Sentenza 17 aprile 1998
Massime • 1
In tema di comunicazione alle parti dei provvedimenti camerali, la notificazione all'imputato dell'estratto della sentenza camerale, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha lo scopo di porre in grado il medesimo di esercitare il diritto di impugnazione, fine per il quale non è necessaria la menzione di tutti i requisiti formali della sentenza, ma è sufficiente la indicazione della natura e del contenuto delle statuizioni conclusive del provvedimento, attraverso la comunicazione del tenore del dispositivo. Ne consegue che la mancata riproduzione nell'estratto notificato del capo di imputazione, già noto all'imputato attraverso il provvedimento di citazione a giudizio, non ha alcun effetto invalidante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/1998, n. 7168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7168 |
| Data del deposito : | 17 aprile 1998 |
Testo completo
Composta da Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 17.04.1998
1. Dott. AN Trifone Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe La Greca " N. 572
3. " Arturo Cortese " REGISTRO GENERALE
4. " Stefano Bielli " N. 28735/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
AR CO, n. 03.02.1959
LI AN, n. 28.01.1959
IN CA, n. 24.08.1960
AN OR, n. 16.08.1967
AS SI, n. 20.08.1956
NI ST, n. 08.04.1964
EL ER MO, n. 20.03.1973
avverso la sentenza emessa il giorno 08.02.1997 dalla Corte d'appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi del AR e del LI;
per il rigetto dei ricorsi del IN, del AN e della NI;
per l'annullamento sul capo P per il AS, con rinvio per determinazione della pena;
per l'annullamento con rinvio sul comma per il EL ER;
rigetto nel resto dei ricorsi del AS e del EL ER. Udito il difensore del EL ER, avv. Ciniglio, che ha concluso, riportandosi ai motivi e chiedendo l'annullamento sul comma 7. FATTO E DIRITTO
Con sentenza camerale emessa il giorno 08.02.1997 la Corte d'appello di Roma confermava la penale responsabilità, rispettivamente:
- di AR CO, LI AN e AN OR, per il delitto (di cui al capo A della rubrica) p. e. p. dagli artt. 73, commi 4 e 6, dpr 309/90, per avere, in concorso tra loro e con altri, importato e detenuto a fine di commercio Kg. 28,633 di hashish con principio attivo pari al 6,5% di THC per equivalenti Kg. 1,1861;
- di AR CO, LI AN, AS SI e EL ER MO, per il delitto (di cui al capo Q della rubrica) p. e p. dagli artt. 73, commi 1 e 6, dpr 309/90, per avere, in concorso tra loro, i primi tre detenuto a fine di commercio e ceduto al quarto e a AN CI per l'ulteriore spaccio gr. 75 circa di cocaina e n. 294 pasticche di "ecstasy";
- di NI ST, per il delitto (di cui al capo E della rubrica) p. e. p. dagli artt. 73, commi 4 e 6, dpr 309/90, per avere, in concorso tra loro e con altri, detenuto a fine di commercio circa Kg. 20 di hashish con principio attivo pari al 4% di THC per equivalenti Kg. 0.828;
- di AS SI, per i delitti (di cui ai capi E, L, P della rubrica) p. e. p. dall'art. 73, comma 1, dpr 309/90, per avere ceduto a AO UC gr. 43,368 di cocaina al 37% per equivalenti puri gr. 16,230 e Kg. 2,8508 di hashish con principio attivo pari al 5,5% di THC per equivalenti gr. 181.3, nonché offerto e ceduto a CI ON quantitativi imprecisati di cocaina e hashish. Hanno proposto ricorso i detti imputati.
Il EL ER deduce, col primo motivo, la nullità della sentenza di primo grado per incompletezza del dispositivo, in relazione alla omessa trascrizione, nella copia notificata all'imputato, della imputazione di cui al capo Q per la quale è stata ritenuta la responsabilità del medesimo.
