Sentenza 29 gennaio 2008
Massime • 2
In tema di reati edilizi, ove un intervento edilizio eseguito in base a d.i.a. (denuncia inizio attività) non rientri tra quelli assentibili con tale titolo abilitativo ma necessiti di permesso di costruire, l'intervento deve essere considerato come abusivo nè l'intervenuta presentazione della denuncia di inizio attività esclude la configurabilità del reato previsto dall'art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
In materia edilizia, il decorso del termine di giorni trenta dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività (art. 23, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) esaurisce il potere di riscontro a fini inibitori attribuito alla P.A. ma non determina il venir meno dei poteri di vigilanza e controllo di quest'ultima, in quanto la P.A. ha sempre il potere di controllare che l'opera realizzata sia conforme a quella denunciata e, in caso di difformità, di provvedere a denunciare il trasgressore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2008, n. 11113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11113 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2008 |
Testo completo
1 1 1 13 / 08 Udienza pubblica del 29 gennaio del 2008 r Registro Gen. N 38696/07 Sentenza 232
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai sigg. magistrati:
Dott. Claudio Vitalone Presidente
Dott. Ciro Petti consigliere
Dott.Claudia Squassoni consigliere Dott. Alfredo AR Lombardi consigliere
Dott. Luigi NI consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA Sul ricorso proposto dal difensore di NE IO, nato ad [...] il 22 ottobre del 1941 e di AL AR, nata a [...] il 4 giugno del 1944 avverso la sentenza della corte d'appello di Roma del 19 aprile del 2007; '
udita la relazione svolta del consigliere dott. Ciro
Petti; sentito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott Giovanni D'Angelo il " quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata, osserva quanto segue IN FATTO Con sentenza del 19 aprile del 2007, la corte d'appello di Roma, in parziale riforma di quella pronunciata dal tribunale della medesima città, riduceva a mesi cinque di reclusione la pena inflitta a NE IO e AL AR, quali responsabili, in concorso di circostanze attenuanti generiche, del reato di cui
Next, 1
D.P.R. e del delitto di cui all'articolo 349 c.p. per violazione dei sigilli fattuale contenuta nelle Secondo la ricostruzione sentenze dei giudici del merito i prevenuti senza il permesso di costruire, ma in base a due denunce d'inizio attività, avevano effettuato lavori di ristrutturazione di una mansarda delle modificando dimensioni di m 16 X 10 ampliando la volumetria, la sagoma dell'immobile mediante l'innalzamento di una falda del tetto con conglomerato cementizio nonché creando nuova superficie di m 6,40 x 80 con il prolungamento del solaio di calpestio del piano mansarda e delle falde di copertura .Avevano inoltre più volte violato i sigilli al fine di proseguire le opere anzidette. Fatti commessi fino al 4 novembre del 2003. In definitiva in luogo della denunciata manutenzione ordinaria del tetto avevano ampliato la superficie e la cubatura della mansarda, interventi questi che richiedevano il permesso di costruire, il quale però non poteva essere rilasciato perché nella zona non poteva essere autorizzato un aumento di cubatura
Ricorrono per cassazione le due imputate per mezzo del difensore denunciando: la violazione dell'articolo 603 c.p.p., per avere la corte omesso di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di accertare la natura delle difformità rispetto alle due denunce di inizio attività che erano state presentate, avuto riguardo al fatto che le opere indicate nelle due denunce d'inizio attività si sarebbero dovute considerare autorizzate perché non contestate dal comune nel termine di giorni 30 ; la violazione degli artt 133 e 163 e 164 c.p., per avere la corte irrogato ai due imputati la medesima sanzione benché la posizione della AL fosse diversa da quella del NE nonché per avere negato al predetto il beneficio della sospensione condizionale della pena in base al semplice riferimento ai precedenti penali che, peraltro, non erano ostativi
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato Con riferimento al primo motivo si rileva che gli interventi realizzati dai prevenuti, come risulta dallo stesso contenuto del ricorso e dalla deposizione dello stesso teste a discarico NS AR NI che aveva diretto i lavori relativi alla prima DIA, non potevano essere assentiti con semplice denuncia d'inizio attività, ma richiedevano il permesso di costruire, perché avevano comportato modifica della sagoma ed
Test 2 aumenti di volume e superficie Pertanto era assolutamente inutile disporre una consulenza giacché, quand'anche fosse effettuati corrispondevano a quelli emerso che i lavori denunciati, circostanza questa esclusa dai testimoni, l'abuso edilizio sarebbe stato ugualmente configurabile Invero in base all'articolo 22 coma primo del testo unico dell'edilizia sono realizzabili in base alla denuncia d'inizio attività cosiddetta semplice( da non confondere con la denuncia d'inizio attività alternativa al permesso di costruire di cui al terzo comma dell'articolo 22,cosiddetta Superdia), gli interventi conformi agli strumenti urbanistici che non rientrano nell'attività edilizia libera e non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 ed all'articolo 6 del testo unico. Si tratta quindi di una categoria residuale rispetto agli interventi liberi ed a quelli assentibili con permesso di costruire . Sono altresì assentibili con denuncia d'inizio attività (comma secondo dell'articolo 22) le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire Sono invece, tra gli altri, subordinati al permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche, della sagoma, dei volumi, dei prospetti o delle superfici o ancora che, limitatamente agli immobili comprese nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso (articolo 10
lettera c). Sono quindi assentibili con semplice denuncia d'inizio attività le opere che non modificano la sagoma del fabbricato, il volume o le superfici Nella fattispecie era stata modificata sia la sagoma che di il volume e perciò l'intervento era assentibile con permesso costruire o con DIA alternativa. Nel caso in esame, anche se in un punto della sentenza della corte territoriale si parla impropriamente di Superdia, in realtà era stata presentata una denuncia cosiddetta semplice. Tale circostanza si desume dalla mancata corresponsione del contributo di costruzione previsto per la cosiddetta superdia ma non per la semplice denuncia d'inizio attività nonché dalla circostanza riferita dal teste
Acquistucci, il quale ha precisato che quell'intervento non poteva essere assentito con permesso di costruire giacché non era consentito l'aumento di cubatura.
