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Sentenza 6 settembre 2023
Sentenza 6 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/09/2023, n. 36852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36852 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AS TO, nato a [...] il [...] LI AE, nato a [...] il [...] DE MAIO MARIO, nato a [...] il [...] LA NR, nato a [...] il [...] AN FO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
letta la requisitoria del Procuratore generale, OLGA MIGNOLO, la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi! adir- 2.5 C L, t`i- r- i rtoo ., letta la memoria trasmessa dall'avv. AGOSTINO DE CARO, del foro di SALERNO, difensore del DE MAIO, che si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36852 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 16/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6/7/2021 la Corte di appello di Salerno ha parzial- mente riformato la sentenza del 27/10/2017 del Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva assolto gli odierni ricorrenti - ON AS, NO CE, RI De MA, CO RN e SO NZ - dal delitto ex art. 416 bis cod. pen., nonché dalle violazioni in materia di armi contestate al capo C), mentre aveva condannato i medesimi per i delitti di cui al capo B): detenzione di varie armi, comuni e da guerra, clandestine in quanto recanti il numero di matricola in tutto o in parte abraso, e di numerose munizioni. Dette armi e munizioni erano state rinvenute nel corso di una perquisizione effettuata il giorno 10/1/2012 in un garage di proprietà di PI SA (giudicato separatamente), ubicato nel Parco Sonia di Pagani. Nella sentenza impugnata, è stata confermata la condanna alla pena di anni sei di reclusione ed C 20.000 di multa inflitta a NO CE ed CO RN, mentre è stata dichiarata la prescrizione dei delitti di detenzione di arma comune da sparo e detenzione di arma clandestina nei confronti di AS, De MA e NZ, con rideterminazione della pena loro inflitta in anni tre e mesi tre di reclusione ed C 9000 di multa ciascuno. A tutti gli imputati sono state negate le circostanze attenuanti generiche;
agli imputati CE e RN è stata applicata la recidiva reiterata e specifica, mentre per NZ è stata esclusa la recidiva semplice. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con atti distinti, i difensori degli imputati, nei termini che di seguito saranno riassunti nei limiti strettamente necessari alla motivazione della sentenza, come prescrive l'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorsi degli imputati ON AS, NO CE ed SO NZ, a mezzo del difensore avv. VI BR. 2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., per erronea applicazione dello statuto probatorio del processo indiziario. Afferma il ricorso che si sono considerate come prove certe una serie di elementi che invece sono frutto di una sequenza di deduzioni, oltre ad essersi attribuita rilevanza e continuità logica a circostanze di per sé prive della corrispondente significatività. In sintesi, si censura che nel trarre dal fatto noto - il contestuale convergere di taluni imputati presso il condominio ove vi è l'abitazione del SA - l'accertamento del fatto ignoto, cioè la responsabilità concorsuale degli imputati per la detenzione delle armi rinvenute nel box, si sono inserite troppe mediazioni logiche non derivanti dall'apprezzamento di circo- 2 stanze in fatto, bensì da ipotesi congetturali. Ciò ha determinato la condanna degli odierni ricorrenti per la detenzione di armi, in contrasto con la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 1760 del 10/6/2014 che aveva assolto i coimputati RA BR, AL UO e VI RR, ribaltando la condanna di primo grado, per le stesse violazioni in materia di armi di cui tratta il presente processo e in base allo stesso compendio indiziario. Per contrastare tale pronuncia irrevocabile e non impugnata dall'accusa, la Corte territoriale ha affermato che detta sentenza era "graficamente illeggibile e concettualmente incomprensibile", affermazioni non ulteriormente specificate e contrastate dagli odierni ricorrenti come travisanti. Anche gli esiti delle indagini tecniche svolte sui reperti e la significatività delle tracce biologiche ivi riscontrate sono stati messi in dubbio dai ricorrenti, per carenza del requisito della certezza, criticità non fugata all'esito del confronto effettuato tra i consulenti tecnici del Pm e della difesa, non potendosi escludere contaminazioni ambientali o verificatesi nella fase di raccolta e catalogazione dei reperti, peraltro non derivanti dalle armi in sequestro, bensì dagli altri oggetti (maschere in lattice, sottocasco, guanti, passamontagna, berretti, etc.), rinvenuti non soltanto nel box, ma anche nell'abitazione del SA, senza che i verbali di sequestro avessero tenuto distinte le diverse provenienze, nonché all'esito della successiva perquisizione del 5/3/2012 in un diverso garage. Sono state richiamate anche le sentenze di questa Corte, rese in sede cautelare nei confronti degli odierni imputati, che avevano annullato le misure personali per mancanza di un ragionevole nesso conseguenziale tra la partecipa- zione alla riunione presso l'abitazione del SA e la consapevolezza della detenzione delle armi rinvenute nel box pertinenziale di detta abitazione. 2.1.2. Con riferimento al solo ricorrente NO CE, si è dedotto difetto di motivazione dell'impugnata sentenza in ordine alla valenza della contestata recidiva specifica, il cui apprezzamento deve essere congruamente giustificato, non trattandosi di un automatismo di legge. La Corte territoriale ha evocato un preteso ruolo di primissimo piano del CE emergente soprattutto dalle intercettazioni, senza alcun riferimento specifico alle conversazioni dalle quali si dovrebbe trarre conferma della centralità dell'imputato. Pertanto, si tratta di motivazione apparente, giustificata da una mera clausola di stile. 2.2. Ricorso dell'imputato CO RN, a mezzi dei difensori, avv.ti LV CA e TU CA. 2.2.1. Violazione di legge con riguardo alle imputazioni in materia di armi e difetto di motivazione;
