Sentenza 23 luglio 2013
Massime • 1
L'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 cod. civ. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e conseguentemente nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione.
Commentario • 1
- 1. Appalto in condominio: la guida completaAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 1 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/07/2013, n. 17874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17874 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 25210/2007
Dott. ODDO Massimo - Presidente -
Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere -
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere -
Dott. MATERA Lina - Consigliere -
Dott. CARRATO Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20586-2007 proposto da:
NG RG [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZIONALE 204, presso lo studio dell'avvocato BOZZA VENTURI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLARIZIA ANGELO;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CALTANISSETTA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN GIACOMO 22, presso lo studio dell'avvocato COMUNALE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato SCICHILONE ALDO;
- controricorrente -
e contro
DO CA, AN ZO, DETR LE, NA GA MO, LA AN, DD ME, MI CI, NA NU, GU AN, ZA OR, PP RO, AN ZI, AG RI;
- intimati -
sul ricorso 22034-2007 proposto da:
AN OR [...], AN NZ [...], AN IA [...], AN AN [...], AN LE [...], tutti eredi beneficiari del proprio padre AN ZO , elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato ALESSI GA, rappresentati e difesi dall'avvocato LUPO LE;
- ricorrenti -
contro
NG RG [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZIONALE 204, presso lo studio dell'avvocato BOZZA VENTURI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLARIZIA ANGELO;
- controricorrente -
e contro
NA NU, NA GA MO, MI CI, PI RO, DETR LE, AN ZI, GU AN, DU ME, ZA OR, DO CA, LA AN;
- intimati -
sul ricorso 25207-2007 proposto da:
DO CA, LA AN, NA NU, DD ME, MI CI, NA GA MO, AG RI, DI TI NA, DETR LE, ZA OR, GU AN, AN AZ , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 63, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNETTI GIANLUCA, rappresentati e difesi dall'avvocato LIMUTI OSVALDO;
- controricorrenti ricorrenti incidentali -
contro
AN IA, AN LE, AN OR, NG RG, AN NZ, AN AN;
- intimati -
sul ricorso 25210-2007 proposto da:
DETR LE, NA NU, DI TI NA, MI CI, DU ME, GU AN, LA AN, AN AZ, DO CA, NA GA MO, ZA OR, AG RI , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 63, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNETTI GIANLUCA, rappresentati e difesi dall'avvocato LIMUTI OSVALDO;
- controricorrenti ricorrenti incidentali -
contro
NG RG, AN ZO, COMUNE DI CALTANISSETTA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 77/2007 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 22/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito l'Avvocato BOZZA VENTURI Alessandro, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dei ricorsi incidentali, deposita ulteriori note di replica;
udito l'Avvocato ERRIQUEZ Giuseppe, con delega depositata in udienza dell'Avvocato LIMITI Osvaldo, difensore dei controricorrenti e ricorrenti incidentali che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 10.7.1993 AL MI, NU IN, CO UC, LE DEUT, GA EL NA, NI AR, VA ZA, ZI BL, LO LA, AN AV, IO GN e CO OP , quali assegnatari in proprietà di rispettivi alloggi realizzati nell'anno 1988 dalla Cooperativa Edilizia Villaggio Nuova Polizia in Caltanissetta, citarono al giudizio del locale tribunale l'imprenditore edile VI NE e l'ing. OR OR, nelle rispettive qualità di appaltatore e progettista- direttore dei lavori, per sentirli condannare in solido, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., al pagamento delle somme necessarie per la esecuzione delle opere atte ad eliminare i gravi vizi di costruzione, che assumevano essersi manifestati, a partire dal 1990, attraverso lesioni in graduale aumento ed ancora in atto, come constatato dal locale ufficio del Genio Civile, nella palazzina e negli appartamenti.
Costituitosi il NE, contestò il fondamento della domanda, eccependo di essersi rigorosamente attenuto alle previsioni progettuali, corredate da relazione geologica, e chiamò in causa, a tanto autorizzatoci Comune di Caltanissetta, quale ritenuto responsabile dei dissesti, dovuti a lavori di scavo eseguiti a monte della palazzina, modificanti il naturale originario corso delle acque.
