili sia idonea a ledere o minacciare detto interesse. Com'è ovvio, la mancanza delle scritture obbligatorie è generalmente idonea a ostacolare o impedire un efficace accertamento tributario, anche se non si possono a priori escludere casi concreti in cui l'esistenza di altra documentazione informale possa compensare quella mancanza, offrendo ugualmente agli accertatori una situazione fiscalmente trasparente. Ma quando si tratta di scritture contabili irregolari, il giudice di merito non potrà esimersi dal verificare in modo puntuale la offensività della condotta, giacché una mera irregolarità nella scritturazione contabile, specialmente se sporadica o casuale, può essere tale da non pregiudicare la funzione di accertamento tributario. Questa ultima evenienza è tanto più probabile quando la irregolarità consiste in un semplice ritardo della scritturazione, com'è accertato nella presente fattispecie dal dispositivo della impugnata sentenza.
Per conseguenza, la sentenza va annullata, con rinvio (ex art. 543 n.3 c.p.p. 1930) al tribunale viciniore, il quale dovrà accertare in concreto la concreta offensività della condotta secondo i principi sopra esposti.
Il primo motivo di ricorso (n. 2.1) resta assorbito.
P.Q.M.
la corte annulla la sentenza impugnata, con rinvio al tribunale di Ivrea.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 1999