Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2002, n. 9428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9428 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA0 94 2 8 / 02 Aula 'A' IN NOME D OPOL ITAL ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 961/00 Dott. Fernando LUPI - Consigliere Cron. 25282 ⠀ Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere Ud.17/04/02 Consigliere Dott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: AZ IO, elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell'avvocato PIO V.LE PARIOLI 47, CORTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EUGENIO PAGANINI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ENASCO ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA SOCIALE PER ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente Vie degli Scipioni, 288 presso domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9/8dd ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE 2002 t'ew. Prove Giampiero;
SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dagli 1672 -1- avvocati MATTIA PERSIANI, GIAMPIERO PROIA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 462/99 del Tribunale di VARESE, depositata il 18/09/99 - R.G.N. 1154/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato CORTI;
udito l'Avvocato PROIA;
audito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha conclusoper l'inammissibilità del ricorso. -2- RITENUTO IN FATTO 1- che la controversia trae origine dalla pretesa del sign.IO GA già direttore dell'Ufficio Provinciale dell'ENASCO di Varese (organizzazione patronale collegata alla Confcormeccio) di aver, successivamente al suo pensionamento - avvenuto nel novembre del 1992- continuato ad espletare, sino al dicembre del 1995, le medesime mansioni presso il predetto soggetto- pur risultando egli, formalmente, legato da un rapporto di lavoro autonomo con la 50 & + FENACOM associazione fra commercianti in pensione anche essa collegata alla anzidetta confederazione;
2- che egli ha quindi chiesto al OR che venisse riconosciuta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra lui e l'ENASCO con qualifica di dirigente, per il periodo prima indicato, con condanna dello stesso alla corresponsione delle spettanze retributive;
3- che secondo l'Enasco il ricorrente aveva avuto solo un rapporto autonomo con la FENACOM- per la quale durante il rapporto con la ENASCO aveva svolto attività gratuitamente nell'ambito del quale aveva esercitato anche attività di supervisore per la ENASCO atteso il collegamento organizzativo e funzionale esistente fra i due soggetti;
4- che il OR ha rigettato la domanda e la sua decisione è stata confermata dal tribunale di Varese con sentenza del 18.9.99 che ha ritenuto che : a- il sign. GA rassegnò le dimissioni presso l'ENASCO per fruire della pensione d'anzianità ed iniziò un rapporto con la 50 & + FENACOM un rapporto di lavoro 1 autonomo: fra i due momenti, secondo il Tribunale, esiste un incontestabile legame;
b- la FENACOM e la ENASCO dispongono di strutture autonome ma collegate;
C- il compenso per l'attività nuova espletata presso la FENACOM fu paria quello percepito presso l'ENASCO; anche durante il periodo in cui egli fu dipendente dello stesso l'appellante svolse attività non retribuita per la FENACOM;
d- l'attività, una volta sorto il rapporto con la FENACOM, veniva svolta nei medesimi locali -con riferimento ad entrambi i predetti soggetti e fu di tipo autonomo come deve evincersi :
1- dal tenore dell'interrogatorio libero reso dal sign. GA il qualè dichiarò che una volta iniziato il rapporto di collaborazione autonoma con la FENACOM gli fu, dall'amministratore della stessa, comunicato che egli avrebbe dovuto occuparsi, come supervisore, dell'ENASCO;
2- dalla lettera dell'appellante del 18.1.96, di poco posteriore alla chiusura del rapporto con la FENACOM, ricognitiva di tale realtà;
3- dalla mancanza di qualsiasi richiesta nel corso del rapporto;
4- dalla incompatibilità delle pretese avanzate successivamente con il tenore della predetta dichiarazione;
e- è condivisibile la decisione del OR in ordine all'irrilevanza delle richieste istruttorie avanzate dal ricorrente relative alle modalità di svolgimento del rapporto in contestazione inidonee a fornire alcun elemento in ordine alla natura autonoma o subordinata del rapporto;
