Sentenza 19 giugno 2001
Massime • 1
La norma di cui all'art. 8 dell'accordo di revisione del Concordato dell'11 febbraio 1929 con la Santa Sede, stipulato il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel disporre che gli effetti civili del matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico sono riconosciuti a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, attribuisce alla detta trascrizione carattere di elemento essenziale per l'attribuzione di tali effetti, con la conseguenza che la nullità della trascrizione medesima (dovuta, nella specie, alla preesistenza, tra gli sposi, di altro matrimonio valido agli effetti civili) comporta l'inefficacia civile del matrimonio concordatario e la conseguente inefficacia "riflessa" delle eventuali convenzioni patrimoniali stipulate tra i coniugi ed inserite nell'atto di matrimonio canonico, per disposto dell'art. 8 citato.
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- 1. Un singolare caso di 'truffa matrimoniale': la sentenza (assolutoria)Camilla Mostardini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la decisione in commento il Tribunale di Roma ha assolto con formula piena dalle accuse di truffa e uso di atto falso l'imputato spagnolo Francisco Javier Rigau y Rafols, da anni legato sentimentalmente alla nota attrice Gina Lollobrigida. La procura romana aveva prospettato la responsabilità penale del Rigau per aver indotto con l'inganno la donna a ratificare il matrimonio canonico contratto tramite procura in Spagna con lo stesso Rigau, mirando in tal modo ad avanzare pretese sull'ingente patrimonio della diva. 2. Questi, in breve, i controversi e assai articolati fatti, così come …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/06/2001, n. 8312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8312 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANDREA FERRARA 12, presso l'avvocato ERASMO COLARUOTOLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ZY IA JOLANTA, P.M. PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO DE L'AQUILA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 294/98 della Corte d'Appello de L'AQUILA, depositata il 24/08/98;
385 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2001 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIROI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'8 settembre 1994 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila - premesso che FA LO e AR OL KA avevano contratto matrimonio civile in Roma il 27 dicembre 1990; che i medesimi in data 7 aprile 1991 avevano poi contratto matrimonio religioso nella Chiesa di S. Giovanni Battista di Camarda (L'Aquila) e che tale ultimo matrimonio era stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di L'Aquila, delegazione di Camarda, in data 26 aprile 1994 al n. 2, parte 2^, serie A, con violazione dell'art. 12, comma 2, della legge 27 maggio 1929 n. 857, secondo il quale non può
essere trascritto il matrimonio religioso di persone che risultino già legate tra di loro da matrimonio valido agli effetti civili - conveniva in giudizio i coniugi dinanzi al Tribunale di L'Aquila chiedendo l'annullamento della trascrizione del matrimonio religioso. Si costituivano in giudizio i coniugi. La moglie si associava alla richiesta del p.m.. Il marito, sosteneva che la libertà religiosa dei cittadini garantita dalla Costituzione consentiva anche la trascrizione del matrimonio religioso contratto da cittadini già legati tra loro da matrimonio civile e concludeva per il rigetto della domanda;
in subordine, sollevava questione di illegittimità dell'art. 12 della legge n. 847 del 1929 per contrasto con gli artt. 3, 8 e 19 Cost. e chiedeva inoltre che fosse statuito che "si debbano considerare rilasciate davanti a pubblico ufficiale facente pubblica fede le dichiarazioni connesse con la celebrazione del matrimonio concordatario".
Con sentenza in data 6 maggio 1995 il Tribunale dichiarava nulla la trascrizione, eseguita dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di L'Aquila (Ufficio di Camarda) in data 26 aprile 1994, dell'originale atto di matrimonio formato il 7 aprile 1991 dal Parroco di Camarda e dichiarava inammissibile l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 12, n. 2, della legge n. 847 del 1929. Con sentenza del 9 giugno - 24 agosto 1998, la Corte d'appello respingeva l'appello principale del LO e quello incidentale della KA, osservando:
a) che correttamente il Tribunale aveva ricavato il divieto di trascrizione del matrimonio religioso dall'art. 8 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la AN DE in data 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121, e dall'art. 4 del relativo Protocollo addizionale, considerato che in base a tale normativa la trascrizione del matrimonio religioso era impedita "quando sussiste tra gli sposi un impedimento che la legge considera in derogabile" e che tra gli impedimenti inderogabili della legge civile era testualmente considerato il caso, ricorrente nella specie, dell'esistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;
b) che, avendo la trascrizione carattere costitutivo degli effetti civili dell'atto, la nullità della trascrizione incide inscindibilmente sia sugli effetti dell'atto sia sulle eventuali convenzioni matrimoniali accessorie;
c) che, in tale situazione, era irrilevante accertare se il sacerdote celebrante avesse la qualità di pubblico ufficiale e se le parti avessero voluto pattuire la separazione dei beni indipendentemente dalla trascrivibilità del secondo matrimonio;
d) che le prospettate questioni di legittimità costituzionale erano manifestamente infondate.
