Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/03/1999, n. 2174
CASS
Sentenza 11 marzo 1999

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Ai fini della determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva di diritto comune, il giudice del merito deve dapprima identificare le qualifiche o categorie, interpretando le disposizioni collettive secondo i criteri di cui agli art. 1362 e seguenti cod. civ.; deve poi accertare le mansioni di fatto esercitate e deve infine confrontare le categorie o qualifiche così identificate con le mansioni svolte in concreto. Di queste, mentre la prima operazione logica può essere censurata in sede di legittimità anche per violazione dei canoni ermeneutici anzidetti, le altre due operazioni logiche, che attengono ad apprezzamenti di fatto, sono censurabili solo per vizi di motivazione, restando peraltro escluso che sia la censura di violazione di legge che quella di vizio per motivazione possano fondarsi sulla mera deduzione, da parte del ricorrente, di un convincimento opposto a quello del giudice del merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/03/1999, n. 2174
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2174
    Data del deposito : 11 marzo 1999

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