Sentenza 13 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2001, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2001 |
Testo completo
-" Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA N NO DEL OPO TA NO0 04 39 0 1 LA COR T SUERE MANI Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RAVAGNANI - Presidente Dott. Erminio - R.G.N. 4952/98 BATTIMIELLO - Consigliere Cron.813 Dott. Bruno ConsigliereDott. Raffaele FOGLIA Rep. Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO Ud.10/10/00 Dott. GA COLETTI -· Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L.-3000 ME NT, elettivamente domiciliato in ROMA "1-3-6EN 2001 ANCELLIE VIA VALADIER 53, presso lo studio dell'avvocato DE NE A. M., rappresentato e difeso dall'avvocato CANCELLERIA CALUSSI GABRIELLA, giusta delega in atti;
ricorrente CC407260
contro
-INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE persona del legale rappresentante pro tempore, Rilasciata copia legale al Sig. INPS elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, per diritti L 12 FEB. 2001 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso IL CANCELLIERE rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 2000 4141 CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale controricorrente al Sig. DE NE avverso la sentenza n. 737/97 del Tribunale di AREZZO, per diritti L. 24 23 FEB. 2001 depositata il 07/11/97; R.G.N. 521/97; IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/00 dal Consigliere Dott. GA COLETTI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo NI SI, con ricorso al Pretore di Arezzo, chiedeva la condanna dell'INPS al risarcimento del danno provocatogli dall'anticipata cessazione dell'attività lavorativa cui era stato indotto in conseguenza di errate comunicazioni da parte dell'Istituto circa il numero dei contributi versati, che gli avevano fatto ritenere di aver acquisito il diritto alla pensione di anzianità, all'opposto non ancora maturato all'epoca (marzo 1996) in cui si era dimesso dal lavoro. Il Pretore rigettava la domanda e il Tribunale di Arezzo, con sentenza del 24 novembre 1997, confermava la decisione del primo giudice, osservando che l'esame della prodotta documentazione consentiva di affermare che non vi era stata nessuna parti colposa induzione in errore da parte dell'INPS nella determinazione del SI di lasciare l'attività lavorativa per fruire della pensione di anzianità. Certo era, infatti, che costui era pienamente consapevole del fatto che il diritto al pensionamento era condizionato all' onere ( da lui non assolto) del riscatto di alcune giornate di lavoro (quelle relative al 1958) e nessun contenuto equivoco, in considerazione di tale sicura consapevolezza, poteva attribuirsi alle comunicazioni dell'Istituto, in particolare, alla missiva del 12 marzo 1996, nella quale l'INPS si limitava a richiedere all'interessato produzioni documentali necessarie alla sollecita definizione della sua domanda. Ricorre per la cassazione di questa sentenza il SI con un unico motivo. L'INPS resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, deducendo vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo (art.360 n.5 c.p.c.) il ricorrente lamenta l'omessa considerazione del documento in data 18 dicembre 1995, con il quale l'INPS gli aveva comunicato il rigetto della domanda di pensione, dando atto peraltro che al 3 31/12/1993 risultavano accreditati a suo favore 1768 contributi, senza il minimo accenno al fatto che l' accredito era subordinato al riscatto di una parte di essi. Si tratterebbe, secondo il SI di un documento decisivo posto che esso, per la sua consistenza, avrebbe avuto efficacia causale determinante nella produzione dell'errore che lo aveva indotto a lasciare l'attività lavorativa per fruire della pensione di anzianità. Il ricorso non è fondato. E' noto il principio, ripetutamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, per cui il giudice del merito può scegliere liberamente nell'ambito del materiale , istruttorio raccolto, gli elementi sui quali fondare il proprio convincimento, senza che sia necessaria la elencazione ripartita di ogni singola fonte di prova e di ogni реми singola deduzione delle parti, purchè mostri di aver tenuto presente l'intero quadro probatorio. Nel caso concreto la sentenza impugnata considera espressamente nella parte dedicata allo svolgimento del processo la intera vicenda delle domande delle comunicazioni intercorse tra il SI e l'INPS ed espressamente richiama la prima domanda dell'assicurato, la comunicazione di rigetto del 18 dicembre 1995 ed il fatto che in tale comunicazione era contenuta l'affermazione che al 31/12 1993 risultavano accreditati n. 1768 contributi. Poi, nello sviluppo dei motivi della decisione, il Tribunale sinteticamente ma espressamente afferma che "l'esame della documentazione prodotta agli atti consente..."; sicchè il testo complessivo della motivazione mostra come il giudice a quo si sia fatto carico dell'esame di tutti gli elementi di prova e di tutti i documenti offerti dall'assicurato, nonché di tutti gli argomenti difensivi costruiti sul contenuto di quei documenti, per pervenire alla conclusione che gli stessi dimostravano la piena e sempre totale consapevolezza dell'assicurato medesimo in ordine alla insufficienza del suo credito contributivo e h alla necessità di procedere al riscatto (non pagato) di un certo numero di giornate lavorative per raggiungere la contribuzione sufficiente a consentirgli di accedere al pensionamento anticipato. Neppure è addebitabile alla impugnata sentenza il denunciato, più generico vizio di carenza e contraddittorietà di motivazione, avendo il Tribunale diffusamente spiegato come, a monte delle comunicazioni dell'INPS, e dunque secondo un "prima" temporale oltre che logico, il SI, e con lui il patronato che lo assisteva, fossero sicuramente edotti del fatto che il diritto alla pensione di anzianità era condizionato all'onere di riscatto e altrettanto consapevoli di non aver assolto a un siffatto onere tanto da avanzare, con la lettera in data 30 novembre 1995 (formata - dal patronato ed allegata alla domanda di pensionamento) formale richiesta in tal " e come una tale diretta e inequivoca consapevolezza, da parte dell'assicurato, senso- di non essere in possesso del prescritto requisito contributivo non fosse superabile dal tenore, certamente non ricognitivo del diritto al pensionamento, delle comunicazioni ricevute dall'INPS. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Non deve provvedersi per le spese del giudizio di cassazione, in applicazione dell'art.152 disp. att. c.p.c.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2000 3 Il Presidente Il Cons.estensore་ཆར. ་(་་་འཁ་ཡག་ 。ཟླ་མe ; 3 5 0 . 1 . N A T S R 3 S 7 A ' A - T L 8 , L - E 1 A 1 S D IL COLLABORATORE CANCELLERIA E I Depositata in Cancelleria T S E S N I G E E N G S D G E oggi, 1.3 GEN 2001 I O A L A T A S A O D O T L E L T P . I A E R DiGASSAIL COLLABORATORE O I D R D T A S D I O DI CANCELLERIA G E T F N E S E