Sentenza 9 aprile 2003
Massime • 1
Qualora più autovetture diano luogo, lungo una pubblica via, ad una gara di velocità, il fatto che una delle stesse, dopo aver effettuato l'ultimo sorpasso, venga tamponata da un'altra e il conducente del primo mezzo perda perciò il controllo del veicolo, non esclude la sua concorrente responsabilità in ordine ai fatti lesivi o mortali da ciò derivati, ove non risulti che con la suddetta manovra di sorpasso la gara di velocità fosse effettivamente cessata (Nella specie, in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito che aveva assolto il conducente del veicolo tamponato senza spiegare come l'eccessiva velocità da lui mantenuta dopo aver effettuato il sorpasso potesse conciliarsi con la ritenuta cessazione della gara).
Commentario • 1
- 1. Nesso di causalità: dall’inquadramento normativo alla dimensione concettualeStefanelli Eleonora · https://www.diritto.it/ · 2 maggio 2017
I. Premessa: fondamento normativo. Norme operanti in sede civile Molti sono stati gli sforzi compiuti, sia in ambito giurisprudenziale che dottrinale, circa la definizione, sotto il profilo concettuale, del nesso di causalità. Questo perché le norme non forniscono una esaustiva qualificazione, limitandosi, invero, a discorrere in maniera generica di “rapporto causale ed eziologico intercorrente tra la condotta e l'evento”. In tal senso, è possibile guardare alle disposizioni normative positivizzate tanto nel codice civile quanto nel codice penale. Partiamo dall'ambito civilistico. Il referente normativo è sicuramente rappresentato dall'art. 2043 c.c., il quale riconduce tra i requisiti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/04/2003, n. 25923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25923 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1) Dott. Renato OLIVIERI Presidente
2) Dott. Benito Romano DE GRAZIA Consigliere
3) Dott. Francesco MARZANO Consigliere rel.
4) Dott. Sergio VISCONTI Consigliere.
5) Dott. Luisa BIANCHI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova;
2) AN GL GI, parte civile;
3) AI AR, parte civile;
4) CE MA IA, parte civile;
5) UC MA, parte civile;
6) AG CH, parte civile;
7) NI AR, parte civile;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 12 giugno 2002, nei confronti di:
VO RI, n. in Carrara il 01.01.1973;
ed anche della:
s.p.a Allsecures Assicurazioni;
in persona del legale rappresentante, responsabile civile;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. MA Iannelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Uditi i difensori delle parti civili, avv.ti Graziano Maffei, Vanni Cecchinelli ed Alfredo Gaito in sostituzione dell'avv. Andrea Copello, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
Uditi i difensori dell'imputato, avv.ti Roberto Valentini e Paolo Barsotti, che hanno concluso per il rigetto dei ricorsi. OSSERVA
1.0 Il 9 marzo 1998 il Pretore di La Spezia - Sezione Distaccata di Sarzana - condannava RI VO a pena ritenuta di giustizia (condizionalmente sospesa nella sua esecuzione, e col beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale) per imputazione di cui all'art. 589.2 c.p., nonché, unitamente al responsabile civile s.p.a. Allsecures Assicurazioni, al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle costituite parti civili (AR NI, CH AG, AR GL, GI AN in GL, NC GL, MA IA CE, MA UC, LI UC e IC AN), ad alcune delle quali venivano assegnate delle provvisionali. Si contestava a tale imputato di avere, alla guida di un'autovettura AT PU, "per colpa specifica consistita nell'aver violato le norme sulla circolazione stradale e cioè nell'aver marciato a velocità eccessiva e senza prestare la debita attenzione alla strada che andava impegnando, cagionato l'impatto tra detto autoveicolo e un muretto, a seguito del quale i passeggeri trasportati AG NC, GL AN e UC ES riportavano lesioni personali che li traevano a morte".
1.1 Il primo giudice, evocando le acquisite deposizioni testimoniali e gli esiti dei disposti accertamenti tecnici, così ricostruiva i fatti.
