Sentenza 11 marzo 1999
Massime • 1
Ai fini della determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva di diritto comune, il giudice del merito deve dapprima identificare le qualifiche o categorie, interpretando le disposizioni collettive secondo i criteri di cui agli art. 1362 e seguenti cod. civ.; deve poi accertare le mansioni di fatto esercitate e deve infine confrontare le categorie o qualifiche così identificate con le mansioni svolte in concreto. Di queste, mentre la prima operazione logica può essere censurata in sede di legittimità anche per violazione dei canoni ermeneutici anzidetti, le altre due operazioni logiche, che attengono ad apprezzamenti di fatto, sono censurabili solo per vizi di motivazione, restando peraltro escluso che sia la censura di violazione di legge che quella di vizio per motivazione possano fondarsi sulla mera deduzione, da parte del ricorrente, di un convincimento opposto a quello del giudice del merito.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/03/1999, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 11 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IM GENGHINI - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Ugo BERNI CANANI - Consigliere -
Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Giovanni AMOROSO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZIENDA COMUNALE ENERGIA ED AMBIENTE ( già AZIENDA COMUNALE ELETTRICITÀ ED ACQUE AC di ROMA, in persona del Direttore Gennerale, elettivamente domiciliata in ROMA PLE OSTIENSE 2, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO PUCA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EO LE, TI NO, IN NE, UI MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI GIORDANI 22, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FABBRI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 14919/96 del Tribunale di ROMA, depositata il 17/10/96 r.g.n.75334/90;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/98 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato FABBRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GUIDO RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 27 aprile 1987 LE AN, RT TA, IN ST e QU IM adivano il Pretore di Roma - giudice del lavoro - esponendo di essere stati assunti nel dicembre 1982 dall'AC; di essere addetti al Servizio Attività Tecniche Generali, Sez. Officina e Manutenzione, Rep. 2^ trasformatori, con ultimo inquadramento in categoria CS ex art. 16 c.c. n. l. per dipendenti da aziende elettriche municipalizzate del
1/2/1983; di aver svolto - a partire dal gennaio 1985 - in maniera continuativa e prevalente il compito di "addetti al controllo ed alla manutenzione del raffreddamento e isolamento mediante olio dielettrico" dei trasformatori installati nei centri di distribuzione di energia elettrica ovvero nelle centrali di produzione della stessa;
che le mansioni svolte erano particolarmente delicate, sia perché riguardanti macchinari molto complessi, sia perché comportavano "continue ed attente regolazioni degli automatismi oltre alla lettura ed alla manutenzione degli strumenti di misura"; di aver espletato le proprie mansioni in piena autonomia e sulla scorta delle sole direttive di massima dei superiori gerarchici;
di possedere la piena e totale conoscenza dei complessi apparati riguardanti il raffreddamento e l'isolamento, conoscenza acquisita attraverso lo studio dei manuali forniti direttamente dall'impresa costruttrice degli apparati stessi e poi continuamente perfezionata attraverso la pratica lavorativa quotidiana.
Ciò premesso, i ricorrenti ritenendo incongruo il loro inquadramento in categoria CS, in relazione alle mansioni svolte, chiedevano al Pretore di dichiarare il loro diritto all'inquadramento in categoria B1 con decorrenza dal 1 gennaio 1985; e per l'effetto chiedevano condannarsi l'AC al pagamento di tutte le differenze retributive maturate in virtù dell'errato inquadramento con la rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Si costituiva in giudizio l'AC chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto.
Espletata l'istruttoria ed in particolare la prova testimioniale, il Pretore, con la sentenza 27 dicembre 1989, rigettava il ricorso compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso tale decisione proponevano appello i dipendenti dell'AC chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento della domanda azionata in prime cure.
Si costituiva in giudizo l'Acea chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza del 17 ottobre 1996 il tribunale di Roma dichiarava il diritto di LE AN, RT TA, IN ST e QU IM all'inquadramento nella categoria B2 ai sensi del c.c.n.l. di settore con decorrenza 1 aprile 1985 e per l'effetto condannava l'AC al pagamento in favore degli appellanti delle differenze retributive con rivalutazione ed interessi.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'AC (trasformata in società per azioni) con due motivi di ricorso. Resistono con controricorso il LE, RT, IN e QU. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione la difesa dell'AC denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1^ comma, c.c. e ss. , in relazione agli accordi sindacali aziendali 27 novembre 1974 e 21 luglio 1975 (art. 360, n. 3, c.p.c.). In particolare la difesa della ricorrente rileva che il Tribunale per giungere ad una valutazione di parziale accoglimento della pretesa azionata, ha fatto applicazione diretta ed esclusiva del contratto collettivo di categoria, con ciò incorrendo in un errore di ermeneutica contrattuale, atteso che ha immotivatamente disatteso la contrattazione integrativa aziendale la quale detta uno specifico sistema classificatorio in tema di inquadramento del personale in deroga a quello previsto in sede nazionale.
