CASS
Sentenza 15 giugno 2023
Sentenza 15 giugno 2023
Massime • 1
In tema di delitti contro la persona, integra il reato di diffamazione non solo l'offesa alla reputazione di persone fisiche o giuridiche determinate, ma anche quella diretta verso un'aggregazione di individui o di associazioni chiaramente individuabile attraverso i concreti riferimenti di contesto, sociologici e storici operati dall'agente. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che le espressioni offensive pronunciate nei confronti del "movimento LGBT" avessero leso l'onore e la reputazione collettiva delle associazioni e degli enti che si riconoscono in esso, agendo sotto la sua egida per dare vita ad un'attività politica e sociale di tutela dei soggetti che lo compongono).
Commentari • 3
- 1. F. Alma | Offesa alla reputazione del movimento LGBT e configurabilità del delitto di diffamazionehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 2. F. Alma | Offesa alla reputazione del movimento LGBT e configurabilità del delitto di diffamazionehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 3. Le associazioni di stampo omossessuale diffondono la pedofilia: condannata per diffamazione la blogger anti gayAvv. Monica Miele · https://www.brocardi.it/ · 20 ottobre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2023, n. 39770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39770 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2023 |
Testo completo
59770-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome EL Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 1957/2023 RI VESSICHELLI -UP 15/06/2023 RI SA BE R.G.N. 39526/2022 PE DE RZ ES AN LD AN AT - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE AR VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza EL 15/06/2022 ELla CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LD AN;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore RI FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo il rigetto EL ricorso;
uditi i difensori ELle parti civili: l'avvocato CESARE ALDO FERRARIS NICOLO', il quale si riporta alle conclusioni che deposita, unitamente alla nota spese, e insiste per il rigetto EL ricorso e conferma ELla sentenza impugnata;
l'avvocato MICHELE POTE', il quale insiste per il rigetto EL ricorso, con condanna ELl'imputata al pagamento ELle spese processuali;
deposita conclusioni e nota spese;
uditi, altresì, i difensori ELla ricorrente: ne chiede l'avvocato GIANLUCA VISCA, che si riporta ai motivi di ricorso e l'accoglimento; l'avvocato SIMONE PILLON insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. lag ر RITENUTO IN FATTO 1. AN De RI ricorre avverso la sentenza ELla Corte d'Appello di Torino che ha confermato la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Torino il 14.12.2018 con Оп impusete cui timputata è stata condannata per il reato di diffamazione alla pena di 1.500 euro di multa, al risarcimento dei danni in favore ELle parti civili costituite (Coordinamento Torino Pride LGBT e Avvocatura per i diritti LGBT), nonchè ad una provvisionale immediatamente esecutiva (pari a 2.500 euro per ciascuna ELle parti civili). Le sentenze di merito hanno riconosciuto la sua responsabilità (circoscrivendo l'iniziale perimetro di contestazione) per aver offeso l'onore e la reputazione ELle persone di orientamento omosessuale, rappresentate dalle due indicate associazioni costituite parti civili, con una dichiarazione pubblicata sul suo blog personale http://silvanademari.iobloggo.com, in data 16.1.2017, nella quali si accusava esplicitamente il Movimento LGBT di stare "sempre più diffondendo la pedofilia".
2. Nel suo ricorso AN De RI, tramite il difensore di fiducia, deduce sette motivi di censura.
2.1. Il primo argomento eccepito denuncia una violazione di legge processuale, con riguardo all'art. 108 cod. proc. pen. Il motivo rappresenta la lesione EL diritto di difesa ELla ricorrente, per non avere la Corte d'appello concesso termine ex art. 108 cod. proc. pen. all'avv. Gianluca Visca, sebbene questi fosse stato nominato a ridosso ELl'udienza, una volta che l'imputata aveva avuto conoscenza ELl'avvenuta sospensione di uno dei due difensori di fiducia. In particolare, all'udienza EL 30.5.2022, in cui la difesa pure evidenzia che non era presente l'altro difensore, impegnato in diversa attività professionale, il sostituto ELegato dall'avv. Visca era stato presente al solo fine di ribadire la richiesta di termine a difesa;
la Corte d'Appello ha disatteso l'istanza senza darne atto in sentenza, dove si è motivato solo il rigetto ELla richiesta di rinvio per legittimo impedimento avanzata dall'altro difensore, l'avv. Formicola. La concomitanza di tali circostanze ha determinato che l'imputata sia rimasta senza assistenza difensiva nell'udienza conclusiva, poi rinviata per repliche, rinunciate all'udienza EL 15.6.2022 e, quindi, prive di effetti rispetto alla possibilità di intervento da parte ELla difesa.
2.2. La seconda censura eccepisce, ancora sotto il profilo dei vizi processuali, violazione ELl'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in riferimento al mancato esercizio dei poteri istruttori da parte ELla Corte d'Appello ed alla mancata assunzione ELla prova orale decisiva richiesta già in primo grado e non ammessa. La tesi difensiva, in sintesi, è che alla radice ELla diffamazione contestata all'imputata vi sarebbero basi storiche, politiche e sociologiche che, data la fattispecie, diventano 2 ally rilevanti e, appunto, decisive per arricchire gli elementi cognitivi EL processo, funzionali ad una corretta valutazione ELle espressioni utilizzate dalla ricorrente, medico e studiosa dei temi centrali sottesi alle sue dichiarazioni. Il ricorso rappresenta come fossero stati indicati quali testimoni "decisivi": il sen. Giovanardi, politico, sottoscrittore di un'interrogazione parlamentare inerente all'impiego di fondi pubblici a vantaggio di un'associazione culturale omosessuale che si rifaceva in termini di eponimo a RIo LI, personaggio "inneggiante alla pedofilia" dichiaratamente nelle sue opere;
il rev. Di Noto, nella sua qualità di presidente ELl'associazione Meter, impegnata nel contrasto agli abusi sui minori, che avrebbe potuto confermare come, secondo la scienza, il termine "pedofilia" ricomprenda la "parafilia" e non sia riconducibile al solo abuso su minori, come invece inteso dalle sentenze di merito.
2.3. I motivi terzo, quarto e quinto EL ricorso sono incentrati sulla configurabilità EL reato di diffamazione nel caso di specie. Secondo la difesa, i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto diversa l'espressione relativa al Movimento LGBT - rispetto alla quale vi è stata condanna per diffamazione - dalle frasi ulteriormente contestate all'imputata come inidonee ad integrare il reato, poiché dirette alla categoria indistinta degli omosessuali e ELl'omosessualità come carattere di persone non individuate, in relazione alle quali si è pronunciata sentenza di assoluzione. Il ricorso, infatti, contesta l'affermazione ELle sentenze di merito secondo cui gli attivisti EL movimento LGBT sarebbero facilmente individuabili negli aderenti alle associazioni operative nell'ambito ELla difesa dei diritti ELla comunità omosessuale, evidenziando la pletora di associazioni esistenti, molto differenti tra loro ed a volte anche in conflitto reciproco, e, quindi, sottolineando la difficoltà di considerare esistente un bene giuridico corrispondente ad una "reputazione collettiva" EL movimento LGBT, inteso come collettività di individui determinati o determinabili. In sintesi, si contesta la capacità individualizzante ELla locuzione Movimento LGBT, che costituisce un fenomeno di rilevanza sociale, e non un ente collettivo dotato di reputazione collettiva da difendere, sicchè non sarebbe possibile ipotizzare una corrispondente lesione ELl'onore di una categoria indistinta: secondo la giurisprudenza, infatti, ai fini ELla configurabilità EL reato, vi è necessità che il soggetto passivo ELla diffamazione sia individuabile in modo specifico in termini di affidabile certezza. Su tali basi si denuncia violazione di legge rispetto al principio di necessaria tassatività ELla fattispecie di reato prevista dall'art. 595 cod. pen., se interpretata nel senso in cui si sono orientate le sentenze di merito nel caso di specie, nonché mancanza di legittimazione attiva ELle due associazioni costituite parti civili, non identificabili nella generica dicitura "Movimento LGBT" oggetto ELla frase ritenuta diffamatoria, con conseguente impossibilità di configurare a loro vantaggio il diritto di querela, invece 3 ееев ritenuto sussistente ed efficace all'esercizio ELl'azione penale, e illegittimità ELla costituzione di parte civile nel processo penale. In proposito, si sottolinea anche l'inesattezza e l'arbitrarietà EL criterio di "riferibilità ELl'offesa", in base al quale l'associazione "Coordinamento Torino Pride" e l'associazione "Avvocatura per i diritti LGBT-Rete Lenford" sono state ritenute enti direttamente coinvolti dalle dichiarazioni ELl'imputata, contenute in un blog online (e quindi non limitate ad un determinato contesto territoriale) e mai tacciate direttamente di essere veicoli di pedofilia.
2.4. Il sesto motivo di ricorso denuncia difetto di motivazione riguardo all'accertamento ELla sussistenza EL dolo EL reato di diffamazione in capo alla ricorrente, la quale non ha mai voluto screditare le due associazioni costituitesi parte civile, ma ha espresso le proprie opinioni facendo riferimento solo genericamente al "movimento LGBT" e sulla base di ragionamenti storico-scientifici che, per quanto discutibili e non da tutti condivise, non può ritenersi che configurino il reato di diffamazione.
2.5. Infine, l'ultimo motivo di ricorso eccepisce vizio di violazione di legge e di motivazione carente quanto al mancato riconoscimento ELla scriminante EL diritto di critica: il contesto scientifico in cui l'imputata - esperta e medico, attivista contro gli abusi sui minori ha pronunciato le sue tesi doveva portare al riconoscimento ELla scriminante EL diritto di critica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.
