Sentenza 28 febbraio 2001
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- 1. Condominio, parti comuni, controversia, proprietario, litisconsorzio necessario, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/02/2001, n. 2925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2925 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2001 |
Testo completo
0292 5 /01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE ACCERTAMENTO PROPRIE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ESCLUSIVA R.G. N. 12057/98Presidente | Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere Cron. 6095 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere- Rep. 932 Dott. Olindo SCHETTINO Dott. LO CIOFFI M Consigliere Ud. 16/11/00 Rel. Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE. ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio S ENTENZA dal Sig.ILSOLE 24 ORE-- per diritti L. 600D sul ricorso proposto da: it SA AL, AE RA SA, elettivamente IL CANCELLIERE LIRE 3000 domiciliati in ROMA VIA BAL DEGLI UBALDI 272, presso CANCELLERIA lo studio dell'avvocato AF FERDINANDO, che li difende unitamente all'avvocato POMPONI FOSCO, giusta delega in atti;
CG073531 CG073532 - ricorrenti
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE COND VIA LANZONE DA CORTE 7 ROMA, in persona del suo Richiesta copia legale uso rev ine amm.re pro tempore, TR GA, IN LA, dal Sig. MASSA ERA per diritti L. 1,13 + AR, LO NI, ND ER 2.8. MAR. 2002 il IL CANCEL ALFREDO, 2000 IL, NN IO, AB 1865 elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL CORSO 504, -1- CANCELLERIA presso lo studio dell'avvocato IELPO NICO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti nonchè
contro
IA AN, RI IO, RI MA, TR NA, CO RO, NI TA, TE AU, DI RO NI, DEL MONTE PIO, PR PP, LI EL, SA NA, DE GE IN, IA UI, DE SI TI, RI GI, LA GA DI, DI SA, ΟΜ UINA, DI ROSAN, AL NI, ER IZ, DE OR DO, SA AN, AR SE, NC FR, RA VA, SI GIOVAN, CO LO, IA UM, DEL SECCO OTTORINO, DEL SECCO SA, DE CO AN MA, HI EO, FA EG, OL FR, NN AN DETTORI, DE NN OR DO JUNIOR, RI RI, RI NC, RI CO, CI UR, ZA NI, IC RL, ZA GIOVAN, MA SR, RL AR DI RL PP, F DI LI, HI BE, NE CATEIN IE, NE IU, NE TO, LA GA DI;
intimati con integrazione del contraddittorio -2- - - | avverso la sentenza n. 1603/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 14/05/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Lucio udienza del 16/11/00 dal MAZZIOTTI DI CELSO;
AF, difensore del udito l'Avvocato Ferdinando ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
del udito l'Avvocato Nicola IELPO, difensore resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -3- Svolgimento del processo Con atto notificato il 23/11/1987 RO AL e GA NC conve- nivano in giudizio il condominio dello stabile sito in Roma alla via Lanzone da Corte n. 7, nonché il condomino Del Secco Ottorino per sentir dichiarare l'invalidità e l'inefficacia delle delibere assembleari del 24/10/1987 con le quali era stato richiesto ad essi istanti di restituire un sottoscala adibito a cantina ed era stato deciso di ridurre il canone di locazione di due cantine condominiali concesse in godimento a terzi. Gli attori, tra l'altro, sosteneva- no di essere proprietari, per usucapione, del detto vano sottoscala per cui, in considerazione della proposta domanda di usucapione di un bene già con- dominiale, integravano il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini. Si costituivano il condominio, che chiedeva il rigetto della domanda, nonché dopo la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio - nove dei condomini i quali contestavano la domanda e, in via riconvenzionale, chiedevano la condanna degli attori alla restituzione del vano sottoscala ed al risarcimento dei danni. Gli atri condomini restavano contumaci. L'adito tribunale di Roma, con sentenza 14/3/1991, rigettava la domanda principale e, in accoglimento della riconvenzionale, condannava gli attori a restituire al condominio il vano sottoscala ed a risarcire i danni da liquidare in separata sede. Avverso la detta sentenza i coniugi soccombenti proponevano gravame al quale resistevano dieci degli appellati mentre restavano contumaci gli altri. All'udienza di prima comparizione gli appellanti dichiaravano di non aver citato AN LG, in quanto deceduta nella more, per cui il C.I. or- dinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della me- 3 desima. Il contraddittorio era integrato nei confronti di NI OV e non degli altri due eredi NI MI e NI LO. Con ordinanza collegiale del 17/12/1993 la corte di appello disponeva che venisse offerta la prova documentale in ordine all'individuazione degli eredi di AN Ol- ga. Parte appellante depositava denuncia di successione dalla quale risultava che eredi della AN erano, oltre a NI OV, NI MI e NI LO. Questi ultimi due, ai quali veniva notificato l'atto di integra- zione del contraddittorio, non si costituivano nel giudizio di secondo grado. La corte di appello di Roma, con sentenza 14/5/1997, dichiarava inam- missibile il gravame osservando: che il contraddittorio non era stato inte- grato nei confronti dei litisconsorti necessari NI MI e NI LO nel termine di 40 giorni fissato dal C.I.; che da ciò derivava l'inammissibilità dell'impugnazione attesa la perentorietà del detto termine non prorogabile neppure per accordo delle parti;
