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Sentenza 31 marzo 2023
Sentenza 31 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/03/2023, n. 13781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13781 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da HI ID MI nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 27 febbraio 2023 dalla Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udite le richieste del difensore, avv. Walter De Agostino in sostituzione dell'avv. GR IT US, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha autorizzato la consegna di ID DU HI all'Autorità Giudiziaria della Romania, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso per l'esecuzione della pena Penale Sent. Sez. 6 Num. 13781 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 30/03/2023 residua di anni 1 e giorni 340 inflitta con la sentenza irrevocabile di condanna per i reati di falsificazione, spendita e introduzione nello Stato di monete false commessi nel periodo ottobre 2020-gennaio 2021. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore del consegnando deducendo l'omessa motivazione sulla busta paga inerente all'attività lavorativa svolta nel mese di agosto 2018, prodotta dalla difesa unitamente all'ulteriore documentazione attestante il radicamento del consegnando nel territorio italiano. 3. Il difensore ha depositato memoria in cui ha concluso per l'accoglimento del ricorso ed ha, altresì, prodotto documentazione medica relativa a prestazioni ricevute dal consegnando dal febbraio 2017. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo generico e manifestamente infondato. 2. Va, innanzitutto, premesso che l'art. 18-bis, comma 2, legge n. 69 del 2005, come da ultimo modificato dal d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10, prevede, per il solo mandato di arresto europeo esecutivo, il motivo di rifiuto facoltativo correlato alla condizione personale del consegnando, in quanto cittadino italiano ovvero cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente dimorante residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che venga disposta l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza in Italia. Il requisito richiesto per tutelare il cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea consiste, dunque, nella necessaria ricorrenza di almeno tre condizioni: una "legittima" ed "effettiva" residenza o dimora in Italia che risalga ad «almeno cinque anni». Come rilevato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione, nella sentenza del 6/10/2009, Wolzemburg, C-123/08, tale motivo di non esecuzione facoltativa mira a permettere di accordare una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata, che abbia un significativo radicamento nel territorio dello Stato di esecuzione, una volta scontata la pena cui essa è stata condannata. Aderendo alle considerazioni svolte dai governi dei Paesi Bassi ed austriaco, la Corte di giustizia ha inoltre rammentato: a) che la « condizione 2 di un soggiorno ininterrotto per una durata di cinque anni, come risulta dal diciassettesimo 'considerando' e dall'art. 16 della direttiva 2004/38, è stata appunto fissata come la durata oltre la quale i cittadini dell'Unione acquistano un diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante»; b) che anche «la decisione quadro 2008/909 [...] consente agli Stati membri, nel contesto del suo art. 4, n. 7, lett. a), di facilitare maggiormente la comunicazione di una sentenza quando la persona condannata vive e risiede legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni nello Stato membro di esecuzione e vi conserverà un diritto di 'residenza permanente». Alla luce di tali chiare indicazioni ermeneutiche della Corte di Giustizia, questa Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art. 15 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, per violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui esclude dal beneficio del rifiuto facoltativo della consegna i cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea che non abbiano maturato una permanenza sul territorio italiano di almeno cinque anni, in quanto la scelta non contrasta né con il parametro della ragionevolezza, né con il principio di eguaglianza, nè con la finalità di reinserimento sociale del condannato (Sez. 6, n. 18124 del 06/05/2021, Hathazi, Rv. 281271). Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infine, la nozione di "residenza" che viene in considerazione per l'applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla legge 22 aprile 2005,n.69, presuppone l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (cfr. Sez. 6, n. 49992 del 30/10/2018, Anton, Rv. 274313). 3. Venendo all'esame del motivo di ricorso, rileva il Collegio che la Corte territoriale, sia pure con una motivazione particolarmente sintetica, con la quale il ricorrente omette il dovuto confronto critico, ha legittimamente escluso lo stabile radicamento del consegnando nel territorio italiano, rilevando che la documentazione prodotta attesta esclusivamente la sussistenza di rapporti di lavoro di breve durata 3 a decorrere dal 9 luglio 2020 che, peraltro, non hanno impedito al HI di commettere in Romania i reati per cui ha riportato condanna. In buona sostanza, la sentenza ha escluso sia l'esistenza di indici inequivoci del radicamento in Italia del consegnando sia la sussistenza della soglia temporale minima di cinque anni. Quanto al documento di cui il ricorrente lamenta l'omessa valutazione, rileva il Collegio che dall'esame del percorso argomentativo della sentenza impugnata, che non contiene una analitica indicazione dei documenti vagliati, ma solo la loro valutazione critica ai fini dell'eventuale rifiuto della consegna, può ritenersi che lo stesso sia stato implicitamente valutato e reputato neutro o, comunque, non rilevante ai fini della dimostrazione del radicamento. Rileva, inoltre, il Collegio che i documenti prodotti con la memoria difensiva non sono valutabili in quanto prodotti per la prima volta in questa Sede;
