Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/02/2002, n. 2799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2799 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
0066154 027 99 /02 ITALIANA REPUBBLICA IN NOME DEL POPOJ LA CORTE SUPREMA ASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.19017/1999 Dott. Giovanni PAOLINI Presidente Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER 6560 Cron.Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI DI BLASI ия. Ud. 30/11/2001 Dott. Antonino Consigliere ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi Procedimento SENTENZA Ricorso ex art.111 Costituzione. sul ricorso proposto da: Vizio di motivazione AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro Inammissibilità. pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge, ricorrente لسلات
contro
KOHOUTEK - FINANZIARIA INVESTIMENTI S.p.A., incorporata dalla KEFI S.p.A., con sede legale in Roma, non costituita, 5 - intimata 3 4 per la Cassazione della sentenza n.4913/98 resa dalla 2 Commissione RomaCentrale Regionale di - Sez.7^, in data 22-06-1998, depositata il 13-10-1998; udito per l'Amministrazione 1'Avv. Ranucci dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il Pubblico Ministero dott. Sepe Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Imposte Dirette di Napoli, con avviso n. 11/78, notificato il 17-11-1978, accertava a carico Finanziaria Investimenti, ai della S.p.A. Kohoutek fini ILOR, per l'esercizio 1974, il reddito imponibile di L.13.875.000, comminando le relative sanzioni. Tale accertamento veniva impugnato dalla contribuente, ma l'adita Commissione Tributaria di primo grado di Napoli, con decisione n.4727 del 24-09-1984, rigettava il ricorso. L'appello della contribuente veniva parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Napoli, la quale, con sentenza n.567 del 27-03-1986, determinava il reddito imponibile ILOR, in L.
8.324.432. L'Ufficio proponeva, quindi, ricorso alla Commissione Tributaria Centrale, che, con la decisione in epigrafe 2 indicata, lo rigettava, considerando esaustive e condivisibili le argomentazioni dei giudici di appello, la ricostruzione e1 per contro, infondata dell'ammontare dell'imponibile ILOR prospettata dall'Ufficio. Con ricorso notificato 1'11-10-1991 ed affidato ad un mezzo, 1'Amministrazione ha chiesto la cassazione dell'impugnata decisione. L'intimata società non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo l'Amministrazione censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell'art.37 DPR 636 del 26-10-1972 e dell'art.74 DPR n.597 del 29-09-1973, in riferimento all'art.360 n.3 C.p.C., nonché per omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n.5 codice citato. Le dedotte carenze motivazionali vengono colte, in quanto i giudici di appello non avrebbero tenuto سنوات "minimamente conto delle argomentazioni dedotte dall'Ufficio per dimostrare l'inaffidabilità delle risultanze del conto profitto e perdite", nè avrebbero evidenziato "le ragioni per le quali il criterio seguito dall'Ufficio non sarebbe congruo". La violazione dell'art. 74 del DPR n.597 del 29-09-1973, 3 viene ricollegata al fatto che, ai sensi di tale norma "non potevano essere integralmente considerate le risultanze del conto profitto e perdite, perché non riguardanti il medesimo periodo d'imposta". Ciò posto va, anzitutto, richiamato il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale (Cass. n.1147/99; n.768/98; n.3809/97), secondo cui poiché le decisioni della Commissione Tributaria Centrale sono impugnabili con il ricorso straordinario per Cassazione, ai sensi dell'art.111 della Costituzione, solo per il vizio di violazione di legge, il ricorso, fuori dal caso di totale mancanza di motivazione, che è pur sempre riconducibile a quel vizio, non è proponibile per altre carenze motivazionali. Si tratta, allora, di vedere se, nel caso, le denunciate carenze rivestono un carattere di gravità tale da potersi ipotizzare, come dedotto dall'Amministrazione, la totale mancanza di motivazione, ovvero si verta in fattispecie riconducibile ad altra patologia motivazionale. Il Collegio è dell'avviso che non possa parlarsi di inesistenza della motivazione, e che il ragionamento sviluppato a sostegno della sentenza impugnata consente, agevolmente, l'identificazione della relativa ratio decidendi, e da contezza dell'iter argomentativo 4 che ha portato la Commissione Tributaria Centrale ad adottare la censurata decisione. In effetti, i decidenti, non si sono limitati ad esprimere condivisione, considerandola congruamente motivata, per la decisione della Commissione Tributaria di secondo grado, ma hanno evidenziato che, essendo pacifica ed incontroversa la circostanza relativa "all'ammontare degli utili su partecipazioni in altre società, da assoggettare solo ad IRPEG e non ad ILOR ai