Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2013, n. 28081
CASS
Sentenza 22 marzo 2013

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Le spese processuali al cui pagamento l'imputato riconosciuto colpevole va condannato continuano ad essere, pur dopo la modifica dell'art. 535, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della legge n. 69 del 2009, unicamente quelle relative ai reati per cui sia stata pronunciata condanna del medesimo. (In motivazione la Corte ha precisato che la competenza a determinare l'effettivo ambito della suddetta condanna spetta al giudice dell'esecuzione).

La condanna al pagamento delle spese processuali ha ad oggetto un obbligazione civile e non una pena accessoria, con la conseguenza che non può esserne sospesa l'esecuzione in caso di concessione all'imputato della sospensione condizionale della pena.

Commentari3

  • 1Obbligazione condizionale
    https://www.brocardi.it/

    Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 28081 del 22 marzo 2013 «La condanna al pagamento delle spese processuali ha ad oggetto un obbligazione civile e non una pena accessoria, con la conseguenza che non può esserne sospesa l'esecuzione in caso di concessione all'imputato della sospensione condizionale della...» Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5217 del 29 novembre 2000 «In caso di omessa specificazione, da parte del giudice, del termine entro il quale gli obblighi cui sia stata eventualmente subordinata la sospensione condizionale della pena devono essere adempiuti, la sua individuazione dipende dalla natura e...» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13508 del 21 luglio 2004 …

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  • 2Obbligazione condizionale
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    Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 28081 del 22 marzo 2013 «La condanna al pagamento delle spese processuali ha ad oggetto un obbligazione civile e non una pena accessoria, con la conseguenza che non può esserne sospesa l'esecuzione in caso di concessione all'imputato della sospensione condizionale della...» Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5217 del 29 novembre 2000 «In caso di omessa specificazione, da parte del giudice, del termine entro il quale gli obblighi cui sia stata eventualmente subordinata la sospensione condizionale della pena devono essere adempiuti, la sua individuazione dipende dalla natura e...» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13508 del 21 luglio 2004 …

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  • 3Gli effetti penali delle sentenze di condanna: uno stress test di civiltà giuridica
    Vincenzo Giuseppe Giglio · https://www.filodiritto.com/ · 23 gennaio 2017

    1. Introduzione Varie norme del codice penale (di seguito CP) contengono l'espressione che dà il titolo a questo scritto. L'art. 2 comma 2: “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali”. L'art. 20: “Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa”. L'art. 77 comma 1: “Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati”. L'art. 106: “Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2013, n. 28081
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28081
Data del deposito : 22 marzo 2013

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