2. Il primo motivo di censura proposto dall'imputata è inammissibile perché manifestamente infondato. La sentenza d'appello ha dedicato uno specifico punto motivazionale alla sintesi ELle eccezioni difensive proposte all'udienza EL 30.5.2022, fissata per la celebrazione EL giudizio di appello, chiarendo di aver rigettato l'istanza di rinvio proposta da uno dei due difensori ELl'imputata, l'avv. Formicola, avanzata per un sopravvenuto impegno personale perchè priva di ulteriori specificazioni, anzi con l'indicazione, proveniente dallo stesso istante nella mail inviata, che detto impegno non era "documentabile", né, quindi, "qualificabile come legittimo". Tale rigetto, trattandosi di richiesta aspecifica di rinvio per un impedimento "non legittimo", è EL tutto coerente con le indicazioni ELla giurisprudenza consolidata, che giunge a non richiedere neppure un obbligo di motivazione in sentenza EL deciso rigetto, in presenza di un'istanza aspecifica: cfr. Sez. 6, n. 20522 EL 8/3/2022, Palumbo, Rv. 283268 (si richiamano, altresì, le condizioni stringenti richieste dalle Sezioni Unite per la prospettazione di un impedimento legittimo: cfr. Sez. U, n. 4909 EL 18/12/2014, dep. 4 ееев 2015, Torchio, Rv. 262912; Sez. U, n. 41432 EL 21/7/2016, Nifo Sarrapocchiello, Rv. 267747, in motivazione). Altrettanto correttamente, la Corte d'Appello ha dato corso all'udienza, ritenuta non accoglibile alcuna istanza di rinvio dovuta alla nomina ELl'avv. Gianluca Visca in quella stessa udienza-in sostituzione EL precedente, secondo difensore, sospeso dall'Albo degli avvocati - poiché l'imputata era assistita dal primo difensore, non presente per sua scelta non dovuta ad impedimento giustificato e legittimo. Sulla base di questa assorbente argomentazione - e, dunque, così rispondendo anche all'istanza di rinvio che la difesa ritiene immotivatamente disattesa implicitamente la - sentenza impugnata dà atto di non aver considerata accoglibile la richiesta EL difensore di nuova nomina, che, verosimilmente, era stata motivata con il termine cd. "a difesa" ex art. 108 cod. proc. pen., sicchè passa in secondo piano che si sia tenuto conto anche EL fatto che il sostituto EL nuovo patrocinatore nominato, l'avv. Fabio Lombardo, fosse comunque presente in udienza (secondo la difesa, ai soli fini di proporre l'istanza di rinvio).
2.1. Il secondo motivo di ricorso è privo di pregio ed inammissibile anch'esso. La difesa chiede al Collegio di prendere posizione sulla mancata rinnovazione istruttoria richiesta in appello, per ascoltare due testimoni, i quali avrebbero dovuto riferire EL contesto storico, politico e sociologico ritenuto rilevante, solo assertivamente, indicato come "decisivo" per arricchire gli elementi cognitivi EL processo ed inquadrare nella sfera ELl'irrilevanza penale le espressioni utilizzate dalla ricorrente, che, nella sua qualità di medico e studiosa dei temi centrali sottesi alle sue dichiarazioni, avrebbe soltanto voluto dar voce a tesi che hanno un serio fondamento documentale. Già tale constatazione contiene in sé gli elementi di inammissibilità EL motivo, trattandosi ad un tempo di una richiesta, nonostante l'apparente argomentazione, generica nei contenuti e apodittica negli approdi ai quali punta. Evidente è, da un lato, la aspecificità EL dato di contesto che si chiedeva di ampliare alla Corte d'Appello, non essendo la giurisdizione la sede per approfondimenti di tal fatta su temi con forti interferenze con le convinzioni morali degli individui;
dall'altro, è sicuramente irrilevante l'argomento su cui avrebbe dovuto riferire uno dei due testi, vale a dire la circostanza che il termine "pedofilia" ricomprenda o meno la "parafilia", sicchè non sia riconducibile al solo abuso su minori, come invece inteso dalle sentenze di merito, poiché come si dirà di seguito più specificamente - quel che conta, nella verifica ELla - configurabilità EL reato di diffamazione, è l'accezione negativa, spregiativa e, in ultima analisi, lesiva ELl'onore di una persona o di un ente, che assume una determinata espressione lessicale, per come percepita in un dato contesto sociologico e storico. 5 Del resto, in tale senso si sono espresse anche le motivazioni ELle sentenze di primo e secondo grado, quando hanno evidenziato la completezza ELl'istruttoria svolta nel processo e l'inutilità ELle prove ulteriormente richieste. I limiti EL sindacato di legittimità sul rigetto ELl'istanza di rinnovazione istruttoria sono ben ELineati, d'altra parte, dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice (cfr., tra le molte, Sez. 6, n. 2972 EL 14/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589).
3. Sono infondati i motivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo EL ricorso, tutti complessivamente costruiti intorno all'obiezione di non configurabilità EL reato di diffamazione nel caso di specie, anche con riguardo al diritto di critica, alla valenza diffamante ELl'espressione al centro ELla condanna ed al dolo. I giudici di merito hanno distinto la dichiarazione espressa relativamente al Movimento LGBT rispetto alla quale vi è stata condanna ELla ricorrente per diffamazione - dalle frasi ulteriormente contestate all'imputata, ritenute inidonee ad integrare il reato, poiché dirette alla categoria indistinta degli omosessuali e ELl'omosessualità, come carattere attribuito a persone non individuate;
espressioni riguardo alle quali si è pronunciata sentenza di assoluzione. Per la porzione di contestazione in relazione alla quale vi è stata condanna, la sentenza impugnata ha evidenziato la portata evidentemente diffamatoria ELle espressioni utilizzate sul suo blog dalla ricorrente in data 16.1.2017, che travalicano i limiti ELla legittima manifestazione EL diritto di critica e ELla libera manifestazione EL pensiero e mirano a screditare indiscriminatamente il Movimento LGBT, nelle sue varie articolazioni, trasmettendo un "messaggio denigratorio tranchant ed incisivo, in quanto propalato in un contesto nel cui ambito l'imputata rivendica competenze qualificate, derivanti dal suo patrimonio di conoscenze di medico e studiosa ELla materia". La condanna è stata inflitta sul presupposto ulteriore che le entità giuridiche o di fatto "determinate", rappresentanti categorie di soggetti in forma collettiva, possono rivestire la qualifica di persone offese dal reato di diffamazione, essendo concettualmente concepibile un onore o un decoro collettivo quale bene morale di tutti gli associati o membri, considerati come unitaria entità, appunto, capace di percepire l'offesa. Sono state escluse dall'area di rilevanza penale, invece, le condotte ascritte all'imputata e ritenute denigratorie, in via solo generale, ELla condizione omosessuale e dei comportamenti collegati, nonostante la sottolineatura relativa alle forme di manifestazione "incontinenti" espressive EL pensiero al riguardo, poiché non dirette ad un destinatario preciso, ancorché ente collettivo, ed alla sua reputazione: in relazione ad esse, già il Tribunale aveva assolto l'imputata con formula "perché il fatto non sussiste". Occorre, pertanto, premettere alcune linee-guida interpretative, utili a chiarire l'attuale orientamento ELla giurisprudenza di legittimità sui confini applicativi EL reato di diffamazione. 6 3.1. Ebbene, anzitutto, dal punto di vista oggettivo, per la configurabilità EL reato previsto dall'art. 595 cod. pen., è necessaria la capacità offensiva ELl'onore ELl'espressione incriminata come diffamatoria. Sotto tale profilo, secondo la concezione "fattuale", tradizionalmente adottata dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina dominante per individuare il bene giuridico tutelato dal reato di diffamazione previsto dalla disposizione citata, l'onore la cui lesione è penalmente rilevante deve essere inteso in senso "oggettivo" o "esterno", e cioè come reputazione EL soggetto passivo EL reato, da intendersi nel senso ELla dignità personale in conformità all'opinione EL gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico (così, tra le tante, Sez. 5, n. 50659 EL 18/10/2016, Chichiarelli, Rv. 268694, in motivazione;
Sez. 5, n. 3247 EL 28 febbraio 1995, Labertini OV ed altro, Rv. 20105401). Secondo tale tesi, ciò che viene tutelato attraverso l'incriminazione EL reato di diffamazione è l'opinione sociale EL "valore" ELla persona offesa dal reato;
detto altrimenti, l'opinione e la valutazione dei consociati rispetto alla personalità morale e sociale di un individuo. In dottrina, si ritrova anche una diversa concezione, denominata "personalistica", EL concetto di "onore", che intende quest'ultimo come attributo originario ELl'individuo e valore intrinseco ELla persona umana in forza ELla dignità che gli è propria e che non può essere negata dalla comunità sociale. Concezione questa ispirata al principio personalistico che pervade la carta costituzionale e che tende a superare la dicotomia tra onore in senso soggettivo ed oggettivo, tradizionalmente attribuita alla concezione "fattuale". Tuttavia, non è ragionevole ritenere che, in un contesto interpretativo multilivello ed integrato come quello attuale, il richiamo ai principi ed ai valori ELla Costituzione, necessariamente "doppiati" dal nucleo dei diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU e dalla CDFUE, possa essere appannaggio ELla concezione personalistica e non anche di quella "fattuale-normativa". Appare necessario, invece, ricollegare comunque all'art. 2 Cost. e, appunto, alla categoria dei diritti inviolabili ELl'uomo, nonché all'art. 3 Cost. ed al diritto di eguaglianza e di pari dignità sociale (coprendo, così, anche forme di discriminazione inaccettabili), la nozione di onore tutelato dal precetto penale, qualunque sia la declinazione interpretativa cui si accede. Il bilanciamento necessario tra valori tutti di rilievo costituzionale avviene, poi, di regola, con il diritto alla libertà di manifestazione EL pensiero, sancito dall'art. 21 Cost., che viene in gioco, a determinate condizioni, attraverso la scriminante EL diritto di critica. Nella consapevolezza - comune alle due opzioni - che la lesione ELla reputazione non si sovrappone sempre a quella ELl'identità personale, poiché quest'ultima, se non accompagnata da una rappresentazione ELla sfera ELl'onore inteso in senso oggettivo, non ha rilevanza penale, ma la sua lesione integra un illecito esclusivamente civile (cfr. 7 сед Sez. 5, n. 50659 EL 18/10/2016, cit. e Sez. 5, n. 849/93 EL 6 novembre 1992, Tabucchi, Rv. 19349401). La Corte costituzionale, invero, ha riconosciuto più volte il carattere fondamentale EL diritto all'onore, ascrivibile non solo al novero dei «diritti inviolabili» riconosciuti dall'art. 2 Cost. (sentenze n. 379 EL 1996, n. 86 EL 1974 e n. 38 EL 1973), ma anche all'art. 17 EL Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881, che espressamente tutela i diritti all'onore e alla reputazione, nonché all'art. 8 ELla Convenzione per la salvaguardia dei diritti ELl'uomo e ELle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e, nell'ambito di applicazione EL diritto ELl'Unione europea, all'art. 7 CDFUE, i quali ultimi tutelano il più ampio diritto al rispetto ELla vita privata, al cui perimetro i diritti all'onore e alla reputazione vengono tradizionalmente ricondotti dalla giurisprudenza ELla Corte europea dei diritti ELl'uomo (così, Corte cost. sentenza n. 37 EL 2019, che richiama le pronunce ELla Corte EDU, 6 novembre 2018, CE EL MP
contro
Spagna;
20 giugno 2017, OL
contro
Russia;
9 aprile 2009, A.
contro
Norvegia;
15 novembre 2007, FE
contro
Austria;
4 ottobre 2007, NC DE
contro
Norvegia). Evidenziando la Consulta sempre che, dal riconoscimento di un diritto come "fondamentale" - ed in specie EL diritto all'onore non discende, necessariamente e automaticamente, l'obbligo per l'ordinamento di assicurarne la tutela assoluta mediante sanzioni penali: tanto la Costituzione quanto il diritto internazionale dei diritti umani lasciano, infatti, di regola, il legislatore (e più in particolare il Parlamento, naturale depositario ELle scelte in materia penale in una società democratica) libero di valutare se e come sia necessario apprestare tutela penale a un determinato diritto fondamentale, soprattutto nel bilanciamento con altri diritti fondamentali;
significativa, da ultimo, è la ricostruzione operata nella sentenza ELla Corte costituzionale n. 150 EL 2021 sui rapporti tra diritto alla libertà di manifestazione EL pensiero e di informazione con il diritto alla reputazione ed all'onore.
