CASS
Sentenza 26 maggio 2026
Sentenza 26 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2026, n. 18924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18924 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NN ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/11/2025 del Tribunale di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere Pia Verderosa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pecidini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Miiano, in composizione monocratica, con sentenza del 5 novembre 2025, emessa ex art. 444 c.p.p., ha applicato a NN ON, ritenuta l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90, la pena di anni uno di reclusione ed euro mille di multa, disponendo la confisca del denaro in sequestro (euro 1.200). 2. Avverso la predetta sentenza NN ON, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca della somma di denaro. Si osserva che nelle ipotesi di cui all'art. 73 t comma 5 DPRV309/90 è possibile procedere alla confisca della somma di denaro solo ai sensi dell'art. 240, comma 1 1 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 240.bis cod. igen_ La difesa sottolinea che ai fini della confisca del denaro quale profitto del reato, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., è tuttavia necessaria la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra somma e reato. Si evidenzia che, nel caso in esame, l'acquirente ha acquistato cocaina e hashish, consegnando una banconota di euro 20 e dunque non vi è prova Penale Sent. Sez. 3 Num. 18924 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: VERDEROSA PIA Data Udienza: 20/03/2026 del nesso di pertinenzialità. Infine, la difesa sottolinea che l'imputato, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva riferito che la somma di denaro trovata nell'appartamento era in parte della figlia, che aveva ricevuto regali in denaro per il compiMimitz;
-di anni 18, e in parte della moglie, che svolge regolare attività lavorativa. 3.11 Procuratore Generale, Ettore Pedicini, con requisitoria ritualmente trasmessa, ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto correttamente è stata i disposta la confisca della somma di denaro ai sensi dell'art. 85-bis DPRi309/90, A ir CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Rileva questa Corte che, nel disporre la confisca della somma sequestrata all'imputato, il Tribunale di Milano non ha espresso alcuna valutazione sulla sussistenza dei suoi presupposti, così incorrendo nella violazione di legge e nel vizio di motivazione denunciati. 2. Deve preliminarmente rilevarsi che, nel caso di specie, il fatto reato ascritto all'imputato è stato commesso in data successiva alla modifica introdotta all'art. 85-bis, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall'art. 4, comma 3-bis del DL. 15 settembre 2023, n. 123 (legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), che ha incluso la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 tra i delitti presupposto della confisca "per sproporzione" ex art. 240-bis cod. pen.; tale normativa è applicabile anche ai fatti commessi in epoca precedente all'entrata in vigore del D.L. n. 123 cit., come questa Corte ha affermato, ai fini della individuazione del regime applicabile alla confisca, in quanto misura di sicurezza, per cui deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado (cfr. Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, [...], Rv. 286103; Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285602). 3. Nel caso in esame, è stata contestata al NN sia la cessione di due dosi di hashish sia la condotta di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina. Va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ove si proceda per le condotte di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, e non di cessione, non sono applicabili né l'art. 240 cod. pen., né, la disposizione specifica in materia di stupefacenti di cui al comma 7-bis dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. a, del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202), non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di detenzione o trasporto (cfr., Sez. 3, n. 7733 del 24/10/2024, dep. 2025, Musaj, non mass.; Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, El 2 Khomri, Rv. 285899 - 01; Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, [...], Rv. 283248 - 01). Tuttavia, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può procedersi alla confisca del danaro trovato in possesso dell'imputato anche quando ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240-bis cod. pen., applicabile in forza w. del rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.R.Y309/90, ovvero si tratti di denaro, beni o altra utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato ai proprio reddito. La confisca prevista dall'art. 240-bis cod. pen. ha dunque struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest'ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e la persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell'articolo citato. Si è anche sottolineato come ai fini della confisca cd. "allargata" prevista dall'art. 240 bis cod. pen., non rileva il quantum ricavato dalla commissione dei ed. "reati spia", dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, purché dichiarato responsabile di uno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata (Sez. 4, n. 11476 del 12/03/2025; Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, [...], Rv. 282687 - 01). La confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen. rappresenta infatti un'ipotesi speciale di confisca obbligatoria ("è sempre disposta", come dispone i! comma 1), la cui applicazione, non necessariamente preceduta da un provvedimento di sequestro preventivo (Sez. 1, n. 43812 del 16/04/2018, [...], Rv. 274485 - 01), si fonda essenzialmente su tre requisiti: la condanna o il patteggiamento per uno dei c.d. reati-spia, elencati dalla predetta disposizione o da leggi speciali (come appunto nel caso in esame); la titolarità o la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altra utilità in valore sproporzionato al proprio reddito;
la mancata giustificazione da parte del condannato della provenienza lecita di quella ricchezza (nel senso del carattere obbligatorio della confisca, Sez. 4, Alvaro Aquino, cit., in motivazione;
Sez. 5, n. 44221 del 29/09/2022, [...], Rv. 283810 - 01; Sez. 1, Taverniti, cit.). Costituisce jus receptum, applicabile anche alla fattispecie in esame, i! principio secondo il quale, in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di 3 E NTA-Lr LL frs Il Presidente denaro o di beni ai sensi dell'art. 12-sexies d.1. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica. (S.Ez. 6, n. 34850 del 14/10/2025; Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, [...], Rv. 281358 - 01): Nel caso in esame, è stata omessa !a motivazione sulle ragioni giustificative della confisca della somma di denaro: li giudice del rinvio, esaminata la documentazione prodotta dalla difesa, alla luce dei principi sopra enunciati, dovrà verificare la sussistenza dei presupposti della cd. confisca per sproporzione. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro, con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa persona fisica/ per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, in diversa persona fisica. Così è deciso, 20/03/2026