sensi dell'art.1, 2° comma, del DPR n.599/1973, correttamente la Commissione, in conseguenza della deduzione dall'imponibile IRPEF (19.985.188) degli utili su partecipazioni in altre società non sottoposti ad ILOR (11.650.756)" aveva determinato "l'ammontare dell'imponibile ILOR nella misura di lire 8.342.432". Hanno, pure, evidenziato i medesimi giudici, come, per contro, l'operato dell'Ufficio, che aveva determinato نساك l'imponibile ILOR, sulla base di una proporzione tra gli utili su partecipazioni ed il totale ricavi, non meritasse condivisione in quanto non teneva "conto dei dati oggettivi ricavabili dal conto profitti e perdite, allegato al bilancio della società". La Commissione Tributaria Centrale, in buona sostanza, ha sufficientemente, esplicitato, le ragioni del proprio convincimento, e tanto vale ad escludere 5 1'ammissibilità della prospettata censura della sentenza per vizio di motivazione, ex art. 111 Costituzione. Peraltro, trattasi di doglianze generiche, delle quali è possibile cogliere altri profili di inammissibilità, essendo prive del carattere di specificità, e finendo prospettare una valutazione in fatto, delleper emergenze processuali, diversa da quella effettuata dai giudici a quo. In effetti, le censure, così come prospettate, vanno, pure, dichiarate inammissibili, sia alla stregua del pacifico orientamento giurisprudenziale, che richiede anche nel processo tributario l'individuazione di quei punti della decisione impugnata che si intendono motivatamente sottoporre a verifica (Cass. SS.UU. n.9628/93; n.2147/999), sia pure del consolidato e condiviso principio, per cui non possono trovare ingresso, nel giudizio di legittimità, doglianze che si limitino a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, in quanto con le stesse si verrebbe a sostanziale riesame del merito (Cass. chiedere un n. 3723/1996; n. 12960/1997; n.4525/98; n.2174/99), quando, invece, la censura per vizio di motivazione consente di sindacare, non la correttezza del giudizio 6 di fatto, ma solo la legittimità della base di esso (Cass. n.1595/2000; 11121/1999; n. 4347/1999), onde coglierne la violazione di una norma di un principio metodologico (Cass. n. 6751/96; n.11154/95). In vero, in presenza di una sentenza, che esplicitava i dati fattuali apprezzati e le argomentazioni poste а base dell'iter decisionale, 1'Amministrazione non poteva limitarsi a censurarla con espressioni generiche quali quelle anzi trascritte, od offrire una lettura dei dati contabili diversa da quella desumibile dalla decisione, ma avrebbe dovuto farsi carico, in ossequio al disposto dell'art.366 n.4 C.p.C., attenendosi al decisum ed alla relativa ratio, di esplicitare le ragioni logico-giuridiche, che non rendevano condivisibile l'impugnata decisione e ne giustificavano бишьл l'annullamento, individuando quei punti della stessa che si intendevano sottoporre a nuova valutazione, e с contrapponendo alla relativa motivazione, specifiche argomentazioni volte ad incrinarne il fondamento (Cass. n.5924/2000; n.3805/99). In effetti, le doglianze non risultano formulate in modo specifico, in coerenza al principio di autosufficienza, dal momento che non vengono indicati e le argomentazioni idonei gli elementi a dimostrare l'inaffidabilità delle risultanze del conto profitto e 7 perdite, e soprattutto come, gli indicati presupposti, da assumere a base del calcolo, avrebbero potuto esprimere dati concludenti e diversi, da quelli determinati dai giudici di appello, ritenuti congrui e anche dalla C.T.C. Inammissibile è, del pari, il dedotto profilo di vizio di legge, tenuto conto che lo stesso, come si evince dall'impugnata sentenza non risulta prospettato nel precedente grado di giudizio, laddove si è solo eccepita la carenza di motivazione della decisione di appello e che, pertanto, non può trovare ingresso, per la prima volta in questa sede, importando, peraltro, non consentiti approfondimenti istruttori (Cass. 24-02- 2000 n.2121; 5-5-2000n.5671; 19-06-1999 n. 6163). La doglianza sarebbe, comunque, infondata, giacchè la dedotta circostanza, secondo cui le risultanze del conto profitto e perdite non riguardavano il medesimo periodo d'imposta, è contraddetta dall'accertamento in fatto dei giudici di merito che hanno ritenuto "inequivocabile" la determinazione del reddito da sottoporre ad ILOR, derivante dal conto profitti e perdite;
in ogni caso, non ne è stata evidenziata la rilevanza ai fini decisionali. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla va disposto per le spese in assenza dei relativi 8 presupposti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 30 novembre 2001. 1 PresidenteCievanin Fooli Dott ad -Il Consigliere Relatore Estensore Dott. Antonino Di Blasi IL CANCELLIERE C1 OC ST DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 26 FEB, 2002 IL CANCELLIERE C1 NN ST 9