3.2. Come si è anticipato, ai fini di valutare la sussistenza EL reato di cui all'art. 595 cod. pen., deve essere verificata dal giudice penale l'accezione negativa, spregiativa e, dunque, lesiva ELl'onore "oggettivo" di una persona o di un ente, che assume una determinata espressione lessicale, per come percepita in un dato contesto sociologico e storico: le parole utilizzate, per essere "oggettivamente" diffamatorie, devono essere attributive di qualità sfavorevoli alla persona offesa, che gettino una luce negativa su quest'ultima. Orbene, non può esservi dubbio che, nel caso di specie, la frase sia oggettivamente diffamatoria: secondo la contestazione, l'imputata avrebbe accusato un soggetto, 8 ancorché collettivo, di "diffondere sempre più la pedofilia", così attribuendogli un comportamento che incrementa la diffusione di un atteggiamento umano costituente reato e univocamente riconosciuto come infamante. Secondo l'accezione dominante, infatti, che trova riscontro anche nell'esegesi EL lessico ELla lingua italiana, la pedofilia è una forma di parafilia - una categoria di disturbi psichiatrici caratterizzati da devianze sessuali di diversa natura che connota chi prova interesse ed eccitazione sessuale - ricorrente e intensa verso bambini e/o compie attività sessuali con bambini. Nel significato lessicale attuale e storicizzato EL termine "pedofilia" o "pedofilo" è intrinseco un giudizio di elevata riprovazione per tale atteggiamento sessuale, da un punto di vista morale ed etico;
dal lessico proviene anche, forte ed immediatamente evocativo, il richiamo, fonte di innegabile disdoro, ad una serie di diverse condotte sanzionate a vario titolo come illecito penale e riconoscibili tra i ELitti di più grave impatto sociale ed individuale, anche perché normalmente abbinati all'atteggiamento violento, subdolo o predatorio ELl'agente. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la parafilia, in cui rientra la pedofilia, se non accompagnata da un disturbo psichiatrico maggiore, rappresenta una devianza sessuale, senza influenza alcuna sulle capacità intellettive e volitive ELla persona (Sez. 3, n. 6818 EL 27/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 262413). Di fronte a tale consolidato abbinamento di significato, è innegabile l'accezione negativa, spregiativa e, dunque, lesiva ELl'onore "oggettivo" che assume l'espressione utilizzata dalla ricorrente nel caso di specie, ancorché indirizzata ad un "Movimento", che come si dirà di qui a poco - rappresenta l'insieme variegato ma ben identificabile ELl'universo LGBT, in alcun modo identificabile o sovrapponibile alle inclinazioni o alle pratiche pedofile. E non possono aver ingresso, nella presente sede giurisdizionale, ricostruzioni storiche che provino secondo le prospettazioni difensive contenute nel ricorso, riproposte nella discussione orale in udienza - collegamenti o derivazioni EL Movimento LGBT rispetto a gruppi i quali hanno, nel tempo, assunto posizioni giustificative o liberalizzatrici ELla pedofilia, poiché è altrettanto riferibile alla comune, opposta e diffusa percezione distanza e la non sovrapponibilità, né confusione, tra l'inclinazione pedofila e l'omosessualità, la transessualità oppure la fluidità di genere, vale a dire la galassia di diversità di orientamento sessuale, differenti dall'eterosessualità, che rivendicano, attraverso Movimento suddetto, atteggiamenti di tutela contro le discriminazioni a sfondo sessuale. Soccorre, in tale distinzione, la giurisprudenza di legittimità che già in passato ha sporadicamente evidenziato, da un lato, l'indubbia carica lesiva ELl'altrui reputazione e ELl'altrui onore insita nell'attribuzione di aggettivazioni "pedofile" ad individui o gruppi di persone individuabili - così, ad esempio, Sez. 5, n. 18249 EL 28/3/2008, Meli, Rv. 239831 e, d'altro canto, ha rimarcato come non integri il reato di diffamazione il mero 9 ell riferirsi ad una persona indicandola con il termine "omosessuale", trattandosi di espressione che, a differenza di altri appellativi che veicolano il medesimo concetto con chiaro intento denigratorio, si limita ad attribuire una qualità personale attinente alle preferenze sessuali, ed è in tal senso entrata nell'uso comune (Sez. 5, n. 50659 EL 2016, cit.; vedi anche, in senso analogo, Sez. 5, n. 17944 EL 7/2/2020, Versaci, Rv. 279116). D'altra parte, l'oggettiva valenza diffamatoria ELl'espressione contestata alla ricorrente promana anche dalla sua struttura e forma, laconica e povera concettualmente, declinata come un insulto e non come un dato di asserita riflessione, ancorché discutibile ed opinabile;
lontanissima, quindi, dal punto di vista ELla complessità espressiva, da quella posizione critica che la ricorrente rivendica come scriminante, nel prisma diritto alla libertà di manifestazione EL pensiero, anche nell'ultimo motivo di ricorso, evidenziando la sua posizione di studiosa che ha approfondito il tema da un punto di vista storico e culturale, oltre che medico e psichiatrico. Costituisce orientamento consolidato, infatti, ritenere che sussiste l'esimente EL diritto di critica, quando le espressioni utilizzate consistano in un'argomentazione che esplicita le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e non si risolve in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui (Sez. 5, n. 9953 EL 15/11/2022, dep. 2023, Piccione, Rv. 284177; Sez. 5, n. 320 EL 14/10/2021, dep. 2022, Mihai, Rv. 282871; Sez. 1, n. 5695 EL 5/11/2014, dep. 2015, Montanari, Rv. 262531). Il diritto di critica (così come quello di cronaca e finanche di satira) è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale EL soggetto criticato (Sez. 5, n. 15060 EL 23/2/2011, Dessì, Rv. 250174; Sez. 5, n. 37397 EL 24/6/2016, C., Rv. 267866; Sez. 5, n. 18170 EL 9/3/2015, Mauro, Rv. 263460, in motivazione;
in tema di diffamazione a mezzo stampa, cfr. Sez. 5, n. 9566 EL 16/12/2020, dep. 2021, Damascelli, Rv. 280809). Ai fini EL rispetto EL canone di continenza ciò che rileva è che le modalità espressive dispiegate risultino proporzionate e funzionali alla comunicazione ELl'informazione o ELl'opinione che ne costituisce l'oggetto, poiché la continenza è requisito che attiene alla forma comunicativa e non al contenuto comunicato, come agevolmente si deduce dalla circostanza che può essere punita anche la divulgazione di un fatto vero. Infatti, permane l'esigenza EL rispetto ELla verità EL fatto, che costituisce l'oggetto o il mero spunto ELla critica, per quanto affievolito se confrontato con la sua accezione riferita al diritto di cronaca (vedi Sez. 5, n. 49570 EL 23/9/2014, Natuzzi, Rv. 261340). Il diritto di critica non può prescindere, comunque, anch'esso, dal requisito ELla verità EL fatto storico, ove tale fatto sia posto a fondamento ELla elaborazione critica (Sez. 1, n. 40930 EL 27/9/2013, Travaglio, Rv. 257794), sebbene il ricorso ad una forma espositiva, comunque, non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale (Sez. 1, n. 36045 EL 13/6/2014, Surano, Rv. 261122). 10 E tale necessità di far riferimento ad un fatto che sia "vero" nel suo nucleo essenziale si rivela soprattutto in circostanze nelle quali come si è già sottolineato si registra - - un'evidente distanza tra la verità e quanto riferito nell'ambito ELl'esercizio EL diritto di critica, anche in ragione ELla radicalità ELl'asserzione, ben lontana da un argomentare in qualche modo ragionato, dubitativo e scientifico, e EL tutto slegata da contesti dialettici che costituiscono, secondo la giurisprudenza di legittimità, lo scenario in cui maggiormente può ritenersi scriminato l'utilizzo di espressione critiche dispregiative anche forti (cfr. Sez. 5, n. 32027 EL 23/3/2018, Maffioletti, Rv. 273573; Sez. 5, n. 4853 EL 18/11/2016, dep. 2017, Fava, Rv. 269093). Anzi, collegata ad una dimensione di diffusione unilaterale EL pensiero attraverso il blog, facente capo alla ricorrente.
