Sentenza 2 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/05/2001, n. 6164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6164 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2001 |
Testo completo
E N 6 1 8 C.C. 59. O 5 9 I 1 . Z / A N 4 / R 6 O T 3 B LICA ITALIANA S . I . R L . B G L P E . A A R D T . L U B A B E A I OGGETTO D D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T R 6 1 64/01 I T 1 E S A 3 T N IVA: fatture per 1 E S N S NE RTE operazioni inesistenti E E I S N T A E A SEZIONE IVILE V - TRIBUTARIA M composta dai Magistrati: Presidente R.G. N. 6240/98 CARBONE Dott. Vincenzo Cons. relatore Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron. 13688 Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE DI BLASI Ud. 25.1.2001Consigliere Dott. Antonino ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI COSSAZIONE CAMPIONE CIVILE sul ricorso iscritto al n. 6240 R.G. 1998, proposto N. 59115 da CENTRO CARNI CONGELATE S.r.l, in persona del legale rappresentante 'pro tempore' PILOTTO GIANCARLO, e quest'ultimo in proprio, entrambi rappresentati e difesi, con procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Ferdinando BONON e prof. Francesco D'AYALA VALVA, domiciliatario in Roma alla via Boccioni 4;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello 4 Stato, domiciliataria in Roma alla via del Portoghesi 12; 0 1
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto in data 24 ottobre 1997, depositata col n. 61/11/97 il 6 febbraio 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 25 gennaio 2001: il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Bonon per i ricorrenti e l'avv. Caputi lambrenghi per il - controricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo A seguito di verifica della G. di F., l'Ufficio I.V.A. di Padova emise avvisi di rettifica ed atti di irrogazione di sanzioni, seguiti da cartella esattoriale, nei confronti della S.r.l. Centro Carni Congelate corrente in Tombolo, per avere utilizzato fatture, emesse dalla Nord Est Trade S.r.l. di Sorriva di Sovramonte per complessive lire 1.000.655.000, relative ad operazioni inesistenti (con i.v.a. di lire 190.124.000, pene pecuniarie per lire 228.870.000 ed interessi in lire 42.708.000). Impugnati tali atti dalla contribuente, sulla resistenza dell'Ufficio la Commissione Tributaria Provinciale di Padova, con sentenza n. 153 del 27 giugno - 7 dicembre 1996, riuniti i ricorsi, dichiarata cessata la materia del contendere per sanatoria della lite in ordine a due di essi, respinse i restanti, avverso l'avviso di rettifica e quello di irrogazione delle sanzioni nonché contro la cartella esattoriale. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, investita 2 del gravame della Società contribuente fondato sull'assunto di veridicità delle operazioni fatturate e, correlativamente, d'inconsistenza della rettifica e degli atti connessi e conseguenti -, lo ha respinto con sentenza del 24 ottobre 1997 depositata col n. 61/11/97 il 6 febbraio 1998. In essa, negata la rilevanza di una sentenza di non luogo a procedere, resa sulla vicenda dal g.i.p. del Tribunale di Padova, si ribadisce che la rettifica ha trovato fondamento in fatti 'di estrema serietà' - non superati dalla contraria assertiva della contribuente - nonché dalla dichiarazione a suo tempo resa dall'amministratore della Nord Est Trade S.r.l. Per la cassazione ricorre il legale rappresentante della Società, anche in proprio, giusta atto notificato in data 8 aprile 1998, articolando due motivi illustrati da memoria.. Resiste l'Amministrazione finanziaria, con controricorso notificato il 18 maggio seguente. Motivi della decisione Denunziano i ricorrenti, col primo mezzo, violazione di legge ed, in particolare, degli artt. 54 e 56 del d.P.R. 633/1972, e, col secondo, sotto profili diversi, il difetto di motivazione. Sotto il primo riguardo, si dolgono che la rettifica sia derivata dalla verifica eseguita presso la fornitrice Nord Est Trade S.r.I., con mera estrapolazione dalla propria contabilità delle fatture emesse da tale società, sulla generica e non convalidata presunzione di falsità delle fatture stesse e, quindi, di infedeltà della dichiarazione;
aggiungono che alla conseguente violazione del cit. art. 54 si aggiunge quella del 3 successivo art. 56, mancando nell'avviso di rettifica ogni indicazione dei fatti certi posti a base della presunzione, carenza, quest'ultima, erroneamente non rilevata in sede di merito. Sotto il secondo profilo, censurano come segue la laconica motivazione della sentenza impugnata: A) sull'affermata esistenza di un 'fittizio triangolo', non è dato riscontrare un preciso riferimento con l'attività di verifica, poiché nel verbale relativo alla fornitrice si ipotizza l'emissione di fatture per operazioni non reali ed in quello a carico della contribuente si ritiene puramente e semplicemente la falsità delle operazioni riportate, con procedimento logico che conferma la violazione dell'art. 54 