Sentenza 22 marzo 2013
Massime • 2
Le spese processuali al cui pagamento l'imputato riconosciuto colpevole va condannato continuano ad essere, pur dopo la modifica dell'art. 535, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della legge n. 69 del 2009, unicamente quelle relative ai reati per cui sia stata pronunciata condanna del medesimo. (In motivazione la Corte ha precisato che la competenza a determinare l'effettivo ambito della suddetta condanna spetta al giudice dell'esecuzione).
La condanna al pagamento delle spese processuali ha ad oggetto un obbligazione civile e non una pena accessoria, con la conseguenza che non può esserne sospesa l'esecuzione in caso di concessione all'imputato della sospensione condizionale della pena.
Commentari • 3
- 1. Obbligazione condizionalehttps://www.brocardi.it/
Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 28081 del 22 marzo 2013 «La condanna al pagamento delle spese processuali ha ad oggetto un obbligazione civile e non una pena accessoria, con la conseguenza che non può esserne sospesa l'esecuzione in caso di concessione all'imputato della sospensione condizionale della...» Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5217 del 29 novembre 2000 «In caso di omessa specificazione, da parte del giudice, del termine entro il quale gli obblighi cui sia stata eventualmente subordinata la sospensione condizionale della pena devono essere adempiuti, la sua individuazione dipende dalla natura e...» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13508 del 21 luglio 2004 …
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Leggi di più… - 3. Gli effetti penali delle sentenze di condanna: uno stress test di civiltà giuridicaVincenzo Giuseppe Giglio · https://www.filodiritto.com/ · 23 gennaio 2017
1. Introduzione Varie norme del codice penale (di seguito CP) contengono l'espressione che dà il titolo a questo scritto. L'art. 2 comma 2: “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali”. L'art. 20: “Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa”. L'art. 77 comma 1: “Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati”. L'art. 106: “Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2013, n. 28081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28081 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 22/03/2013
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVANI RO - rel. Consigliere - N. 575
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 29365/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SPENSIERATO IE N. IL 08/01/1960;
avverso l'ordinanza n. 205/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 28/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IE SAVANI;
lette le conclusioni del PG Dott. Volpe G. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
IN FATTO E DIRITTO
SPENSIERATO RO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 28 dicembre 2011 dalla Corte d'appello di Catanzaro, quale giudice del rinvio dalla cassazione, con cui quel giudice dell'esecuzione ha:
a) dichiarato la propria incompetenza a provvedere in merito alla richiesta declaratoria di nullità nei suoi confronti, per inefficacia del ruolo, della cartella di pagamento delle spese di giustizia relative ad un complesso procedimento a carico di più persone, nel contesto del quale era stato condannato per il solo delitto di usura;
b) rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento delle spese processuali in conseguenza dell'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione laddove il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto esulare dalla competenza del giudice penale, competente essendo ritenuto il giudice civile, le questioni poste dall'originaria istanza di incidente di esecuzione con cui si era dedotta:
- la nullità della cartella di pagamento emessa da IT per omessa comunicazione alla parte dei singoli decreti di liquidazione delle spese D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 168;
- la nullità della cartella per mancata individuazione delle spese esigibili nei suoi confronti attraverso i ruoli;
- la nullità della cartella per inefficacia dell'obbligo di pagamento, da considerarsi sospeso per l'intervenuta applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Rileva il ricorrente che dopo l'annullamento per mancanza di motivazione da parte della cassazione del primo provvedimento della Corte d'appello emesso sull'istanza proposta con incidente di esecuzione, la Corte d'appello in sede di rinvio aveva ribadito l'incompetenza del giudice penale a deliberare sulle prime due questione proposte dal ricorrente.
La Corte di merito avrebbe erroneamente interpretato le norme applicabili e non avrebbe considerato il dictum della sentenza 491/2012 delle S.U. di questa Corte, secondo la quale appartengono ancora a giudice dell'esecuzione penale le questioni poste sul titolo esecutivo nel senso della definizione del definitivo perimetro della statuizione penale (nel caso il Tribunale di Paola nella sentenza di condanna aveva pronunciato condanna degli imputati in solido al pagamento delle spese processuali) avrebbero dovuto far carico al giudice dell'esecuzione penale, che si sarebbe dovuto confrontare con la mancata notificazione sia del decreto di liquidazione totale di formazione del ruolo sia dei singoli decreti di liquidazione delle spese D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 168 omissione che avrebbe reso impossibile l'individuazione delle spese esigibili nei suoi riguardi, condannato solo per un solo dei capi di imputazione dell'intero procedimento.