3.3. L'altro tema centrale sollevato dalla ricorrente nei motivi in esame è quello ELla direzione lesiva ELla frase dal contenuto diffamatorio, che si ritiene non individuabile nei confronti di un soggetto determinato, in ragione ELla non riconducibilità EL Movimento LGBT in quanto tale complessivamente inteso ad un ente o una persona giuridica determinati, ovvero ad una collettività di soggetti individuabile con precisione. Come è noto, infatti, costituisce orientamento consolidato ELla Cassazione ritenere che la configurabilità EL reato di diffamazione sia subordinata alla condizione che l'offesa alla reputazione sia rivolta ad una persona determinata ed individuata o individuabile (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 10307 EL 18/10/1993, Ramenghi, Rv. 195555). Anche se non osta all'integrazione EL reato di diffamazione l'assenza di indicazione nominativa EL soggetto la cui reputazione è lesa, qualora lo stesso sia individuabile, sia pure da parte di un numero limitato di persone, attraverso gli elementi ELla fattispecie concreta, quali la natura e la portata ELl'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, e i riferimenti personali e temporali (ex multis, Sez. 6, n. 2598 EL 6/12/2021, dep. 2022, F., Rv. 282679; Sez. 5, n. 2784 EL 21/10/2014, dep. 2015, Zullo, Rv. 262681). Ebbene, è vero senza dubbio che il reato di diffamazione è costituito dall'offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere, quindi, ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria anche limitata se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili (Sez. 5, n. 24065 EL 23/2/2016, Toscani, Rv. 266861, con riguardo alla categoria indistinta ed indistinguibile dei "veneti", attaccati con preconcetti e luoghi comuni;
Sez. 5, n. 51096 EL 19/9/2014, Monacò, Rv. 261422, avuto riguardo, invece, ad un'espressione evocativa e troppo generica "errori voluti dall'alto" per essere riferibile ad un novero di soggetti determinati, ancorché collettivamente indicati;
cfr. anche Sez. 5, n. 10307 EL 18/10/1993, Ramenghi, Rv. 195555). Tuttavia, si accorda tutela penale all'onore di un'aggregazione di individui o associazioni quando questi siano chiaramente individuabili, attraverso, appunto, i concreti riferimenti 11 allo di contesto, sociologici e storici, ben chiari nel momento storico in cui vengono diffuse le espressioni diffamatorie. L'individuazione deve avvenire con ragionevole certezza, di modo che possa desumersi la piena e immediata consapevolezza, da parte di chiunque legga le affermazioni contestate come diffamatorie, ELl'identità EL destinatario ELla diffamazione (Sez. 5, n. 8208 EL 10/1/2022, Ciocchetti, Rv. 282899). La giurisprudenza di legittimità, quindi, ha ammesso la lesione EL bene giuridico ELl'onore e ELla reputazione anche di soggetti non soltanto persone fisiche, ma enti o organismi collettivi, attaccati sotto il profilo ELl'onore "sociale", riferito all'attività svolta ed alle finalità perseguite dall'ente, per tale ragione soggetto passivo EL reato. Si è, così, già affermata la capacità di essere titolari ELl'onore sociale e di essere soggetti passivi EL reato nei confronti di entità giuridiche o di fatto - associazioni, partiti, fondazioni, comunità religiose, corpi amministrativi e giudiziari in quanto rappresentativi sia di un interesse collettivo unitario ed indivisibile in relazione alla finalità perseguita, sia degli interessi dei singoli componenti (Sez. 5, n, 4982 EL 30/1/1998, Sandri, Rv. 210601, con riferimento alla Corte dei Conti;
cfr. anche Sez. 5, n. 1188 EL 26/10/2001, dep. 2002, Scalfari, Rv. 220813, che ha riconosciuto il ruolo di persona offesa ad un Consiglio ELl'ordine di avvocati;
Sez. 5, n. 1059 EL 8/10/2021, dep. 2022, Petrillo, Rv. 282468, avuto riguardo ad espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un ente locale, ritenute lesive anche ELl'onorabilità ELl'entità collettiva cui essi appartengono). E' pacifico, dunque, che non solo una persona fisica ma anche un'entità giuridica o di fatto, una fondazione, un'associazione o altro sodalizio, anche di natura religiosa, possa rivestire la qualifica di persona offesa dal reato, essendo concettualmente identificabile un onore o un decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o membri, considerati come unitaria entità, capace di percepire l'offesa (Sez. 5, n. 12744 EL 07/10/1998, Faraon, Rv. 213415 con riguardo alla congregazione dei Testimoni di Geova;
cfr. anche Sez. 5, n. 3809 EL 28/11/2017, dep. 2018, Ranieri, Rv. 272320, in una fattispecie di offese riferite ad un movimento politico, in cui la Corte ha escluso la che la legittimazione competa anche ai singoli componenti, rilevato che le offese non erano idonee a riverberarsi direttamente su di essi, offendendo la loro personale dignità: Sez. 5, n. 2886 EL 24/01/1992, Bozzoli, Rv. 189901). L'affermazione di capacità è semplice quando il soggetto/ente, sia esso pubblico o privato, abbia una personalità giuridica definita e determinata, ovvero quando sia attaccato un componente persona fisica ELl'organizzazione e, plurioffensivamente, anche la persona collettiva cui quest'ultima appartiene. 11 12 3 ев 3.4. Nel caso all'esame EL Collegio, ciò che ha destato problemi interpretativi è la indistinta soggettività EL Movimento LGBT, in quanto tale, e la mancanza di riferimenti a persone fisiche o giuridiche determinate, riferibili al Movimento stesso. La questione, pertanto, è stata posta relativamente a se, con tale espressione, si possa intendere un riferimento ad un agglomerato stabile ed individuabile di associazioni o enti, rivolti ad un unico obiettivo di promozione di una causa LGBT, per la tutela dei diritti all'autodeterminazione sessuale, senza discriminazioni. Ma il tema, in tal modo, è mal posto. Ciò che rileva, nel caso di specie, è la verifica "in concreto" EL se, al Movimento LGBT, bersaglio ELla frase gravemente diffamatoria, possano farsi corrispondere una serie determinata di soggetti collettivi e associazioni, tra le quali quelle costituite parti civili nel processo, tutti accusati di contribuire a diffondere un fenomeno criminale e riprovevole quale è la pedofilia, con sicura accezione negativa. Ebbene, nel caso ELla ricorrente e ELl'espressione utilizzata sul suo blog, il riferimento al Movimento LGBT è stato "in concreto" utilizzato come espressione sintetica di collegamento logico-soggettivo-individualizzante, allo scopo di rappresentare con un solo termine tutte le associazioni giuridiche o enti di fatto che, riconosciute nell'appartenenza all'aggregazione movimentista, danno vita ad un'attività politica sociale di tutela dei diritti dei soggetti-individui che li compongono, in quanto appartenenti alla comunità omosessuale, transgender o comunque che rivendica la fluidità sessuale. In questo senso (e, si ribadisce, nella fattispecie concreta in esame), valutato come l'imputata ha utilizzato e contestualizzato la frase oggettivamente lesiva ELl'onore (in modo secco e tranchant, in un blog dove costantemente si attaccano i comportamenti omosessuali, sotto più profili), il soggetto collettivo cui tale offesa è stata diretta può dirsi sufficientemente determinato: il "Movimento LGBT", in questo caso, è espressione ellittica, che maschera il riferimento alle molte associazioni sicuramente costituite in enti, giuridici o di fatto, identificate o identificabili in modo sicuro. La ricorrente, facendo proprie alcune osservazioni critiche comparse in dottrina dopo la pronuncia ELla sentenza di primo grado nel presente processo, ha inteso attaccare la ratio decidendi sotto il profilo ELla vaghezza ELla collettività indistinta rappresentata dal Movimento LGBT, ma non è questo il punto. La verifica circa la determinatezza EL soggetto passivo, infatti, va condotta non in astratto, per valutare se il Movimento LGBT si comporti come un soggetto collettivo con una sola voce, oppure sia un'aggregazione di collettività molte ELle quali distanti tra loro e non riconducibili ad unità di intenti e EL resto non spetta alla giurisdizione operare ricostruzioni dal valore storico-sociologico - bensì deve essere orientata a ricercare se, nel caso concreto, con il riferimento al Movimento suddetto, si sia voluta attaccare sul punto ELl'onore e ELla reputazione collettiva quella pletora di associazioni ed enti che 13 ееев si riconoscono in esso ed agiscono sotto la sua egida (sovente attraverso manifestazioni pubbliche ben note oramai e divenute periodicamente, recentemente, "tradizionali"). In questo senso obbligato per il giudice il Movimento LGBT e le due associazioni - - costituite parte civile nel presente processo, ritenute espressive di tale Movimento, secondo la stessa prospettazione difensiva, rappresentano soggetti determinati e determinabili, di talchè solo la casualità ELla libera scelta di ciascun ente ha impedito che altre associazioni collegate al Movimento si facessero parte attiva nel diritto di querela. -Non ha pregio, dunque, l'obiezione difensiva peraltro nella gran parte anche molto generica - secondo cui non vi è ragione perché proprio le due associazioni e non altre siano state ritenute, dai giudici, titolari EL diritto di querela e soggetti passivi: correttamente, si è dato riconoscimento alle sole due associazioni che avevano deciso di sporgere querela (una ELle parti civili) e di pretendere tutela ai propri diritti nell'ambito EL processo penale (entrambe le parti civili). I giudici di merito non hanno "scelto" tra le associazioni collegabili al Movimento LGBT quelle alle quali riconoscere tutela, come erroneamente prospetta la difesa ELla ricorrente, ma si sono limitati a ritenere chi ha sporto querela - il Coordinamento Torino Pride LGBT - un'associazione espressiva ed esponenziale EL Movimento nazionale LGBT, attaccato dalla frase diffamatoria, riconoscendo tutela anche all'associazione Avvocatura per i diritti LGBT, ammessa alla costituzione di parte civile, e respingendo, infatti, la costituzione di parte civile EL Comune di Torino, sul presupposto che l'ente territoriale, per quanto collegato ai fatti territorialmente, non rappresenta una collettività accomunata dall'ideologia di cui il Movimento LGBT è portatore. Può concludersi, pertanto, che le espressioni denigratorie (nella specie, l'accusa di diffondere sempre più la pedofilia) dirette nei confronti EL "Movimento LGBT" configurano il reato di diffamazione qualora in concreto il riferimento a detto movimento sia stato utilizzato come locuzione sintetica di collegamento logico-soggettivo- individualizzante, allo scopo di rappresentare con un solo termine tutte le associazioni giuridiche o enti di fatto che, riconosciute nell'appartenenza all'aggregazione movimentista ed individuabili, danno vita ad un'attività politica sociale di tutela dei diritti dei soggetti che li compongono, in quanto appartenenti alla comunità omosessuale, transgender o comunque che rivendica la fluidità sessuale.
3.5. Occorre sottolineare, infine, l'infondatezza EL motivo dedicato a contestare la sussistenza ELl'elemento soggettivo EL reato di diffamazione. Invero, la giurisprudenza consolidata ritiene sufficiente il dolo generico, quale coefficiente di attribuibilità volontaria ELla condotta al suo autore, dolo che può anche assumere la forma EL dolo eventuale, e che, comunque, implica l'uso consapevole, da parte ELl'agente, di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia 14 allo adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere (tra le molte, cfr. Sez. 5, n. 8419 EL 16/10/2013, Verratti, Rv. 258943; Sez. 5, n. 4364 EL 12/12/2012, dep. 2013, Arcadi, Rv. 254390). Nel caso ELla ricorrente, la ricostruzione già operata nei paragrafi precedenti conferma che ella stessa, ancorchè convinta di riferire opinabili tesi dal fondamento scientifico, è ben consapevole EL significato ELla parola pedofilia, inequivocabilmente interpretabile socialmente come altamente offensiva, nel contesto di una frase in cui si indica il soggetto offeso come promotore di tale attitudine sessuale, dovendosi tener conto EL significato che l'espressione offensiva oggettivamente assume nell'ambito sociale e storico di riferimento in cui il termine, come si è già sottolineato - si veste immediatamente di - connotazioni penalmente rilevanti, e non può raccordarsi alle personali convinzioni ELl'autore ELla condotta.