manifesta contraddittorietà della prova. 3 Il ricorrente deduce l'ambiguità ed imprecisione, oltre che l'assenza di convergenza, degli elementi indiziari in atti a sostenere l'affermazione di responsabilità del RN;
non soccorrono nemmeno le indagini dattiloscopiche e gli accertamenti sui campioni di DNA, che non sono stati effettuati sulle armi (per inidoneità delle superfici di queste ad evidenziare tracce papillari), mentre sui guanti, passamontagna ed altri materiali rinvenuti nel box non è stato possibile rinvenire elementi biologici attribuibili con certezza ad CO RN. A lui sono riferite soltanto tracce biologiche miste rinvenute sulla maschera dell'uomo calvo e sul nastro adesivo utilizzato per la legatura dei sacchi di plastica, che all'atto del rinvenimento non contenevano armi. Sulle obiezioni difensive in merito alla possibilità di contaminazioni biologiche avvenute durante la raccolta e custodia dei reperti, la Corte territoriale non ha dato giustificazioni di sorta, e si ribadisce che le misture di tracce biologiche non possono da sole corroborare la colpe- volezza del RN, trattandosi di un mero dato processuale privo di autonoma capacità dimostrativa e bisognoso di conferme ad opera di altri elementi proba- tori. Non soccorre allo scopo il rilievo dei contatti o frequentazioni del ricorrente con altri imputati nel periodo in esame. 2.2.2. Violazione di legge per carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, anche con riferimento alla possibilità - ripristinata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 205 del 17/7/2017 - del bilanciamento con la ritenuta recidiva qualificata. 2.2.3. Manifesta illogicità della motivazione per l'arbitraria ricostruzione dei fatti senza riscontri concreti ed in assenza di elementi forniti di rilevante spessore probatorio. 2.2.4. Violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per non essere stata esaminata la possibilità del proscioglimento del RN perché il fatto non sussiste ovvero perché non costituisce reato. 2.3. Ricorso dell'imputato RI De MA, a mezzo dei difensori, avv.ti GO De CA e RL De MA. 2.3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., per erronea applicazione dello statuto probatorio del processo indiziario e per violazione del canone di giudizio "oltre ogni ragionevole dubbio" quanto alla mancata considerazione del dato probatorio rappresentato dalla sentenza della Corte di appello di Salerno n. 1760 del 10/6/2014. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per concorso nella detenzione delle armi. In particolare, si contesta l'attribuzione al De MA della co-detenzione di armi, che risulterebbe priva di finalità essendo caduta l'ipotesi associativa e 4 restando senza prove la destinazione del compendio di armi alla commissione di rapine, "in un momento più o meno lontano nel tempo", come si è espressa l'impugnata sentenza. Quanto agli indizi sui quali si è fondata la condanna - tracce biologiche sui reperti in sequestro;
frequentazione tra gli imputati;
incontro del 9/1/2012 presso il Parco Sonia;
intercettazioni telefoniche;
contegno degli imputati - la spiegazione alternativa della difesa richiama il rapporto di parentela tra De MA e SA e CE (sono tre cugini) e la circostanza che all'epoca dei fatti il ricorrente e il SA gestivano insieme il bar Charlie a Pagani: in detto bar si utilizzavano le comunissime buste sulle quali erano state rinvenute le impronte del De MA. Le critiche alle impronte sulle buste, che le ricollegavano a tale origine, sono state liquidate con la !abilità della ricostruzione alternativa proposta dalla difesa, senza ulteriori specificazioni, quindi con motivazione apparente. Anche il significato dell'incontro del 9/1/2012 resta neutralizzato a fronte dell'ignoranza sulla genesi e sul contenuto di tale incontro. Va comunque escluso che si trattasse di un incontro preparatorio di un imminente fatto delittuoso, attese le modalità di conservazione e le condizioni in cui versavano le armi rinvenute il giorno successivo. Pertanto, è irrilevante la precisazione della Corte territoriale che ravvisava una significativa coincidenza tra il luogo della riunione e il posto in cui il giorno dopo furono rinvenute le armi e gli oggetti recanti le tracce degli imputati, tanto da definire il dato come un indizio consistentissimo. Quanto alle intercettazioni, l'unica riguardante De MA è la n. 69 delle ore 22.30 del 10/1/2012, in cui il ricorrente avvisava il cugino CE dell'arresto dell'altro cugino SA, evidenziando soltanto una normale preoccupazione tra parenti. In conclusione, il ricorrente ha offerto valide spiegazioni alternative al significato attribuito agli indizi dai giudici di merito, e la mancata considerazione delle medesime conduce alla rilevata violazione del canone di giudizio fondato sulla possibilità di pronunciare la condanna soltanto escludendo ogni ragionevole dubbio. In senso opposto si era determinata la Corte di appello salernitana nel processo a carico dei coimputati che avevano scelto il rito abbreviato, assol- vendoli pur a fronte del medesimo compendio probatorio: solo per quest'ultimo dato, si sarebbe dovuto ritenere esistente il ragionevole dubbio in favore dell'odierno ricorrente. L'impugnata sentenza ha evitato di confrontarsi con tale decisione, tacciandola di essere graficamente illeggibile e concettualmente incomprensibile (connotati peraltro incompatibili), sebbene essa sia divenuta definitiva e sia stata ritualmente acquisita al fascicolo processuale. 