Il motivo non è fondato, oltre che per le ragioni dette in sentenza (non ricollegabilità della situazione denunciata ad alcuna delle ipotesi di nullità previste dalla legge e tanto meno a quella di cui al comma 3 dell'art. 546 cpp.), per il fatto che la notificazione della sentenza all'imputato ha lo scopo di porlo in grado di esercitare eventualmente il diritto di impugnazione entro il termine prescritto, fine per il quale non è necessaria la menzione di tutti i requisiti formali della sentenza, ma è sufficiente l'indicazione della natura e contenuto delle statuizioni conclusive del provvedimento, attraverso la comunicazione del tenore del dispositivo;
di tal che la mancata riproduzione, nella copia notificata del provvedimento, del capo di imputazione, già noto all'imputato attraverso la richiesta di rinvio a giudizio, non ha alcun effetto invalidante (cfr. Cass. sez. 5 sent. 7336 del 2-9-1983, ud. 25-3-1983, Giachi), tanto più quando, come nella specie, non possa incidere - per l'unicità del reato contestato e la sicura ricollegabilità allo stesso, mediante l'indicazione della relativa lettera della rubrica, della statuizione di responsabilità contenuta nel dispositivo - sulla facoltà di esercitare pienamente il diritto suddetto (come dimostrato, del resto, nella specie, dalla impugnazione di fatto e senza alcun pregiudizio proposta). Col secondo motivo il EL ER lamenta violazione di legge e mancanza e illogicità della motivazione in ordine:
a) alla destinazione della droga allo spaccio, stante l'inesattezza o l'irrilevanza delle circostanze addotte allo scopo (quantità e diversità delle sostanze, scarsa capacità economica del prevenuto, disponibilità da parte sua di un bilancino di precisione, sua qualità di assuntore saltuario di stupefacenti);
b) alla indicazione dello stupefacente destinato all'uso proprio, omessa in sentenza e necessaria invece ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio anche in relazione all'eventuale riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 dpr 309/90.
La prima doglianza non è fondata, posto che la motivazione resa dalla sentenza impugnata sul punto che ne forma oggetto appare congrua e logica, siccome basata sul sicuro possesso delle sostanze, sulla diversità delle stesse, sulla affermata saltuarietà dell'uso personale, sulla scarsa capacità economica e sul rinvenimento del bilancino.
Quanto alle circostanze, addotte nel ricorso, dello stato di tossicodipendenza avanzato del prevenuto e della sua convivenza con i genitori (comportante per lui, fruitore di uno stipendio, una capacità economica maggiore), rilevasi che: per la prima, si richiama una documentazione del SERT, che nulla dice sulla entità del consumo del soggetto e non è, quindi, idonea a smentire l'affermazione, fatta dallo stesso prevenuto, della saltuarietà dell'uso di droga;
la seconda è improponibilmente e genericamente (in quanto non corredata dalla indicazione della concreta capacità economica dei genitori) dedotta per la prima volta in questa sede. Relativamente, poi, alla circostanza inerente alla separata acquisizione e destinazione delle sostanze, da cui conseguirebbe anche l'irrilevanza del possesso del bilancino, la stessa è meramente asserita e contrastante con le originarie dichiarazioni del EL ER.
Infondata è anche la seconda delle doglianze enunciate, posto che, in ordine alla quantità di droga destinata allo spaccio, alla stregua degli elementi utilizzati si dice non illogicamente in sentenza (p. 27, quintultimo rigo) che si trattava di "gran parte" della stessa.
Col terzo motivo l'imputato denuncia violazione di legge e mancanza illogicità della motivazione in ordine alla attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 dpr 309/90, non riconosciuta nonostante la avvenuta rivelazione del nome dell'intermediario e di elementi utili per l'individuazione e l'arresto dei due fornitori. Il motivo non ha pregio, in quanto il diniego dell'attenuante è adeguatamente motivato in sentenza col rilievo che la confessione del prevenuto è servita soltanto a rafforzare il quadro probatorio a carico dei fornitori dello stupefacente, già autonomamente delineato (per l'esclusione della attenuante de qua in ipotesi di questo tipo, v., fra le altre, Cass. 5-3-1992, Corrò). Col quarto motivo il EL ER deduce violazione di legge e mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 dpr 309/90, non riconosciuta in base a un generico richiamo delle modalità dell'azione, e al contatto, peraltro occasionale, col AS, elemento inserito nel grosso traffico di sostanze stupefacenti, e senza, inoltre, la necessaria specificazione della quantità di droga destinata ad uso personale. La censura è da respingere, avendo l'impugnata sentenza adeguatamente motivato il diniego dell'attenuante in parola col richiamo sia alla quantità di droga destinata allo spaccio (v. quanto osservato sopra in riferimento alla seconda doglianza del motivo sub 2) sia alle modalità dell'azione, caratterizzata dal contatto, comunque rivelatore di pericolosità, con un soggetto inserito nel grosso traffico di sostanze stupefacenti. Col quinto motivo di ricorso il prevenuto lamenta violazione di legge e mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla aggravante di cui al comma 6 dell'art. 73 dpr 309/90, indebitamente ritenuta sussistente per il concorso con la condotta non omogenea del AS, del AR e del LI, rispettivamente intermediario e fornitori della droga ricevuta dal EL ER e dal AN, che, tra l'altro, secondo il ricorrente, acquisirono ciascuno distintamente un determinato tipo di droga.
Va precisato che nella specie è già stato applicato il trattamento sanzionatorio nella misura minima relativa al reato base, con commisurazione massima della diminuzione di pena conseguente alle attenuanti generiche, considerate prevalenti sull'aggravante in questione.