Lamenta il ricorrente anche violazione di legge per non esser stata disposta la sospensione delle riscossione delle spese processuali che, secondo la qualificazione della sentenza della Corte Costituzionale 98/1998, avrebbero natura di sanzione civilistica accessoria alla condanna penale mutuando quindi il regime delle pene accessorie, la cui esecuzione è sospesa al pari della pena principale a seguito della concessione del beneficio ex art. 163 c.p.. Il Procuratore generale in sede chiede il rigetto del ricorso, ritenendo che le questioni sull'esecuzione siano di competenza del giudice civile sulla base del principio fissato dalla citata sentenza delle SU e che la condanna alle spese del procedimento non possa definirsi applicazione di pena accessoria.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. Deve essere affrontata per prima la questione da ultimo posta dal ricorrente sulla natura dell'ob-bligazione al pagamento delle spese processuali e sulla pretesa necessaria estensione, ex art. 166 c.p., comma 1, alla condanna al pagamento delle spese processuali,
considerata quale pena accessoria, della sospensione condizionale della pena principale applicata al prevenuto. Il Collegio ritiene che la questione sia priva di fondamento e soprattutto che non sia determinante, come invece ritenuto dal ricorrente, la sentenza n. 98/1998 della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 188 cpv. c.p. per contrasto con l'art. 3 Cost., comma 1, art. 27 Cost., comma 1, e art. 31 Cost., comma 1, nella parte in cui, disponendo che non si trasmetteva agli eredi del condannato l'obbligo di rimborsare all'erario le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, ometteva di prevedere la non trasmissibilità agli eredi anche dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale, obbligazione sempre considerata di natura civile.
La Corte Costituzionale nella sentenza citata ha rilevato che la tradizionale concezione doveva esser rivista alla luce del disposto della L. n. 354 del 1975, art. 56 sull'ordinamento penitenziario, a mente del quale il debito per le spese di procedimento e di mantenimento è rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che si trovino in disagiate condizioni economiche ed abbiano tenuto regolare condotta, ed ha preso atto che conseguenza di una tale modifica legislativa era la penetrazione nel rapporto obbligatorio, di natura prettamente civilistica, di una funzione di rieducazione e di reinserimento strettamente connessa alla persona ed alla personalità del condannato.
Ne è conseguita la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma in esame, considerata necessaria per la modificazione intervenuta nella stessa natura del debito di rimborso delle spese processuali, da obbligazione civile retta dai comuni principii della responsabilità patrimoniale, a sanzione economica accessoria alla pena, in qualche modo partecipe del regime giuridico e delle finalità di questa, con esclusione della trasmissibilità agli eredi.
Ad avviso del Collegio tuttavia, la modificazione in quei termini della natura del debito di rimborso delle spese processuali, rilevata dalla Corte Costituzionale come derivante dalle disposizioni sulla remissione del debito nell'ambito della specifica disciplina del trattamento penitenziario, esaminata nei suoi riflessi di accentuazione della personalizzazione dell'obbligo civilistico secondo i principi di personalità della responsabilità penale fissati dall'art. 27 Cost. e per il denunciato contrasto con quella norma della disposizione codicistica, non comporta necessariamente che l'obbligazione di pagamento delle spese processuali abbia preso, in tutto e per tutto, le caratteristiche di una vera e propria pena accessoria, con le relative conseguenze in tema di sospensione dell'esecuzione per l'avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena;
ciò viene confermato dalla circostanza che la pronuncia della Corte Costituzionale ha ricalibrato il regime dell'obbligo al rimborso delle spese processuali su quello del rimborso delle spese di mantenimento in carcere, con l'intervento sull'art. 188 c.p., comma 2 ed estensione al debito di pagamento delle spese processuali della relativa disciplina di personalizzazione dell'obbligo, che peraltro il comma 1 del medesimo articolo sottopone inequivocabilmente alla disciplina delle leggi civili.
In definitiva, il superamento del contrasto con la norma costituzionale ed il riconoscimento delle peculiari caratteristiche di personalizzazione del debito di pagamento delle spese processuali, per i suoi profili sanzionatoli, non ha avuto per conseguenza la perdita della natura civile della disciplina dell'obbligazione in questione, che si deve considerare quindi esclusa dal regime delle pene accessorie.
L'istanza in origine rivolta alla Corte d'appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione deduceva, in vario modo combinandole, questioni di diversa natura;
in particolare - oltre alla questione sulla pretesa inefficacia del ruolo di pagamento per l'applicabilità anche al pagamento delle spese processuali della ottenuta sospensione condizionale della pena, di cui s'è detto - la questione sulla pretesa nullità della cartella esattoriale notificata, per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 a causa di omessa notificazione al ricorrente dei decreti di liquidazione delle spese emessi dal giudice;
la questione sulla mancata individualizzazione delle spese a lui addebitabili essendo stato condannato, nell'ambito di un processo complesso, per una sola imputazione di usura, situazione non espressamente considerata dalla sentenza di merito che aveva condannato tutti gli imputati di cui era stata ritenuta la penale responsabilità al pagamento in solido delle spese processuali.
L'ordinanza impugnata, che ha correttamente escluso la natura di pena accessoria della condanna al pagamento delle spese processuali, non si è soffermata a valutare le altre distinte questioni proposte, ritenendo che tutte si riferissero alla concreta quantificazione delle poste addebitabili al condannato, considerate proponibili solo al giudice civile.
Non pare al Collegio che possa esser seguita al proposito l'impostazione della Corte di merito. Invero preliminare appare valutare se fosse stata proposta una questione circa la delimitazione del titolo esecutivo nei confronti del ricorrente.
