Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2013, n. 51800
CASS
Sentenza 24 settembre 2013

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È illegittima la sentenza d'appello nella parte in cui, accertando che l'azione penale era improcedibile per mancanza di querela fin dalla pronuncia di primo grado, conferma le statuizioni civili in questa contenute; in tale ipotesi, infatti, non sussistono i presupposti in presenza dei quali l'art. 578 cod. proc. pen. consente al giudice dell'impugnazione di decidere sugli effetti civili anche nel caso in cui dichiari l'estinzione del reato.

Commentario1

  • 1Prescrizione del reato: l'imputato viene prosciolto ex art. 578 c.p.p.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 febbraio 2019

    Può essere soggetta a revisione ai sensi dell'art. 630, c. 1, lett. c), c.p.p. la sentenza emessa a norma dell'art. 578 cpp con cui l'imputato viene prosciolto per intervenuta prescrizione del reato. (Ricorso dichiarato inammissibile) [Normativa di riferimento: C.p.p. artt. 578, 630, c. 1, lett. c)] Il fatto Con istanza depositata in data 25 luglio 2017, veniva chiesta la revisione della sentenza con cui la Corte di appello di Genova aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni colpose ascrittogli, confermando le statuizioni civili disposte in primo grado, onde ottenere «il proscioglimento nel merito». A sostegno dell'istanza, premessa l'esistenza di un contrasto di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2013, n. 51800
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51800
Data del deposito : 24 settembre 2013

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