5. Al rigetto EL ricorso segue la condanna ELla ricorrente che lo ha proposto al pagamento ELle spese processuali nonché alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Coordinamento Torino Pride LGBT che liquida in complessivi euro 3500, oltre accessori di legge, nonché dalla parte civile Avvocatura per i diritti LGBT Rete Lenford che liquida in complessivi euro 3500, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento ELle spese processuali, condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Coordinamento Torino Pride LGBT che liquida in complessivi euro 3500, oltre accessori di legge, nonché dalla parte civile Avvocatura per i diritti LGBT Rete Lenford che liquida in complessivi euro 3500, oltre accessori di legge. Così deciso il 15 giugno 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente RIa ES AT CA ед CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA -2 OT 2023OT: 2023 aujaan IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise
udita la relazione svolta dal Consigliere LD AN;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore RI FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo il rigetto EL ricorso;
uditi i difensori ELle parti civili: l'avvocato CESARE ALDO FERRARIS NICOLO', il quale si riporta alle conclusioni che deposita, unitamente alla nota spese, e insiste per il rigetto EL ricorso e conferma ELla sentenza impugnata;
l'avvocato MICHELE POTE', il quale insiste per il rigetto EL ricorso, con condanna ELl'imputata al pagamento ELle spese processuali;
deposita conclusioni e nota spese;
uditi, altresì, i difensori ELla ricorrente: ne chiede l'avvocato GIANLUCA VISCA, che si riporta ai motivi di ricorso e l'accoglimento; l'avvocato SIMONE PILLON insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. lag ر RITENUTO IN FATTO 1. AN De RI ricorre avverso la sentenza ELla Corte d'Appello di Torino che ha confermato la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Torino il 14.12.2018 con Оп impusete cui timputata è stata condannata per il reato di diffamazione alla pena di 1.500 euro di multa, al risarcimento dei danni in favore ELle parti civili costituite (Coordinamento Torino Pride LGBT e Avvocatura per i diritti LGBT), nonchè ad una provvisionale immediatamente esecutiva (pari a 2.500 euro per ciascuna ELle parti civili). Le sentenze di merito hanno riconosciuto la sua responsabilità (circoscrivendo l'iniziale perimetro di contestazione) per aver offeso l'onore e la reputazione ELle persone di orientamento omosessuale, rappresentate dalle due indicate associazioni costituite parti civili, con una dichiarazione pubblicata sul suo blog personale http://silvanademari.iobloggo.com, in data 16.1.2017, nella quali si accusava esplicitamente il Movimento LGBT di stare "sempre più diffondendo la pedofilia".
2. Nel suo ricorso AN De RI, tramite il difensore di fiducia, deduce sette motivi di censura.
2.1. Il primo argomento eccepito denuncia una violazione di legge processuale, con riguardo all'art. 108 cod. proc. pen. Il motivo rappresenta la lesione EL diritto di difesa ELla ricorrente, per non avere la Corte d'appello concesso termine ex art. 108 cod. proc. pen. all'avv. Gianluca Visca, sebbene questi fosse stato nominato a ridosso ELl'udienza, una volta che l'imputata aveva avuto conoscenza ELl'avvenuta sospensione di uno dei due difensori di fiducia. In particolare, all'udienza EL 30.5.2022, in cui la difesa pure evidenzia che non era presente l'altro difensore, impegnato in diversa attività professionale, il sostituto ELegato dall'avv. Visca era stato presente al solo fine di ribadire la richiesta di termine a difesa;
la Corte d'Appello ha disatteso l'istanza senza darne atto in sentenza, dove si è motivato solo il rigetto ELla richiesta di rinvio per legittimo impedimento avanzata dall'altro difensore, l'avv. Formicola. La concomitanza di tali circostanze ha determinato che l'imputata sia rimasta senza assistenza difensiva nell'udienza conclusiva, poi rinviata per repliche, rinunciate all'udienza EL 15.6.2022 e, quindi, prive di effetti rispetto alla possibilità di intervento da parte ELla difesa.
2.2. La seconda censura eccepisce, ancora sotto il profilo dei vizi processuali, violazione ELl'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in riferimento al mancato esercizio dei poteri istruttori da parte ELla Corte d'Appello ed alla mancata assunzione ELla prova orale decisiva richiesta già in primo grado e non ammessa. La tesi difensiva, in sintesi, è che alla radice ELla diffamazione contestata all'imputata vi sarebbero basi storiche, politiche e sociologiche che, data la fattispecie, diventano 2 ally rilevanti e, appunto, decisive per arricchire gli elementi cognitivi EL processo, funzionali ad una corretta valutazione ELle espressioni utilizzate dalla ricorrente, medico e studiosa dei temi centrali sottesi alle sue dichiarazioni. Il ricorso rappresenta come fossero stati indicati quali testimoni "decisivi": il sen. Giovanardi, politico, sottoscrittore di un'interrogazione parlamentare inerente all'impiego di fondi pubblici a vantaggio di un'associazione culturale omosessuale che si rifaceva in termini di eponimo a RIo LI, personaggio "inneggiante alla pedofilia" dichiaratamente nelle sue opere;
il rev. Di Noto, nella sua qualità di presidente ELl'associazione Meter, impegnata nel contrasto agli abusi sui minori, che avrebbe potuto confermare come, secondo la scienza, il termine "pedofilia" ricomprenda la "parafilia" e non sia riconducibile al solo abuso su minori, come invece inteso dalle sentenze di merito.
2.3. I motivi terzo, quarto e quinto EL ricorso sono incentrati sulla configurabilità EL reato di diffamazione nel caso di specie. Secondo la difesa, i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto diversa l'espressione relativa al Movimento LGBT - rispetto alla quale vi è stata condanna per diffamazione - dalle frasi ulteriormente contestate all'imputata come inidonee ad integrare il reato, poiché dirette alla categoria indistinta degli omosessuali e ELl'omosessualità come carattere di persone non individuate, in relazione alle quali si è pronunciata sentenza di assoluzione. Il ricorso, infatti, contesta l'affermazione ELle sentenze di merito secondo cui gli attivisti EL movimento LGBT sarebbero facilmente individuabili negli aderenti alle associazioni operative nell'ambito ELla difesa dei diritti ELla comunità omosessuale, evidenziando la pletora di associazioni esistenti, molto differenti tra loro ed a volte anche in conflitto reciproco, e, quindi, sottolineando la difficoltà di considerare esistente un bene giuridico corrispondente ad una "reputazione collettiva" EL movimento LGBT, inteso come collettività di individui determinati o determinabili. In sintesi, si contesta la capacità individualizzante ELla locuzione Movimento LGBT, che costituisce un fenomeno di rilevanza sociale, e non un ente collettivo dotato di reputazione collettiva da difendere, sicchè non sarebbe possibile ipotizzare una corrispondente lesione ELl'onore di una categoria indistinta: secondo la giurisprudenza, infatti, ai fini ELla configurabilità EL reato, vi è necessità che il soggetto passivo ELla diffamazione sia individuabile in modo specifico in termini di affidabile certezza. Su tali basi si denuncia violazione di legge rispetto al principio di necessaria tassatività ELla fattispecie di reato prevista dall'art. 595 cod. pen., se interpretata nel senso in cui si sono orientate le sentenze di merito nel caso di specie, nonché mancanza di legittimazione attiva ELle due associazioni costituite parti civili, non identificabili nella generica dicitura "Movimento LGBT" oggetto ELla frase ritenuta diffamatoria, con conseguente impossibilità di configurare a loro vantaggio il diritto di querela, invece 3 ееев ritenuto sussistente ed efficace all'esercizio ELl'azione penale, e illegittimità ELla costituzione di parte civile nel processo penale. In proposito, si sottolinea anche l'inesattezza e l'arbitrarietà EL criterio di "riferibilità ELl'offesa", in base al quale l'associazione "Coordinamento Torino Pride" e l'associazione "Avvocatura per i diritti LGBT-Rete Lenford" sono state ritenute enti direttamente coinvolti dalle dichiarazioni ELl'imputata, contenute in un blog online (e quindi non limitate ad un determinato contesto territoriale) e mai tacciate direttamente di essere veicoli di pedofilia.
2.4. Il sesto motivo di ricorso denuncia difetto di motivazione riguardo all'accertamento ELla sussistenza EL dolo EL reato di diffamazione in capo alla ricorrente, la quale non ha mai voluto screditare le due associazioni costituitesi parte civile, ma ha espresso le proprie opinioni facendo riferimento solo genericamente al "movimento LGBT" e sulla base di ragionamenti storico-scientifici che, per quanto discutibili e non da tutti condivise, non può ritenersi che configurino il reato di diffamazione.
2.5. Infine, l'ultimo motivo di ricorso eccepisce vizio di violazione di legge e di motivazione carente quanto al mancato riconoscimento ELla scriminante EL diritto di critica: il contesto scientifico in cui l'imputata - esperta e medico, attivista contro gli abusi sui minori ha pronunciato le sue tesi doveva portare al riconoscimento ELla scriminante EL diritto di critica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.
2. Il primo motivo di censura proposto dall'imputata è inammissibile perché manifestamente infondato. La sentenza d'appello ha dedicato uno specifico punto motivazionale alla sintesi ELle eccezioni difensive proposte all'udienza EL 30.5.2022, fissata per la celebrazione EL giudizio di appello, chiarendo di aver rigettato l'istanza di rinvio proposta da uno dei due difensori ELl'imputata, l'avv. Formicola, avanzata per un sopravvenuto impegno personale perchè priva di ulteriori specificazioni, anzi con l'indicazione, proveniente dallo stesso istante nella mail inviata, che detto impegno non era "documentabile", né, quindi, "qualificabile come legittimo". Tale rigetto, trattandosi di richiesta aspecifica di rinvio per un impedimento "non legittimo", è EL tutto coerente con le indicazioni ELla giurisprudenza consolidata, che giunge a non richiedere neppure un obbligo di motivazione in sentenza EL deciso rigetto, in presenza di un'istanza aspecifica: cfr. Sez. 6, n. 20522 EL 8/3/2022, Palumbo, Rv. 283268 (si richiamano, altresì, le condizioni stringenti richieste dalle Sezioni Unite per la prospettazione di un impedimento legittimo: cfr. Sez. U, n. 4909 EL 18/12/2014, dep. 4 ееев 2015, Torchio, Rv. 262912; Sez. U, n. 41432 EL 21/7/2016, Nifo Sarrapocchiello, Rv. 267747, in motivazione). Altrettanto correttamente, la Corte d'Appello ha dato corso all'udienza, ritenuta non accoglibile alcuna istanza di rinvio dovuta alla nomina ELl'avv. Gianluca Visca in quella stessa udienza-in sostituzione EL precedente, secondo difensore, sospeso dall'Albo degli avvocati - poiché l'imputata era assistita dal primo difensore, non presente per sua scelta non dovuta ad impedimento giustificato e legittimo. Sulla base di questa assorbente argomentazione - e, dunque, così rispondendo anche all'istanza di rinvio che la difesa ritiene immotivatamente disattesa implicitamente la - sentenza impugnata dà atto di non aver considerata accoglibile la richiesta EL difensore di nuova nomina, che, verosimilmente, era stata motivata con il termine cd. "a difesa" ex art. 108 cod. proc. pen., sicchè passa in secondo piano che si sia tenuto conto anche EL fatto che il sostituto EL nuovo patrocinatore nominato, l'avv. Fabio Lombardo, fosse comunque presente in udienza (secondo la difesa, ai soli fini di proporre l'istanza di rinvio).