Costituitosi, successivamente, anche il OR, negò ogni propria responsabilità, sull'essenziale rilievo che la sua progettazione era stata preceduta da una relazione geologica, curata da altro professionista, incaricato dalla cooperativa committente. Il Comune di Caltanissetta, costituitosi, contestò ogni propria responsabilità. Ammessa ed espletata consulenza tecnica di ufficio, disposti chiarimenti dal c.t.u., cui venne affiancato un secondo ausiliare, acquisita la seconda comune relazione, con sentenza n. 565 del 2003 la domanda venne accolta, nei solidali confronti dei due convenuti, liquidandosi i danni in Euro 46.286,93, oltre a rivalutazione e interessi, pari ai due terzi della spesa complessiva, nelle more sostenuta dagli attori secondo le indicazioni dei c.t.u., per il consolidamento del fabbricato, in Euro 47.000,00 per i lavori di ripristino, non ancora effettuati, da eseguire nei locali seminterrati e nel prospetto dello stabile ed in Euro 15.000,00 per il mancato uso dei suddetti locali, assolvendosi infine il Comune dalla responsabilità dedotta nella relativa chiamata. Proposti appelli sia dal NE, sia dal OR, rispettivamente resistiti dagli appellati, con proposizione di appello incidentale da parte degli originari attori, la Corte di Caltanissetta, con sentenza del 1/22.3.2007 rigettava i gravami, confermando integralmente la sentenza impugnata, sulla scorta di articolato esame delle risultanze delle consulenze tecniche, ritenendo in particolare che i cedimenti graduali delle fondazioni, esclusa ogni incidenza dei lavori eseguiti dal Comune e dei successivi eventi alluvionali, fossero dovuti all'inadeguato posizionamento delle stesse su un piano di sedime argilloso poco compatto, non essendosi tenuto conto, in sede di progettazione tecnica e di esecuzione, dei suggerimenti contenuti nella relazione geologica. Le spese tra le parti principali venivano regolate, conformemente a quelle di primo grado, con condanna degli originari convenuti al pagamento per due terzi e compensazione per il resto, quelle del Comune poste a carico intero degli appellanti principali. Contro la suddetta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione, con atti rispettivamente notificati il 19 e 27 luglio 2007, il OR e gli eredi, in epigrafe indicati, del NE, nelle more defunto, il primo esponendo un motivo, gli altri due. Hanno resistito con rispettivi comuni controricorsi l'MI e ON (tra cui, per il defunto CO UP, la vedova ed erede NA Di FO), proponendo, nell'uno e nell'altro atto, ricorsi incidentali condizionati di identico contenuto. Ha inoltre resistito al primo ricorso (non essendogli stato notificato anche quello del NE) il Comune di Caltanissetta, con rituale controricorso. È stata infine depositata per il GI una memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dispone preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto diretti contro la medesima sentenza, di tutti i suesposti ricorsi, dei quali quello del OR va considerato principale, in ragione dell'anteriorità della notifica.
Con l'unico motivo di quest'ultimo vengono dedotte "violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c.; mancata applicazione dell'art. 1176 c.c., comma 2. Difetto, insufficienza, contraddittorietà e lacunosità della motivazione su punti decisivi della controversia. Errore e travisamento degli atti processuali". Il mezzo d'impugnazione si articola su quattro distinte censure proponenti i seguenti rispettivi quesiti conclusivi ex art. 366 bis c.p.c.:
1) "dica l'ecc.ma Corte di Cassazione se la Corte d'Appello di Caltanissetta, incorrendo in violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. ed in omessa applicazione dell'art. 1176 c.c., comma 2, abbia erroneamente applicato tale disposizione nei riguardi dell'attuale ricorrente nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori o, in subordine, nella sola qualità di progettista";
2) "dica, etc. se...abbia compiuto un'erronea ascrizione di responsabilità all'ing. OR, posto che non rientrano nelle competenze del progettista architettonico elaborare soluzioni strutturali attinenti alle fondazioni";
3) "dica etc. se...abbia compiuto un'erronea ascrizione di responsabilità all'ing. OR, posto che non rientrava nelle competenze del direttore dei lavori mettere in discussione le soluzioni adottate nella pregressa progettazione e nella relazione geologica le quali sono state, nella specie, in toto rispettate, tenuto anche conto che in fase realizzativa non si erano evidenziati dati o indizi oggettivi atti ad indurre ad un ripensamento delle scelte progettuali e fondali";
4) "dica l'ecc.ma Corte di Cassazione se la Corte d'Appello di Caltanissetta, incorrendo in difetto di pronuncia su punto decisivo della controversia, abbia omesso di decidere sul motivo di appello di concernente la quantificazione del danno ascritto dal Giudice di primo grado all'odierno ricorrente, ed abbia comunque errato nel quantificare il danno de quo senza considerare il maggior costo tra quanto speso per le opere di consolidamento e quanto si sarebbe dovuto spendere realizzando le medesime opere in fase di costruzione".
