Sentenza 1 aprile 2003
Massime • 1
In base a quanto previsto dall'art. 94, terzo comma, del R.D. n.1699 del 1933, il comportamento del portatore o di un girante, il quale, dopo aver lasciato prescrivere l'azione cartolare, proponga l'azione causale nei confronti del proprio diretto girante, non pregiudica la possibilità per quest'ultimo, una volta ottenuta la disponibilità del titolo a seguito del pagamento, di esercitare l'azione cartolare verso il traente e verso i precedenti giranti, in quanto la prescrizione dell'azione cartolare si determina autonomamente nei confronti di ciascun obbligato di regresso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/2003, n. 4910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4910 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - rel. Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OM UC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO BOGGIA, difesa dall'avvocato MARIO MARCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OM PA, OM ET RI, elettivamente domiciliati in ROMA PLE BELLE ARTI 6, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO MARCHETTI, difesi dall'avvocato FRANCESCO CELONA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 396/99 della Corte d'Appello di MESSINA, sezione civile emessa il 28/6/1999, depositata il 20/08/99;
RG.252/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/02 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato CELONA FRANCESCO, udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per accoglimento per quanto di ragione del 1^ motivo, rigetto del resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato alla udienza del 17.3.1993, diretto al giudice dell'esecuzione immobiliare nel procedimento introdotto da PP NO in danno di LU NO, la debitrice esecutata, ai sensi dell'art. 512 c.p.c., proponeva opposizione alla distribuzione della somma relativamente al credito per il quale lo stesso creditore procedente aveva spiegato autonomo intervento in virtù di titoli di credito, costituiti da vaglia cambiari ed assegni di conto corrente, dalla opponente emessi a suo favore ovvero dalla stessa a lui girati.
Il giudizio di opposizione, che a seguito della morte del creditore opposto proseguiva nei confronti degli eredi PA e TA NO, era definito dal tribunale di Messina con sentenza di rigetto e di condanna della opponente alle spese.
La Corte di appello della medesima città, con sentenza pubblicata il 20.8.1999, rigettava la impugnazione principale della debitrice esecutata;
in accoglimento del gravame incidentale rideterminava a favore di PA e TA NO le spese del giudizio di primo grado;
condannava LU NO alle spese del giudizio di secondo grado.
I giudici di appello, sulla dedotta improcedibilità dell'intervento perché basato sull'azione causale in difetto delle condizioni di cui all'art. 66 della legge cambiaria ed all'art. 58 della legge sull'assegno, consideravano che nella specie per la debitrice LU NO, girante e prima prenditrice dei titoli in questione, il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione cartolare di regresso non era ancora iniziato a decorrere, per cui l'intervento delle creditrici era del tutto ammissibile.
Riteneva ancora la Corte di merito che le creditrici, in relazione alla presunzione di sussistenza del rapporto causale derivante ex art. 1988 c.c. dalla promessa di pagamento a loro favore, non avevano rinunciato al beneficio dell'inversione dell'onere della prova e che il riferimento, che le stesse avevano operato al rapporto causale sottostante, non poteva essere interpretato come siffatta rinuncia.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso LU NO, che affida la impugnazione atre mezzi di doglianza, cui resistono con controricorso PA e TA NO, le quali hanno anche presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 49, 54, 66 e 94 del R.D. 14.12.1933, n.1669, ed agli artt. 45, 58 e 75 del R.D. 21.12.1933, n. 1376, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia- la ricorrente denuncia che, poiché le azioni cambiarie relative ai titoli in base ai quali era stato effettuato l'intervento risultavano prescritte, la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare improcedibile l'intervento medesimo.
La ricorrente precisa a riguardo che la Corte di appello avrebbe disatteso completamente gli artt. 94 della legge sulla cambiale e 58 della legge sull'assegno nell'affermare che ad essa appellante spettava unicamente l'azione di regresso non prescritta a norma del terzo comma dell'art. 94 l.c. e che, perciò, nei suoi confronti fosse proponibile da parte delle creditrici l'azione causale ex art. 66 stessa legge.
Assume, infatti, che chi agisce "ex causa" è tenuto a restituire il titolo impregiudicato, in modo che il debitore possa utilizzarlo validamente a sua volta per l'esercizio di tutte le azioni cambiarie spettatigli, compresa quella diretta nei confronti dell'emittente;
richiama la giurisprudenza di questa Corte nelle sentenze che hanno ritenuta compresa nelle formalità necessarie al portatore per l'esercizio dell'azione causale quella che detta azione venga esercitata entro i termini di prescrizione delle azioni (tutte) cambiarie, che competono al debitore;
conclusivamente critica la impugnata sentenza, in quanto il giudice di secondo grado non aveva osservato la regola secondo cui il giratario, che ha lasciato prescrivere l'azione cambiaria, non può proporre l'azione causale contro il girante primo prenditore, giacché questi, ricevendo una cambiale pregiudicata, non potrebbe esercitare l'azione cambiaria spettategli, che consiste nell'azione diretta nei confronti dell'emittente e che si prescrive in tre anni dalla data di scadenza del titolo a prescindere dall'avvenuto pagamento dello stesso per il vaglia cambiario e in sei mesi relativamente all'assegno. La censura non è fondata.