che pertanto era irrilevante l'avvenuta integrazione del contraddittorio in epoca successiva;
che doveva essere addebitato solo agli appellanti la mancata tempestiva integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal C.I. La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è stata chie- sta da RO AL e GA NC con ricorso affidato a tre motivi illu- strati da memoria. Hanno resistito con controricorso il condominio ed i con- domini lanni IO, MB AN, PA NI, FA LF, NC NE e PA NA. Tutti gli altri condomini non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità. Con ordinanza pronunciata da questa Corte all'udienza del 28/3/2000 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di La AM LI - nella qualità di erede 4 di LA SC parte nel giudizio di appello - nonché la rinnovazione della notifica del ricorso a MA EL, MA BE, NI MI, NI OV e NI LO. I ricorrenti hanno ritualmente provveduto, entro il termine assegnato, alla integrazione del contraddittorio ed alla rinotifica del ricorso alle citate parti che non si sono costituite. Motivi della decisione Il primo motivo del ricorso, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1131, 1130, 1136 e 1137 c.c. con riferimento all'articolo 112 c.p.c., risulta articolato sulle seguenti deduzioni. 1) Il contraddittorio deve ritenersi integro sin dal giudizio di primo grado con la sola presenza in causa dell'amministratore del condominio unico le- gittimato passivo per le azioni concernenti la validità delle delibere assem- bleari aventi ad oggetto le parti comuni dell'edificio con richiesta di mera declaratoria, in via incidentale e senza efficacia costitutiva, della proprietà esclusiva di un bene preteso comune: nella specie un vano sottoscala di pro- prietà esclusiva di essi coniugi RO per effetto di sentenza passata in giudicata. Anche la domanda riconvenzionale proposta da alcuni condomini ( non notificata a AN LG rimasta contumace sin dal giudizio di pri- mo grado) riguarda la restituzione della cantina che non implica il litiscon- sorzio necessario nei confronti di tutti i condomini. Pertanto AN LG ed i suoi eredi risultano coinvolti solo nella causa relativa alla domanda di annullamento della delibera assembleare e non in quella concernente la do- manda riconvenzionale di restituzione del vano cantina. Trattasi di due cau- se scindibili per cui, riguardando l'appello proposto da essi coniugi RO solo la domanda riconvenzionale, nel giudizio di gravame non può ravvisar- 5 si alcun litisconsorzio necessario nei confronti degli eredi della AN. Sono perciò errate sia l'ordinanza del G.I. di primo grado concernente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini con rife- rimento alla domanda avente ad oggetto l'impugnativa della delibera as- sembleare relativa alla pretesa restituzione del vano sottoscala in questione, sia le ordinanze pronunciate in sede di gravame circa l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al precedente giudizio. 2) In mancanza di apposita delibera assembleare sussiste il difetto di le- gittimazione attiva dell'amministratore del condominio a proporre in via ri- convenzionale l'azione petitoria volta ad ottenere una declaratoria di con- dominialità del vano cantina e la riconsegna dello stesso. La corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, contrariamente a quanto sostenuto dai resistenti, sono ammissibili riguardando questioni - ri- levabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio - che non hanno formato oggetto di contestazione tra le parti e la cui soluzione non è stata affrontata nei giudizi di merito e non può quindi ritenersi coperta da giudicato interno. Occorre osservare che dalla lettura degli atti processuali - attività con- sentita in questa sede di legittimità in considerazione della natura (in proce- dendo) del vizio denunciato - risultano le seguenti circostanze: a) con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado notificato solo - all'amministratore del condominio ed al condomino Del Secco Ottorino - i coniugi RO chiesero, tra l'altro, la dichiarazione dell'avvenuto acquisto in loro favore del diritto di proprietà del vano sottoscala in questione e si ri- servarono espressamente di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri condomini "nella specie litisconsorti necessari"; b) alla prima udienza 16 del giudizio innanzi al tribunale gli attori chiesero ed ottennero dal G.I. di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini alcuni dei quali si costituirono;
