Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 1
L'irrogazione di sanzioni amministrative ex art. 13, comma terzo della legge n. 1 del 1991 in tema di intermediazione mobiliare presuppone soltanto l'astratta configurabilità delle condotte tenute nello svolgimento di una delle attività autorizzate con riferimento all'inosservanza di doveri gravanti sul soggetto abilitato (art. 6) ed ai corrispondenti poteri degli organi di vigilanza (art. 9) sull'attività stessa, senza richiedere, in aggiunta, un concreto esercizio di gestione patrimoniale per conto terzi da parte del soggetto autorizzato. Ne consegue la legittimità dell'irrogazione delle sanzioni "de quibus" all'esito dello spirare del termine posto dai ricordati articoli per i necessari adempimenti nei confronti dell'organo di controllo, senza che assumano rilievo, per converso, l'eventuale, successiva attivazione del soggetto sanzionato ovvero le sue condizioni soggettive di particolare difficoltà nell'adempimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/1999, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Enrico PAPA - Rel. Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONFINANCE FIDUCIARIA SpA già MEDIOGEST FIDUCIARIA SpA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARBERINI 86, presso l'avvocato PIETRO ADRAGNA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARTURO PESCIA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEL TESORO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2516/96 della Pretura di MILANO, depositata il 04/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/98 dal Consigliere Dott. Enrico PAPA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Adragna, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con decreto del 17 ottobre 1994, notificato a mezzo posta il giorno seguente, il Ministero del Tesoro ha ingiunto alla Confinance Fiduciaria S.p.a. - già Mediogest Fiduciaria S.p.a. il pagamento, a titolo di sanzioni amministrative, della somma di lire 50 milioni, in relazione alle violazioni indicate nel ricorso nella maniera seguente: 1) inosservanza degli obblighi di cui all'art. 9 comma 10 legge 1/1991, in relazione all'assemblea ordinaria e straordinaria del 12 aprile 1994; 2) mancato invio della documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti dei nuovi soggetti controllanti, richiesta dalla Consob con nota del 16 marzo 1994 ai sensi dell' art.9 comma 8 legge 1/1991 cit.; 3) inosservanza degli obblighi di cui all'art. 6 comma 1 legge 1/1991 cit. ed all'art. 12 commi 1 e 2 del regolamento Consob n. 5386/1991, per mancato aggiornamento del documento informativo. L'opposizione della Società è stata respinta dal Pretore di Milano, con sentenza del 4 luglio 1996 depositata in pari data col n. 2516. Ha ritenuto, il giudice 'a quo', irrilevanti le giustificazioni dei 'ritardi', da parte della Società opponente, in relazione alla circostanza del subentro ad altra Società (fallita), stante la perentorietà dei termini cui sono soggetti gli obblighi di legge, da rispettarsi anche ad opera della subentrante. Con particolare riguardo alla violazione contestata 'sub' 3), ha puntualizzato l'irrilevanza del mancato esercizio, in concreto, di attività di gestione di patrimoni per conto terzi - e della stessa richiesta di revoca dell'autorizzazione al relativo esercizio, inoltrata dalla Società il 7 luglio 1994-, affermando che "la pubblicazione di un iniziale documento informativo comportava un obbligo di aggiornamento - anche in negativo - di detto documento, preordinato all'effettivo esercizio dell'attività in parola, per la quale si era effettuata la 'dichiarazione d'intenti', giusta nota del 7 gennaio 1992", in quanto la potenzialità lesiva di interessi pubblici è insita nella mera effettuabilità dell'attività autorizzata, onde appunto si giustifica "la perentorietà dei termini correlati alle comunicazioni e agli aggiornamenti di legge". Per la cassazione della sentenza ricorre la Società, con duplice motivo.
L'Amministrazione del Tesoro non si è costituita.
