Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2008, n. 11113
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Sentenza 29 gennaio 2008

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In tema di reati edilizi, ove un intervento edilizio eseguito in base a d.i.a. (denuncia inizio attività) non rientri tra quelli assentibili con tale titolo abilitativo ma necessiti di permesso di costruire, l'intervento deve essere considerato come abusivo nè l'intervenuta presentazione della denuncia di inizio attività esclude la configurabilità del reato previsto dall'art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

In materia edilizia, il decorso del termine di giorni trenta dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività (art. 23, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) esaurisce il potere di riscontro a fini inibitori attribuito alla P.A. ma non determina il venir meno dei poteri di vigilanza e controllo di quest'ultima, in quanto la P.A. ha sempre il potere di controllare che l'opera realizzata sia conforme a quella denunciata e, in caso di difformità, di provvedere a denunciare il trasgressore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2008, n. 11113
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11113
    Data del deposito : 29 gennaio 2008

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