Con il primo motivo del loro ricorso gli eredi NE lamentano, con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 5, "omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.p.c.", formulando il seguente quesito:
"dica l'ecc.ma Corte di Cassazione se la Corte d'Appello di Caltanissetta omettendo di motivare su un punto decisivo della controversia ed incorrendo in violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. in ordine ai principi che regolano la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e D.L. in relazione alla natura e consistenza del suolo abbia compiuto un'erronea ascrizione di responsabilità solidale alla impresa NE ed all'ing. GI, considerato anche che le soluzioni previste nel progetto e nella relazione geologica sono state nella specie rispettate e che in fase realizzativa non si sono evidenziati dati o indizi oggettivi atti ad indurre ad un ripensamento delle scelte progettuali e fondali";
Con il secondo motivo del suddetto ricorso si deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, "omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia" formulando il seguente quesito:
"dica l'ecc.ma Corte di Cassazione se la Corte d'Appello di Caltanissetta incorrendo in difetto di pronuncia su punto decisivo della controversia abbia omesso di decidere sul motivo di appello concernente la quantificazione del danno ascritto dal Giudice di primo grado in solido alla impresa NE ed all'ing. OR ed abbia comunque errato nel quantificare il danno de quo senza considerare il maggior costo tra quanto speso per le opere di consolidamento e quanto si sarebbe dovuto spendere realizzando le medesime opere infuse di costruzione".
Tanto premessola anzitutto respinto per manifesta infondatezza il primo profilo di censura del ricorso OR, che si pone in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, configurando l'art. 1669 c.c. una sorta di responsabilità extracontrattuale, analoga a quella aquiliana, nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore - costruttore del fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, anche tutti quei soggetti, che prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano comunque contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione (v., tra le altre, Cass. nn. 19868/09, 3406/06, 13158/02, 4900/93). Il secondo profilo di censura del suddetto ricorso è inammissibile, sia perché si risolve nella proposizione di una nuova eccezione, implicante un accertamento di fatto (quella secondo cui l'ing. OR avrebbe curato soltanto gli aspetti architettonici ed urbanistici della progettazione), che non risulta specificamente dedotta in sede di merito (dove detto convenuto, pur ascrivendo le scelte essenziali alla relazione geologica cui si sarebbe attenuto, comunque non negò di aver redatto il "progetto tecnico"), sia per irrilevanza.
Al riguardo va considerato che la dedotta circostanza non sarebbe sufficiente ad escludere la responsabilità del ricorrente, per culpa in vigilando, quale direttore dei lavori, incarico comportante il compito di accertarsi nel corso dell'esecuzione dell'opera della rispondenza della stessa, quand'anche conforme al progetto predisposto dal committente o da altri per lui, alle regole della buona tecnica costruttiva e di sicurezza e di disporre la sospensione dei lavori in caso negativo. A tanto aggiungasi che, con incensurabile accertamento di fatto basato sulle concordi risultanze degli accertamenti compiuti da due consulenti tecnici, i giudici di merito hanno anche acclarato che la realizzazione dell'opera eseguita dalla ditta appaltatrice, sotto la direzione dell'ing. GI, nell'impianto delle fondamenta si era discostata dalle indicazioni fornite dalla relazione geologica;
il che evidenzia ulteriormente l'irrilevanza della censura suddetta.
Il terzo profilo del ricorso OR ed il primo motivo del ricorso degli eredi NE, da esaminarsi congiuntamente perché contenenti doglianze sostanzialmente identiche o comunque connesse, vanno respinti per infondatezza, risolvendosi nella proposizione di palesi censure in fatto, non evidenzianti malgoverno di sorta delle citate norme di diritto, ne' dei canoni della logica, avverso l'esauriente ed analitica motivazione esposta dalla corte di merito, che si è basata, come si è già detto, sulle concordi conclusioni dei due ausiliari officiati quali consulenti tecnici, senza incorrere in alcuna lacuna argomentativa o contraddittorietà testuale, confermando in particolare l'accertamento che l'esecuzione dell'opera, nella sua più importante e decisiva fase, costituita dalla scelta del piano di sedime su cui realizzare le fondamenta, si era discostata dalle indicazioni contenute nella relazione geologica, in concreto impiantando uno dei due corpi di fabbrica su suolo di consistenza argillosa e di cedevole tenuta, senza adottare gli accorgimenti prescritti dal geologo (v. pag. 13, n. 2, sentenza impugnata). Di tale inosservanza correttamente, dunque, si è fatto carico sia all'impresa costruttrice, non essendo stata dimostrata la qualità di nudus minister dell'appaltatore, tenuto pertanto in ragione della competenza tecnica richiesta in chi eserciti professionalmente siffatte attività, a segnalare le controindicazioni esecutive alla committenza, sia al direttore dei lavori, preposto, anch'egli professionalmente, alla vigilanza dell'opera non solo in ordine alla conformità alle scelte progettuali, ma anche alle regole della buona tecnica e della sicurezza, quali che fossero le anzidette.