2 f- la prepoderanza della documentazione da cui risulta che l'attività espletata presso l'ENASCO era della stessa natura (autonoma) di quella esercitata presso la FENACOM;
g- la interruzione del rapporto fu comunicata solo dalla FENACOM ed il ricorrente ritenne che lo stesso fosse terminato anche con la ENASCO perché, evidentemente, consapevole che l'attività prestata prestata per quest'ultima rientrava in quella relativa alla prima;
5- che il sign.GA chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da tre motivi cui resiste l'ENASCO con controricorso;
che entrambe le parti hanno presentato memoria;
RITENUTO IN DIRITTO 1- che il ricorrente denuncia: a) omessa motivazione su punti decisivi della controversia con travisamento dei fatti;
b) erronea applicazione degli art. 1362 c.2 cc.e 115 e 116 cpc;
c) violazione degli art. 2094 e 2222 cc.; 2- che le censure, che debbono per la loro connessione esaminarsi congiuntamente,si incentrano nelle seguenti contestazioni;
a- il Tribunale per effetto di un travisamento dei fatti, dovuto essenzialmente alla valorizzazione di documenti prodotti dalla ENASCO e dalla mancata rilevanza di quelli prodotti dal ricorrente, ha ritenuto che i responsabili dei due distinti soggetti (ENASCO e FENACOM) fossero i medesimi – inducendo, anche da tale 3 elemento, la normalità della estensione al primo di un rapporto di collaborazione autonoma esistente con il secondo ed ignorando le norme che imponevano con il soggetto patronale un rapporto di lavoro subordinato;
il travisamento dei fatti riguarda anche l'interrogatorio libero reso dal ricorrente al OR,assurto a fondamentale elemento del convincimento del Tribunale in ordine alla natura del rapporto;
b- il travisamento si estende anche alla lettera del ricorrente del 18.1.96 cui il Tribunale ha attribuito valore ricognitivo della natura del rapporto, ritenendola indirizzata alla ENASCO e non, come era nella realtà alla FENACOM c- è stato attribuito valore decisivo ed assorbente ai fini della qualificazione del rapporto alla supposta consapevolezza del ricorrente della esistenza di un unico rapporto di lavoro autonomo di cui beneficiavano entrambi i predetti soggetti d- ha di conseguenza ritenuto irrilevanti le prove testimoniali e la qualifica, comprovabile documentalmente, che egli si sarebbe attribuita nell'ambito dell'organizzazione lavorativa, laddove sia le prove che il documento erano idonei a provare che nelle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro erano presenti tutte le connotazioni della subordinazione nonché la compilazione e la sottoscrizione da parte dello stesso delle tabelle da cui erano ricavabili una serie di elementi in ordine alla natura subordinata del rapporto;
3- che le predette censure sono inammissibili denunciando, o veri e propri travisamenti dei fatti, in relazione ai quali avrebbe dovuto essere esperito il rimedio revocatorio, o mancata rilevanza dei mezzi istruttori- senza tuttavia, in ottemperanza alla regola di autosufficienza del ricorso per cassazione, specificare i fatti che avrebbero comportato una qualificazione del rapporto nel senso voluto dal ricorrente e stante, in ogni caso la non decisività dell'espletamento delle medesime mansioni già svolte durante il rapporto, poi estintosi con l'ENASCO dovendosi, comunque provare, da parte del ricorrente, il fatto, effettivamente decisivo, dell'assoggettamento al potere gerarchico del datore di lavoro;
4- che, in ogni caso, alcun vero errore logico o di motivazione viene denunziato in ordine al convincimento del Tribunale fondato, come era in suo potere, su elementi- indicati specificamente nella parte relativa ai rilievi in fatto ( punto n.4)- che allo stesso sono sembrati idonei a ritenere che l'attività espletata dal ricorrente dopo il pensionamento fosse di tipo autonomo in relazione sia alla FENACOM che alla ENASCO;
5- che il ricorso va, pertanto, rigettato. D N O
P.Q.M.
L L zigetto il cOLDOC O S La Corte condanna il ricorrente alle spese liquidate in € 48,17 3 D 3 A 3 5 A S 1 S T . R A N T O oltre € 2.500,00 per onorari. G P R O 3 A M 1 I A D A E Roma 17 aprile 2002 D 1 , L 1 E O A T R N T O E S G I T S Il Consigliere es. G T G E I E A R Cossado Gughelim R I L L D E Il Presidente O D no (Mizett kavelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 27311.2007 Cube p lle