va, in ogni caso, aggiunto che si tratta di documenti irrilevanti, attestando esclusivamente delle prestazioni mediche ricevute dal consegnando. 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente va, altresì, condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che ha proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Praidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udite le richieste del difensore, avv. Walter De Agostino in sostituzione dell'avv. GR IT US, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha autorizzato la consegna di ID DU HI all'Autorità Giudiziaria della Romania, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso per l'esecuzione della pena Penale Sent. Sez. 6 Num. 13781 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 30/03/2023 residua di anni 1 e giorni 340 inflitta con la sentenza irrevocabile di condanna per i reati di falsificazione, spendita e introduzione nello Stato di monete false commessi nel periodo ottobre 2020-gennaio 2021. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore del consegnando deducendo l'omessa motivazione sulla busta paga inerente all'attività lavorativa svolta nel mese di agosto 2018, prodotta dalla difesa unitamente all'ulteriore documentazione attestante il radicamento del consegnando nel territorio italiano. 3. Il difensore ha depositato memoria in cui ha concluso per l'accoglimento del ricorso ed ha, altresì, prodotto documentazione medica relativa a prestazioni ricevute dal consegnando dal febbraio 2017. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo generico e manifestamente infondato. 2. Va, innanzitutto, premesso che l'art. 18-bis, comma 2, legge n. 69 del 2005, come da ultimo modificato dal d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10, prevede, per il solo mandato di arresto europeo esecutivo, il motivo di rifiuto facoltativo correlato alla condizione personale del consegnando, in quanto cittadino italiano ovvero cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente dimorante residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che venga disposta l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza in Italia. Il requisito richiesto per tutelare il cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea consiste, dunque, nella necessaria ricorrenza di almeno tre condizioni: una "legittima" ed "effettiva" residenza o dimora in Italia che risalga ad «almeno cinque anni». Come rilevato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione, nella sentenza del 6/10/2009, Wolzemburg, C-123/08, tale motivo di non esecuzione facoltativa mira a permettere di accordare una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata, che abbia un significativo radicamento nel territorio dello Stato di esecuzione, una volta scontata la pena cui essa è stata condannata. Aderendo alle considerazioni svolte dai governi dei Paesi Bassi ed austriaco, la Corte di giustizia ha inoltre rammentato: a) che la « condizione 2 di un soggiorno ininterrotto per una durata di cinque anni, come risulta dal diciassettesimo 'considerando' e dall'art. 16 della direttiva 2004/38, è stata appunto fissata come la durata oltre la quale i cittadini dell'Unione acquistano un diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante»; b) che anche «la decisione quadro 2008/909 [...] consente agli Stati membri, nel contesto del suo art. 4, n. 7, lett. a), di facilitare maggiormente la comunicazione di una sentenza quando la persona condannata vive e risiede legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni nello Stato membro di esecuzione e vi conserverà un diritto di 'residenza permanente». Alla luce di tali chiare indicazioni ermeneutiche della Corte di Giustizia, questa Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art. 15 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, per violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui esclude dal beneficio del rifiuto facoltativo della consegna i cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea che non abbiano maturato una permanenza sul territorio italiano di almeno cinque anni, in quanto la scelta non contrasta né con il parametro della ragionevolezza, né con il principio di eguaglianza, nè con la finalità di reinserimento sociale del condannato (Sez. 6, n. 18124 del 06/05/2021, Hathazi, Rv. 281271). Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infine, la nozione di "residenza" che viene in considerazione per l'applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla legge 22 aprile 2005,n.69, presuppone l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (cfr. Sez. 6, n. 49992 del 30/10/2018, Anton, Rv. 274313). 3. Venendo all'esame del motivo di ricorso, rileva il Collegio che la Corte territoriale, sia pure con una motivazione particolarmente sintetica, con la quale il ricorrente omette il dovuto confronto critico, ha legittimamente escluso lo stabile radicamento del consegnando nel territorio italiano, rilevando che la documentazione prodotta attesta esclusivamente la sussistenza di rapporti di lavoro di breve durata 3 a decorrere dal 9 luglio 2020 che, peraltro, non hanno impedito al HI di commettere in Romania i reati per cui ha riportato condanna. In buona sostanza, la sentenza ha escluso sia l'esistenza di indici inequivoci del radicamento in Italia del consegnando sia la sussistenza della soglia temporale minima di cinque anni. Quanto al documento di cui il ricorrente lamenta l'omessa valutazione, rileva il Collegio che dall'esame del percorso argomentativo della sentenza impugnata, che non contiene una analitica indicazione dei documenti vagliati, ma solo la loro valutazione critica ai fini dell'eventuale rifiuto della consegna, può ritenersi che lo stesso sia stato implicitamente valutato e reputato neutro o, comunque, non rilevante ai fini della dimostrazione del radicamento. Rileva, inoltre, il Collegio che i documenti prodotti con la memoria difensiva non sono valutabili in quanto prodotti per la prima volta in questa Sede;
va, in ogni caso, aggiunto che si tratta di documenti irrilevanti, attestando esclusivamente delle prestazioni mediche ricevute dal consegnando. 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente va, altresì, condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che ha proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Praidente