Sentenza 15 novembre 2016
Massime • 1
È abnorme il provvedimento del GIP che, sulla richiesta di archiviazione e conseguente dissequestro proposta dal pubblico ministero, si limiti a restituire gli atti a quest'ultimo, affinchè provveda in ordine al dissequestro, senza pronunciarsi nel merito della richiesta di archiviazione, determinando in tal modo una indebita regressione del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2016, n. 14771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14771 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2016 |
Testo completo
1477 1 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/11/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. GIACOMO FUMU * 2046 N. - Consigliere - Dott. DOMENICO GALLO - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. UGO DE CRESCIENZO N. 29101 2016 - Consigliere - Dott. STEFANO FILIPPINI - Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI nei confronti di: RU AR N. IL 19/11/1978 avverso l'ordinanza n. 109/2016 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 05/07/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. El te Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre per Cassazione avverso il decreto 5.7.2016 con il quale, il Giudice delle indagini preliminari, senza pronunciarsi in merito alla richiesta di archiviazione del procedimento penale n. 11764/16 Rgnr, a carico di RU LA per il delitto di cui all'atr. 648 cod. pen., ha disposto la restituzione degli atti all'Autorità inquirente perchè procedesse al dissequestro e alla restituzione di quanto oggetto di sequestro probatorio. L'ufficio ricorrente denuncia il provvedimento adottato per abnormità Il ricorso è fondato e va accolto. Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che il Giudice delle indagini preliminari, richiesto di una pronuncia di archiviazione e dei susseguenti incombenti relativi al dissequestro del corpo del reato, si è limitato ad una semplice restituzione degli atti al pubblico ministero, perchè provvedesse questi al dissequestro, senza esprimere alcuna pronuncia in merito alla richiesta di archiviazione del procedimento penale. Come ha rilevato il Procuratore Generale di questa Corte nelle proprie conclusioni scritte, nella specie si è verificata una indebita regressione del procedimento, che è sintomo di abnormità del provvedimento che l'ha determinmata. Infatti è da considerarsi abnorme la decisione con la quale il G.I.P. a fronte della richiesta del P.M. di emettere decreto di archiviazione, invece di adottare alcuno dei provvedimenti che il codice di rito gli consente, vale a dire disporre l'archiviazione, chiedere approfondimento di investigazione, invitare il P.M. ad elevare rubrica, restituisca gli atti al Procuratore della Repubblica per provvedere al dissequestro di oggetti a suo tempo sottoposti a vincolo di cautela reale ai fini probatori. In tale caso si realizza infatti una situazione patologica stasi del procedimento penale. Per le suddette ragioni il provvedimento impugnasto va annulato con restituzione degli atti al Tribunale di Napoli, per lo ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso il 15/11/2016 Il Consigliere Estensore UGO DE CRESCIENZO Il Presidente GIACOMO FUMU DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 24 MAR. 2017 ย YA DI CASS I Cancelliere CANCELLIERE T R Claudia Pianell O C