VO, unitamente alle tre vittime, si era recato presso una paninoteca ed in quel locale si era incontrato con gli amici ZI ET e IC ZZ, giunti a bordo di una NA 5 GT turbo, di proprietà del primo. Al termine della serata ET, alla guida della propria autovettura e con accanto AN, e VO alla guida della propria AT PU e con a bordo i tre amici, si erano avviati lungo la via Aurelia, con direzione Sarzana-Carrara, a velocità non sostenuta, allorché erano stati superati da una vettura Volkswagen GO condotta da GO ON;
a tal punto la NA di ET aveva superato la GO, la PU di VO aveva superato la GO e la NA. Il teatro dell'evento era compreso tra due semicurve ad ampio raggio, entrambe ad andamento sinistrorso, a visuale libera, distanti l'una dall'altra circa 250 metri, poste su rettilineo;
la AT PU aveva superato la NA, dopo aver sorpassato la GO, "in linea di massima in corrispondenza della prima semicurva sinistrorsa (...), vale a dire ad una distanza di circa 150 metri dal muretto di recinzione", ove poi impattò. Dalle acquisite testimonianze, doveva evincersi - secondo. il primo giudice - che "la AT PU aveva una velocità superiore ai 120 km/h.": l'accertamento tecnico, al riguardo, aveva concluso col ritenere che "si può affermare con elevata verosimiglianza che nella fattispecie la velocità d'urto dell'auto AT sia stata di almeno 100 km/h."; su quel tratto di strada vigeva il limite di velocità di 50 km/h.; il perito aveva anche rilevato che "sia la AT che la NA erano macchine fuori omologazione per le modifiche apportate al fine di ricavarne una maggiore velocità e stabilità tanto da poterle assimilare ad auto da competizione sportiva". Avendo l'imputato difensivamente dedotto di essere stato tamponato dall'autovettura di ET, riteneva il primo giudice che "la tesi ritenuta più probabile dall'ing. Costantini (perito di ufficio), e cioè quella che esclude la possibilità di un iniziale tamponamento tra la NA e la AT PU e che colloca la collisione della parte anteriore destra della NA con la parte posteriore destra della AT PU dopo l'impatto di questa contro il muretto di cinta, è senza dubbio da condividere", e spiegava le ragioni di tale assunto. Dava, poi, contezza delle ragioni che inducevano a ritenere che alla guida della PU, in quel frangente, vi fosse VO e ne affermava la responsabilità, rilevando: la velocità eccessiva nella circostanza serbata, avendo l'imputato "superato di almeno 70 km/h. il limite di velocità che, nel centro abitato, è di 50 km/h.", ed "anche perché erano stati appena superati un blocco semaforico lampeggiante, una intersezione, un tratto curvilineo ed il veicolo si apprestava ad affrontare un'altra curva"; e la circostanza che "l' imputato ha inoltre gareggiato in velocità, ossia ha posto in essere una manovra per superare la GO e la NA che lo avevano oltrepassato poco prima" 1.3 Sul gravame dell'imputato e del responsabile civile, la Corte di Appello di Genova, con sentenza del 12 giugno 2002, assolveva VO dalla imputazione contestatagli per non aver commesso il fatto e disponeva trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia per procedere nei confronti di ZI ET (conducente della NA).
