Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2003, n. 928
CASS
Sentenza 22 gennaio 2003

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La delibera assembleare di una società di capitali è nulla per illecità dell'oggetto, a norma dell'art. 2379 cod. civ., quando è contraria a norme dettate a tutela dell'interesse generale, che trascende quello dei singoli soci, e che siano dirette a impedire una deviazione dallo scopo essenziale economico - pratico del contratto e del rapporto di società. Pertanto, qualora, in relazione alla deliberazione del bilancio sociale, siano dedotte violazioni del principio di chiarezza e precisione del bilancio, la nullità della deliberazione ben può concretamente configurarsi se i fatti asseritamente contrari a quel principio si rivelino idonei ad ingenerare, per tutti gli interessati, incertezze ovvero erronee convinzioni circa la situazione economico - patrimoniale essendo posta la verità e la chiarezza di questo a tutela non soltanto del o dei singoli soci, bensì di tutti i terzi e dei creditori in particolare.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2003, n. 928
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 928
Data del deposito : 22 gennaio 2003

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