2.1. Il secondo motivo di ricorso è privo di pregio ed inammissibile anch'esso. La difesa chiede al Collegio di prendere posizione sulla mancata rinnovazione istruttoria richiesta in appello, per ascoltare due testimoni, i quali avrebbero dovuto riferire EL contesto storico, politico e sociologico ritenuto rilevante, solo assertivamente, indicato come "decisivo" per arricchire gli elementi cognitivi EL processo ed inquadrare nella sfera ELl'irrilevanza penale le espressioni utilizzate dalla ricorrente, che, nella sua qualità di medico e studiosa dei temi centrali sottesi alle sue dichiarazioni, avrebbe soltanto voluto dar voce a tesi che hanno un serio fondamento documentale. Già tale constatazione contiene in sé gli elementi di inammissibilità EL motivo, trattandosi ad un tempo di una richiesta, nonostante l'apparente argomentazione, generica nei contenuti e apodittica negli approdi ai quali punta. Evidente è, da un lato, la aspecificità EL dato di contesto che si chiedeva di ampliare alla Corte d'Appello, non essendo la giurisdizione la sede per approfondimenti di tal fatta su temi con forti interferenze con le convinzioni morali degli individui;
dall'altro, è sicuramente irrilevante l'argomento su cui avrebbe dovuto riferire uno dei due testi, vale a dire la circostanza che il termine "pedofilia" ricomprenda o meno la "parafilia", sicchè non sia riconducibile al solo abuso su minori, come invece inteso dalle sentenze di merito, poiché come si dirà di seguito più specificamente - quel che conta, nella verifica ELla - configurabilità EL reato di diffamazione, è l'accezione negativa, spregiativa e, in ultima analisi, lesiva ELl'onore di una persona o di un ente, che assume una determinata espressione lessicale, per come percepita in un dato contesto sociologico e storico. 5 Del resto, in tale senso si sono espresse anche le motivazioni ELle sentenze di primo e secondo grado, quando hanno evidenziato la completezza ELl'istruttoria svolta nel processo e l'inutilità ELle prove ulteriormente richieste. I limiti EL sindacato di legittimità sul rigetto ELl'istanza di rinnovazione istruttoria sono ben ELineati, d'altra parte, dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice (cfr., tra le molte, Sez. 6, n. 2972 EL 14/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589).
3. Sono infondati i motivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo EL ricorso, tutti complessivamente costruiti intorno all'obiezione di non configurabilità EL reato di diffamazione nel caso di specie, anche con riguardo al diritto di critica, alla valenza diffamante ELl'espressione al centro ELla condanna ed al dolo. I giudici di merito hanno distinto la dichiarazione espressa relativamente al Movimento LGBT rispetto alla quale vi è stata condanna ELla ricorrente per diffamazione - dalle frasi ulteriormente contestate all'imputata, ritenute inidonee ad integrare il reato, poiché dirette alla categoria indistinta degli omosessuali e ELl'omosessualità, come carattere attribuito a persone non individuate;
espressioni riguardo alle quali si è pronunciata sentenza di assoluzione. Per la porzione di contestazione in relazione alla quale vi è stata condanna, la sentenza impugnata ha evidenziato la portata evidentemente diffamatoria ELle espressioni utilizzate sul suo blog dalla ricorrente in data 16.1.2017, che travalicano i limiti ELla legittima manifestazione EL diritto di critica e ELla libera manifestazione EL pensiero e mirano a screditare indiscriminatamente il Movimento LGBT, nelle sue varie articolazioni, trasmettendo un "messaggio denigratorio tranchant ed incisivo, in quanto propalato in un contesto nel cui ambito l'imputata rivendica competenze qualificate, derivanti dal suo patrimonio di conoscenze di medico e studiosa ELla materia". La condanna è stata inflitta sul presupposto ulteriore che le entità giuridiche o di fatto "determinate", rappresentanti categorie di soggetti in forma collettiva, possono rivestire la qualifica di persone offese dal reato di diffamazione, essendo concettualmente concepibile un onore o un decoro collettivo quale bene morale di tutti gli associati o membri, considerati come unitaria entità, appunto, capace di percepire l'offesa. Sono state escluse dall'area di rilevanza penale, invece, le condotte ascritte all'imputata e ritenute denigratorie, in via solo generale, ELla condizione omosessuale e dei comportamenti collegati, nonostante la sottolineatura relativa alle forme di manifestazione "incontinenti" espressive EL pensiero al riguardo, poiché non dirette ad un destinatario preciso, ancorché ente collettivo, ed alla sua reputazione: in relazione ad esse, già il Tribunale aveva assolto l'imputata con formula "perché il fatto non sussiste". Occorre, pertanto, premettere alcune linee-guida interpretative, utili a chiarire l'attuale orientamento ELla giurisprudenza di legittimità sui confini applicativi EL reato di diffamazione. 6 3.1. Ebbene, anzitutto, dal punto di vista oggettivo, per la configurabilità EL reato previsto dall'art. 595 cod. pen., è necessaria la capacità offensiva ELl'onore ELl'espressione incriminata come diffamatoria. Sotto tale profilo, secondo la concezione "fattuale", tradizionalmente adottata dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina dominante per individuare il bene giuridico tutelato dal reato di diffamazione previsto dalla disposizione citata, l'onore la cui lesione è penalmente rilevante deve essere inteso in senso "oggettivo" o "esterno", e cioè come reputazione EL soggetto passivo EL reato, da intendersi nel senso ELla dignità personale in conformità all'opinione EL gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico (così, tra le tante, Sez. 5, n. 50659 EL 18/10/2016, Chichiarelli, Rv. 268694, in motivazione;
Sez. 5, n. 3247 EL 28 febbraio 1995, Labertini OV ed altro, Rv. 20105401). Secondo tale tesi, ciò che viene tutelato attraverso l'incriminazione EL reato di diffamazione è l'opinione sociale EL "valore" ELla persona offesa dal reato;
detto altrimenti, l'opinione e la valutazione dei consociati rispetto alla personalità morale e sociale di un individuo. In dottrina, si ritrova anche una diversa concezione, denominata "personalistica", EL concetto di "onore", che intende quest'ultimo come attributo originario ELl'individuo e valore intrinseco ELla persona umana in forza ELla dignità che gli è propria e che non può essere negata dalla comunità sociale. Concezione questa ispirata al principio personalistico che pervade la carta costituzionale e che tende a superare la dicotomia tra onore in senso soggettivo ed oggettivo, tradizionalmente attribuita alla concezione "fattuale". Tuttavia, non è ragionevole ritenere che, in un contesto interpretativo multilivello ed integrato come quello attuale, il richiamo ai principi ed ai valori ELla Costituzione, necessariamente "doppiati" dal nucleo dei diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU e dalla CDFUE, possa essere appannaggio ELla concezione personalistica e non anche di quella "fattuale-normativa". Appare necessario, invece, ricollegare comunque all'art. 2 Cost. e, appunto, alla categoria dei diritti inviolabili ELl'uomo, nonché all'art. 3 Cost. ed al diritto di eguaglianza e di pari dignità sociale (coprendo, così, anche forme di discriminazione inaccettabili), la nozione di onore tutelato dal precetto penale, qualunque sia la declinazione interpretativa cui si accede. Il bilanciamento necessario tra valori tutti di rilievo costituzionale avviene, poi, di regola, con il diritto alla libertà di manifestazione EL pensiero, sancito dall'art. 21 Cost., che viene in gioco, a determinate condizioni, attraverso la scriminante EL diritto di critica. Nella consapevolezza - comune alle due opzioni - che la lesione ELla reputazione non si sovrappone sempre a quella ELl'identità personale, poiché quest'ultima, se non accompagnata da una rappresentazione ELla sfera ELl'onore inteso in senso oggettivo, non ha rilevanza penale, ma la sua lesione integra un illecito esclusivamente civile (cfr. 7 сед Sez. 5, n. 50659 EL 18/10/2016, cit. e Sez. 5, n. 849/93 EL 6 novembre 1992, Tabucchi, Rv. 19349401). La Corte costituzionale, invero, ha riconosciuto più volte il carattere fondamentale EL diritto all'onore, ascrivibile non solo al novero dei «diritti inviolabili» riconosciuti dall'art. 2 Cost. (sentenze n. 379 EL 1996, n. 86 EL 1974 e n. 38 EL 1973), ma anche all'art. 17 EL Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881, che espressamente tutela i diritti all'onore e alla reputazione, nonché all'art. 8 ELla Convenzione per la salvaguardia dei diritti ELl'uomo e ELle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e, nell'ambito di applicazione EL diritto ELl'Unione europea, all'art. 7 CDFUE, i quali ultimi tutelano il più ampio diritto al rispetto ELla vita privata, al cui perimetro i diritti all'onore e alla reputazione vengono tradizionalmente ricondotti dalla giurisprudenza ELla Corte europea dei diritti ELl'uomo (così, Corte cost. sentenza n. 37 EL 2019, che richiama le pronunce ELla Corte EDU, 6 novembre 2018, CE EL MP
contro
Spagna;
20 giugno 2017, OL
contro
Russia;
9 aprile 2009, A.
contro
Norvegia;
15 novembre 2007, FE
contro
Austria;
4 ottobre 2007, NC DE
contro
Norvegia). Evidenziando la Consulta sempre che, dal riconoscimento di un diritto come "fondamentale" - ed in specie EL diritto all'onore non discende, necessariamente e automaticamente, l'obbligo per l'ordinamento di assicurarne la tutela assoluta mediante sanzioni penali: tanto la Costituzione quanto il diritto internazionale dei diritti umani lasciano, infatti, di regola, il legislatore (e più in particolare il Parlamento, naturale depositario ELle scelte in materia penale in una società democratica) libero di valutare se e come sia necessario apprestare tutela penale a un determinato diritto fondamentale, soprattutto nel bilanciamento con altri diritti fondamentali;
significativa, da ultimo, è la ricostruzione operata nella sentenza ELla Corte costituzionale n. 150 EL 2021 sui rapporti tra diritto alla libertà di manifestazione EL pensiero e di informazione con il diritto alla reputazione ed all'onore.