Motivi della decisione
Col primo motivo, la Confinance Fiduciaria S.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma 3 della legge 1/1991 in relazione al 360 n.3 c.p.c. Riafferma, in via generale con riferimento alla mi intrapresa attività - ed alla stessa richiesta di revoca dell' autorizzazione già conseguita, quale risulta dalla sentenza impugnata - la necessità di rapportare il sistema sanzionatorio fissato nell'art. 13 comma 3 legge 1/1991 cit. al concreto svolgimento di una delle attività autorizzate. Precisa, con riguardo all'obbligo derivante dall'art. 6 comma 1 lett. b) , che "il requisito del concreto svolgimento dell'attività è richiesto anche sotto il profilo sostanziale"; e, con riguardo alle violazioni restanti, sottolinea l'avvenuto invio della documentazione e l'effettuazione delle comunicazioni richieste, "nonostante la contestazione iniziale addebitasse l'omissione "tout court" di tali adempimenti". Ricorda finalmente le perplessità manifestate (con note del 4 luglio e del 12 agosto 1994) dal Ministero circa l'applicabilità delle sanzioni.
Attraverso il secondo motivo lamenta un vizio di motivazione, asserendo che le osservazioni del giudice "a quo", in ordine alla sussistenza dell'obbligo di aggiornamento 'anche in negativo' ed alla "potenzialità lesiva di interessi pubblici insita nella mera effettuabilità dell'attività autorizzata" non danno adeguata ragione del superamento dello schema sanzionatorio, che richiede il concreto esercizio dell'attività di gestione patrimoniale per conto terzi.
Il ricorso, infondato, va respinto.
Premesso che, in materia di violazioni amministrative, fermo il principio di stretta legalità, la colpa costituisce elemento psicologico necessario e sufficiente, infondato di rivela il primo motivo, sia sotto il profilo oggettivo che dal punto di vista soggettivo.
Da un lato, infatti, è vero che il comma 3 dell' art. 13 della legge 1/1991 sanziona le condotte tenute nello svolgimento di una delle attività autorizzate, ma non è altrettanto sostenibile che esso richieda un'attività di gestione patrimoniale per conto terzi svolta "in concreto" e non comunque autorizzata. La disposizione si riferisce, invero, onnicomprensivamente, ai doveri gravanti sul soggetto abilitato (espressamente indicati nell'art. 6) ed ai corrispondenti poteri degli organi di vigilanza (successivo art. 9) sull'attività autorizzata, conseguenti all'autorizzazione stessa, senza richiedere in aggiunta un esercizio concretamente svolto, poiché, in tal maniera opinando, la previsione normativa rimarrebbe sostanzialmente priva di contenuto precettivo. Se dunque la condotta sanzionata normalmente si collega ad un'attività effettivamente esplicata, gli adempimenti collegati alla qualifica soggettiva del destinatario della disciplina complessiva non possono venir meno per effetto di uno stato di 'quiescenza' (per inattività di fatto o per mancato inizio di essa), normativamente irrilevante. E la conclusione riguarda, come ben s'intende, sia la contestazione in generale sia il più insistito aspetto della terza violazione specificata in narrativa, con conseguente superamento del secondo motivo, sotto il profilo del collegato vizio di motivazione, dal quale la sentenza impugnata va invece immune.
Dall'altro lato -e nella stessa ottica della postum richiesta di revoca dell' autorizzazione, non è producente la censura circa la ritenuta "omissione 'tout court'" degli adempimenti, poiché, in presenza di un termine che il giudice "a quo" riconduce allo schema della perentorietà e che per vero, in dipendenza di un obbligo (e non di un mero onere), vale appunto a qualificare l'omissione-, l'inutile scadenza serve per individuare la condotta omissiva, relegando nell' indifferente giuridico l'attivazione successiva, la quale, non a caso, risulta nella sentenza impugnata relegata al rango di 'giustificazione' del tutto irrilevante. Sotto tale ulteriore profilo, mentre resta confermata la qualificazione oggettiva delle omissioni contestate, l'elemento soggettivo - considerato dal giudice di merito nei termini che precedono - riceve positivo riscontro, senza che si possa attribuire valore in contrario al segnalato comportamento dell'Amministrazione interessata. Consegue il rigetto del ricorso, senza statuizioni in ordine alle spese processuali, per mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 1999