Sentenza 27 febbraio 2009
Massime • 1
In caso di istigazione alla corruzione, il denaro offerto o promesso al pubblico ufficiale non costituisce il prezzo o il profitto, ma un semplice mezzo di esecuzione del reato da parte dell'autore dell'istigazione e, come tale, può essere oggetto di confisca facoltativa in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, a seguito della modifica apportata all'art. 445 cod. proc. pen. dalla L. 12 giugno 2003, n. 134.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2009, n. 14178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14178 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 27/02/2009
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA LU - Consigliere - N. 504
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 033644/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TR IG N. IL 03/07/1978;
avverso SENTENZA del 07/07/2008 TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IZZO Gioacchino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con le ulteriori statuizioni di legge.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, pronunciando ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato a MP LU, in relazione ai reati al medesimo ascritti (concorso in resistenza e istigazione alla corruzione), unificati sotto il vincolo della continuazione, la pena di anni uno di reclusione. Ricorrono con due distinti atti i difensori del MP. L'avv. Balletta con un primo motivo deduce l'inosservanza dell'art.445 c.p.p., che esclude l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, con l'unica eccezione della confisca obbligatoria prevista dall'art. 240 c.p., comma 2. Sostiene che, nel caso di specie, non si verte in un'ipotesi di confisca obbligatoria, in quanto la banconota in sequestro non costituisce il prezzo, bensì il mezzo del reato.
Con un secondo motivo, il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla disposta confisca, essendosi il Tribunale limitato al richiamo stringatissimo della disposizione di legge. L'avv. Nunziata denuncia con un primo motivo l'erronea applicazione della legge penale.
Deduce che l'art. 322 ter c.p., nel prevedere la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato in relazione a talune ipotesi delittuose, non include tra queste la fattispecie criminosa prevista dall'art. 322 c.p., nella quale il denaro offerto costituisce un semplice mezzo di esecuzione del reato da parte dell'autore dell'istigazione alla corruzione. Sostiene, inoltre, che nella specie il denaro, quale mezzo del reato, non era nemmeno assoggettabile a confisca facoltativa ex art. 240 c.p., comma 1, non potendo questa essere disposta con la sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p.. Con un secondo motivo, il ricorrente lamenta la carenza assoluta di motivazione, sostenendo che il Tribunale, dopo avere introdotto l'applicazione della confisca anche in ipotesi in cui essa non è obbligatoria e non è rimessa alla discrezionalità del giudice, ha omesso di illustrare le ragioni di tale scelta.
DIRITTO
1) Le censure di violazione di legge mosse dal ricorrente sono infondate.
Come è stato già precisato da questa Corte (Cass. Sez. 6^, 25.10.2001 n. 42786), nell'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 322 c.p., che ricorre allorché il pubblico ufficiale si sottragga all'istigazione e il reato di corruzione non si consumi, il denaro offerto o promesso al pubblico ufficiale, anche laddove sia rimasto nella disponibilità dell'istigatore, non diventa prezzo del reato della (non consumata) corruzione, ne' può considerarsi profitto o prezzo del delitto di istigazione alla corruzione, ma rimane mezzo di esecuzione del reato da parte dell'autore dell'istigazione. La validità di tale affermazione riceve conferma nel disposto dell'art. 322 ter c.p., introdotto dalla L. 29 settembre 2000, n.300, il quale, nel rendere obbligatoria, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo dei delitti previsti dagli artt. 314 e 320 c.p., nonché dei beni che costituiscono il profitto del reato di cui all'art. 321 c.p., non contiene un'analoga previsione in relazione al denaro oggetto della fattispecie criminosa di cui all'art. 322 c.p.. Il mancato riferimento a tale norma di legge, infatti, deriva proprio dalla impossibilità di considerare prezzo (e nemmeno profitto) il denaro promesso o offerto dal pubblico ufficiale, qualora la promessa non venga accettata.
Il fatto che la norma speciale dettata dal citato art. 322 ter c.p.p. non preveda la confisca obbligatoria del denaro offerto in caso di semplice istigazione alla corruzione, tuttavia, non esclude che tale denaro, in quanto mezzo di commissione del reato di cui all'art. 322 c.p., possa costituire oggetto di confisca facoltativa, in base alla disciplina generale prevista dal primo comma dell'art. 240 c.p.. E, contrariamente a quanto sostenuto dai difensori del ricorrente, la confisca facoltativa può ben essere disposta anche in caso di sentenza pronunciata su accordo delle parti, alla luce della novella apportata all'art. 445 c.p.p., dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, che ha esteso l'applicabilità della misura di sicurezza della confisca, in caso di pena patteggiata, a tutte le ipotesi previste dall'art.240 c.p., e non più soltanto a quelle previste da tale art., comma
2, come ipotesi di confisca obbligatoria.
Nel caso di specie, pertanto, legittimamente il Tribunale ha disposto la confisca della banconota in sequestro, avendo dato atto che trattavasi della cosa che era servita a commettere il reato. 2) Attraverso il riferimento al carattere strumentale della banconota in relazione alla commissione del reato, d'altro canto, il giudice ha dato conto, sia pure in maniera sintetica, delle ragioni per le quali ha disposto la misura di sicurezza, chiarendo di essersi avvalso dei poteri di confisca facoltativa attribuitigli dall'art. 240 c.p., comma 1. Non sussiste, pertanto, il denunciato vizio di mancanza assoluta di motivazione, dedotto, peraltro, in modo generico nel ricorso depositato dall'avv. Balletta e basato, nel ricorso proposto dall'avv. Nunziata, sul rilievo secondo cui, non essendo ipotizzabile, nella fattispecie in esame, ne' la confisca obbligatoria ne' quella facoltativa, il Tribunale avrebbe dovuto illustrare le ragioni in base alle quali aveva invece ritenuto di disporre la misura di sicurezza.
3) Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2009