Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/07/2001, n. 10351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10351 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
0269112 6 5 A E 8 I . N 9 1 R N O / EPUBBLICA ITALIANA I - A 4 Z 11.0351 0.1 / T B 6 A A 2 U R L . B T IN NOME EEL FOROLO ALIAN L R S I . A I P R . . G T B D E A E SUPREMA DI CASSAZIONE R L T E Sezione inbutaria Oggetto D A I D S Dott Michele CANTILLO - Presidente N E - E S T N E Dott. Enrico PAPA Consigliere S E Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere R.G. N. 7348/00 Consigliere Cron.22967 Dott. Aldo CECCHERINI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Achille MELONCELLI Ud.16/03/01ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, ད ་ ཆ ང ་ཉ ག ་ presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 ཆ ག ས ་ མ ། མ ་ rappresenta e difende ope legis;
E L I E V N I O I - ricorrente Z C A S S E A C N I
contro
D 2 O 1 I A P - 1 M E M R 9 P RA EN;
U A 6 S C E T R . U C N intimato avversO la sentenza n. 25/99 della Commissione tributaria regionale di PALERMO, depositata il 09/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Achille2001 udienza del 16/03/01 dal 523 MELONCELLI;
-1- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. ли -2- RGN 7348/00 Svolgimento del processo 1. Con avviso di accertamento n.112/87, adottato nei confronti del signor IN AN, 1'Ufficio imposte dirette di Palermo determina ai fini IRPEF il reddito sog- getto a tassazione separata per lire 30.600.000 e ai fini dell'ILOR per lire 36.000.000. 2. La Commissione tributaria di primo grado di Paler- mo accoglie il ricorso del contribuente con sentenza 15 ot- tobre 1991, n. 5282, depositata il 22 ottobre 1991 e comu- nicata all'Ufficio il 19 dicembre 1992. 3. L'appello, proposto. il 12 febbraio 1993 dall'Ufficio delle imposte dirette, è dichiarato inammis- sibile per tardività dalla Commissione tributaria regionale di Palermo con sentenza 12 gennaio 1999, n. 25/24/99, che è così motivata: in aderenza a quanto ritenuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza 10 gennaio 1992, n. 202, secondo cui il primo comma dell'articolo 327 cpc enuncia un principio di carattere generale applicabile a tutto l'ordinamento, anche le sentenze delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado non possono più es- sere impugnate ove sia decorso un anno, prorogato in base alla legge sulla sospensione feriale dei termini, dalla lo- ro pubblicazione, che si perfeziona con il deposito della sentenza, senza che occorra la comunicazione dell'avviso di cancelleria di cui al secondo comma dell'articolo 133 cpc.
4. Il Ministero delle finanze ricorre per la cassazio- ne della sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo 12 gennaio 1999, n. 25/24/99, facendo valere la violazione e la falsa applicazione dell'art. 48.1 legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'art. 3 DL 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella L. 24 marzo 1993, n. 75, e 1' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto de- cisivo della controversia (art. 360, n. 3 e n. 5, cpc). Il ricorso si conclude con la richiesta della cassa- zione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo 12 gennaio 1999, n. 25/4/99. Con vittoria di spese. Motivi della decisione 1. Il Ministero delle finanze ipotizza, nel suo ricor- so per cassazione, che la sentenza impugnata sia incorsa in violazione e falsa applicazione dell'art. 48.1 L. 30 dicem- bre 1991, n. 413, e dell'art. 3 DL 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella L. 24 marzo 1993, n. 75, e in omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione su un punto deci- sivo della controversia. Il ricorso è così argomentato: dispone l'art. 48.1 L. 30 dicembre 1991, n. 413, che i giudizi in corso e i termini per ricorrere, o di impugna- tiva, pendenti alla data di entrata in vigore della presen- te legge, о che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile 1992; - in base all'art. 3 DL 23 gennaio 1993, n. 16, il ci- tato art. 48 continua ad applicarsi fino al 20 giugno 1993; la decisione della Commissione tributaria di primo - grado di Palermo è stata depositata il 22 ottobre 1991 e, dunque, al momento di entrata in vigore della legge n. 413 era pendente il termine di appello;
pertanto, tenuto altresì conto della sospensione fe- riale dei termini, il gravame interposto dall'Ufficio in data 12 febbraio 1993 deve ritenersi tempestivo, e la So- spensione deve considerarsi operante nei confronti dell'am- finanziaria indipendentemente dal fatto cheministrazione il contribuente si sia o meno avvalso della facoltà di de- finire la relativa controversia attraverso la presentazione di dichiarazione integrativa. Il motivo è fondato. Infatti, l'art. 48.1.1. L. 30 di- cembre 1991, n. 413, stabilisce che I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data sono sospesi fino al 30 aprile 1992>>. Successivamente l'art.
1.3. DL 28 febbraio 1992, n. 174, ha disposto che Il termine del 30 aprile 1992 previ- sto dagli articoli 48, comma 1, della legge 30 dicembre 413, per la sospensione dei giudizi e dei termini 1991, n. per ricorrere о di impugnativa, è prorogato al 1° giugno 1992...>> Tale proroga è stata confermata dall'art.
1.3. DL 27 aprile 1992, n. 269. E', poi, intervenuto l'art.
1.2. DL 25 giugno 1992, n. 319, a stabilire che il termine del 30 giugno 1992 si applica relativamente alla sospensione dei giudizi e dei termini per ricorrere o di impugnativa di cui agli articoli 48, comma 1, della predetta legge [L. 30 dicembre 1991, n. 413] >>. Infine, l'art.
3.2. DL 23 gennaio 1993, n. 16, ha disposto che l'art. 48.1. L. 30 dicembre 1991, n. 413, continua da applicarsi fino al 31 marzo 1993, e l'Allegato alla L. 24 marzo 1993, n. 75, di conversione del DL 23 gennaio 1993, n. 16, ha previsto che all'art.
3.2. del decreto legge convertito il termine del 31 marzo 1993 sia sostituito con quello del 20 giugno 1993. Tenuto conto della normativa menzionata e considerato che la decisione della Commissione tributaria di primo gra- do di Palermo è stata comunicata all'ufficio finanziario il 19 dicembre 1992, il termine per l'appello si doveva consi- derare pendente al momento dell'entrata in vigore della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e, per effetto della sospensione dei termini di impugnazione più volte prorogati fino al 20 giugno 1993, l'appello proposto dall'Ufficio il 12 febbraio 1993 doveva ritenersi tempestivo.
PQM
Z A R la Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio alla Com- 5 T . S N I A I - missione tributaria regionale della Sicilia, altra sezion G R E B R A . L anche per le spese. T L A U A D B . I B Così deciso in Roma il 16 marzo 2001 E R A T T A T N I 1 E R 3 S 1 E T residente Il relatore A Miloncell IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO A CANCELLERIA 30 LUG. 2001 Innocenzo Battista Oggi IL CANCEL ERE C1