Come dedotto dal ricorrente, il titolo esecutivo porta la condanna dello SPENSIERATO al pagamento di tutte le spese processuali, in solido con gli altri condannati.
La giurisprudenza ha, al proposito, fissato chiari principi, innanzitutto con riferimento alla corretta interpretazione della disposizione dell'art. 535 c.p.p., nel testo novellato con L. n. 69 del 2009, ritenendo (Sez. 6, 25.9.2009, n. 39682, Gargiulo, m.
244704) che l'intervenuta soppressione delle parole "relative ai reati cui la condanna si riferisce", non è diretta a porre a carico del condannato anche le spese processuali concernenti reati a lui non imputabili, o per i quali comunque non è intervenuta condanna, bensì ha costituito una conseguenza sul piano formale della soppressione dell'art. 535 cod. proc. pen., comma 2, che prevedeva, da un lato, che i condannati per lo stesso reato o per reati connessi fossero obbligati in solido al pagamento delle spese e, da un altro lato, che i condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi fossero obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna. È quindi venuta meno sia la previsione della condanna in solido per le spese relative allo stesso reato o a reati connessi, sia della condanna in solido per le spese comuni relativi a reati non connessi per i quali fosse stata pronunciata condanna. E sembrerebbe irragionevole ritenere che il legislatore abbia voluto per le spese relative a reati connessi o al concorso nello stesso reato modificare la regola di imputazione delle suddette spese, sostituendo al vincolo di solidarietà il criterio di accollo "prò quota" delle medesime per poi accollare implicitamente all'imputato addirittura le spese per reati per i quali non ha subito condanna. Sembra quindi doversi ritenere che il legislatore, a seguito di questa soppressione, abbia considerato superflua la precisazione, contenuta nel comma 1, che la condanna alle spese si riferisce comunque a quelle relative ai reati per i quali è intervenuta condanna.
A fronte di una tale situazione normativa ed alla generica dizione del titolo esecutivo, fondata appare la richiesta del ricorrente di vedere perimetrato il campo delle spese relative al reato per il quale aveva riportato condanna ed una tale operazione, concernente lo specifico titolo esecutivo riguardante il prevenuto, non può che spettare il giudice dell'esecuzione penale. D'altra parte anche la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 491/2012, a cui hanno fatto riferimento sia la Corte territoriale che il ricorrente, ha ribadito quanto già affermato da diverse pronunce precedenti sull'appartenenza all'area dell'esecuzione penale di ogni questione concernente l'esatta individuazione ed individualizzazione del titolo esecutivo. La sentenza "Pislor", nella sua corretta lettura - anche nelle premesse relative all'articolato svolgersi del procedimento di esecuzione nel caso di specie - afferma chiaramente che i momenti della statuizione penale sulle spese e della successiva quantificazione delle stesse sono cronologicamente e ontologicamente diversi. Il primo riguarda l'emissione e la portata (nel senso dei criteri regolatori) della condanna alle spese, il secondo l'operazione contabilmente determinativa del quantum che ne discende, Il giudice dell'esecuzione penale è quindi chiamato a dirimere le questioni inerenti al primo dei due descritti momenti, mentre il giudice civile dell'opposizione all'esecuzione deve occuparsi delle contestazioni relative alla concreta attuazione quantificatoria della statuizione penale, Tali contestazioni possono a loro volta riguardare o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna. In relazione a questa seconda ipotesi occorre chiarire che l'intervento del giudice civile dell'opposizione presuppone che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione, È evidente infatti che, ove si discuta della reale definizione del perimetro e, quindi, della portata della stessa statuizione penale, la questione non può che appartenere alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale.
La Corte di merito non ha considerato la mancata individualizzazione nelle sentenze di merito dell'area di spettanza delle spese processuali allo SPENSIERATO, seguendo l'insegnamento della citata sentenza solo laddove statuiva che "la domanda del condannato che, senza mettere in discussione la sussistenza e la portata della statuizione in sè della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, contesti la correttezza della loro quantificazione quale operata dall'ufficio addetto a tale compito, sotto il profilo sia del calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa sia della loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna, quali desumibili dalla statuizione predetta, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.", Nel caso, il condannato, seppure non in modo molto chiaro,
aveva messo in discussione anche la sussistenza e la portata della statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali, questione che la Corte di merito avrebbe dovuto affrontare prima d'ogni altra, valutando tempi e modi della proposizione dell'incidente di esecuzione e la sua eventuale fondatezza, con riferimento alle concrete emergenze del giudizio di merito. L'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata limitatamente all'omessa valutazione dei profili concernenti il titolo esecutivo, valutazione spettante al giudice dell'esecuzione penale. Di conseguenza restano assorbite tutte le restanti questioni concernenti la spettanza di specifiche partite delle spese processuali, quali quelle dipendenti dai decreti di liquidazione emessi dal giudice di cui il ricorrente contesta la definitività per omessa notificazione, questioni che devono essere sottoposte al giudice civile, se ancora rilevanti in seguito al provvedimento del giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla questione relativa all'individuazione delle spese addebitabili al ricorrente in relazione al reato per il quale è stato condannato, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte d'appello di Catanzaro;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013