2.3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 5 Nonostante si sia riconosciuta la leale collaborazione dell'imputato, che aveva consentito all'acquisizione di alcuni atti delle indagini, così permettendo un risparmio di attività processuali, si è svalutato il dato al cospetto della gravità del fatto: tale statuizione è contraddittoria e contraria all'esegesi di legittimità che chiede di valorizzare per la concessione delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. gli elementi positivi emergenti dalla personalità del soggetto, il quale nella specie è anche incensurato. 2.3.3. Con memoria di replica trasmessa digitalmente in data 28/10/2022 il difensore di De MA si duole della pretermissione nella requisitoria del Procuratore generale del rilievo della sentenza assolutoria della Corte di Appello di Salerno del 2014, le cui argomentazioni offrono autorevole avallo alla tesi difensiva. Nel prosieguo, la memoria ribadisce le tesi illustrate nel ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente specificato che il presente processo si è svolto a trattazione scritta, in quanto è risultata tardiva la richiesta di trattazione orale, presentata nell'interesse del solo imputato ON AS. Detta richiesta era stata inviata il 6/9/2022, soltanto ventidue giorni liberi prima del 29/9/2022, data dell'udienza. A tenore dell'art. 23, comma 8, D. L. 28/10/2020, n. 137, «La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria.». 1.1. Va poi rilevato che il processo, chiamato all'udienza del 29/9/2022, è stato rinviato all'udienza odierna in quanto alle difese degli imputati - in specie AS, CE, NZ e De MA, che se ne erano doluti con note difensive - non era stata comunicata la requisitoria scritta del Procuratore generale. Si è dunque provveduto a comunicare la requisitoria a tutti i difensori, onde consentire un pieno contraddittorio cartolare, prendendo quindi atto della memoria di replica inviata dalla difesa di RI De MA. 2. I ricorsi degli imputati sono complessivamente infondati e devono essere respinti. Iniziando la trattazione dal motivo - comune ai ricorrenti AS, CE, NZ e De MA - che denuncia la deliberata assenza di ogni considerazione per la sentenza assolutoria dei coimputati in procedimento connesso, i quali avevano scelto il rito abbreviato, si espongono le seguenti considerazioni. 6 La sentenza invocata è la n. 1760 della Corte di appello di Salerno in data 10/6/2014, la quale - per quanto di ostica lettura - è comunque dotata di un nucleo motivazionale comprensibile e valutabile. Deve però essere rimarcato che non risponde alla realtà processuale che i due giudizi abbiano avuto la stessa base probatoria, come deducono le difese, essendosi svolti il primo con rito abbreviato, allo stato degli atti, e l'attuale con rito ordinario. Ciò ha comportato un arricchimento delle fonti di conoscenza, che non ha invece riguardato il primo processo: l'istruttoria si è giovata delle deposizioni dei testi di Polizia giudiziaria, in specie del Magg. Gabriele Mambor (sentito ex art. 507 cod. proc. pen.) e del confronto tra il personale del RIS e il consulente tecnico della difesa quanto ai rilievi dattiloscopici sugli oggetti rinvenuti nella perquisizione del 10/1/2012. Va poi rilevato che la sentenza del 2014, non impugnata dal Pubblico ministero, aveva negato rilievo alla conclamata detenzione di armi in ragione dell'assenza di prova della contestazione associativa;
peraltro, in detta sentenza non si faceva parola delle prove tratte dagli accertamenti dattiloscopici, che nel presente processo sono invece pregnanti. Ancora, l'assoluzione dei coimputati nel processo del 2014 per la comune imputazione sub B) non è ostativa all'accertamento di ulteriori responsabilità per detta accusa, discendendo l'inconciliabilità dei giudicati solo dalla negazione del fatto storico su cui essi si fondano e non anche dalla mancata individuazione del suo autore: invero, PI SA è stato prosciolto per ne bis in idem ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., essendo stato già condannato per detenzione di armi, con sentenza della Corte di appello di Salerno del 3/11/2013, come ha rilevato il giudice del 2014 (pag. 62). Quanto all'assoluzione dei coimputati, essa è stata espressamente attribuita alle ritenute carenze del compendio indiziario a loro carico, e non ad una negatoria della detenzione di armi, peraltro impossibile a fronte del sequestro delle medesime nel garage del SA. Deve qui affermarsi che non sussiste alcun contrasto di giudicati, ma mera valutazione difforme, se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti - specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove - dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (principio affermato in tema di revisione: Sez. 6, n. 16477 del / 7 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317; Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Mortola, Rv. 269757). Pertanto, il mancato confronto con la citata sentenza da parte di quella in esame non ha integrato alcun vizio di legittimità, né sub specie di violazione di legge né in forma di vizio argomentativo, in quanto i giudici di merito hanno dato compiuta motivazione delle ragioni per cui la più estesa piattaforma probatoria assunta nell'istruttoria dibattimentale ha permesso di accertare la responsabilità degli odierni ricorrenti. 