c) detti condomini (e non l'amministratore del condominio ) chiesero in via riconvenzionale la condanna degli attori alla restituzione del vano sottoscala;
d) con la sentenza di primo grado venne ritenuta infondata la tesi dei coniugi RO relativa all'asserito acquisto del detto vano per usucapione e basata su una sentenza passata in giudicato;
e) la decisione del tribunale venne impugnata dai coniugi RO i quali, con l'atto di appello (notificato a tutti i condomini parti nel giudizio di primo grado) e poi con le conclusioni precisate in sede di gravame, chiesero "dichiarare che il locale in questione è stato legittimamente usucapito da RO AL e da GA NC e, per l'effetto, rigettare la domanda riconvenzionale di riconsegna del locale stesso”. Ciò posto è evidente che correttamente è stata disposta in primo grado e poi in sede di appello l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini atteso che i coniugi RO avevano posto a base dell'opposizione alla delibera condominiale - con la quale era stato loro ri- chiesto di restituire il vano sottoscala la tesi relativa all'acquisto per usu- capione di detto vano domandando anche la dichiarazione di tale avvenuto acquisto. Pertanto i giudici del merito, per valutare la fondatezza della do- manda proposta dai coniugi RO, dovevano necessariamente procedere all'accertamento dei titoli di proprietà e della condominialità o meno di un bene ritenuto dai detti coniugi di proprietà esclusiva per intervenuta usuca- pione. 7 In tali casi, come più volte affermato da questa Corte, essendo dedotto un rapporto plurisoggettivo unico ed inscindibile, si verifica un'ipotesi di liti- sconsorzio necessario con obbligatorietà di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari dello stabile, non potendo la sentenza - implicando un accertamento in ordine ai titoli di proprietà confliggenti tra loro conseguire un risultato utile se non pronunciata nei confronti di tutti i - partecipanti al condominio e ciò indipendentemente dalla natura del provve- dimento richiesto, ossia una sentenza costitutiva, di condanna o ( come nella specie) meramente dichiarativa ( nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 27/7/1999 n. 8119; 21/8/1996 n. 7705; 28/11/1996 n. 10609; 26/10/1992 n. 11626). Del pari non accoglibile è la tesi dei ricorrenti relativa all'asserita non necessità di integrazione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado promosso con appello limitato al capo della sentenza del tribunale concer- nente l'accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione del va- a no sottoscala proposta solo da alcuni condomini e non da AN LG ed ت و س ی ع a questa non notificata. In proposito va evidenziato che nel caso in esame deve ravvisarsi l'ipotesi di causa inscindibile che, come è pacifico nella giu- risprudenza di legittimità, si riferisce non solo al caso di litisconsorzio ne- cessario sostanziale, ma anche processuale che si verifica quando la presen- za di più parti nel giudizio di primo grado debba persistere in sede di impu- gnazione al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stes- sa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio: sotto tal riguardo, alle cause inscindibili, vanno equiparate quelle tra loro dipendenti, tali risultando quelle legate dal vincolo dell'alternatività, nel 8 senso che si tratta di domande che si pongono tra loro in un rapporto di su- bordinazione logica ( sentenze 22/1/1998 n. 567; 21/6/1997 n. 5568 ). In particolare in fase di impugnazione il concetto di cause inscindibili com- prende anche l'ipotesi di cause tra loro dipendenti, ossia tali che, essendo state, nel precedente grado, decise in un unico processo, debbano rimanere unite anche nella fase di gravame, in quanto la pronuncia sull'una si esten- de, in via logica e necessaria, anche all'altra, ovvero ne formi il presupposto logico-giuridico imprescindibile ( sentenze 26/10/1991 n. 11419; 13/9/1991 n. 9567 ). Nella specie è evidente che la pronuncia sulla titolarità della proprietà del bene in questione ( oggetto della domanda proposta dai coniugi RO e rigettata dal tribunale con la sentenza di primo grado) si estende ( costi- tuendone il presupposto logico imprescindibile) anche sull'altra concer- nente la richiesta avanzata solo da alcuni condomini (accolta con la senten- za appellata dai detti coniugi ) e volta ad ottenere la restituzione del bene in questione in quanto rientrante tra quelli di proprietà del condominio. Di ciò dovevano essere ben consapevoli i citati coniugi che, come rilevato, propo- sero l'atto di appello nei confronti di tutti i condomini (e non solo di quelli che avevano spiegato la domanda riconvenzionale di restituzione della can- tina) chiedendo espressamente la dichiarazione dell'avvenuto acquisto, per usucapione, della proprietà del locale in questione. E' appena il caso di