CASS
Sentenza 5 gennaio 2023
Sentenza 5 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/01/2023, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA nel procedimento a carico di: UK AD nato il [...] avverso la sentenza del 27/09/2021 del TRIBUNALE di VERONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione FRANCESCA CERONI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 settembre 2021 il Tribunale di Verona, esclusa la circostanza aggravante della violenza sulle cose (art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.), ha assolto MO Kaluki dall'imputazione di tentato furto aggravato in quanto commesso su cose esposte alla pubblica fede (artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen.), perché non punibile per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.). 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 192 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 13/09/2022 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, d. att. cod. proc. pen.) con il quale ha denunciato la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) a cagione dell'esclusione della circostanza aggravante della violenza sulle cose, cui il Tribunale sarebbe pervenuto, in consapevole dissenso rispetto alla prevalente giurisprudenza di legittimità ed affermando che un'esegesi costituzionalmente orientata della norma sostanziale citata conduca ad escludere che possa integrare l'aggravante la rottura, in funzione della commissione di un furto, delle c.d. placche antitaccheggio impiegate negli esercizi commerciali. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 1. Risulta in atti - e non in contestazione - che a MO UK sia stato ascritto il delitto di tentato furto, aggravato perché commesso usando violenza sulle cose nonché su cose esposte alla pubblica fede, per aver posto in essere all'interno di un centro commerciale atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di due capi di abbigliamento, sottraendoli dagli espositori e strappandone le relative etichette antitaccheggio. 1.1. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del fatto con la sola aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e la non punibilità di esso per particolare tenuità. Come rappresentato dal Procuratore distrettuale ricorrente, la circostanza aggravante della violenza sulle cose è stata esclusa «nonostante il diverso avviso della prevalente giurisprudenza» e «nonostante il dato meramente letterale» deponga per «l'interpretazione più severa», assumendo che una lettura costituzionalmente orientata, che consideri gli effetti della sua applicazione sulla libertà personale (quali un incremento significativo di pena, la procedibilità d'ufficio del reato e l'obbligatorietà dell'arresto), imporrebbe di esigere - ai fini della sussistenza di essa - la lesione o la messa in pericolo di un altro bene giuridico costituzionalmente rilevante, in particolare «sotto il profilo della potenziale pericolosità della violenza dispiegata per l'ordine pubblico o per la pubblica incolumità o sotto il profilo della lesione dell'altrui proprietà/possesso delle "cose" oggetto della violenza». Il primo Giudice ha ritenuto che tali presupposti difettino in relazione all'impiego di energia sulle placche antitaccheggio, insufficiente a costituire un pericolo per l'integrità delle persone o per altri beni;
e avente ad oggetto beni privi di apprezzabile valore economico, la cui lesione non potrebbe giustificare i pesanti effetti sulla libertà personali già richiamati. 1.2. Questa Corte in più occasioni ha affermato che «in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, n. 2, cod. peri., non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla res oggetto dell'impossessamento, ben potendosi l'aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per 2 U\I garantire una più efficace difesa della stessa»; e l'ha ravvisata, pertanto, «in caso di manomissione della placca magnetica antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini, destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d'uscita» (Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Temelie, Rv. 270478 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 3372 del 18/12/2012 - dep. 2013, Moisescu, Rv. 254782 - 01). Si è, infatti, rilevato che la circostanza aggravante in discorso ricorre «tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione sia necessaria un'attività di ripristino», il che è a dirsi anche quando «l'energia fisica sia rivolta dal soggetto non sulla res oggetto dell'azione predatoria, ma verso lo strumento posto a sua protezione, purché sia stata prodotta una qualche conseguenze su di esso, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione» (Sez. 4, n. 10783 del 14/01/2020, La Manna, Rv. 278652 - 01, che richiama Sez. 5, n. 7267 del 08/10/2014 - dep. 2015, Gravina, Rv. 262547; Sez. 5, n. 641 del 30/10/2013 - dep. 2014, Eufrate, Rv. 257949; Sez. 5, n. 24029 del 14/05/2010, Vigo, Rv. 247302, nonché Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, Sforzato, Rv. 272705). Difatti, «per potersi ritenere integrata l'aggravante è necessario quantomeno che l'energia fisica sia diretta a vincere, anche solo immutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell'uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui» (Sez. 4, n. 10783/2020, cit., che richiama Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, Amoroso, Rv. 271889) ossia che ricorra un'«ipotesi in cui vi è la necessità di un ripristino, anche minimo, della cosa che è derivata dalla manomissione - o dal mutamento di destinazione - del bene su cui si è prodotta l'energia fisica» (Sez. 4, n. 10783/2020, cit.; Sez. 4, n. 57710 del 13/11/2018, Vales Lukas, Rv. 274771). 1.3. Il Collegio intende ribadire tale esegesi, coerente con la lettera della legge, la cui conformità a Costituzione non può revocarsi in dubbio sulla scorta dell'iter argomentativo esposto nel provvedimento impugnato. Infatti, esso: - è palesemente erroneo nella parte in cui ha assunto che la compatibilità con la Carta fondamentale della previsione della circostanza aggravante in discorso (alla luce dei suoi effetti sulla libertà personale) possa ravvisarsi solo qualora dalla sua sussistenza derivi la lesione o la messa in pericolo di un altro (rispetto a quello protetto dalla fattispecie incriminatrice c.d. base) bene giuridico costituzionalmente rilevante;
