Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/04/2003, n. 25923
CASS
Sentenza 9 aprile 2003

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Massime1

Qualora più autovetture diano luogo, lungo una pubblica via, ad una gara di velocità, il fatto che una delle stesse, dopo aver effettuato l'ultimo sorpasso, venga tamponata da un'altra e il conducente del primo mezzo perda perciò il controllo del veicolo, non esclude la sua concorrente responsabilità in ordine ai fatti lesivi o mortali da ciò derivati, ove non risulti che con la suddetta manovra di sorpasso la gara di velocità fosse effettivamente cessata (Nella specie, in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito che aveva assolto il conducente del veicolo tamponato senza spiegare come l'eccessiva velocità da lui mantenuta dopo aver effettuato il sorpasso potesse conciliarsi con la ritenuta cessazione della gara).

Commentario1

  • 1Nesso di causalità: dall’inquadramento normativo alla dimensione concettuale
    Stefanelli Eleonora · https://www.diritto.it/ · 2 maggio 2017

    I. Premessa: fondamento normativo. Norme operanti in sede civile Molti sono stati gli sforzi compiuti, sia in ambito giurisprudenziale che dottrinale, circa la definizione, sotto il profilo concettuale, del nesso di causalità. Questo perché le norme non forniscono una esaustiva qualificazione, limitandosi, invero, a discorrere in maniera generica di “rapporto causale ed eziologico intercorrente tra la condotta e l'evento”. In tal senso, è possibile guardare alle disposizioni normative positivizzate tanto nel codice civile quanto nel codice penale. Partiamo dall'ambito civilistico. Il referente normativo è sicuramente rappresentato dall'art. 2043 c.c., il quale riconduce tra i requisiti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/04/2003, n. 25923
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25923
Data del deposito : 9 aprile 2003

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