Tersi 3 La mancata adozione di parte dell'amministrazione di provvedimenti inibitori nel termine di giorni trenta dalla presentazione della denuncia non equivale ad autorizzazione contrariamente all'assunto del implicita degli interventi ricorrente. Invero il decorso del termine di giorni trenta dalla '
denuncia esaurisce il potere di riscontro a fini inibitori attribuiti alla pubblica amministrazione, ma non fa venir meno i diversi poteri di vigilanza e controllo. La pubblica amministrazione ha sempre il potere di controllare che l'opera realizzata sia conforme a quella denunciata e, riscontrata la difformità, denunciare il trasgressore. In conclusione si può affermare il principio in forza del quale, qualora un intervento eseguito in base a semplice denuncia di inizio attività non sia riconducile a quelli assentibili con tale titolo abilitativo, ma richiede il permesso di costruire, l'intervenuta presentazione della denuncia medesima è assolutamente irrilevante ed i lavori eseguiti vanno considerati abusivi e a fortiori vanno considerati abusivi allorché si eseguono in base a semplice denuncia d'inizio attività interventi assentibili con permesso di costruire. Il decorso del termine di giorni trenta dalla denuncia esaurisce il potere di riscontro a fini inibitori attribuiti alla pubblica amministrazione, ma non fa venir meno i diversi poteri di vigilanza e controllo :la pubblica amministrazione ha sempre il potere di controllare che l'opera realizzata sia conforme a quella denunciata e, riscontrata la difformità, denunciare il trasgressore
Nel caso in esame la riprova della necessità del permesso di costruire si desume dalla stessa deposizione del teste a discarico NS AR IN, riportata nella sentenza di primo grado, il quale aveva svolto l'incarico di direttore dei lavori relativamente alla prima DIA. Questi ha precisato che si trattava di una denuncia per semplice manutenzione del tetto perché v'erano infiltrazioni sennonché, quando il tetto era stato smantellato,era emerso un notevole cedimento del solaio e così si era resa necessaria presentare una nuova denuncia per manutenzione straordinaria, in quanto l'intervento prevedeva una maggiore altezza. Il teste significativamente ha aggiunto di avere rinunciato all'incarico dopo la presentazione della seconda denuncia, perché a suo dire il NE non aveva rispettato gli accordi economici. Secondo il teste della difesa gli interventi indicati nella secondo denuncia rientravano nella manutenzione straordinaria sennonché, in base all'articolo 3 primo comma lettera b) del Testo unico, si considerano di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
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sostituire parti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienici,sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso Nella fattispecie, come già precisato, l'intervento non era riconducibile alla manutenzione straordinaria perché aveva comportato aumento di volumi e modifiche della sagoma Infondato è anche il secondo motivo. tenuto conto della diversità I giudici del merito hanno poiché il beneficio della delle posizioni dei due imputati stato concesso alla sola sospensione condizionale della pena AL. La pena è stata contenuta per entrambi nel minimo. Un aumento per la continuazione di due soli giorni :uno per quella interna e l'altro per quella esterna sarebbe stato incongruo. L'inadeguatezza della pena non riguarda quindi la posizione. della AL, per conto della quale è stata avanzata la censura ora in esame, ma eventualmente quella del NE. La sproporzione tra le due posizioni non dipende dall'eccessività della pena inflitta alla AL, che è stata comunque contenuta nel minimo, ma dalla mitezza di quella comminata al NE : la sproporzione non danneggia la AL, ma giova al NE Motivato è anche il rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena inflitta al NE. Invero, in questa materia si deve ritenere sufficiente il richiamo ai precedenti penali allorché nell'impugnazione non vengono formulate specifiche censure alla sentenza di primo grado con l'indicazione di quegli elementi fattuali che avrebbero potuto orientare il giudice in maniera diversa tanto più quando la ' condotta criminosa è stata reiterata nel tempo
P.Q.M
La Corte
Letto l'articolo 616 c.p.p. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma il 29 gennaio del 2008
Il Presidente Il consigliere estensore Claudio Vitalone Ciro
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