Premettevano i giudici dell'appello, tra l'altro, che "appare facile enucleare un momento fondamentale, quello costituito da una gara tra possessori di autovetture, tipiche di chi insegue, al contempo, brividi e frustrazioni (...)"; rilevavano che "appare del tutto plausibile che il ON (il conducente della GO abbia stuzzicato il ET e che proprio da loro sia partito quell'accenno di competizione, che costituisce l'antecedente temporale prossimo (ma non logico come si vedrà) della tragedia"; che dalle testimonianze di ON e di altro teste (RO) emergeva "quella serie di reciproci sorpassi, nel cui contesto si situa l'ultimo sorpasso percepito dai testi, quello della PU nei confronti della NA (da cui in precedenza era stata superata) e che si è concluso regolarmente (...)"; che si era trattato "di un unico sorpasso effettuato dalla PU alla NA"; che, "pertanto, quando la PU sparì alla vista di ON e RO, dietro all'ampia semicurva, si trovava in corretto assetto di marcia, ad una velocità che come è convincentemente risultato dagli elaborati peritali, con particolare riferimento a quello, assai accurato ed approfondito del consulente della Corte, prof. Troilo - deve ritenersi eccessiva in relazione solo a un divieto di legge, non alla sua intrinseca idoneità a determinare la perdita di controllo della vettura"; che "pacificamente con il sorpasso da parte della PU nei confronti di tutte le altre autovetture (...) può dirsi conclusa quella, programmata o estemporanea, abbozzata o compiutamente realizzata, competizione fra più vetture, rimanendo solo un momento di non sopita conflittualità fra il conducente della NA e quello della PU"; che, "tirando le fila (...), si può concludere che vi fu un solo sorpasso, in velocità, da parte della PU nei confronti della NA, dopo il quale la PU non iniziò a sbandare, ma concluse regolarmente la propria manovra, con iniziale aumento della distanza nei confronti della vettura sorpassata. A questo punto il ET reagì recuperando terreno ed arrivando a ridosso della PU, mentre ON e RO o riprendevano ad andare per conto loro o, comunque, lasciavano perdere"; che "la teoria del tamponamento" era stata "ritenuta valida con un altissimo margine di probabilità dal prof. Troilo", che "ha dimostrato una compatibilità assoluta fra l'ipotesi di un previo tamponamento e la produzione dell'evento in termini di causa ed effetto (...)"; che "la residua, astratta possibilità che l'evento si sia prodotto per autonomo sbandamento della PU, possibilità che dipende esclusivamente dall'onestà intellettuale del consulente della Corte, invece che dai di lui calcoli (...), va definitivamente esclusa sulla scorta delle emergenze processuali", in particolare "quello dell'incrinatura del parabrezza della NA, lato passeggero che conferma l'urto contro il parabrezza enunciato dalla AN, la quale chiaramente parla di una collisione della NA contro qualcosa, un qualcosa che è stato definitivamente accertato non essere il motore della PU distaccatosi dalla vettura, ma che è stato idoneo a provocare il contraccolpo sul corpo della MO e, aggiungasi, a provocare - 50 metri prima del punto in cui la AT ha raggiunto lo stato di quiete - il distacco del paraurti della NA che, in caso di urto contro il motore fuoriuscito dalla PU, si sarebbe dovuto trovare in loco, ciò che non è avvenuto. Anche il tipo di danno riportato dal paraurti posteriore della PU conferma l'idea di un tamponamento ricevuto dalla NA". Concludevano i giudici dell'appello che "la causa unica dell'evento è da ricondurre al comportamento del ET che non ha ritenuto di dover tempestivamente porre fine, come gli altri, ad una sciocca competizione e non è stato capace di controllare l'incremento di potenza della propria vettura a seguito dell'inserzione del turbo (...)".
2.0 Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova e, per mezzo dei rispettivi difensori, le parti civili GI AN GL e AR GL;
MA IA CE e MA UC;
CH AG e AR NI.
2.1 Il Procuratore Generale denunzia:
a) il vizio di motivazione, sotto il profilo che illegittimamente, e con motivazione solo apparente, la Corte di merito aveva ritenuto che la gara di velocità si fosse conclusa al momento dell'incidente, senza, peraltro, tener conto che l'imputato "qualche secondo prima di essere tamponato da ET, aveva appena concluso una serie di pericolosi sorpassi, eseguiti senza minimamente curarsi dei divieti di sorpasso (...), violando anche il limite di velocità di 50 km/h.", e che, "portata a termine questa serie di pericolosissime manovre, (...) era entrato ('in corretto assetto, scrive l'estensore dell'impugnata sentenza) in curva alla velocità di 120 km/h. che comprova chiaramente la coerenza e la consequenzialità del suo comportamento"; soggiunge che l'affermazione secondo cui "non risulta che quest'ultimo (VO) abbia posto in essere alcuna manovra ostruzionistica", "non è corroborata da alcuna evidenza probatoria". Rileva, altresì, che l'affermazione secondo cui è da escludere il perdurare della gara di velocità è illogica, non tenendo conto del "senso comune" che "non richiede l'esecuzione di manovre ostruzionistiche da parte dei concorrenti per riconoscere una gara di velocità, mentre assegna il giusto valore ad altri elementi indicativi, tra i quali, ovviamente, la condotta di guida e la velocità tenuta dai due piloti, anche in relazione alle caratteristiche del percorso"; e che la stessa sentenza aveva, contraddittoriamente, per un verso ritenuto che la competizione si fosse conclusa, e per altro verso affermato che permaneva una conflittualità non sopita tra VO e ET;
b) il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 40, 41, 113 c.p.. Rileva a tal proposito che "l'evento del reato, al fine dell'applicazione dell'art. 41 c.p., viene fatto coincidere non con la morte delle vittime, ma con la perdita di controllo dell'auto da parte di VO, essendo, invece, evidente che "VO ha perso il controllo del veicolo anche a causa della elevata velocità dell'autovettura al momento dell'impatto contro un edifico posto sul lato della strada e perché, dopo questo schianto, è stato sempre a causa della velocità di partenza dell'autovettura che la stessa ha assunto una terribile velocità di rotazione che ha causato l'espulsione dei giovani trasportati come proiettili", sicché egli, in ogni caso, "ha certamente concorso a determinare il vero evento del reato, cioè la morte dei suoi tre amici (...)". Soggiunge, richiamando l'art. 141 C. d. S., ed in riferimento all'art. 113 c.p., che, "anche accettando per ipotesi che VO avesse improvvisamente deciso di abbandonare la gara, ciò non toglie che ET abbia tentato il sorpasso ed abbia tamponato l'auto dell'avversario proprio e solo perché riteneva ancora aperta la competizione a causa dell'atteggiamento tenuto dall'altro conducente fino a quel momento (...): il tamponamento che dà luogo allo schianto mortale fu conseguenza diretta della violazione del divieto di gareggiare in velocità che inevitabilmente condiziona e determina la condotta di tutti gli altri".
2.2 GI AN GL, AR GL, MA IA CE e MA UC, con atti di identico contenuto, denunziano:
a1) il vizio di motivazione, sotto il profilo che, avendo la Corte territoriale ritenuto che "vi fu una gara di velocità, alla quale l'imputato VO certamente partecipò", illogicamente aveva poi ritenuto che l'imputato avesse abbandonato la gara, sul rilievo che non risultava (non che fosse stato accertato) che avesse posto in essere "alcuna manovra ostruzionistica", non essendo plausibile "che la gara si sia conclusa con il sorpasso di VO su ET, dato che entrambi anche dopo tale manovra proseguivano a forte velocità (...)", ed avendo la sentenza impugnata pure richiamato la "non sopita conflittualità" tra i due conducenti;
b) il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 40,41 113 c.p., al riguardo proponendosi censure analoghe a quelle fatte valere dal Procuratore Generale.
2.3 Censure sostanzialmente analoghe propongono anche CH AG e AR NI, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e di violazione di legge.
2.4 Le ricorrenti parti civili hanno prodotto, per mezzo del sostituto difensore, motivi nuovi, con i quali ulteriormente si illustrano i dedotti vizi di motivazione e di violazione di legge.
3. I ricorsi sono fondati.
Ed invero, i giudici dell'appello danno atto di "un momento fondamentale, quello costituito da una gara tra possessori di autovetture (...)", con "quella serie di reciproci sorpassi, nel cui contesto si situa l'ultimo sorpasso percepito dai testi, quello della PU nei confronti della NA (da cui in precedenza era stata superata) e che si è concluso regolarmente", altrove facendo riferimento ad una `programmata o estemporanea, abbozzata o compiutamente realizzata, competizione fra più vetture", ad una "sciocca competizione". Se, dunque, come mostra di ritenere la sentenza impugnata, l'imputato partecipò a tale "gara", a tale "programmata o estemporanea, abbozzata o compiutamente realizzata, competizione", a tale "sciocca competizione", del tutto illogicamente poi i giudici del merito hanno ritenuto che "con il sorpasso da parte della PU nei confronti di tutte le altre autovetture (...) può dirsi conclusa" quella "gara" o "competizione", pur dando atto che rimaneva "solo un momento di non sopita conflittualità fra il conducente della NA e quello della PU": il sorpasso, invero, è, di per sé, un momento fisiologico della gara, nella quale si inserisce costituendone momento di esplicazione e di svolgimento;