3.2. Come si è anticipato, ai fini di valutare la sussistenza EL reato di cui all'art. 595 cod. pen., deve essere verificata dal giudice penale l'accezione negativa, spregiativa e, dunque, lesiva ELl'onore "oggettivo" di una persona o di un ente, che assume una determinata espressione lessicale, per come percepita in un dato contesto sociologico e storico: le parole utilizzate, per essere "oggettivamente" diffamatorie, devono essere attributive di qualità sfavorevoli alla persona offesa, che gettino una luce negativa su quest'ultima. Orbene, non può esservi dubbio che, nel caso di specie, la frase sia oggettivamente diffamatoria: secondo la contestazione, l'imputata avrebbe accusato un soggetto, 8 ancorché collettivo, di "diffondere sempre più la pedofilia", così attribuendogli un comportamento che incrementa la diffusione di un atteggiamento umano costituente reato e univocamente riconosciuto come infamante. Secondo l'accezione dominante, infatti, che trova riscontro anche nell'esegesi EL lessico ELla lingua italiana, la pedofilia è una forma di parafilia - una categoria di disturbi psichiatrici caratterizzati da devianze sessuali di diversa natura che connota chi prova interesse ed eccitazione sessuale - ricorrente e intensa verso bambini e/o compie attività sessuali con bambini. Nel significato lessicale attuale e storicizzato EL termine "pedofilia" o "pedofilo" è intrinseco un giudizio di elevata riprovazione per tale atteggiamento sessuale, da un punto di vista morale ed etico;
dal lessico proviene anche, forte ed immediatamente evocativo, il richiamo, fonte di innegabile disdoro, ad una serie di diverse condotte sanzionate a vario titolo come illecito penale e riconoscibili tra i ELitti di più grave impatto sociale ed individuale, anche perché normalmente abbinati all'atteggiamento violento, subdolo o predatorio ELl'agente. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la parafilia, in cui rientra la pedofilia, se non accompagnata da un disturbo psichiatrico maggiore, rappresenta una devianza sessuale, senza influenza alcuna sulle capacità intellettive e volitive ELla persona (Sez. 3, n. 6818 EL 27/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 262413). Di fronte a tale consolidato abbinamento di significato, è innegabile l'accezione negativa, spregiativa e, dunque, lesiva ELl'onore "oggettivo" che assume l'espressione utilizzata dalla ricorrente nel caso di specie, ancorché indirizzata ad un "Movimento", che come si dirà di qui a poco - rappresenta l'insieme variegato ma ben identificabile ELl'universo LGBT, in alcun modo identificabile o sovrapponibile alle inclinazioni o alle pratiche pedofile. E non possono aver ingresso, nella presente sede giurisdizionale, ricostruzioni storiche che provino secondo le prospettazioni difensive contenute nel ricorso, riproposte nella discussione orale in udienza - collegamenti o derivazioni EL Movimento LGBT rispetto a gruppi i quali hanno, nel tempo, assunto posizioni giustificative o liberalizzatrici ELla pedofilia, poiché è altrettanto riferibile alla comune, opposta e diffusa percezione distanza e la non sovrapponibilità, né confusione, tra l'inclinazione pedofila e l'omosessualità, la transessualità oppure la fluidità di genere, vale a dire la galassia di diversità di orientamento sessuale, differenti dall'eterosessualità, che rivendicano, attraverso Movimento suddetto, atteggiamenti di tutela contro le discriminazioni a sfondo sessuale. Soccorre, in tale distinzione, la giurisprudenza di legittimità che già in passato ha sporadicamente evidenziato, da un lato, l'indubbia carica lesiva ELl'altrui reputazione e ELl'altrui onore insita nell'attribuzione di aggettivazioni "pedofile" ad individui o gruppi di persone individuabili - così, ad esempio, Sez. 5, n. 18249 EL 28/3/2008, Meli, Rv. 239831 e, d'altro canto, ha rimarcato come non integri il reato di diffamazione il mero 9 ell riferirsi ad una persona indicandola con il termine "omosessuale", trattandosi di espressione che, a differenza di altri appellativi che veicolano il medesimo concetto con chiaro intento denigratorio, si limita ad attribuire una qualità personale attinente alle preferenze sessuali, ed è in tal senso entrata nell'uso comune (Sez. 5, n. 50659 EL 2016, cit.; vedi anche, in senso analogo, Sez. 5, n. 17944 EL 7/2/2020, Versaci, Rv. 279116). D'altra parte, l'oggettiva valenza diffamatoria ELl'espressione contestata alla ricorrente promana anche dalla sua struttura e forma, laconica e povera concettualmente, declinata come un insulto e non come un dato di asserita riflessione, ancorché discutibile ed opinabile;
lontanissima, quindi, dal punto di vista ELla complessità espressiva, da quella posizione critica che la ricorrente rivendica come scriminante, nel prisma diritto alla libertà di manifestazione EL pensiero, anche nell'ultimo motivo di ricorso, evidenziando la sua posizione di studiosa che ha approfondito il tema da un punto di vista storico e culturale, oltre che medico e psichiatrico. Costituisce orientamento consolidato, infatti, ritenere che sussiste l'esimente EL diritto di critica, quando le espressioni utilizzate consistano in un'argomentazione che esplicita le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e non si risolve in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui (Sez. 5, n. 9953 EL 15/11/2022, dep. 2023, Piccione, Rv. 284177; Sez. 5, n. 320 EL 14/10/2021, dep. 2022, Mihai, Rv. 282871; Sez. 1, n. 5695 EL 5/11/2014, dep. 2015, Montanari, Rv. 262531). Il diritto di critica (così come quello di cronaca e finanche di satira) è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale EL soggetto criticato (Sez. 5, n. 15060 EL 23/2/2011, Dessì, Rv. 250174; Sez. 5, n. 37397 EL 24/6/2016, C., Rv. 267866; Sez. 5, n. 18170 EL 9/3/2015, Mauro, Rv. 263460, in motivazione;
in tema di diffamazione a mezzo stampa, cfr. Sez. 5, n. 9566 EL 16/12/2020, dep. 2021, Damascelli, Rv. 280809). Ai fini EL rispetto EL canone di continenza ciò che rileva è che le modalità espressive dispiegate risultino proporzionate e funzionali alla comunicazione ELl'informazione o ELl'opinione che ne costituisce l'oggetto, poiché la continenza è requisito che attiene alla forma comunicativa e non al contenuto comunicato, come agevolmente si deduce dalla circostanza che può essere punita anche la divulgazione di un fatto vero. Infatti, permane l'esigenza EL rispetto ELla verità EL fatto, che costituisce l'oggetto o il mero spunto ELla critica, per quanto affievolito se confrontato con la sua accezione riferita al diritto di cronaca (vedi Sez. 5, n. 49570 EL 23/9/2014, Natuzzi, Rv. 261340). Il diritto di critica non può prescindere, comunque, anch'esso, dal requisito ELla verità EL fatto storico, ove tale fatto sia posto a fondamento ELla elaborazione critica (Sez. 1, n. 40930 EL 27/9/2013, Travaglio, Rv. 257794), sebbene il ricorso ad una forma espositiva, comunque, non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale (Sez. 1, n. 36045 EL 13/6/2014, Surano, Rv. 261122). 10 E tale necessità di far riferimento ad un fatto che sia "vero" nel suo nucleo essenziale si rivela soprattutto in circostanze nelle quali come si è già sottolineato si registra - - un'evidente distanza tra la verità e quanto riferito nell'ambito ELl'esercizio EL diritto di critica, anche in ragione ELla radicalità ELl'asserzione, ben lontana da un argomentare in qualche modo ragionato, dubitativo e scientifico, e EL tutto slegata da contesti dialettici che costituiscono, secondo la giurisprudenza di legittimità, lo scenario in cui maggiormente può ritenersi scriminato l'utilizzo di espressione critiche dispregiative anche forti (cfr. Sez. 5, n. 32027 EL 23/3/2018, Maffioletti, Rv. 273573; Sez. 5, n. 4853 EL 18/11/2016, dep. 2017, Fava, Rv. 269093). Anzi, collegata ad una dimensione di diffusione unilaterale EL pensiero attraverso il blog, facente capo alla ricorrente.
