Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/2003, n. 4910
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Sentenza 1 aprile 2003

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In base a quanto previsto dall'art. 94, terzo comma, del R.D. n.1699 del 1933, il comportamento del portatore o di un girante, il quale, dopo aver lasciato prescrivere l'azione cartolare, proponga l'azione causale nei confronti del proprio diretto girante, non pregiudica la possibilità per quest'ultimo, una volta ottenuta la disponibilità del titolo a seguito del pagamento, di esercitare l'azione cartolare verso il traente e verso i precedenti giranti, in quanto la prescrizione dell'azione cartolare si determina autonomamente nei confronti di ciascun obbligato di regresso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/2003, n. 4910
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4910
    Data del deposito : 1 aprile 2003

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