- ed è del tutto arbitrario allorché ha individuato tali beni giuridici - in relazione alla circostanza che qui viene in rilievo - nell'ordine pubblico o nella pubblica incolumità e nell'altrui proprietà/possesso delle res oggetto della violenza. Le circostanze attenuanti sono elementi accidentali di un reato (ossia di un fatto offensivo, di cui sussistono tutti i necessari elementi costitutivi) che non richiedono necessariamente l'offesa a un bene giuridico diverso da quello tutelato dall'incriminazione de qua, potendo esse concernere - quanto alle circostante oggettive - «la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del 3 pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso»; e, quanto alle circostanze soggettive, «la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole» (art. 70 cod. pen.). Le Sezioni Unite - pronunciandosi in materia di furto, quantunque in relazione alla circostanza aggravante dell'uso di mezzo fraudolento, parimenti contemplata dall'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. - in una prospettiva volta ad attribuire massimo rilievo al principio di offensività e alla sua costituzionalizzazione, hanno rimarcato come il Legislatore sia «vincolato ad elevare a reati solo fatti che siano concretamente offensivi di entità reali» e «l'interprete delle norme penali [abbia] l'obbligo di adattarle alla Costituzione in via ermeneutica, rendendole applicabili solo ai fatti concretamente offensivi, offensivi in misura apprezzabile»; e hanno puntualizzato che tale «approccio può essere trasposto, pur con ogni cautela e con le dovute precisazioni, anche nell'ambito degli elementi accidentali del reato costituiti dalle circostanze aggravanti» (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974 - 01). E, pur evidenziando che «attraverso esse il legislatore attribuisce rilievo ad elementi che accrescono il disvalore della fattispecie e giustificano un trattamento sanzionatorio più severo», hanno osservato che: «le valutazioni che attengono a tali scelte normative sono le più disparate ed attengono solitamente alla gravità delle conseguenze del reato, alle peculiarità della condotta, alle connotazioni dell'atteggiamento interiore»; più in dettaglio, «tali elementi [...], pur non concorrendo all'individuazione dell'offesa tipica, rilevano ai fini della definizione [di un] grado di disvalore del fatto» che giustifichi «l'accresciuta severità sanzionatoria» proporzionata «al grado dell'offesa o, in una prospettiva più ampia conformata sulle peculiarità della fattispecie aggravata, alle modalità dell'aggressione del bene protetto o all'intensità dell'atteggiamento interiore»; le considerazioni in discorso hanno rilievo centrale quando l'«aggravante afferisce alla condotta inerente al momento della sottrazione che [...] costituisce il cuore della fattispecie [di furto] e ne contrassegna significativamente il disvalore tipico» (ivi). Ne deriva che, allorché - come nella specie - sia stato asportato, danneggiandolo, lo strumento antitaccheggio inserita sulla merce oggetto offerta in vendita al fine di impossessarsene - non vi sono i presupposti per escludere che ricorra la circostanza sol perché non sono stati posti in pericolo altri beni giuridici né perché il valore della res (lo stesso strumento antitaccheggio) su cui è ricaduta la violenza è minimo, poiché l'elemento che in tali ipotesi attribuisce al furto una maggiore offensività è proprio la sua perpetrazione tramite un'azione (l'impiego di energia fisica) volta a vincere lo strumento posto a difesa dell'oggetto materiale del reato, ossia in forza di un agire violento ex art. 625, comma 1, n. 2, cit. (come chiarito dalla consolidata giurisprudenza). E in senso contrario non può deporre il valore di tale strumento di difesa, profilo che non ha rilievo centrale rispetto all'impossessamento e alle sue modalità più offensive, di cui il giudice potrà tenere conto 4 allorché dovrà determinare l'aumento della pena (entro lo spazio edittale previsto dalla legge) ovvero - in presenza di circostanze attenuanti - in sede di bilanciamento. 1.4. Si rileva, infine, che la sussistenza anche della circostanza di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. in imputazione, alla luce della pena detentiva posta per il delitto tentato di furto pluriaggravato, pari nel massimo ad anni sei e mesi otto di reclusione (cfr. artt. 56, 624 e 625, ultimo comma, cod. pen.), non avrebbe consentito di fare applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Venezia per il relativo giudizio, da compiersi in ossequio ai princìpi sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla CDA di Venezia per il relativo giudizio. Così deciso il 13/09/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione FRANCESCA CERONI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 settembre 2021 il Tribunale di Verona, esclusa la circostanza aggravante della violenza sulle cose (art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.), ha assolto MO Kaluki dall'imputazione di tentato furto aggravato in quanto commesso su cose esposte alla pubblica fede (artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen.), perché non punibile per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.). 