che dopo il sorpasso la competizione fosse terminata non può certo evincersi solo dalla regolarità della manovra eseguita, ma deve essere ragguagliata a tutte le altre circostanze connotative della condotta, che diano conclusiva contezza, anche in termini temporali, del soggettivo abbandono del comportamento di "gara" e dell'oggettivo venir meno dell'iniziale reciproco comportamento antagonista. E dando atto i giudici del merito che, dopo avere l'imputato concluso "regolarmente la propria manovra", vi fu un "iniziale aumento della distanza nei confronti della vettura sorpassata", hanno omesso di valutare se tale "aumento della distanza" non dovesse logicamente inserirsi in una condotta prosecutrice dell'iniziale comportamento antagonista, volto a superare il veicolo sorpassato ed a tenerlo a distanza;
e se, come si assume, "il ET reagì recuperando terreno ed arrivando a ridosso della PU", evidentemente per sorpassare a sua volta il veicolo antagonista, tanto non comportasse, ove la competizione fosse cessata quanto meno negli intendimenti del solo imputato, per un verso una radicale riduzione di velocità dell'auto di VO, e per altro verso l'obbligo di agevolare la manovra di sorpasso, ai sensi dell'art. 148.4 C.d.S.: ed è appena il caso di rilevare che tale norma impone, appunto, di agevolare il sorpasso, non di evitare "alcuna manovra ostruzionistica", come pure si richiama nella sentenza impugnata;
né la circostanza che l'imputato non "abbia posto in essere alcuna manovra ostruzionistica" può logicamente essere assunta, di per sé, ad indice certo ed appagante dell'intervenuto abbandono di quel comportamento antagonista, della "gara", giacché l'assenza di comportamenti ostruzionistici ben possono afferire solo alla "regolarità", ossia alla comportamento leale, che anche dai partecipanti ad una competizione, come quella che occupa o quale che essa sia, ci si attende.
Non può ritenersi aver obbedito alle regole della logica la valutazione delle circostanze fattuali tutte evidenziate nella sentenza impugnata senza la considerazione del dato coessenziale, in termini connotativi della condotta ed eziologici in riferimento all'evento prodottosi, della velocità serbata dall'imputato nella circostanza in questione: dando atto la sentenza di primo grado che questi aveva "superato di almeno 70 km/h. il limite di velocità che, nel centro abitato, è di 50/km/h", e "in corrispondenza di una curva sinistrorsa (...), ad una distanza di circa 150 metri dal muretto di recinzione", non diversamente contestato tale dato, hanno omesso i giudici del gravame di spiegare come esso, pur dopo l'eseguito "unico sorpasso", si concili con il ritenuto abbandono, a quel momento, dell'iniziale comportamento antagonista rilevato;
e, per altro verso, in ogni caso, di dare compiuta contezza del perché, incalzando il ET l'auto dell'imputato sino a giungergli a ridosso, e quindi nel contesto di una avvertita manovra di sorpasso e di prevedibili manovre che avrebbero potuto dar luogo ad urti tra le due autovetture, ove quella manovra non venisse agevolata o il conducente antagonista la svolgesse imperitamente, quella eccessiva velocità mantenuta dall'imputato perdesse del tutto ogni valenza concausale rispetto all'evento prodottosi, tenuto conto che, come correttamente deduce il P.G. ricorrente, ai sensi dell'art. 41.2 c.p. la valenza della causa sopravvenuta ad escludere il rapporto di causalità va riferita alla sufficienza o meno, "da sola", a determinare l'evento, cioè, nella specie, gli eventi lesivi realizzatisi, e che la causa sopravvenuta da sola idonea a determinare l'evento, è quella del tutto avulsa dalla condotta del reo, operante con assoluta autonomia, sottratta al suo controllo ed alla sua prevedibilità, del tutto anormale ed eccezionale nella serie causale: donde la conseguente ineludibilità anche della valutazione se l'omesso rispetto del limite di velocità imposto, in quegli evidenziati termini, abbia causalmente contribuito alla determinazione di tale evento, attese le modalità e connotazioni tutte del fatto, anche nella ritenuta sussistenza di altra causa sopravvenuta.
4. La impugnata sentenza va, dunque, annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Genova, cui si ritiene opportuno demandare anche il regolamento tra le parti delle spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di Appello di Genova, cui demanda anche il regolamento delle spese tra le parti per questo grado del giudizio.
Così deciso in Roma, 9 aprile 2003.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 17 GIUGNO 2003.