3. Infondata è anche la censura di erronea applicazione dello statuto probatorio del procedimento indiziario, secondo i requisiti fissati dall'art. 192 cod. proc. pen. Sul punto dell'adeguatezza o meno del ragionamento inferenziale relativo al quadro indiziario, ritiene questa Corte che i giudici di merito abbiano dettaglia- tamente analizzato le varie emergenze, dando valore, oltre agli incontri fra gli odierni imputati, anche alle impronte e tracce biologiche di loro provenienza trovate su oggetti posti nello stesso luogo in cui erano state rinvenute le armi: in particolare, alla pag. 19 dell'impugnata sentenza si è elencato il quadro delle impronte di ciascuno degli odierni imputati da cui discende il relativo, grave e univoco, significato tratto dall'esito della perquisizione del garage di SA. E se sulle armi ivi rinvenute non si sono trovate tracce biologiche, se ne è spiegata la ragione derivante dalla struttura zigrinata delle stesse, oltre che dal fatto che le armi sono oggetto di operazioni di lubrificazione, come hanno delucidato in sede di confronto i consulenti del RIS. Inoltre, a confutazione del rilievo - qui riproposto dalle difese - della possibilità di contaminazioni ambientali o verificatesi nella fase di raccolta e catalogazione dei reperti, gli specialisti del RIS hanno attestato di avere svolto tali operazioni secondo metodi assolutamente consolidati, così giustificando le conclusioni dei giudici di merito che hanno escluso anomalie relative alla raccolta dei reperti. Anche gli accadimenti successivi alla perquisizione, ivi incluse le conver- sazioni intercettate subito dopo tale intervento tra De MA e CE (il quale, a cornetta aperta, informava qualcuno: "Ci hanno trovato qualcosa nel garage"), analizzate alle pagine 24-25 dell'impugnata sentenza, convergono persuasiva- mente nel medesimo senso. Dunque, la Corte territoriale ha correttamente seguito la linea ermeneu- tica inerente alla valutazione del quadro indiziario, fissata sulla base dell'art. 192 cod. proc. pen. per cui «In tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla 8 operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo» (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678). Tale risultato, nella specie, è stato raggiunto in termini di alta credibilità, e rifuggendo dal pericolo di dare spazio a mere congetture, ossia ad ipotesi prive di agganci concreti (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Pg in proc. Romano, Rv. 281385), avendo sempre l'impugnata sentenza mantenuto saldi rapporti con le emergenze fattuali. Senza inoltrarsi nella valutazione specifica degli indizi valorizzati dai giudici di merito, ciò esorbitando dal ruolo di questa Corte di legittimità, va ribadito che l'elencazione dei dati rilevanti - id est: esiti della perquisizione del 10/1/2012, nonché della successiva del marzo 2012; acquisizione delle impronte dattiloscopiche;
intercettazioni telefoniche;
riunione presso l'abitazione di PI SA nel giorno 9/1/2012 - ciascuno vagliato nella singola significazione e poi inserito in un contesto unitario e scevro da pretesi passaggi ipotetici e congetturali denunciati dalle difese, costituisce il percorso tipico per la valutazione di un compendio indiziario, a tenore dei condivisi principi posti dall'esegesi di legittimità. 4. Le ulteriori doglianze sono inammissibili per le seguenti ragioni. 4.1. La negazione delle circostanze attenuanti generiche, tema posto dai ricorrenti RN e De MA, è notoriamente un ambito riservato alle valutazioni discrezionali dei giudici del merito, che nella specie l'hanno motivata in modo congruo ed esente da censure, osservando che l'incensuratezza di alcuni degli imputati e il collaborativo comportamento processuale consistito nel consenso all'acquisizione di atti delle indagini sono elementi recessivi a fronte della gravità della vicenda: detenzione di un vero e proprio arsenale di armi. 4.2. Quanto alla doglianza dei ricorrenti RN e CE, che invocavano la disapplicazione delle recidive qualificate loro contestate, questione qui riproposta, la Corte territoriale ha in primis verificato l'effettiva sussistenza del carattere specifico e reiterato dell'aggravante soggettiva, e successivamente ne ha vagliato la consistenza concreta, ritenendo motivatamente che per entrambi la reiterazione dell'illecito sia stata espressione di maggiore riprovevolezza e pericolosità, definendo entrambi i ricorrenti "persone pericolosissime". Pertanto, impregiudicata la possibilità - ripristinata dalla Corte costituzionale - del bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva qualificata, nella specie la negazione delle prime e l'affermazione della circostanza soggettiva 9 Il P/Fésidente rispondono ad una ragionata presa di posizione e non sono quindi suscettibili di censura in sede di legittimità. 4.3. Le ultime doglianza avanzate dal ricorrente CO RN (manifesta illogicità della motivazione per l'arbitraria ricostruzione dei fatti senza riscontri concreti ed in assenza di elementi forniti di rilevante spessore probatorio;
violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per non essere stata esaminata la possibilità del proscioglimento perché il fatto non sussiste ovvero perché non costituisce reato) sono articolate in modo del tutto generico, senza indicazione dei capi o punti della sentenza sui quali si focalizzano le censure, e non considerano che l'intero impianto motivazionale è stato inteso a negare la possibilità di un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 5. In conclusione, i ricorsi devono essere respinti, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 16 novembre 2022 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