Il motivo è dunque inconferente agli effetti del detto risultato finale della decisione. Cionondimeno, la sentenza va rettificata, con esclusione dell'aggravante stessa, posto che, in tema di spaccio di sostanze stupefacenti, perché possa sussistere l'aggravante del concorso di tre o più persone occorre che la pluralità di soggetti sia riferibile a una delle condotte necessarie per l'integrazione del reato (offerta, eventuale intermediazione, acquisto) e non alla somma delle tre, poiché l'ordinamento connette uno specifico disvalore proprio al coinvolgimento di più persone nel medesimo ruolo (Cass. 16-4-97, Milone;
18-4-95, ELla Valle). Il AR e il LI deducono che l'impugnata sentenza reca una motivazione meramente apparente in ordine alla loro responsabilità, non tenendo conto, fra l'altro, delle scagionanti risultanze delle indagini di P.G. ovvero della esigua quantità della droga acquistata e della sua destinazione ad uso personale.
I ricorsi sono inammissibili, in quanto del tutto generici e, comunque, manifestamente infondati (per la sussistenza di congrua motivazione sui capi ascritti: v. sentenza impugnata pp. 14 ss. e sentenza di primo grado pp. 25 ss.).
Il AN lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per avere l'impugnata sentenza supplito con ipotesi e congetture alla sostanziale carenza di un adeguato quadro probatorio, e ciò sia riguardo ai presunti scopi dei viaggi in Spagna che alla interpretazione delle telefonate intercettate, disinvoltamente ritenuti collegati all'acquisto di droga.
Il ricorso è infondato.
L'impugnata sentenza ha infatti motivato in modo congruo e logico (pp. 16 ss.) circa gli illeciti scopi dei viaggi in Spagna e il coinvolgimento del AN nella vicenda, attraverso l'analisi e la valutazione dettagliate e coordinate delle risultanze delle numerose intercettazioni telefoniche e dei rinvenimenti dello stupefacente. Il AS denuncia:
1) manifesta illogicità della motivazione sull'episodio della cessione di stupefacente al AO, arbitrariamente desunta dalla circostanza che la sostanza fu rinvenuta nel possesso del AO dopo che quest'ultimo aveva fatto visita al prevenuto;
2) erronea applicazione della legge penale in ordine alle imputazioni di cui ai capi L) e P) della rubrica, ritenute integrative del delitto ex art. 73 dpr 309/90, benché esauritesi nella non punibile condotta consistita nella mera trattativa di cessione di stupefacente.
Il ricorso è inammissibile in quanto inviato per posta e recante la sottoscrizione dell'imputato priva di autentica. Il IN deduce vizio di motivazione sull'episodio della cessione di stupefacente al LO, arbitrariamente desunta dalla circostanza che la sostanza fu rinvenuta nel possesso del LO dopo che quest'ultimo si era incontrato con il prevenuto. Il ricorso è infondato. L'impugnata sentenza, invero, integrata anche da quella di primo grado, specificamente richiamata, ha logicamente motivato sulla responsabilità del prevenuto per l'episodio in questione in base alla complessiva sequenza del comportamento suo e del LO (previo appuntamento telefonico tra i due, incontro, breve congiunta introduzione nell'abitazione del IN, allontanamento del LO, suo insolito atteggiamento alla vista dei CC., rinvenimento dello stupefacente in suo possesso). La NI lamenta vizio di motivazione:
1) in ordine alla affermazione di responsabilità, basata sul mero rapporto di convivenza della prevenuta con il IN;
2) in ordine alla determinazione della pena, non essendosi favorevolmente tenuto conto della incensuratezza della imputata, del ruolo marginale da lei avuto del delitto, anche in relazione al rapporto personale col coimputato IN.
Il ricorso è infondato.
Circa, invero, la responsabilità, le motivazioni della impugnata sentenza e di quella di prime cure illustrano con chiarezza che essa cooperava nell'attività illecita del convivente IN, ricevendo telefonate e avendo diretti contatti con i vari soggetti interessati all'attività medesima.
Quanto alla pena, viene correttamente sottolineata in sentenza la sua estrema modestia in rapporto alla elevata quantità della droga sequestrata.
Al mancato accoglimento dei ricorsi segue la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, cui deve aggiungersi, per il AR, il LI e il AS, i cui ricorsi sono inammissibili, la condanna a versare alla Cassa delle ammende una somma che, per ciascuno di essi, stimasi equa (in relazione ai motivi dell'inammissibilità) nella misura di L. 1.000.000.
P. Q. M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., dichiara l'inammissibilità dei ricorsi di AR CO, LI AN e AS SI;
rigetta i ricorsi di IN CA, AN OR, NI ST e EL ER MO, rettificata, quanto a quest'ultimo, la motivazione della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante del comma 6 dell'art. 73 dpr 309/90, che esclude, ferma restando la pena inflitta. Condanna tutti i ricorrenti a pagare in solido le spese processuali, nonché il AR, il LI e il AS a versare la somma di L.
1.000.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1998