Sentenza 22 gennaio 2003
Massime • 1
La delibera assembleare di una società di capitali è nulla per illecità dell'oggetto, a norma dell'art. 2379 cod. civ., quando è contraria a norme dettate a tutela dell'interesse generale, che trascende quello dei singoli soci, e che siano dirette a impedire una deviazione dallo scopo essenziale economico - pratico del contratto e del rapporto di società. Pertanto, qualora, in relazione alla deliberazione del bilancio sociale, siano dedotte violazioni del principio di chiarezza e precisione del bilancio, la nullità della deliberazione ben può concretamente configurarsi se i fatti asseritamente contrari a quel principio si rivelino idonei ad ingenerare, per tutti gli interessati, incertezze ovvero erronee convinzioni circa la situazione economico - patrimoniale essendo posta la verità e la chiarezza di questo a tutela non soltanto del o dei singoli soci, bensì di tutti i terzi e dei creditori in particolare.
Commentari • 2
- 1. Il principio di chiarezza nella redazione del bilancioGennaro Vergara · https://www.filodiritto.com/ · 13 febbraio 2021
- 2. Responsabilità amministratore condominio e risarcimento danniRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2003, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - rel. Consigliere -
Dott. FELICETTI SC - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO 169, presso lo studio BONGIOVANNI M., rappresentato e difeso dall'avvocato BENITO MARRONE, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI a r.l.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 575/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 04/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Marrone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 6.7.1991 SC RA convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari l'Oleificio Sociale Cooperativo Produttori Agricoli a r.l. con domanda di pagamento per la somma di lire 29.100.000 indicata come la differenza a saldo di quanto a lui dovuto in conseguenza del conferimento di q.li 1235,29 di olive nella stagione 1989-90, "calcolato il costo per quintale del prodotto in lire 104.000 sulla base dei parametri di resa, in kg. 18.500 di olio per quintale di olive e di costo dell'olio pari a lire 563.000 per quintale ".
Si costituì in giudizio la Cooperativa convenuta resistendo alla domanda. Contestò i parametri dedotti dall'attore richiamandosi ai "criteri di liquidazione adottati dagli organi collegiali". All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, facendo proprie le conclusioni del c.t.u. sulla base delle quali, "tenuto conto della resa delle olive conferite dal RA e del prezzo medio di vendita all'ingrosso dell'olio nell'annata in questione", il credito dello stesso RA era risultato ammontare a lire 94.000.000, somma inferiore a quella di lire 99.000.000 allo stesso già corrisposta a titolo di acconto, rigettò la domanda.
Aggiunse il Tribunale il rilievo che la deliberazione assembleare del 29.10.1990, di approvazione del bilancio dell'anno 1989-90 (chiusosi in pareggio, donde la decisione di non ripartire utili, peraltro non conseguiti) non era stata impugnata nei termini di legge dai soci, e non presentava vizio alcuno che la inficiasse per nullità radicale.
Avverso la sentenza propose appello il RA, censurandola con più motivi di gravame.
In contraddittorio della Cooperativa, costituitasi per resistere, la Corte di Appello territoriale, con sentenza emessa il 14.06.1998, rigettò il gravame, confermando la pronuncia del Tribunale. Osservò la Corte di merito che le risultanze della consulenza d'ufficio espletata in primo grado erano condivisibili, avendo il c.t.u. "correttamente tenuto conto della resa delle olive e del prezzo medio di vendita dell'olio realizzato dall'Oleificio nell'annata in questione, nonché degli oneri di gestione (non esclusi quelli conseguenti alla responsabilità degli ex amministratori nel periodo in contestazione)", ed altresì che "le violazioni denunciate (riguardanti i criteri di liquidazione e ripartizione del ricavato della vendita dell'olio al netto dei costi) per la deliberazione di approvazione del bilancio per l'esercizio 1989-90, non tempestivamente impugnata, non integravano alcuna ipotesi di nullità".
Avverso la sentenza il RA ha proposto ricorso per cassazione. La Cooperativa suddetta non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è articolato in quattro motivi, come segue rubricati e svolti.
1^ - violazione degli artt. 132 comma 1^ n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. essendosi la Corte di merito "limitata a far proprie le argomentazioni addotte dal giudice di primo grado, riportandosi al contenuto della sentenza impugnata, senza esprimere le ragioni della conferma in relazione ai motivi d'impugnazione proposti e tenendo conto degli stessi".
2^ - insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e violazione del combinato disposto degli artt. 2379 e 1422 e dell'art. 2423 comma 2^ c.c.. Il ricorrente deduce che in ordine alle deliberazioni societarie in data 29.10.1990, 13.10.1991 e 1.12.1991, affette da invalidità insanabili, più precisamente, da nullità per illiceità dell'oggetto e per impossibilità dello stesso, denunciate con il secondo ed il terzo motivo dell'appello, la Corte di merito si era limitata ad affermare, tautologicamente, che tali censure (riguardanti i criteri di liquidazione e la ripartizione del ricavato dalla vendita dell'olio al netto dei costi) non integravano alcuna ipotesi di nullità, omettendo in tal modo di esaminare compiutamente quei profili di nullità della deliberazione del 29.10.1990 che egli aveva dedotto "sotto il duplice profilo a) della nullità derivante dalla copertura del debito della Cooperativa verso i soci senza il consenso personale di questi, e b) della inderogabilità delle norme dell'art. 2423 co. 2^ e dell'art. 2446 c.c., che risultavano applicabili alla fattispecie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 38 dello statuto sociale". 3^ - omessa motivazione circa un punto decisivo, con violazione delle norme degli artt. 2515 e 2518 comma 2^ c.c. avendo la Corte omesso di motivare in ordine alla dedotta violazione del principio di mutualità, richiamato nell'art. 4 lett. b) dello statuto, nonché in ordine alla denunciata violazione delle norme statutarie degli artt. 5, 9, 17 e 14, invocate con il primo motivo di appello, quali norme regolatrici dei suoi diritti nei confronti della Cooperativa.
4^ - omessa motivazione su punto decisivo della controversia per avere la Corte di merito omesso di motivare sulla richiesta, avanzata in sede di conclusioni nel giudizio di appello, di nuova consulenza, o supplemento della stessa, in relazione alla denunciata omissione, ascrivibile al primo c.t.u., dell'esame delle scritture contabili della cooperativa, esame specificamente demandato al consulente e ricompreso tra i quesiti che il g.i. aveva posto con l'ordinanza del 13.12.1991. Il primo di tali motivi è infondato.
Rispetto al convincimento espresso dal giudice del gravame che "i motivi di appello riproponevano i rilievi svolti in primo grado" - insita in ciò un'interpretazione dell'atto propositivo dell'appello - e al giudizio finale di "condivisione" in ogni sua parte" della motivazione in fatto e in diritto della sentenza appellata, il ricorrente ne' ha censurato specificamente la suddetta interpretazione dell'atto di appello, ne' ha spiegato (salvo quanto sarà detto in relazione al secondo motivo di ricorso) quali specifiche censure da lui formulate con i motivi di gravame siano rimaste non disaminate.
Da ciò l'infondatezza del motivo nella censura alla motivazione per relationem.
È principio di diritto, infatti, conseguente alla necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione e alla inammissibilità di richiamo degli atti delle pregresse fasi processuali, che il ricorrente non possa validamente censurare la sentenza del giudice dell'appello limitandosi semplicemente a denunciare, in maniera del tutto generica, l'omesso esame di alcuni dei motivi o di alcune delle censure proposte con il gravame;
e nemmeno può, il medesimo ricorrente, censurare l'interpretazione che dell'ambito oggettivo del gravame ha dato il giudice dell'appello, omettendo l'indicazione specifica delle allegazioni e delle argomentazioni che quel giudice, nel suddetto procedimento logico di interpretazione dell'impugnazione, abbia trascurato (v. in tal senso, ex multis, Cass. 8503 del 1992; n. 685 e n. 5748 del 1995). Può essere ora esaminato il quarto motivo di ricorso, del quale anche deve rilevarsi l'infondatezza.
Nella condivisione, motivatamente dichiarata dai giudici dell'appello, delle risultanze della consulenza tecnica espletata in primo grado, ben può ritenersi implicito un giudizio di sufficienza ed esaustività della consulenza stessa su quei punti che lo stesso attore aveva indicato come decisivi, ossia la quantificazione della resa delle olive e l'individuazione del prezzo medio dell'olio ricavato dalla molitura, quali elementi di determinazione del credito del socio conferente dopo il conferimento delle olive, detratti gli oneri di gestione.
Anche in relazione a tale motivo dev'essere rilevata l'insufficiente svolgimento della stessa censura. Il ricorrente si richiama, infatti, "ai quesiti posti dal giudice istruttore" e al "contenuto del verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel primo grado del giudizio, nell'atto di appello e nel verbale di udienza del 15.11.1996, relativamente alle sue osservazioni critiche e alla richiesta di supplemento di perizia", senza tuttavia riproporle nel testo del ricorso. Non può dunque essere rilevato il vizio di "omessa motivazione su punto decisivo" che il ricorrente denuncia, atteso che è escluso un esame diretto degli atti di causa da parte di questa Corte di legittimità.
Infondato è anche il secondo motivo.
La motivazione della sentenza sul punto, benché estremamente sintetica, rende manifesto il convincimento dei giudici dell'appello che le violazioni di legge dedotte dal RA, in quanto attinenti ai "criteri di liquidazione e ripartizione tra i soci del ricavato della vendita dell'olio, al netto dei costi", non configuravano nessuna nullità radicale della deliberazione di approvazione del bilancio sociale.
Ora, premesso il rilievo che il ricorrente non contesta l'individuazione, operata dai giudici dell'appello, delle specifiche ragioni di "nullità" della deliberazione che egli aveva dedotto, la motivazione della sentenza, dinanzi richiamata, sul punto della insussistenza delle ragioni di nullità, appare del tutto corretta. Nella materia societaria, nell'ambito della quale vige la regola generale, dettata dall'art. 2377 c.c., dell'annullabilità, le ipotesi di nullità radicale delle deliberazioni (art. 2379 c.c.) sono limitate alle situazioni in cui emerge un contrasto delle stesse con norme dettate a tutela dell'interesse generale, che trascende quello del o dei singoli soci, e che siano dirette ad impedire (la norma dell'art. 2379 c.c. radica, infatti, la nullità nella impossibilità o illiceità dell'oggetto) una deviazione dallo scopo essenziale economico-pratico del contratto e del rapporto di società (v. in tal senso, Cass. n. 6824 del 1994). Si spiega così che quando, in relazione alla deliberazione del bilancio sociale, siano dedotte del principio di chiarezza e precisione del bilancio la nullità della deliberazioni ben possa concretamente configurarsi se i fatti asseritamente contrari a quel principio si rivelino idonei ad ingenerare, per tutti gli interessati, incertezze ovvero erronee convinzioni circa la situazione economico-patrimoniale, in modo da tradursi in un effettivo pregiudizio per l'interesse generale alla verità del bilancio sociale, essendo posta la verità e la chiarezza di questo a tutela non soltanto del o dei singoli soci bensì di tutti i terzi e dei creditori in particolare (v. in tal senso, Cass. 6834 del 1994). Ora, i suindicati profili di nullità della deliberazione, che il ricorrente deduce di aver denunciato ai giudici di merito con riferimento all'asserita "illiceità e impossibilità dell'oggetto" della deliberazione stessa, l'uno (il primo, dinanzi indicato sub lett. a) prospetta violazioni di principi che non superano l'ambito dei rapporti interni tra società e soci e che non attingono l'interesse generale alla conoscenza della situazione economico- patrimoniale della società cooperativa tutelato dal principio giuridico della verità del bilancio e la cui violazione comporta la nullità ex art. 2379 c.c. della delibera di approvazione;
l'altro (il secondo, indicato sub lett. b), se pur si richiama alle norme degli artt. 2423 e 2424 C.C., (redazione del bilancio - contenuto dello stato patrimoniale) è del tutto generico atteso che non indica irregolarità specifiche ne' altrettanto specifici "fatti concretamente idonei a ingenerare incertezze o erronee convinzioni circa la situazione patrimoniale della società "Cooperativa Produttori Agricoli a.r.l., che i giudici dell'appello abbiano trascurato di esaminare - i soli che, in quanto contrari al principio di verità del bilancio, avrebbero potuto essere di pregiudizio anche ai terzi e dar luogo così alla suddetta nullità ex art. 2379 c.c. della delibera di approvazione del bilancio. Anche il terzo motivo, nella sua generica denuncia di "omessa motivazione in ordine alla violazione del principio di mutualità di cui agli artt. 2511 e 2515 c.c. e contenuto nell'art. 4 lett. B dello statuto della Cooperativa", non merita accoglimento. Lo svolgimento del motivo (pag. 8 del ricorso) non consente di individuare il contenuto della censura.
Il ricorso va dunque rigettato.
Non è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 9 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2003