letta la requisitoria del Procuratore generale, OLGA MIGNOLO, la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi! adir- 2.5 C L, t`i- r- i rtoo ., letta la memoria trasmessa dall'avv. AGOSTINO DE CARO, del foro di SALERNO, difensore del DE MAIO, che si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36852 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 16/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6/7/2021 la Corte di appello di Salerno ha parzial- mente riformato la sentenza del 27/10/2017 del Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva assolto gli odierni ricorrenti - ON AS, NO CE, RI De MA, CO RN e SO NZ - dal delitto ex art. 416 bis cod. pen., nonché dalle violazioni in materia di armi contestate al capo C), mentre aveva condannato i medesimi per i delitti di cui al capo B): detenzione di varie armi, comuni e da guerra, clandestine in quanto recanti il numero di matricola in tutto o in parte abraso, e di numerose munizioni. Dette armi e munizioni erano state rinvenute nel corso di una perquisizione effettuata il giorno 10/1/2012 in un garage di proprietà di PI SA (giudicato separatamente), ubicato nel Parco Sonia di Pagani. Nella sentenza impugnata, è stata confermata la condanna alla pena di anni sei di reclusione ed C 20.000 di multa inflitta a NO CE ed CO RN, mentre è stata dichiarata la prescrizione dei delitti di detenzione di arma comune da sparo e detenzione di arma clandestina nei confronti di AS, De MA e NZ, con rideterminazione della pena loro inflitta in anni tre e mesi tre di reclusione ed C 9000 di multa ciascuno. A tutti gli imputati sono state negate le circostanze attenuanti generiche;
agli imputati CE e RN è stata applicata la recidiva reiterata e specifica, mentre per NZ è stata esclusa la recidiva semplice. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con atti distinti, i difensori degli imputati, nei termini che di seguito saranno riassunti nei limiti strettamente necessari alla motivazione della sentenza, come prescrive l'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorsi degli imputati ON AS, NO CE ed SO NZ, a mezzo del difensore avv. VI BR. 2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., per erronea applicazione dello statuto probatorio del processo indiziario. Afferma il ricorso che si sono considerate come prove certe una serie di elementi che invece sono frutto di una sequenza di deduzioni, oltre ad essersi attribuita rilevanza e continuità logica a circostanze di per sé prive della corrispondente significatività. In sintesi, si censura che nel trarre dal fatto noto - il contestuale convergere di taluni imputati presso il condominio ove vi è l'abitazione del SA - l'accertamento del fatto ignoto, cioè la responsabilità concorsuale degli imputati per la detenzione delle armi rinvenute nel box, si sono inserite troppe mediazioni logiche non derivanti dall'apprezzamento di circo- 2 stanze in fatto, bensì da ipotesi congetturali. Ciò ha determinato la condanna degli odierni ricorrenti per la detenzione di armi, in contrasto con la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 1760 del 10/6/2014 che aveva assolto i coimputati RA BR, AL UO e VI RR, ribaltando la condanna di primo grado, per le stesse violazioni in materia di armi di cui tratta il presente processo e in base allo stesso compendio indiziario. Per contrastare tale pronuncia irrevocabile e non impugnata dall'accusa, la Corte territoriale ha affermato che detta sentenza era "graficamente illeggibile e concettualmente incomprensibile", affermazioni non ulteriormente specificate e contrastate dagli odierni ricorrenti come travisanti. Anche gli esiti delle indagini tecniche svolte sui reperti e la significatività delle tracce biologiche ivi riscontrate sono stati messi in dubbio dai ricorrenti, per carenza del requisito della certezza, criticità non fugata all'esito del confronto effettuato tra i consulenti tecnici del Pm e della difesa, non potendosi escludere contaminazioni ambientali o verificatesi nella fase di raccolta e catalogazione dei reperti, peraltro non derivanti dalle armi in sequestro, bensì dagli altri oggetti (maschere in lattice, sottocasco, guanti, passamontagna, berretti, etc.), rinvenuti non soltanto nel box, ma anche nell'abitazione del SA, senza che i verbali di sequestro avessero tenuto distinte le diverse provenienze, nonché all'esito della successiva perquisizione del 5/3/2012 in un diverso garage. Sono state richiamate anche le sentenze di questa Corte, rese in sede cautelare nei confronti degli odierni imputati, che avevano annullato le misure personali per mancanza di un ragionevole nesso conseguenziale tra la partecipa- zione alla riunione presso l'abitazione del SA e la consapevolezza della detenzione delle armi rinvenute nel box pertinenziale di detta abitazione. 2.1.2. Con riferimento al solo ricorrente NO CE, si è dedotto difetto di motivazione dell'impugnata sentenza in ordine alla valenza della contestata recidiva specifica, il cui apprezzamento deve essere congruamente giustificato, non trattandosi di un automatismo di legge. La Corte territoriale ha evocato un preteso ruolo di primissimo piano del CE emergente soprattutto dalle intercettazioni, senza alcun riferimento specifico alle conversazioni dalle quali si dovrebbe trarre conferma della centralità dell'imputato. Pertanto, si tratta di motivazione apparente, giustificata da una mera clausola di stile. 2.2. Ricorso dell'imputato CO RN, a mezzi dei difensori, avv.ti LV CA e TU CA. 2.2.1. Violazione di legge con riguardo alle imputazioni in materia di armi e difetto di motivazione;