cit.; B) circa l'asserzione d'estrema serietà dei fatti posti a sostegno della verifica e, per contro, del carattere di 'mero assunto difensivo' delle contestazioni mosse dalla contribuente, rilevano l'indebita inversione dell'onere della prova ad opera del giudice ''a quo', che, mentre non ha verificato l'affermazione dei verbalizzanti sulla cessione di carne a prezzi irrisori dalla Nord Est Trade S.r.I., non ha esaminato la documentazione prodotta dalla contribuente (relazione tecnica in ordine alla congruità dei prezzi, bolle di accompagnamento dei quantitativi acquistati, assegni emessi per i pagamenti corrispondenti) nonché, ulteriormente, la censura alla decisione di primo grado circa l'indebito ricorso al 'notorio'; C) quanto al riferimento al fenomeno del 'pentitismo' ed alle dichiarazioni rese dall'amministratore della società cessionaria, non si è adeguatamente considerato che la falsità delle fatture era stata riferita a soggetto diverso dalla ricorrente odierna;
D) sui richiami alla sentenza di non doversi procedere, resa dal g.i.p. in sede penale, a parte l'erroneo riferimento ad una insussistente pregiudizialità, l'omessa considerazione di ogni necessario 'spunto di riflessione' circa l'esito del giudizio penale;
E) il tutto, con inevitabile conseguenza del carattere meramente apodittico della conclusione, circa l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. L'Amministrazione resistente oppone l'infondatezza del ricorso, puntualizzando, in ordine al primo mezzo, che i fatti noti, posti a base del procedimento presuntivo, rivestono carattere di certezza, e che quello ignorato rivela - come è necessario e sufficiente - il carattere della possibilità; ed affermando, in relazione al secondo, la congruità e la correttezza della motivazione. Il ricorso è fondato, nei termini appresso specificati. Procedendo all'esame congiunto dei due mezzi di cassazione - intimamente connessi -, si osserva che il giudice del merito ha ->> condiviso la ricostruzione dell'Ufficio perché fondata su 'fatti di estrema serietà', contrastati dal contribuente attraverso deduzioni rimaste invece 'allo stato di mero assunto difensivo'. La motivazione tuttavia, prima ancora che insufficiente, si rivela puramente apodittica. Nella sentenza impugnata si ribadisce l'istituzione di un 'fittizio triangolo' (allevatore - primo acquirente - secondo acquirente) individuato dalla polizia tributaria in ordine alle operazioni oggetto di fatturazione, attraverso il richiamo ai fatti medesimi 'come innanzi elencati' nonché alle argomentazioni 'dettagliatamente 5 esposte nella sentenza di primo grado'. E nondimeno, mentre i primi - presumibilmente da ragguagliare alla semplice affermazione di attendibilità delle 'circostanze assunte dai verbalizzanti con preciso riferimento alle fatture per cui è causa' - non sono individuabili in alcuna parte della sentenza (nemmeno in quella espositiva), le seconde non vengono riportate, neppure per cenni, in nessun passo del provvedimento. Si tratta di carenze che non consentono di individuare una qualche 'ratio decidendi', tanto più con riguardo al gravame del contribuente, a sua volta relegato nella parte - narrativa al rango di ripetizione delle ragioni dell'impugnativa originaria. Né il sillogismo giudiziale appare ricostruibile attraverso la valutazione delle prospettazioni difensive espressamente riferite alla fase della discussione. Escluso infatti ogni rilievo in ordine ad una sentenza di non luogo a procedere del g.i.p. di Padova non meglio individuata, e comunque non incidente sul processo tributario perché non resa a seguito di dibattimento -, in tale sede si sottolinea come il giudice penale non abbia 'tenuto conto della dichiarazione fatta dall'amministratore della Nord Est Trade S.r.l.'. Ma non soltanto si omette ogni concreto riscontro dell'affermato impiego di fatture per operazioni inesistenti, quanto, addirittura, non si accenna in alcun modo al contenuto della dichiarazione richiamata. Il convincimento del giudice di merito resta in tal modo privato di ogni percettibile supporto logico, imponendo di rilevare il difetto di motivazione, nel quale resta necessariamente assorbita la multipla 6 violazione di legge, materia del primo motivo, desunta dalla stessa, non approfondita, indagine di merito. La sentenza va pertanto cassata, con rinvio ad altra Sezione della medesima Commissione Tributaria Regionale, che procederà al nuovo esame, liquidando all'esito anche le spese della presente fase.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001. Il Presidente Il Cons. estensore CORTE -Enrico Papa Vincenzo Carbone - مشده U P R S M E A CANCELLIERE C1 TO N O I Z A S Arnaldo Casano пивов Glou DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2. MAG. 2001 E N 6 Oggi 8 IL CANCELLIERE C1 O 9 5 I лиовь Слано 1 . Z Arnaldo Casano / N A 4 / - R 6 A T 2 B I S . I . R R L . G L P A E . A T R D . U L B A E B A D I D T I R A 1 S E T I 3 N T 1 E R N S . E E I S N T A E A M