Avverso la sentenza d'appello FA LO ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta: - violazione e falsa interpretazione e/o applicazione dell'art. 8 dell'accordo in data 18.2.1984 (tra la Repubblica italiana e la AN DE) ratificato e reso esecutivo con la legge 25.3.1985 n. 121 e dell'art. 4 del relativo protocollo addizionale;
violazione e falsa interpretazione e/o applicazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 162 e 163 c.c.;
- violazione e falsa interpretazione e/o applicazione di legge in relazione all'art. 1419 c.c.; - omessa, insufficiente motivazione. Secondo il ricorrente, il caso avrebbe meritato maggiore approfondimento a fronte delle articolate considerazioni da lui svolte contro la sentenza di primo grado sui seguenti punti fondamentali:
1) la possibile costituzione di fattispecie complessa tra il matrimonio civilistico e le dichiarazioni connesse con un matrimonio concordatario irregolare, ma efficace sotto il profilo canonico e, per il ricorrente, anche sotto il profilo statualistico per quanto riguarda le dichiarazioni collegate;
2) la possibilità determinata da norma costituzionale immediatamente precettiva di mutare la disciplina e lo status matrimoniale, da civilistico a concordatario;
3) la sussistenza della qualità di "pubblico ufficiale" nel ministro del culto irregolarmente officiante, sussistendo tutte le condizioni e i requisiti dell'atto pubblico;
4) in subordine, questione di costituzionalità delle norme, ordinarie che non ammettono il passaggio dal matrimonio civilistico a quello concordatario.
Il Tribunale di Roma, nella sentenza del 13 febbraio 1998 che aveva condannato la KA per aver calunniato il marito, aveva osservato che doveva ritenersi valida, agli effetti civili, la clausola con cui i coniugi avevano modificato dinanzi al ministro di culto il loro regime patrimoniale in quello della separazione dei beni, non potendo tale clausola non conferire all'atto in questione la natura di atto pubblico (per la riconducibilità all'atto pubblico fidefaciente dell'atto di matrimonio redatto dal ministro di culto cattolico, ancorché non trascritto;
cfr. Cass. 21 ottobre 1980, Dell'Uomo).
L'art. 8, comma 1, dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra Stato e Chiesa attribuisce al ministro di culto la qualità di pubblico ufficiale, mentre l'inutilità di trascrivere il matrimonio religioso ove sussista un precedente matrimonio civile sussiste solo in mancanza di modificazioni del regime patrimoniale, ma non quando la scelta successiva lo modifica.
Il documento formato dal ministro del culto nell'esercizio (sia pure, eventualmente, irregolare) delle funzioni non può essere considerato una mera scrittura privata contenente l'accordo delle parti per la modifica del regime, avendo i requisiti dell'atto pubblico. L'eventuale irregolarità dell'atto non lo vizia di nullità. La normativa vigente deve essere interpretata, a giudizio del ricorrente, in forza del principio costituzionale che riconosce al cittadino cattolico di ottenere un trattamento in materia di libertà religiosa che operi sul terreno anche del regime patrimoniale. Ove non si condividesse tale interpretazione, il ricorrente solleva eccezione d'illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell'art. 8, cpv. 1 lett. b dell'accordo in data 18.2.1984 (tra la Repubblica italiana e la AN DE) e nell'art. 4, p.p. n. 2 del protocollo, ratificati con legge 12 gennaio 1985 n. 121, con riferimento agli artt. 3, 8 e 19 Cost., essendo le norme in contrasto con la riconosciuta tutela costituzionale del regime concordatario del matrimonio.
Sostiene infine il ricorrente che il risultato perseguito dalla pattuizione relativa alla separazione dei beni è distinto da quello del matrimonio concordatario, sicché, in base al principio della conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur, art. 1419 c.c.), l'eventuale caducazione del contratto non esclude la validità della suddetta pattuizione.
Il ricorso non è fondato.
L'art. 8 dell'accordo del 18 febbraio 1984 tra la AN DE e l'Italia, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, stabilisce al n. 1 che "sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa coniugale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile. La AN DE prende atto che la trascrizione non potrà aver luogo: (...) b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile".
Il Protocollo addizionale prevede, in relazione al citato art. 8, che "ai fini dell'applicazione del n. 1 lettera b), si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile: (...) 2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili". In base a tale normativa, il giudice di primo grado, rilevato che alla data del matrimonio religioso i signori LO e KA erano già vincolati da altro matrimonio valido agli effetti civili, ha dichiarato nulla la trascrizione dell'atto di matrimonio religioso eseguita dall'Ufficiale dello Stato civile.