Innanzitutto alcuni titoli, in base ai quali è stato effettuato l'intervento nel processo esecutivo, sono stati emessi (siccome da atto la sentenza impugnata, che a riguardo conferma le deduzioni e la produzione delle appellate)dalla stessa ricorrente LU NO, per cui per essi non poteva neppure esservi azione di regresso da conservare alla debitrice esecutata, onde il problema, posto con il motivo di ricorso, per tale aspetto neppure sussiste. Per gli altri titoli a base dell'intervento, il giudice ha rilevato che essi non sono stati emessi dalla ricorrente, ma da LU NO sono stati girati nella sua qualità di primo prenditore. Quindi il medesimo giudice di appello ha accertato che alla ricorrente spetta ancora l'azione cambiaria diretta contro l'emittente, la quale è soggetta soltanto alla prescrizione di cui all'art. 94, 3^ comma, della legge cambiaria e 75, 2^ comma, della legge sull'assegno, i cui termini iniziali decorrono dal pagamento dei titoli da parte del debitore;
pagamento che, nella fattispecie, la stessa ricorrente non aveva ancora effettuato. Ha stabilito, perciò, che, pur prescritta l'azione cambiaria, l'intervento dei creditori nella procedura esecutiva in virtù dell'azione causale non era improponibile. La decisione sul punto è giuridicamente corretta ed adeguatamente motivata.
Questo giudice di legittimità, infatti, secondo statuizione pregressa che occorre ribadire (Cass., n. 4205/99), ha stabilito che il comportamento del portatore o di un girante, il quale, dopo aver lasciato prescrivere l'azione cartolare, proponga l'azione causale nei confronti del proprio diretto girante, non pregiudica per quest'ultimo la possibilità, una volta ottenuta la disponibilità del titolo a seguito del pagamento, di esercitare l'azione cartolare verso i precedenti giranti, in quanto la prescrizione dell'azione cartolare si è determinata soltanto nei riguardi del suddetto portatore o del suddetto girante. Tanto discende dal fatto - ha precisato questa Corte - che l'art. 75, 2^ comma, del R.D. n.1736 del 1933 prevede in tema di assegno, per le azioni di regresso tra i diversi obbligati, una data mobile ed autonoma di decorrenza della prescrizione per ciascun obbligato, facendo riferimento al giorno in cui l'obbligato, richiesto dal portatore o da un giratario successivo, abbia pagato l'assegno o al giorno in cui l'azione di regresso sia stata promossa contro di lui dallo stesso portatore o da un giratario successivo.
Allo stesso modo, in tema di cambiali, l'art. 94, 3^ comma, del R.D. n.1669 del 1933 prevede che colui che abbia perduto l'azione cartolare di regresso contro il proprio girante, per decorso del termine prescrizionale, può agire contro il medesimo girante con azione causale, previo deposito ed offerta di restituzione del titolo (art. 66), atteso che la suddetta prescrizione non preclude il regresso cambiario del convenuto contro i precedenti giranti, regresso che è soggetto ad autonoma prescrizione dalla data del pagamento.
Con il secondo mezzo di doglianza - deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 1988 c.c. nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - la ricorrente denuncia che il giudice di inerito avrebbe errato nel ritenere applicabile la presunzione "juris tantum" di sussistenza del rapporto sottostante alla promessa di pagamento, in quanto vi sarebbe stata rinuncia ad avvalersi dell'inversione dell'onere della prova del suddetto rapporto causale da parte delle resistenti, in virtù di documento agli atti in data 1.11.1983 a firma di SE PA, coniuge di essa istante LU NO.
Il motivo non ha alcun pregio, giacché, in virtù della interpretazione che il giudice di merito ha dato sia del suddetto documento che del contenuto della comparsa di risposta presentata in primo grado, è stato escluso, con motivazione logica e convincente, che vi sia stata mai rinuncia anche implicita ad avvalersi della presunzione ex art. 1988 c.c. La censura, diretta com'è ad ottenere una diversa valutazione delle fonti di prova, costituisce mera "quaestio facti".
Con il terzo motivo di impugnazione - deducendo la violazione delle norme di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. - la ricorrente lamenta che, non essendo stato provato il rapporto fondamentale sottostante alla emissione dei titoli di credito di cui all'intervento nel processo esecutivo, la Corte di merito avrebbe dovuto accogliere il suo gravame.
Il motivo non può essere accolto, giacché il presupposto su cui si basa (asserita rinuncia implicita al beneficio della inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1988 c.c.) è rimasto escluso per la riscontrata inammissibilità del secondo mezzo di doglianza, sicché al destinatario della promessa unilaterale giova la presunzione di esistenza del rapporto sottostante. Il ricorso, perciò, è rigettato con la condanna della soccombente alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 136,50, oltre euro 2.500 (duemilacinquecento) per onorari.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2003