manifesta contraddittorietà della prova. 3 Il ricorrente deduce l'ambiguità ed imprecisione, oltre che l'assenza di convergenza, degli elementi indiziari in atti a sostenere l'affermazione di responsabilità del RN;
non soccorrono nemmeno le indagini dattiloscopiche e gli accertamenti sui campioni di DNA, che non sono stati effettuati sulle armi (per inidoneità delle superfici di queste ad evidenziare tracce papillari), mentre sui guanti, passamontagna ed altri materiali rinvenuti nel box non è stato possibile rinvenire elementi biologici attribuibili con certezza ad CO RN. A lui sono riferite soltanto tracce biologiche miste rinvenute sulla maschera dell'uomo calvo e sul nastro adesivo utilizzato per la legatura dei sacchi di plastica, che all'atto del rinvenimento non contenevano armi. Sulle obiezioni difensive in merito alla possibilità di contaminazioni biologiche avvenute durante la raccolta e custodia dei reperti, la Corte territoriale non ha dato giustificazioni di sorta, e si ribadisce che le misture di tracce biologiche non possono da sole corroborare la colpe- volezza del RN, trattandosi di un mero dato processuale privo di autonoma capacità dimostrativa e bisognoso di conferme ad opera di altri elementi proba- tori. Non soccorre allo scopo il rilievo dei contatti o frequentazioni del ricorrente con altri imputati nel periodo in esame. 2.2.2. Violazione di legge per carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, anche con riferimento alla possibilità - ripristinata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 205 del 17/7/2017 - del bilanciamento con la ritenuta recidiva qualificata. 2.2.3. Manifesta illogicità della motivazione per l'arbitraria ricostruzione dei fatti senza riscontri concreti ed in assenza di elementi forniti di rilevante spessore probatorio. 2.2.4. Violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per non essere stata esaminata la possibilità del proscioglimento del RN perché il fatto non sussiste ovvero perché non costituisce reato. 2.3. Ricorso dell'imputato RI De MA, a mezzo dei difensori, avv.ti GO De CA e RL De MA. 2.3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., per erronea applicazione dello statuto probatorio del processo indiziario e per violazione del canone di giudizio "oltre ogni ragionevole dubbio" quanto alla mancata considerazione del dato probatorio rappresentato dalla sentenza della Corte di appello di Salerno n. 1760 del 10/6/2014. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per concorso nella detenzione delle armi. In particolare, si contesta l'attribuzione al De MA della co-detenzione di armi, che risulterebbe priva di finalità essendo caduta l'ipotesi associativa e 4 restando senza prove la destinazione del compendio di armi alla commissione di rapine, "in un momento più o meno lontano nel tempo", come si è espressa l'impugnata sentenza. Quanto agli indizi sui quali si è fondata la condanna - tracce biologiche sui reperti in sequestro;
frequentazione tra gli imputati;
incontro del 9/1/2012 presso il Parco Sonia;
intercettazioni telefoniche;
contegno degli imputati - la spiegazione alternativa della difesa richiama il rapporto di parentela tra De MA e SA e CE (sono tre cugini) e la circostanza che all'epoca dei fatti il ricorrente e il SA gestivano insieme il bar Charlie a Pagani: in detto bar si utilizzavano le comunissime buste sulle quali erano state rinvenute le impronte del De MA. Le critiche alle impronte sulle buste, che le ricollegavano a tale origine, sono state liquidate con la !abilità della ricostruzione alternativa proposta dalla difesa, senza ulteriori specificazioni, quindi con motivazione apparente. Anche il significato dell'incontro del 9/1/2012 resta neutralizzato a fronte dell'ignoranza sulla genesi e sul contenuto di tale incontro. Va comunque escluso che si trattasse di un incontro preparatorio di un imminente fatto delittuoso, attese le modalità di conservazione e le condizioni in cui versavano le armi rinvenute il giorno successivo. Pertanto, è irrilevante la precisazione della Corte territoriale che ravvisava una significativa coincidenza tra il luogo della riunione e il posto in cui il giorno dopo furono rinvenute le armi e gli oggetti recanti le tracce degli imputati, tanto da definire il dato come un indizio consistentissimo. Quanto alle intercettazioni, l'unica riguardante De MA è la n. 69 delle ore 22.30 del 10/1/2012, in cui il ricorrente avvisava il cugino CE dell'arresto dell'altro cugino SA, evidenziando soltanto una normale preoccupazione tra parenti. In conclusione, il ricorrente ha offerto valide spiegazioni alternative al significato attribuito agli indizi dai giudici di merito, e la mancata considerazione delle medesime conduce alla rilevata violazione del canone di giudizio fondato sulla possibilità di pronunciare la condanna soltanto escludendo ogni ragionevole dubbio. In senso opposto si era determinata la Corte di appello salernitana nel processo a carico dei coimputati che avevano scelto il rito abbreviato, assol- vendoli pur a fronte del medesimo compendio probatorio: solo per quest'ultimo dato, si sarebbe dovuto ritenere esistente il ragionevole dubbio in favore dell'odierno ricorrente. L'impugnata sentenza ha evitato di confrontarsi con tale decisione, tacciandola di essere graficamente illeggibile e concettualmente incomprensibile (connotati peraltro incompatibili), sebbene essa sia divenuta definitiva e sia stata ritualmente acquisita al fascicolo processuale. 