Ed infatti - osserva la difesa - l'art. 15 del c.c.n.l. /AEM 1970 demanda alla contrattazione collettiva aziendale i criteri di inquadramento del personale. In esecuzione di detta delega in data 22 luglio 1972 tra l'AC e le OO. SS. era stato stipulato un accordo in forza del quale si era convenuta la caducazione delle precedenti pattuizioni relative alla valutazione delle mansioni e l'istituzione di fasce di attività lavorative nell'ambito dei gruppi B e C prevedendo all'interno di ciascun gruppo criteri propedeutici per l'attribuzione dei diversi livelli retributivi. Con successivo accordo sindacale, sottoscritto il 27 novembre 1974, si era convenuto di approvare il regolamento sulle modalità di assegnazione alle categorie di inquadramento dei gruppi B e C.
Alla luce di tale regolamento - evidenzia la difesa dei ricorrenti - non esistono più suddivisioni di qualifiche sulla base della diversità di mansioni, bensì ripartizioni in livelli retributivi acquisibili secondo rigorosi criteri propedeutici, con progressione automatica di carriera dai livelli retributivi più bassi a quelli più elevati, nella maggioranza dei casi per mera anzianità; in altri, come per le categorie CS e B2, anche attraverso una migliore qualificazione professionale del prestatore da conseguire mediante la frequenza di appositi corsi di formazione, senza che vi sia mutamento sostanziale di mansioni, ma graduale incremento dell'indice di difficoltà.
Pertanto i citati accordi sulle fasce, che si risolvono in disposizioni parzialmente derogatorie del contratto collettivo nazionale, prevalenti in quanto di miglior favore, disciplinano la progressione automatica di carriera del prestatore, indipendentemente dalle mansioni effettivamente esercitate, nell'ambito della medesima fascia. Di contro il passaggio tra una fascia e l'altra può avvenire esclusivamente in esito a procedura concorsuale ovvero per effetto della c. d. promozione automatica.
Infine - osserva ulteriormente la difesa della società ricorrente - a conclusioni non difformi in ordine alla validità e vincolatività dell'accordo in esame, deve giungersi anche qualora si ritenga, che la contrattazione aziendale preveda un trattamento deteriore rispetto a quello di cui ai contratti di categoria stipulati in sede nazionale. Invero, in tema di rapporti tra contratti collettivi di diverso livello i la giurisprudenza è univoca nel ritenere che l'autonomia collettiva possa con successivo accordo modificare anche in pejus un accordo precedente.
2. Con il secondo motivo di impugnazione la difesa dell'AC denuncia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) , atteso che non sarebbe stato sviluppato il ragionamento che ha portato il Tribunale a non considerare vincolante l'accordo sindacale sopra menzionato, malgrado le espresse deduzioni sul punto articolate dalla difesa appellata.
3. Il ricorso - i cui due motivi possono essere considerati congiuntamente in quanto strettamente connessi - è infondato. Il tribunale, nell'accogliere (parzialmente) la domanda degli odierni resistenti, ha operato il sillogismo più volte enunciato da questa Corte come principio di diritto. Si è infatti affermato che ai fini della determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva di diritto comune, il giudice del merito deve dapprima identificare le qualifiche o categorie, interpretando le disposizioni collettive secondo i criteri di cui agli art. 1362 segg. c.c.; deve poi accertare le mansioni di fatto esercitate e deve infine confrontare le categorie o qualifiche così identificate con le mansioni svolte in concreto;
si è poi precisato che in sede di legittimità, mentre la prima operazione logica può essere censurata anche per violazione dei canoni ermeneutici anzidetti, le altre due operazioni logiche, che attengono ad apprezzamenti di fatto, sono censurabili solo per vizi di motivazione, restando peraltro escluso che sia la censura di violazione di legge che quella di vizio per motivazione possano fondarsi sulla mera deduzione, da parte del ricorrente, di un convincimento opposto a quello del giudice del merito (Cass. 16 marzo 1988, n. 2466). Nella specie il tribunale ha correttamente identificato le categorie rilevanti in giudizio, quali previste dalla contrattazione collettiva: quella rivestita dai lavoratori appellanti (cat. CS:
caratterizzata da operazioni d'ordine) , quella rivendicata (cat. B1:
connotata da funzioni di concetto, implicanti lavori tecnico-manuali specializzati e di notevole esperienza) ed una terza intermedia (cat. B2: afferente a mansioni qualificate, implicanti una provetta capacità tecnico-pratica) . Il Tribunale ha valutato le risultanze dell'istruttoria probatoria per identificare le mansioni in concreto svolte dai lavoratori, non senza rimarcare che i lavoratori appellanti - tutti elettromeccanici - svolgevano le loro mansioni tecniche in autonomia, come anche in autonomia intervenivano in caso di anomalie delle apparecchiature alle quali erano addetti e riparavano i guasti. Ha infine operato il confronto tra tali mansioni, così accertate, e le declaratorie contrattuali, motivando sufficientemente e non contraddittoriamente il convincimento secondo cui tali mansioni rientravano nella categoria B2, così accogliendo parzialmente la pretesa azionata dai lavoratori appellanti.
