Sentenza 15 luglio 2010
Massime • 1
Il soggetto destinatario del provvedimento reso dal questore a norma dell'art. 75-bis d.P.R. n. 309 del 1990 non è legittimato a presentare personalmente il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di convalida emessa dal Giudice di pace, non potendo essere equiparato all'imputato (o all'indagato), per il quale è prevista tale facoltà, sicché, in tali casi, il ricorso può essere presentato unicamente da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/07/2010, n. 32066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32066 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 15/07/2010
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 1057
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 45439/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RG NE N. IL 18/07/1983;
avverso il decreto n. 1/2009 GIUDICE DI PACE di POZZUOLI, del 16/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PICCIALLI Patrizia;
lette le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. FATTO E DIRITTO
Con ricorso presentato personalmente RG NE ricorre avverso il provvedimento di cui in epigrafe con cui il giudice di pace di Pozzuoli ha convalidato il decreto del questore di Napoli applicativo nei suoi confronti delle sanzioni previste dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75 bis. Lamenta, con un primo motivo, la violazione del diritto di difesa, per essere intervenuto il provvedimento di convalida (datato, ma senza orario) prima del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, ritenuto congruo dalla giurisprudenza intervenuta sul punto: la mancanza di orario nel decreto di convalida doveva far ritenere, per il principio del favor rei, che questo fosse stato adottato prima della corrispondente ora indicata nella notificazione nei suoi confronti del provvedimento questorile. Lamenta, con altro motivo, la carenza di motivazione, in particolare sulla pericolosità sociale e sulla sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza.
Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta conclude per l'annullamento del provvedimento gravato, condividendo in modo assorbente il primo motivo, in ossequio ai principi già espressi da questa Corte, nella sentenza della Sezione 6, 9 dicembre 2008, Sticco. Il ricorso va dichiarato, peraltro, inammissibile, perché irritualmente proposto.
Deve convenirsi, in effetti, in premessa, con quanto già sostenuto sia in giurisprudenza (cfr. la citata sentenza Sticco) che in dottrina, che, in materia di sostanze stupefacenti, le sanzioni previste dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75 bis, applicabili dal questore e poi assoggettate alla convalida da parte del giudice di pace, essendo limitative della libertà personale, sono inquadrabili nella categoria delle misure di prevenzione, come dimostrato dal fatto che il relativo contenuto è assimilabile alle prescrizioni previste, in materia di misure di prevenzione, dalla L.27 dicembre 1956, n. 1423, art. 5.
Infatti, a differenza di quelle di cui al precedente art. 75 (del resto, ivi definite espressamente "sanzioni amministrative" e, per l'effetto, disciplinate, laddove non diversamente disposto dal D.P.R. n. 309 del 1990, in ossequio ai principi generali desumibili dalla L.24 novembre 1981, n. 689), qui si è in presenza di misure limitative della sfera della libertà personale, assimilabili alle misure di prevenzione e, in particolare, a quelle previste per prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive (cfr. L. n. 401 del 1989) (Cfr., del resto, proprio in relazione alle misure dirette a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, Sezioni unite, 27 ottobre 2004, Labbia). Proprio da queste premesse, consegue quanto al regime delle impugnazioni, la competenza della cassazione in sede penale avverso il provvedimento di convalida adottato dal giudice di pace (v. ancora la citata sentenza Sticco).
Ne discende, però, all'evidenza, l'applicabilità della disciplina del codice di rito penale prevista per il giudizio di cassazione. Ciò determina, esemplificando, effetti importanti in ordine all'individuazione dei soggetti legittimati al ricorso;
è da ritenere, infatti, che il soggetto sottoposto alla sanzione non abbia la facoltà di presentare personalmente ricorso per cassazione contro l'ordinanza di convalida emessa dal giudice di pace, in quanto tale facoltà spetta esclusivamente al difensore, iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 613 c.p.p., o all'imputato, ma non a soggetti processuali diversi da questi (il destinatario della "atipica" misura di prevenzione de qua non assume, infatti, la veste di imputato) (cfr., conformemente, relativamente alle misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, Sez. 3, 30 novembre 2006, Bendinelli). Da quanto esposto, senza dover interloquire nel merito delle censure (sulle quali, peraltro, diffusamente, i principi affermati dalla sentenza Sticco), l'inammissibilità della doglianza, perché proposta da soggetto non legittimato.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 (cinquecento) a titolo di sanzione pecuniaria, in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 luglio 2010. Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2010