Cass. civ., sez. I, sentenza 19/06/2001, n. 8312
CASS
Sentenza 19 giugno 2001

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La norma di cui all'art. 8 dell'accordo di revisione del Concordato dell'11 febbraio 1929 con la Santa Sede, stipulato il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel disporre che gli effetti civili del matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico sono riconosciuti a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, attribuisce alla detta trascrizione carattere di elemento essenziale per l'attribuzione di tali effetti, con la conseguenza che la nullità della trascrizione medesima (dovuta, nella specie, alla preesistenza, tra gli sposi, di altro matrimonio valido agli effetti civili) comporta l'inefficacia civile del matrimonio concordatario e la conseguente inefficacia "riflessa" delle eventuali convenzioni patrimoniali stipulate tra i coniugi ed inserite nell'atto di matrimonio canonico, per disposto dell'art. 8 citato.

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  • 1Un singolare caso di 'truffa matrimoniale': la sentenza (assolutoria)
    Camilla Mostardini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la decisione in commento il Tribunale di Roma ha assolto con formula piena dalle accuse di truffa e uso di atto falso l'imputato spagnolo Francisco Javier Rigau y Rafols, da anni legato sentimentalmente alla nota attrice Gina Lollobrigida. La procura romana aveva prospettato la responsabilità penale del Rigau per aver indotto con l'inganno la donna a ratificare il matrimonio canonico contratto tramite procura in Spagna con lo stesso Rigau, mirando in tal modo ad avanzare pretese sull'ingente patrimonio della diva. 2. Questi, in breve, i controversi e assai articolati fatti, così come …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 19/06/2001, n. 8312
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8312
Data del deposito : 19 giugno 2001

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