4. A fronte di questo sillogismo, ricorrente in tal genere di controversie, la difesa della società ricorrente ha opposto la mancata considerazione della contrattazione aziendale (menzionata in narrativa) che, in deroga o ad integrazione di quella nazionale, prevede uno speciale meccanismo di progressione verso qualifiche superiori. In particolare ha dedotto che - secondo tale contrattazione collettiva aziendale - la categoria B2 (quella riconosciuta dal tribunale ai lavoratori in causa) si acquista dopo quattro anni di permanenza nella categoria CS (quella riconosciuta dall'azienda ai lavoratori medesimi) , peraltro previo la frequenza con profitto di uno specifico corso di formazione professionale. La censura però è del tutto inifluente perché l'esistenza di un meccanismo (contrattualmente previsto) di progressione automatica nella qualifica sulla base della mera anzianità, filtrata attraverso corsi di formazione, rappresenta all'evidenza un trattamento di miglior favore per i dipendenti che non può certo costituire deroga al generale principio posto inderogabilmente dall'art. 2103 c.c. della necessaria corrispondenza della qualifica alle mansioni di fatto espletate. Ed è l'applicazione diretta di tale prescrizione che è stata invocata dai lavoratori in giudizio sicché correttamente il tribunale si è limitato a verificare se sussistero i presupposti di tale disciplina legale, pretermettendo di considerare se ricorressero, o meno, i (diversi) presupposti previsti dalla contrattazione aziendale per la progressione di qualifica;
la quale comunque non può valere a derogare una disposizione di legge espressamente definita inderogabile (stante la previsione della nullità dei patti contrari posta dal secondo comma dell'art. 2103 c.c.).
4.1. Questa Corte ha infatti già affermato che la specifica prescrizione dell'art. 2103 c. c. (sulla necessaria corrispondenza tra qualifiche e mansioni e sulla c. d. promozione automatica) non è derogabile in pejus dalla contrattazione collettiva neanche attraverso un regime che per altro verso, valutato complessivamente, possa risultare più favorevole al lavoratore consentendogli un aumento di professionalità (Cass. 15 novembre 1984, n. 5798) . Il carattere inderogabile della prescrizione contenuta nell'art. 2103 c.c. è stato poi ulteriormente ribadito (cfr. Cass. 10 novembre
1987, n. 8292; Cass. 24 giugno 1986, n. 4212) . Analogamente si è precisato che l'art. 2103 c. c. (nel testo fissato dalla l. 20 maggio 1970, n. 300) , sulla definitiva assegnazione del dipendente alla qualifica superiore in conseguenza dell'espletamento di fatto delle relative mansioni per un determinato periodo, configura una norma imperativa, applicabile pure al rapporto di lavoro con enti pubblici economici, la quale può trovare deroga in forza di specifiche disposizioni di leggi speciali, non anche, pertanto, in base a patti contrattuali ovvero statuti o regolamenti di detti enti (Cass. 4 maggio 1989, n. 2088). Anche più recentemente si è affermato che l'inderogabilità della disciplina prevista dall'art. 2103 c.c., comportando la nullità di ogni disposizione contraria, impedisce che il diritto del dipendente, assegnato per oltre tre mesi a compiti superiori, di conseguire la promozione, venga meno per il fatto che, in base a norme regolamentari o convenzionali, il datore di lavoro sia tenuto a bandire un concorso per la copertura di posti vacanti ovvero che il contratto preveda, per l'acquisizione della qualifica rivendicata, un accertamento professionale (Cass. 25 marzo 1997, n. 2631).
4.2. Nella specie poi - anche in disparte la considerazione che proprio tale disposizione (l'art. 2103 c. c.) detta una regola specifica di inderogabilità sanzionando con la nullità ogni patto contrario ali regola posta al primo comma - c'è comunque che il criterio della promozione per anzianità è semplicemente diverso (e non necessariamente più favorevole) rispetto al criterio della corrispondenza della qualifica alle mansioni di fatto svolte;
sicché l'uno non esclude l'altro e quindi - in mancanza di una espressa previsione contrattuale in tal senso - il criterio della promozione per anzianità si aggiunge a (e non già sostituisce) quello della promozione per il protratto svolgimento delle mansioni superiori.
5. Quindi, in conclusione, esattamente il tribunale ha fatto applicazione della sola disciplina legale invocata dai lavoratori e non anche della contrattazione collettiva aziendale;
e, nella parte in cui di ciò non ha dato conto espressamente, la motivazione della pronuncia impugnata può intendersi integrata dalle considerazioni sopra svolte.
Alla soccombenza consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in lire 3.027.000 di cui lire tre milioni per onorario d'avvocato.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 1999.