Tale statuizione non ha formato oggetto d'impugnazione da parte del LO, che ha censurato la pronuncia di primo grado per non aver dichiarato valida ed efficace la pattuizione di separazione dei beni contenuta nell'atto di matrimonio religioso.
La tesi dell'appellante è stata respinta dalla Corte territoriale perché, avendo la trascrizione carattere costitutivo degli effetti civili dell'atto, la nullità della trascrizione incide inscindibilmente sia sugli effetti dell'atto sia sulle eventuali convenzioni matrimoniali accessorie ed inoltre perché, in tale situazione, era irrilevante accertare se il sacerdote celebrante avesse la qualità di pubblico ufficiale e se le parti avessero voluto pattuire la separazione dei beni indipendentemente dalla trascrivibilità del secondo matrimonio.
La decisione della Corte d'appello sfugge alle censure del ricorrente, in quanto fa corretta applicazione del principio contenuto nel riportato art. 8, secondo cui gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico sono riconosciuti a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile. Poiché la trascrizione costituisce un elemento essenziale per l'attribuzione degli effetti civili, ne deriva che quando la trascrizione è nulla, come nella specie, il matrimonio non ha efficacia civile.
La dichiarazione dei coniugi in ordine alla scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni (art. 162, comma 2, c.c.), che può essere inserita nell'atto di matrimonio canonico, ai sensi dell'art. 8 citato, è collegata al matrimonio canonico, nell'ambito del quale essa viene effettuata, da un rapporto di accessorietà. Una volta che la dichiarazione venga resa dai coniugi, essa rientrerà negli effetti civili del matrimonio canonico che sono riconosciuti a condizione che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civili. Ma, se la trascrizione non può aver luogo, non possono essere riconosciuti effetti civili ne' al matrimonio ne' alla dichiarazione in ordine alla separazione dei beni effettuata all'atto della celebrazione dello stesso. Ciò risponde anche a ragioni logiche, perché se per l'ordinamento statale la coppia non è unita in matrimonio non potrà nemmeno esservi un regime patrimoniale tra coniugi.
In realtà il ricorrente - che si trova nella particolare situazione di essere unito con un matrimonio civile con la persona con la quale ha poi contratto il matrimonio canonico - vorrebbe ottenere, attraverso il riconoscimento degli effetti civili della suddetta dichiarazione, un mutamento dal regime legale della comunione dei beni a quello della separazione, e cioè un risultato che è estraneo al meccanismo previsto dall'art. 8 citato, attraverso il quale è consentito ai coniugi, al momento della celebrazione del matrimonio, di scegliere il regime della separazione dei beni anziché quello legale della comunione.
Il fatto che il parroco o il suo delegato assuma la qualità di pubblico ufficiale dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi e raccogliendo l'eventuale dichiarazione degli sposi in ordine alla separazione dei beni non esclude che gli effetti civili del matrimonio e della dichiarazione relativa al regime patrimoniale restino condizionati alla trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, con la conseguenza che quando, come nella specie, la trascrizione non può aver luogo, tali effetti civili non possono verificarsi.
Nessun rilievo, quindi, assume il richiamato art. 1419 c.c., che riguarda la diversa ipotesi della nullità parziale del contratto. Il ricorrente ha prospettato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, n. 1 lett. b dell'accordo e dell'art. 4, lett. a, n. 2 del protocollo addizionale, in relazione agli artt. 3, 8, 19 Cost., nel caso in cui la normativa vigente non sia interpretata "in forza del principio costituzionale che riconosce al cittadino cattolico di ottenere un trattamento in materia di libertà religiosa che operi sul terreno anche del regime patrimoniale". Sostiene, in particolare, il LO, che la compressione di un diritto costituzionale di massimo rango, come quello delle scelte in materia religiosa, può avvenire soltanto quando tale diritto si debba "bilanciare" con altro diritto costituzionale dello stesso rango e che non sussiste un interesse pubblico che si opponga al mutamento del regime matrimoniale scelto in prima istanza.
Ritiene il Collegio che le prospettate questioni di legittimità costituzionale siano manifestamente infondate, essendo la libertà religiosa del cattolico assicurata dalla facoltà di scegliere tra il matrimonio civile e quello concordatario, senza preclusioni in ordine alla possibilità, in entrambi i casi, di dichiarare di voler adottare il regime della separazione dei beni. Una volta scelto il matrimonio civile e divenuto applicabile il regime legale della comunione dei beni, non assume carattere discriminatorio il fatto di dover stipulare una convenzione matrimoniale nelle forme previste dal codice civile per ottenere il mutamento del regime legale. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione in considerazione dell'esito del ricorso e della mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2001