2.3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 5 Nonostante si sia riconosciuta la leale collaborazione dell'imputato, che aveva consentito all'acquisizione di alcuni atti delle indagini, così permettendo un risparmio di attività processuali, si è svalutato il dato al cospetto della gravità del fatto: tale statuizione è contraddittoria e contraria all'esegesi di legittimità che chiede di valorizzare per la concessione delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. gli elementi positivi emergenti dalla personalità del soggetto, il quale nella specie è anche incensurato. 2.3.3. Con memoria di replica trasmessa digitalmente in data 28/10/2022 il difensore di De MA si duole della pretermissione nella requisitoria del Procuratore generale del rilievo della sentenza assolutoria della Corte di Appello di Salerno del 2014, le cui argomentazioni offrono autorevole avallo alla tesi difensiva. Nel prosieguo, la memoria ribadisce le tesi illustrate nel ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente specificato che il presente processo si è svolto a trattazione scritta, in quanto è risultata tardiva la richiesta di trattazione orale, presentata nell'interesse del solo imputato ON AS. Detta richiesta era stata inviata il 6/9/2022, soltanto ventidue giorni liberi prima del 29/9/2022, data dell'udienza. A tenore dell'art. 23, comma 8, D. L. 28/10/2020, n. 137, «La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria.». 1.1. Va poi rilevato che il processo, chiamato all'udienza del 29/9/2022, è stato rinviato all'udienza odierna in quanto alle difese degli imputati - in specie AS, CE, NZ e De MA, che se ne erano doluti con note difensive - non era stata comunicata la requisitoria scritta del Procuratore generale. Si è dunque provveduto a comunicare la requisitoria a tutti i difensori, onde consentire un pieno contraddittorio cartolare, prendendo quindi atto della memoria di replica inviata dalla difesa di RI De MA. 2. I ricorsi degli imputati sono complessivamente infondati e devono essere respinti. Iniziando la trattazione dal motivo - comune ai ricorrenti AS, CE, NZ e De MA - che denuncia la deliberata assenza di ogni considerazione per la sentenza assolutoria dei coimputati in procedimento connesso, i quali avevano scelto il rito abbreviato, si espongono le seguenti considerazioni. 6 La sentenza invocata è la n. 1760 della Corte di appello di Salerno in data 10/6/2014, la quale - per quanto di ostica lettura - è comunque dotata di un nucleo motivazionale comprensibile e valutabile. Deve però essere rimarcato che non risponde alla realtà processuale che i due giudizi abbiano avuto la stessa base probatoria, come deducono le difese, essendosi svolti il primo con rito abbreviato, allo stato degli atti, e l'attuale con rito ordinario. Ciò ha comportato un arricchimento delle fonti di conoscenza, che non ha invece riguardato il primo processo: l'istruttoria si è giovata delle deposizioni dei testi di Polizia giudiziaria, in specie del Magg. Gabriele Mambor (sentito ex art. 507 cod. proc. pen.) e del confronto tra il personale del RIS e il consulente tecnico della difesa quanto ai rilievi dattiloscopici sugli oggetti rinvenuti nella perquisizione del 10/1/2012. Va poi rilevato che la sentenza del 2014, non impugnata dal Pubblico ministero, aveva negato rilievo alla conclamata detenzione di armi in ragione dell'assenza di prova della contestazione associativa;
peraltro, in detta sentenza non si faceva parola delle prove tratte dagli accertamenti dattiloscopici, che nel presente processo sono invece pregnanti. Ancora, l'assoluzione dei coimputati nel processo del 2014 per la comune imputazione sub B) non è ostativa all'accertamento di ulteriori responsabilità per detta accusa, discendendo l'inconciliabilità dei giudicati solo dalla negazione del fatto storico su cui essi si fondano e non anche dalla mancata individuazione del suo autore: invero, PI SA è stato prosciolto per ne bis in idem ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., essendo stato già condannato per detenzione di armi, con sentenza della Corte di appello di Salerno del 3/11/2013, come ha rilevato il giudice del 2014 (pag. 62). Quanto all'assoluzione dei coimputati, essa è stata espressamente attribuita alle ritenute carenze del compendio indiziario a loro carico, e non ad una negatoria della detenzione di armi, peraltro impossibile a fronte del sequestro delle medesime nel garage del SA. Deve qui affermarsi che non sussiste alcun contrasto di giudicati, ma mera valutazione difforme, se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti - specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove - dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (principio affermato in tema di revisione: Sez. 6, n. 16477 del / 7 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317; Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Mortola, Rv. 269757). Pertanto, il mancato confronto con la citata sentenza da parte di quella in esame non ha integrato alcun vizio di legittimità, né sub specie di violazione di legge né in forma di vizio argomentativo, in quanto i giudici di merito hanno dato compiuta motivazione delle ragioni per cui la più estesa piattaforma probatoria assunta nell'istruttoria dibattimentale ha permesso di accertare la responsabilità degli odierni ricorrenti. 