rilevare infine che del tutto inconsistente è la tesi dei ricorrenti relativa all'eccepito difetto di legittimazione attiva dell'amministratore del condominio con riferimento alla domanda volta ad ottenere la restituzione del vano sottoscala in questione. Tale domanda ri- 9 sulta proposta solo da alcuni condomini e non dall'amministratore il quale, peraltro, ben avrebbe potuto avanzare tale domanda ( a norma del numero 1 dell'articolo 1130 c.c. ) per eseguire la delibera condominiale con la quale era stata appunto chiesto ai coniugi RO di restituire il vano sottoscala adibito a cantina. Con il secondo motivo - prospettato in via subordinata al mancato acco- glimento del primo - i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'articolo 331 c.p.c. sostenendo che nella fattispecie in esame non si è ve- rificata la decadenza dell'impugnazione stante la situazione di obiettiva in- certezza ( risultante dalla documentazione in atti relativa alle notifiche ) che ha impedito di individuare e convenire in giudizio gli eredi di AN Ol- ga nel termine di 40 giorni fissato dal C.I. per l'esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio. La corte di appello, pertanto, avrebbe do- vuto ritenere tempestive le notifiche dell'atto di appello effettuate entro il rinnovato termine legittimamente concesso dal C.I. Il motivo non è fondato. Il giudice di appello, nel ritenere perentorio e non prorogabile il termine inizialmente fissato dal C.I. per l'integrazione del contraddittorio nei con- fronti degli eredi di AN LG, si è puntualmente attenuto al principio più volte affermato da questa Corte secondo cui l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario nel termine pe- rentorio ( e, pertanto, non prorogabile) fissato dal giudice comporta, a nor- ma dell'articolo 331 c.p.c., l'inammissibilità del gravame quand'anche il giudice del merito abbia erroneamente ( come appunto nel caso in esame ) assegnato un nuovo termine per l'incombenza: la relativa sanzione non può 10 trovare limitazioni o deroghe in relazione alle ragioni (anche forza maggio- re) determinanti l'inosservanza del termine assegnato ad eccezione delle ipotesi di intervento di appositi provvedimenti legislativi ( nei sensi suddetti, sentenze 29/9/1999 n. 10773; 10/7/1999 n. 7282; 28/4/1999 n. 4233 ). Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 331 e 291 c.p.c., i ricorrenti deducono che la notificazione effettuata agli eredi di AN LG nel termine perentorio fissato dal C.I. alla prima udienza è da ritenere nulla e non inesistente sicché la notificazione rinnovata e perfezionata entro il successivo termine, concesso all'udienza del 18/5/1994, è valida ed ha impedito ogni decadenza. In proposito i ricorrenti rilevano che la prima notifica a NI IN ed a LO LÒ NI è stata eseguita a mezzo posta con deposito del plico non avendo l'agente postale rinvenuto i due a casa: si tratta, quindi, di notifica esistente ma nulla e come tale sanabile con la rinnovazione per cui, appurata l'imprecisione dei nomi- nativi, legittimamente è stato fissato dal C.I. il termine perentorio per il rin- novo. La corte di appello, ignorando la rinnovazione delle notifiche in sa- natoria, ha illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello. Anche questo motivo, al pari degli altri, non è meritevole di accogli- mento. La notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio a IN NI ed a LO LÒ NI - quali eredi di AN LG effettuata a mezzo po- sta (con deposito del plico raccomandato presso l'ufficio postale non es- sendo stati rinvenuti i destinatari all'indirizzo indicato) è stata implicita- mente ritenuta inesistente dalla corte di appello per assoluta indeterminatez- za ed incertezza delle persone destinatarie dell'atto e per mancanza di qual- 11 siasi collegamento con dette persone da individuare, rispettivamente, in MI NI e in NI LO. Specialmente in relazione a tale ultimo litisconsorte necessario l'errore nell'indicazione del nome del destinatario dell'atto di integrazione del contraddittorio ha determinato anche tenendo conto del contenuto di detto atto e degli elementi dallo stesso desumibili -- l'impossibilità di ravvisare un collegamento con la persona nei cui confronti gli appellanti avrebbero dovuto integrare il contraddittorio. 330000 Il ricorso deve pertanto essere rigettato. lost 225,17 Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese del AUST giudizio di legittimità. 3067
P.Q.M.
23045 La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di legittimità. Roma 16 novembre 2000 Il consigliere estensore Il presidente IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Colorico DEPOSITO CANCELLERIA 28FEB.28 FEB. 2001 AL CANCELLIERECT Calorico CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 5.4.2011 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 19171 versate € 23043 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 12