Sentenza 30 gennaio 2003
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- 2. Mobilità del lavoratore: sì se previsto dal contratto collettivo e con solita qualificaAccesso limitatoGesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 2 marzo 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2003, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
404 /03 REPUBBLICA I IN NOME POPOLOLTALIANO R.G.N.15922/ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ilmi Sigg.ri Magistrati: Cron. 3168 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Rep. Dott. Eltore MERCURIO Consigliere Ud.
6.11.02 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. - Dott. Donato FIGURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del Presidente prof. Enzo Cardi, elettivamente domiciliata in Roma alla via Plinio, 21, presso l'avv. Luigi Fiorillo, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine;
- ricorrente -
4431
contro
ACTERNO-RAFFAELA, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Vittoria Colonna, n. 18, presso l'avv.Elio Benigni che la cappresenta e difende per procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n.780 del 18.5 2000, Rg. 340/99", Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Giovanni Gentile per delega dell'avy. Fiorillo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 18.5.2000 il Tribunale di Avellino, decidendo sull'appello proposto dalle Poste Italiane s.p.a. nei confronti di ER FA, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando il diritto all'inquadramento nell'area operativa della lavoratrice in relazione alle mansioni di Sa categoria svolte in precedenza ed all'inquadramento nella quarta categoria. In ordine all'eccezione che la lavoratrice, non essendo idonea allo svolgimento di mansioni di servizi esterni, non poteva essere inquadrata nell'area operativa in forza dell'accordo integrativo 23 maggio 1995, osservava che la contrattazione collettiva del 26. 11. 1994 ha inquadrato i dipendenti in quattro aree funzionali e nella seconda, area operativa, gli ex dipendenti inquadrati nelle ex 4a, Sa e 6a categoria. Nell'ambito della categoria affermava che deve salvaguardarsi îl principio desumibile dall'art.2103 c.c. per il quale mansioni della ex 4a ctg non possono essere equivalenti a mansioni rientranti nelle ex 5a e 6a categoria La fungibilità prevista nel contratto è consentita solo tra i -2- vari filoni operativi, ma nel rispetto della omogeneità delle categorie di appartenza. Concludeva, pertanto, che l'azienda, inquadrando l'appellata nell'area di base, che ha incorporato i dipendenti già inquadrati nel 2a e nella 3a categoria, ha violato i principi fissati dall'art.2103 c.c.. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo l'ER; resiste con contraricorso Poste italiane s.p.a., illustrato poi con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità del mandato a margine perché non contiene precise indicazioni in ordine al giudizio cui è riferito e manca di data. L'eccezione è infondata in quanto il richiamo del mandato a margine nel testo testualmente del ricorso rende evidente che il presente giudizio al quale è riferito, non può essere altro che quello introdotto con il ricorso e fa ritenere l'anteriorità del mandato rispetto al ricorso. Con l'unico motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art.2103 c.c, le Poste censurano la sentenza impugnata perché l'inquadramento è conforme al contratto collettivo 26.11.1994 (art.52, 2° comma che rimanda all'accordo integrativo 23.5.95) e quest'ultimo inquadra in area di base gli appartenenti all'ex 4a categoria inidonei ad altre mansioni ed affermano la legittimità degli accordi collettivi. -3- Ai fini dell'interpretazione dell'accordo ininfluiente è l'affermazione che l'ER abbia espletato di mansioni di Sa categoria perché il fatto nel precedente ordinamento pubblicistico non dava diritto a superiore inquadramento. La questione proposta è, quindi se una dipendente, già inquadrata nella quarta categoria, a seguito degli accordi sindacali indicati debba essere inquadrata, come i colleghi nell'area operativa come ha ritenuto il Tribunale, ovvero in quella di base perché, a differenza dei colleghi, inidonea fisicamente a tutte le mansioni dell'area superiore secondo la previsone dell'accordo integrativo 23.5.1995. La questione è stata già affrontata da questa Corte con la sentenza n. 12821 del 2002 che ha affermato i seguenti principi Il primo contratto collettivo 26.11.1994 seguito alla privatizzazione delle Poste ha introdotto una riclassificazione del personale in solo quattro aree, rimandando alla contrattazione integrativa le modalità di attuazione del riclassamento. L'accordo integrativo 23 maggio 1995 ha condizionato il reinquadramento degli ex dipendenti di quarta categoria nell'area operativa alla accertata idoneità degli stessi a svolgere tutte le mansioni dell'area, inquadrando invece quelli che risultassero inidonei nell'area di base. Era previsto anche che i dipendenti già inidonei potessero documentare la sopravvenuta idoneità. L'art. 2103 c.c. non vieta alle parti collettive il riclassamento con nuovi rapporti di equivalenza fra le mansioni con il solo limite della tutela della professionalità -4- raggiunta. Nel nuovo contesto contrattuale è stato stabilito per l'appartenenza all'area operativa il requisito della polivalenza e cioè della idoneità a tutte le mansioni. Conseguentemente è stata legittimamente identificato nell'area di base un profilo contrattuale rappresentato da mansioni rientranti nell'area superiore esplicate da soggetti non idonei a tutte le mansioni. Illegittima, invece, perché in contrasto conl'art.2103 cc sarebbe l'adibizione del dipendente a mansioni diverse da quelle esplicate. Il Collegio, non essendo state esposte ragioni per mutare detti principi chc condivide, ritiene erronea in diritto la sentenza impugnata che da essi si è discostata, ritenendo illegittimo perché in violazione dell'art.2103 c.c l'inquadramento nell'area di base previsto dall'accordo integrativo, e che va in conseguenza cassata. La causa va rinviata per nuovo esame ad altro giudice, il quale nel decidere si atterrà al trascritto principio di diritto:"Il divieto di patti contrari di cui al capoverso dell'art. 2103 c.c, pur trovando applicazione anche alla contrattazione collettiva, non è di ostacolo a che un muovo contratto collettivo, succeduto a quello precedente, preveda il riclassamento del personale consistente in un riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra mansioni, fatta salva in ogni caso la tutela della professionalità raggiunta dal lavoratore, quale prescritta dal primo comma della medesima disposizione;
talchè è legittima l'attribuzione della nuova qualifica, risultante dal riclassamento, al lavoratore le cui mansioni siano rimaste immutate, mentre sarebbe illegittima l'assegnazione a move mansioni non coerenti con la professionalità di quest'ultimo, -5- ove anche equivalenti ad altre rientranti nella nuova qualifica attribuita a seguito del riclassamento." Allo stesso giudice si demanda anche, ex art.385, terzo comma, c.p.c. di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Napoli. le per Così deciso in Roma il 6 novembre 2002 PresidenteProsider Il Consigliere est. Femands Lup IL CANCELLERE Depositato Cancelleria 30 GEN. 2003 NCELLIERE -6-