3. Infondata è anche la censura di erronea applicazione dello statuto probatorio del procedimento indiziario, secondo i requisiti fissati dall'art. 192 cod. proc. pen. Sul punto dell'adeguatezza o meno del ragionamento inferenziale relativo al quadro indiziario, ritiene questa Corte che i giudici di merito abbiano dettaglia- tamente analizzato le varie emergenze, dando valore, oltre agli incontri fra gli odierni imputati, anche alle impronte e tracce biologiche di loro provenienza trovate su oggetti posti nello stesso luogo in cui erano state rinvenute le armi: in particolare, alla pag. 19 dell'impugnata sentenza si è elencato il quadro delle impronte di ciascuno degli odierni imputati da cui discende il relativo, grave e univoco, significato tratto dall'esito della perquisizione del garage di SA. E se sulle armi ivi rinvenute non si sono trovate tracce biologiche, se ne è spiegata la ragione derivante dalla struttura zigrinata delle stesse, oltre che dal fatto che le armi sono oggetto di operazioni di lubrificazione, come hanno delucidato in sede di confronto i consulenti del RIS. Inoltre, a confutazione del rilievo - qui riproposto dalle difese - della possibilità di contaminazioni ambientali o verificatesi nella fase di raccolta e catalogazione dei reperti, gli specialisti del RIS hanno attestato di avere svolto tali operazioni secondo metodi assolutamente consolidati, così giustificando le conclusioni dei giudici di merito che hanno escluso anomalie relative alla raccolta dei reperti. Anche gli accadimenti successivi alla perquisizione, ivi incluse le conver- sazioni intercettate subito dopo tale intervento tra De MA e CE (il quale, a cornetta aperta, informava qualcuno: "Ci hanno trovato qualcosa nel garage"), analizzate alle pagine 24-25 dell'impugnata sentenza, convergono persuasiva- mente nel medesimo senso. Dunque, la Corte territoriale ha correttamente seguito la linea ermeneu- tica inerente alla valutazione del quadro indiziario, fissata sulla base dell'art. 192 cod. proc. pen. per cui «In tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla 8 operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo» (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678). Tale risultato, nella specie, è stato raggiunto in termini di alta credibilità, e rifuggendo dal pericolo di dare spazio a mere congetture, ossia ad ipotesi prive di agganci concreti (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Pg in proc. Romano, Rv. 281385), avendo sempre l'impugnata sentenza mantenuto saldi rapporti con le emergenze fattuali. Senza inoltrarsi nella valutazione specifica degli indizi valorizzati dai giudici di merito, ciò esorbitando dal ruolo di questa Corte di legittimità, va ribadito che l'elencazione dei dati rilevanti - id est: esiti della perquisizione del 10/1/2012, nonché della successiva del marzo 2012; acquisizione delle impronte dattiloscopiche;
intercettazioni telefoniche;
riunione presso l'abitazione di PI SA nel giorno 9/1/2012 - ciascuno vagliato nella singola significazione e poi inserito in un contesto unitario e scevro da pretesi passaggi ipotetici e congetturali denunciati dalle difese, costituisce il percorso tipico per la valutazione di un compendio indiziario, a tenore dei condivisi principi posti dall'esegesi di legittimità. 4. Le ulteriori doglianze sono inammissibili per le seguenti ragioni. 4.1. La negazione delle circostanze attenuanti generiche, tema posto dai ricorrenti RN e De MA, è notoriamente un ambito riservato alle valutazioni discrezionali dei giudici del merito, che nella specie l'hanno motivata in modo congruo ed esente da censure, osservando che l'incensuratezza di alcuni degli imputati e il collaborativo comportamento processuale consistito nel consenso all'acquisizione di atti delle indagini sono elementi recessivi a fronte della gravità della vicenda: detenzione di un vero e proprio arsenale di armi. 4.2. Quanto alla doglianza dei ricorrenti RN e CE, che invocavano la disapplicazione delle recidive qualificate loro contestate, questione qui riproposta, la Corte territoriale ha in primis verificato l'effettiva sussistenza del carattere specifico e reiterato dell'aggravante soggettiva, e successivamente ne ha vagliato la consistenza concreta, ritenendo motivatamente che per entrambi la reiterazione dell'illecito sia stata espressione di maggiore riprovevolezza e pericolosità, definendo entrambi i ricorrenti "persone pericolosissime". Pertanto, impregiudicata la possibilità - ripristinata dalla Corte costituzionale - del bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva qualificata, nella specie la negazione delle prime e l'affermazione della circostanza soggettiva 9 Il P/Fésidente rispondono ad una ragionata presa di posizione e non sono quindi suscettibili di censura in sede di legittimità. 4.3. Le ultime doglianza avanzate dal ricorrente CO RN (manifesta illogicità della motivazione per l'arbitraria ricostruzione dei fatti senza riscontri concreti ed in assenza di elementi forniti di rilevante spessore probatorio;
violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per non essere stata esaminata la possibilità del proscioglimento perché il fatto non sussiste ovvero perché non costituisce reato) sono articolate in modo del tutto generico, senza indicazione dei capi o punti della sentenza sui quali si focalizzano le censure, e non considerano che l'intero impianto motivazionale è stato inteso a negare la possibilità di un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 5. In conclusione, i ricorsi devono essere respinti, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 16 novembre 2022 Il Consigliere estensore