Fondati, invece, risultano il quarto profilo del ricorso OR ed il secondo motivo di quello degli eredi NE, sussistendo l'omissione di pronunzia dall'uno e dagli altri ricorrenti denunciata.
Come si rileva dalla stessa narrativa della sentenza impugnata (pag. 8, secondo periodo, pag. 9, penultimo periodo), sia il OR, sia gli eredi NE avevano, con il terzo motivo dei rispettivi appelli, in subordine espressamente impugnato la quantificazione del danno, con le specifiche censure, in questa sede riportate nei motivi e sintetizzate nei quesiti.
Ma su tali motivi di gravame la corte di merito tace del tutto, così palesemente incorrendo nella violazione dell'art. 112 c.p.c., sostanzialmente denunciata dai ricorrenti, che sia pur impropriamente citando, nella titolazione, l'art. 360 c.p.c., n. 5, correttamente lamentano, nella parte espositiva e nel quesito, il vizio di "omessa pronunzia".
L'accoglimento, sia pur nei limiti suesposti, dei due ricorsi, comporta la necessità dell'esame dei ricorsi incidentali condizionati, di identico contenuto, proposti dai resistenti. Con tali ricorsi vengono proposti due motivi, con rispettivi quesiti ex art. 366 bis c.p.c., ciascuno deducente ex art. 360, n. 5 omessa pronunzia su punto decisivo della controversia, in relazione, il primo, all'art. 1669 c.c., il secondo, all'art. 1226 c.c., basati sulla comune premessa che il OR ed il NE sarebbero incorsi in una concorsuale responsabilità ancor più grave di quella ravvisata dalla corte di merito, che non si sarebbe pronunziata al riguardo, consistita nella "difforme realizzazione delle fondazioni dei due corpi di fabbrica, rispetto al progetto originario, realizzando una sola trave, anzicché due travi separate e giuntate, ed appoggiando i muri di sostegno perimetrali, non aventi struttura autonoma, sulla zattera delle travi di fondazioni" (v. quesiti). Da tale ulteriore e più radicale profilo di responsabilità sarebbe derivata l'integrale e solidale responsabilità dei due convenuti, non riducibile di un terzo, come ritenuto dai giudici di merito, per danni ancor più rilevanti di quelli riconosciuti nelle sentenze, indebitamente oggetto di valutazione equitativa. Anche tali motivi sono meritevoli di accoglimento, considerato che l'MI e gli altri originari attori avevano proposto (v. conclusioni trascritte nell'epigrafe, a pag. 5 p.p. della sentenza impugnata) appello incidentale diretto alla più ampia ed esclusiva affermazione di responsabilità, segnatamente per le specifiche ragioni sopra riportate, oltre che per l'aumento nel quantum del risarcimento. Ma al riguardo la corte, nel rigettare tale gravame, si è limitata ad un generico richiamo alle motivazioni della sentenza di primo grado, omettendo di motivare sulla particolare questione dedotta dagli appellanti incidentali, che avevano prospettato una circostanza che, se verificata, avrebbe imposto una radicale revisione del riparto di responsabilità adottato dal primo giudice, oltre ad incidere sul quantum risarcitorio.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alle reciproche censure accolte, con rinvio ad altra Corte d'Appello, che si designa in quella di Catania, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, ad esclusione di quelle relative ai rapporti OR - Comune di Caltanissetta. Avendo, infatti, il ricorrente principale inutilmente evocato, nel contesto di un processo con cause scindibili, l'ente territoriale, pur senza proporre alcuna censura che ne implicasse la responsabilità, esclusa dai giudici di merito con statuizione ormai passata in giudicato, il suo ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti di tale intimato, con conseguente condanna ex art. 91 c.p.c. alle spese della relativa costituzione e difesa, che si liquidano come da dispositivo, cui ha dato causa.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie, nei rispettivi limiti del quarto profilo dell'unico motivo e del secondo motivo, quelli proposti da OR OR e da NE AN, VA, LE e Provvidenza, rigettandoli nel resto;
accoglie, altresì, i ricorsi incidentali proposti da AL MI, NU IN, CO UC, LE DEUT, EL GA NA, NI AR, VA ZA, ZI BL, LO LA, AN AV, IO GN e NA Di FO;
cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Catania;
dichiara inammissibile nei confronti del Comune di Caltanissetta il ricorso del OR, che condanna alle relative spese, in misura di complessivi Euro 2.700,00, di cui 200 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2013