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pecidini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Miiano, in composizione monocratica, con sentenza del 5 novembre 2025, emessa ex art. 444 c.p.p., ha applicato a NN ON, ritenuta l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90, la pena di anni uno di reclusione ed euro mille di multa, disponendo la confisca del denaro in sequestro (euro 1.200). 2. Avverso la predetta sentenza NN ON, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca della somma di denaro. Si osserva che nelle ipotesi di cui all'art. 73 t comma 5 DPRV309/90 è possibile procedere alla confisca della somma di denaro solo ai sensi dell'art. 240, comma 1 1 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 240.bis cod. igen_ La difesa sottolinea che ai fini della confisca del denaro quale profitto del reato, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., è tuttavia necessaria la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra somma e reato. Si evidenzia che, nel caso in esame, l'acquirente ha acquistato cocaina e hashish, consegnando una banconota di euro 20 e dunque non vi è prova Penale Sent. Sez. 3 Num. 18924 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: VERDEROSA PIA Data Udienza: 20/03/2026 del nesso di pertinenzialità. Infine, la difesa sottolinea che l'imputato, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva riferito che la somma di denaro trovata nell'appartamento era in parte della figlia, che aveva ricevuto regali in denaro per il compiMimitz;
-di anni 18, e in parte della moglie, che svolge regolare attività lavorativa. 3.11 Procuratore Generale, Ettore Pedicini, con requisitoria ritualmente trasmessa, ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto correttamente è stata i disposta la confisca della somma di denaro ai sensi dell'art. 85-bis DPRi309/90, A ir CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Rileva questa Corte che, nel disporre la confisca della somma sequestrata all'imputato, il Tribunale di Milano non ha espresso alcuna valutazione sulla sussistenza dei suoi presupposti, così incorrendo nella violazione di legge e nel vizio di motivazione denunciati. 2. Deve preliminarmente rilevarsi che, nel caso di specie, il fatto reato ascritto all'imputato è stato commesso in data successiva alla modifica introdotta all'art. 85-bis, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall'art. 4, comma 3-bis del DL. 15 settembre 2023, n. 123 (legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), che ha incluso la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 tra i delitti presupposto della confisca "per sproporzione" ex art. 240-bis cod. pen.; tale normativa è applicabile anche ai fatti commessi in epoca precedente all'entrata in vigore del D.L. n. 123 cit., come questa Corte ha affermato, ai fini della individuazione del regime applicabile alla confisca, in quanto misura di sicurezza, per cui deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado (cfr. Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, [...], Rv. 286103; Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285602). 3. Nel caso in esame, è stata contestata al NN sia la cessione di due dosi di hashish sia la condotta di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina. Va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ove si proceda per le condotte di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, e non di cessione, non sono applicabili né l'art. 240 cod. pen., né, la disposizione specifica in materia di stupefacenti di cui al comma 7-bis dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. a, del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202), non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di detenzione o trasporto (cfr., Sez. 3, n. 7733 del 24/10/2024, dep. 2025, Musaj, non mass.; Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, El 2 Khomri, Rv. 285899 - 01; Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, [...], Rv. 283248 - 01). Tuttavia, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può procedersi alla confisca del danaro trovato in possesso dell'imputato anche quando ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240-bis cod. pen., applicabile in forza w. del rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.R.Y309/90, ovvero si tratti di denaro, beni o altra utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato ai proprio reddito. La confisca prevista dall'art. 240-bis cod. pen. ha dunque struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest'ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e la persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell'articolo citato. Si è anche sottolineato come ai fini della confisca cd. "allargata" prevista dall'art. 240 bis cod. pen., non rileva il quantum ricavato dalla commissione dei ed. "reati spia", dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, purché dichiarato responsabile di uno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata (Sez. 4, n. 11476 del 12/03/2025; Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, [...], Rv. 282687 - 01). La confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen. rappresenta infatti un'ipotesi speciale di confisca obbligatoria ("è sempre disposta", come dispone i! comma 1), la cui applicazione, non necessariamente preceduta da un provvedimento di sequestro preventivo (Sez. 1, n. 43812 del 16/04/2018, [...], Rv. 274485 - 01), si fonda essenzialmente su tre requisiti: la condanna o il patteggiamento per uno dei c.d. reati-spia, elencati dalla predetta disposizione o da leggi speciali (come appunto nel caso in esame); la titolarità o la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altra utilità in valore sproporzionato al proprio reddito;
la mancata giustificazione da parte del condannato della provenienza lecita di quella ricchezza (nel senso del carattere obbligatorio della confisca, Sez. 4, Alvaro Aquino, cit., in motivazione;
Sez. 5, n. 44221 del 29/09/2022, [...], Rv. 283810 - 01; Sez. 1, Taverniti, cit.). Costituisce jus receptum, applicabile anche alla fattispecie in esame, i! principio secondo il quale, in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di 3 E NTA-Lr LL frs Il Presidente denaro o di beni ai sensi dell'art. 12-sexies d.1. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica. (S.Ez. 6, n. 34850 del 14/10/2025; Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, [...], Rv. 281358 - 01): Nel caso in esame, è stata omessa !a motivazione sulle ragioni giustificative della confisca della somma di denaro: li giudice del rinvio, esaminata la documentazione prodotta dalla difesa, alla luce dei principi sopra enunciati, dovrà verificare la sussistenza dei presupposti della cd. confisca per sproporzione. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro, con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa persona fisica/ per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, in diversa persona fisica. Così è deciso, 20/03/2026