3.3. L'altro tema centrale sollevato dalla ricorrente nei motivi in esame è quello ELla direzione lesiva ELla frase dal contenuto diffamatorio, che si ritiene non individuabile nei confronti di un soggetto determinato, in ragione ELla non riconducibilità EL Movimento LGBT in quanto tale complessivamente inteso ad un ente o una persona giuridica determinati, ovvero ad una collettività di soggetti individuabile con precisione. Come è noto, infatti, costituisce orientamento consolidato ELla Cassazione ritenere che la configurabilità EL reato di diffamazione sia subordinata alla condizione che l'offesa alla reputazione sia rivolta ad una persona determinata ed individuata o individuabile (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 10307 EL 18/10/1993, Ramenghi, Rv. 195555). Anche se non osta all'integrazione EL reato di diffamazione l'assenza di indicazione nominativa EL soggetto la cui reputazione è lesa, qualora lo stesso sia individuabile, sia pure da parte di un numero limitato di persone, attraverso gli elementi ELla fattispecie concreta, quali la natura e la portata ELl'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, e i riferimenti personali e temporali (ex multis, Sez. 6, n. 2598 EL 6/12/2021, dep. 2022, F., Rv. 282679; Sez. 5, n. 2784 EL 21/10/2014, dep. 2015, Zullo, Rv. 262681). Ebbene, è vero senza dubbio che il reato di diffamazione è costituito dall'offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere, quindi, ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria anche limitata se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili (Sez. 5, n. 24065 EL 23/2/2016, Toscani, Rv. 266861, con riguardo alla categoria indistinta ed indistinguibile dei "veneti", attaccati con preconcetti e luoghi comuni;
Sez. 5, n. 51096 EL 19/9/2014, Monacò, Rv. 261422, avuto riguardo, invece, ad un'espressione evocativa e troppo generica "errori voluti dall'alto" per essere riferibile ad un novero di soggetti determinati, ancorché collettivamente indicati;
cfr. anche Sez. 5, n. 10307 EL 18/10/1993, Ramenghi, Rv. 195555). Tuttavia, si accorda tutela penale all'onore di un'aggregazione di individui o associazioni quando questi siano chiaramente individuabili, attraverso, appunto, i concreti riferimenti 11 allo di contesto, sociologici e storici, ben chiari nel momento storico in cui vengono diffuse le espressioni diffamatorie. L'individuazione deve avvenire con ragionevole certezza, di modo che possa desumersi la piena e immediata consapevolezza, da parte di chiunque legga le affermazioni contestate come diffamatorie, ELl'identità EL destinatario ELla diffamazione (Sez. 5, n. 8208 EL 10/1/2022, Ciocchetti, Rv. 282899). La giurisprudenza di legittimità, quindi, ha ammesso la lesione EL bene giuridico ELl'onore e ELla reputazione anche di soggetti non soltanto persone fisiche, ma enti o organismi collettivi, attaccati sotto il profilo ELl'onore "sociale", riferito all'attività svolta ed alle finalità perseguite dall'ente, per tale ragione soggetto passivo EL reato. Si è, così, già affermata la capacità di essere titolari ELl'onore sociale e di essere soggetti passivi EL reato nei confronti di entità giuridiche o di fatto - associazioni, partiti, fondazioni, comunità religiose, corpi amministrativi e giudiziari in quanto rappresentativi sia di un interesse collettivo unitario ed indivisibile in relazione alla finalità perseguita, sia degli interessi dei singoli componenti (Sez. 5, n, 4982 EL 30/1/1998, Sandri, Rv. 210601, con riferimento alla Corte dei Conti;
cfr. anche Sez. 5, n. 1188 EL 26/10/2001, dep. 2002, Scalfari, Rv. 220813, che ha riconosciuto il ruolo di persona offesa ad un Consiglio ELl'ordine di avvocati;
Sez. 5, n. 1059 EL 8/10/2021, dep. 2022, Petrillo, Rv. 282468, avuto riguardo ad espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un ente locale, ritenute lesive anche ELl'onorabilità ELl'entità collettiva cui essi appartengono). E' pacifico, dunque, che non solo una persona fisica ma anche un'entità giuridica o di fatto, una fondazione, un'associazione o altro sodalizio, anche di natura religiosa, possa rivestire la qualifica di persona offesa dal reato, essendo concettualmente identificabile un onore o un decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o membri, considerati come unitaria entità, capace di percepire l'offesa (Sez. 5, n. 12744 EL 07/10/1998, Faraon, Rv. 213415 con riguardo alla congregazione dei Testimoni di Geova;
cfr. anche Sez. 5, n. 3809 EL 28/11/2017, dep. 2018, Ranieri, Rv. 272320, in una fattispecie di offese riferite ad un movimento politico, in cui la Corte ha escluso la che la legittimazione competa anche ai singoli componenti, rilevato che le offese non erano idonee a riverberarsi direttamente su di essi, offendendo la loro personale dignità: Sez. 5, n. 2886 EL 24/01/1992, Bozzoli, Rv. 189901). L'affermazione di capacità è semplice quando il soggetto/ente, sia esso pubblico o privato, abbia una personalità giuridica definita e determinata, ovvero quando sia attaccato un componente persona fisica ELl'organizzazione e, plurioffensivamente, anche la persona collettiva cui quest'ultima appartiene. 11 12 3 ев 3.4. Nel caso all'esame EL Collegio, ciò che ha destato problemi interpretativi è la indistinta soggettività EL Movimento LGBT, in quanto tale, e la mancanza di riferimenti a persone fisiche o giuridiche determinate, riferibili al Movimento stesso. La questione, pertanto, è stata posta relativamente a se, con tale espressione, si possa intendere un riferimento ad un agglomerato stabile ed individuabile di associazioni o enti, rivolti ad un unico obiettivo di promozione di una causa LGBT, per la tutela dei diritti all'autodeterminazione sessuale, senza discriminazioni. Ma il tema, in tal modo, è mal posto. Ciò che rileva, nel caso di specie, è la verifica "in concreto" EL se, al Movimento LGBT, bersaglio ELla frase gravemente diffamatoria, possano farsi corrispondere una serie determinata di soggetti collettivi e associazioni, tra le quali quelle costituite parti civili nel processo, tutti accusati di contribuire a diffondere un fenomeno criminale e riprovevole quale è la pedofilia, con sicura accezione negativa. Ebbene, nel caso ELla ricorrente e ELl'espressione utilizzata sul suo blog, il riferimento al Movimento LGBT è stato "in concreto" utilizzato come espressione sintetica di collegamento logico-soggettivo-individualizzante, allo scopo di rappresentare con un solo termine tutte le associazioni giuridiche o enti di fatto che, riconosciute nell'appartenenza all'aggregazione movimentista, danno vita ad un'attività politica sociale di tutela dei diritti dei soggetti-individui che li compongono, in quanto appartenenti alla comunità omosessuale, transgender o comunque che rivendica la fluidità sessuale. In questo senso (e, si ribadisce, nella fattispecie concreta in esame), valutato come l'imputata ha utilizzato e contestualizzato la frase oggettivamente lesiva ELl'onore (in modo secco e tranchant, in un blog dove costantemente si attaccano i comportamenti omosessuali, sotto più profili), il soggetto collettivo cui tale offesa è stata diretta può dirsi sufficientemente determinato: il "Movimento LGBT", in questo caso, è espressione ellittica, che maschera il riferimento alle molte associazioni sicuramente costituite in enti, giuridici o di fatto, identificate o identificabili in modo sicuro. La ricorrente, facendo proprie alcune osservazioni critiche comparse in dottrina dopo la pronuncia ELla sentenza di primo grado nel presente processo, ha inteso attaccare la ratio decidendi sotto il profilo ELla vaghezza ELla collettività indistinta rappresentata dal Movimento LGBT, ma non è questo il punto. La verifica circa la determinatezza EL soggetto passivo, infatti, va condotta non in astratto, per valutare se il Movimento LGBT si comporti come un soggetto collettivo con una sola voce, oppure sia un'aggregazione di collettività molte ELle quali distanti tra loro e non riconducibili ad unità di intenti e EL resto non spetta alla giurisdizione operare ricostruzioni dal valore storico-sociologico - bensì deve essere orientata a ricercare se, nel caso concreto, con il riferimento al Movimento suddetto, si sia voluta attaccare sul punto ELl'onore e ELla reputazione collettiva quella pletora di associazioni ed enti che 13 ееев si riconoscono in esso ed agiscono sotto la sua egida (sovente attraverso manifestazioni pubbliche ben note oramai e divenute periodicamente, recentemente, "tradizionali"). In questo senso obbligato per il giudice il Movimento LGBT e le due associazioni - - costituite parte civile nel presente processo, ritenute espressive di tale Movimento, secondo la stessa prospettazione difensiva, rappresentano soggetti determinati e determinabili, di talchè solo la casualità ELla libera scelta di ciascun ente ha impedito che altre associazioni collegate al Movimento si facessero parte attiva nel diritto di querela. -Non ha pregio, dunque, l'obiezione difensiva peraltro nella gran parte anche molto generica - secondo cui non vi è ragione perché proprio le due associazioni e non altre siano state ritenute, dai giudici, titolari EL diritto di querela e soggetti passivi: correttamente, si è dato riconoscimento alle sole due associazioni che avevano deciso di sporgere querela (una ELle parti civili) e di pretendere tutela ai propri diritti nell'ambito EL processo penale (entrambe le parti civili). I giudici di merito non hanno "scelto" tra le associazioni collegabili al Movimento LGBT quelle alle quali riconoscere tutela, come erroneamente prospetta la difesa ELla ricorrente, ma si sono limitati a ritenere chi ha sporto querela - il Coordinamento Torino Pride LGBT - un'associazione espressiva ed esponenziale EL Movimento nazionale LGBT, attaccato dalla frase diffamatoria, riconoscendo tutela anche all'associazione Avvocatura per i diritti LGBT, ammessa alla costituzione di parte civile, e respingendo, infatti, la costituzione di parte civile EL Comune di Torino, sul presupposto che l'ente territoriale, per quanto collegato ai fatti territorialmente, non rappresenta una collettività accomunata dall'ideologia di cui il Movimento LGBT è portatore. Può concludersi, pertanto, che le espressioni denigratorie (nella specie, l'accusa di diffondere sempre più la pedofilia) dirette nei confronti EL "Movimento LGBT" configurano il reato di diffamazione qualora in concreto il riferimento a detto movimento sia stato utilizzato come locuzione sintetica di collegamento logico-soggettivo- individualizzante, allo scopo di rappresentare con un solo termine tutte le associazioni giuridiche o enti di fatto che, riconosciute nell'appartenenza all'aggregazione movimentista ed individuabili, danno vita ad un'attività politica sociale di tutela dei diritti dei soggetti che li compongono, in quanto appartenenti alla comunità omosessuale, transgender o comunque che rivendica la fluidità sessuale.
3.5. Occorre sottolineare, infine, l'infondatezza EL motivo dedicato a contestare la sussistenza ELl'elemento soggettivo EL reato di diffamazione. Invero, la giurisprudenza consolidata ritiene sufficiente il dolo generico, quale coefficiente di attribuibilità volontaria ELla condotta al suo autore, dolo che può anche assumere la forma EL dolo eventuale, e che, comunque, implica l'uso consapevole, da parte ELl'agente, di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia 14 allo adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere (tra le molte, cfr. Sez. 5, n. 8419 EL 16/10/2013, Verratti, Rv. 258943; Sez. 5, n. 4364 EL 12/12/2012, dep. 2013, Arcadi, Rv. 254390). Nel caso ELla ricorrente, la ricostruzione già operata nei paragrafi precedenti conferma che ella stessa, ancorchè convinta di riferire opinabili tesi dal fondamento scientifico, è ben consapevole EL significato ELla parola pedofilia, inequivocabilmente interpretabile socialmente come altamente offensiva, nel contesto di una frase in cui si indica il soggetto offeso come promotore di tale attitudine sessuale, dovendosi tener conto EL significato che l'espressione offensiva oggettivamente assume nell'ambito sociale e storico di riferimento in cui il termine, come si è già sottolineato - si veste immediatamente di - connotazioni penalmente rilevanti, e non può raccordarsi alle personali convinzioni ELl'autore ELla condotta.
5. Al rigetto EL ricorso segue la condanna ELla ricorrente che lo ha proposto al pagamento ELle spese processuali nonché alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Coordinamento Torino Pride LGBT che liquida in complessivi euro 3500, oltre accessori di legge, nonché dalla parte civile Avvocatura per i diritti LGBT Rete Lenford che liquida in complessivi euro 3500, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento ELle spese processuali, condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Coordinamento Torino Pride LGBT che liquida in complessivi euro 3500, oltre accessori di legge, nonché dalla parte civile Avvocatura per i diritti LGBT Rete Lenford che liquida in complessivi euro 3500, oltre accessori di legge. Così deciso il 15 giugno 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente RIa ES AT CA ед CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA -2 OT 2023OT: 2023 aujaan IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise