Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2013, n. 8679
CASS
Sentenza 13 novembre 2013

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Ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 112, comma secondo, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l'immissione sul mercato di prodotti pericolosi comprende sia la messa in circolazione del prodotto, sia la sua fornitura al consumatore finale da parte del rivenditore quale ultimo anello della catena di distribuzione. (In motivazione, la S.C. ha chiarito infatti che la definizione di "distributore" è comprensiva di qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti, con l'evidente esclusione del solo produttore, pure indicato dalla disposizione quale soggetto attivo del reato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2013, n. 8679
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8679
    Data del deposito : 13 novembre 2013

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