Sentenza 24 settembre 2013
Massime • 1
È illegittima la sentenza d'appello nella parte in cui, accertando che l'azione penale era improcedibile per mancanza di querela fin dalla pronuncia di primo grado, conferma le statuizioni civili in questa contenute; in tale ipotesi, infatti, non sussistono i presupposti in presenza dei quali l'art. 578 cod. proc. pen. consente al giudice dell'impugnazione di decidere sugli effetti civili anche nel caso in cui dichiari l'estinzione del reato.
Commentario • 1
- 1. Prescrizione del reato: l'imputato viene prosciolto ex art. 578 c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 febbraio 2019
Può essere soggetta a revisione ai sensi dell'art. 630, c. 1, lett. c), c.p.p. la sentenza emessa a norma dell'art. 578 cpp con cui l'imputato viene prosciolto per intervenuta prescrizione del reato. (Ricorso dichiarato inammissibile) [Normativa di riferimento: C.p.p. artt. 578, 630, c. 1, lett. c)] Il fatto Con istanza depositata in data 25 luglio 2017, veniva chiesta la revisione della sentenza con cui la Corte di appello di Genova aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni colpose ascrittogli, confermando le statuizioni civili disposte in primo grado, onde ottenere «il proscioglimento nel merito». A sostegno dell'istanza, premessa l'esistenza di un contrasto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2013, n. 51800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51800 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 24/09/2013
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2002
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 89/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA RM nato a [...] il [...];
LO IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 93/2012 emessa in data 10 febbraio 2012 dalla Corte d'appello di Messina;
Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l'avv.ta Maggini Stefania del foro di Roma, per la parte civile Milano Assicurazioni, sostituto processuale dell'avv.to Massimo Rossi, che si associa alle richieste del P.G. e si riporta alla memoria depositata in data 24 luglio 2013.
RITENUTO IN FATTO
PA RM e LO IO hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 93/2012 emessa in data 10 febbraio 2012 dalla Corte d'appello di Messina, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina, in data 6 luglio 2007, appellata da LO IO e PA RM, ha dichiarato di n.d.p. nei confronti del LO in ordine al reato ascritto perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela e nei confronti del PA, essendo i reati estinti per prescrizione, confermando la condanna del PA al risarcimento dei danni non patrimoniali.
A sostegno del ricorso il PA ha dedotto:
a) Violazione ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b) e d) in relazione all'art. 640 c.p. e art. 129 c.p.p..
Il ricorrente deduce l'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato di truffa;
in ogni caso tale reato non potrebbe essere configurato nei confronti del Comune di Taormina che mai ha subito alcun pregiudizio o danno, b) Omessa declaratoria di non luogo a procedere per mancanza di querela nei confronti del ricorrente, e insussistenza dell'aggravante contestata.
Il ricorrente lamenta la mancata valutazione dell'assenza della condizione di procedibilità anche nei suoi confronti, non essendo stato tenuto conto che qualsiasi rapporto di garanzia con la Nuova Maa era già cessato.
c) Erronea configurazione del danno non patrimoniale nei confronti della parte civile. Difetto di motivazione.
Il ricorrente lamenta la liquidazione di una provvisionale di 20.000 Euro in favore della parte civile, pur non essendo stato specificato alcun criterio per la quantificazione del danno e della provvisionale.
LO IO ha dedotto:
a) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e). Illegittimità della sentenza d'appello.
Il ricorrente lamenta che nonostante la declaratoria d'improcedibilità in appello nei suoi confronti per difetto di querela, è stata pronunciata sentenza di conferma in ordine alla condanna di risarcimento dei danni con la liquidazione della provvisionale in favore della costituita parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del LO deve essere accolto, mentre quello del PA deve essere rigettato perché infondato.
2. Per quanto riguarda la posizione del LO ritiene il collegio che debba essere applicato il seguente principio di diritto, in base al quale è illegittima la sentenza d'appello nella parte in cui, accertando che l'azione penale era improcedibile per mancanza di querela fin dal primo grado, conferma le statuizioni civili in questa contenute;
in tale ipotesi, infatti, non sussistono i presupposti in presenza dei quali l'art. 578 cod. proc. pen. consente al giudice dell'impugnazione di decidere sugli effetti civili anche nel caso in cui dichiari l'estinzione del reato. (Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998 - dep. 24/09/1998, Citaristi, Rv. 211191). In applicazione di questo principio deve essere parzialmente annullata senza rinvio la sentenza d'appello che, ha dichiarato l'estinzione del reato per essere l'azione penale improcedibile per mancanza di querela fin da prima della pronuncia di primo grado, con la conseguente impossibilità di confermare le statuizioni relative all'azione civile in quest'ultima contenute.
3. Per quanto riguarda la posizione del PA, nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d'appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti, con la richiesta di applicazione dell'art. 129 c.p.p.. Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794; si veda in particolare il riferimento agli elementi acquisiti in base ai testi escussi e alla documentazione acquisita).
4. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso del PA deve essere rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del grado in favore della p.c. Milano Assicurazioni s.p.a. che liquida complessivamente in Euro 3000,00 oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla conferma delle statuizioni civili anche nei confronti di NE IO. Rigetta il ricorso di PA RM che condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del grado in favore della p.c. Milano Assicurazioni s.p.a. che liquida complessivamente in Euro 3000,00 oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2013