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 192 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 13/09/2022 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, d. att. cod. proc. pen.) con il quale ha denunciato la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) a cagione dell'esclusione della circostanza aggravante della violenza sulle cose, cui il Tribunale sarebbe pervenuto, in consapevole dissenso rispetto alla prevalente giurisprudenza di legittimità ed affermando che un'esegesi costituzionalmente orientata della norma sostanziale citata conduca ad escludere che possa integrare l'aggravante la rottura, in funzione della commissione di un furto, delle c.d. placche antitaccheggio impiegate negli esercizi commerciali. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 1. Risulta in atti - e non in contestazione - che a MO UK sia stato ascritto il delitto di tentato furto, aggravato perché commesso usando violenza sulle cose nonché su cose esposte alla pubblica fede, per aver posto in essere all'interno di un centro commerciale atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di due capi di abbigliamento, sottraendoli dagli espositori e strappandone le relative etichette antitaccheggio. 1.1. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del fatto con la sola aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e la non punibilità di esso per particolare tenuità. Come rappresentato dal Procuratore distrettuale ricorrente, la circostanza aggravante della violenza sulle cose è stata esclusa «nonostante il diverso avviso della prevalente giurisprudenza» e «nonostante il dato meramente letterale» deponga per «l'interpretazione più severa», assumendo che una lettura costituzionalmente orientata, che consideri gli effetti della sua applicazione sulla libertà personale (quali un incremento significativo di pena, la procedibilità d'ufficio del reato e l'obbligatorietà dell'arresto), imporrebbe di esigere - ai fini della sussistenza di essa - la lesione o la messa in pericolo di un altro bene giuridico costituzionalmente rilevante, in particolare «sotto il profilo della potenziale pericolosità della violenza dispiegata per l'ordine pubblico o per la pubblica incolumità o sotto il profilo della lesione dell'altrui proprietà/possesso delle "cose" oggetto della violenza». Il primo Giudice ha ritenuto che tali presupposti difettino in relazione all'impiego di energia sulle placche antitaccheggio, insufficiente a costituire un pericolo per l'integrità delle persone o per altri beni;
e avente ad oggetto beni privi di apprezzabile valore economico, la cui lesione non potrebbe giustificare i pesanti effetti sulla libertà personali già richiamati. 1.2. Questa Corte in più occasioni ha affermato che «in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, n. 2, cod. peri., non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla res oggetto dell'impossessamento, ben potendosi l'aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per 2 U\I garantire una più efficace difesa della stessa»; e l'ha ravvisata, pertanto, «in caso di manomissione della placca magnetica antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini, destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d'uscita» (Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Temelie, Rv. 270478 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 3372 del 18/12/2012 - dep. 2013, Moisescu, Rv. 254782 - 01). Si è, infatti, rilevato che la circostanza aggravante in discorso ricorre «tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione sia necessaria un'attività di ripristino», il che è a dirsi anche quando «l'energia fisica sia rivolta dal soggetto non sulla res oggetto dell'azione predatoria, ma verso lo strumento posto a sua protezione, purché sia stata prodotta una qualche conseguenze su di esso, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione» (Sez. 4, n. 10783 del 14/01/2020, La Manna, Rv. 278652 - 01, che richiama Sez. 5, n. 7267 del 08/10/2014 - dep. 2015, Gravina, Rv. 262547; Sez. 5, n. 641 del 30/10/2013 - dep. 2014, Eufrate, Rv. 257949; Sez. 5, n. 24029 del 14/05/2010, Vigo, Rv. 247302, nonché Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, Sforzato, Rv. 272705). Difatti, «per potersi ritenere integrata l'aggravante è necessario quantomeno che l'energia fisica sia diretta a vincere, anche solo immutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell'uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui» (Sez. 4, n. 10783/2020, cit., che richiama Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, Amoroso, Rv. 271889) ossia che ricorra un'«ipotesi in cui vi è la necessità di un ripristino, anche minimo, della cosa che è derivata dalla manomissione - o dal mutamento di destinazione - del bene su cui si è prodotta l'energia fisica» (Sez. 4, n. 10783/2020, cit.; Sez. 4, n. 57710 del 13/11/2018, Vales Lukas, Rv. 274771). 1.3. Il Collegio intende ribadire tale esegesi, coerente con la lettera della legge, la cui conformità a Costituzione non può revocarsi in dubbio sulla scorta dell'iter argomentativo esposto nel provvedimento impugnato. Infatti, esso: - è palesemente erroneo nella parte in cui ha assunto che la compatibilità con la Carta fondamentale della previsione della circostanza aggravante in discorso (alla luce dei suoi effetti sulla libertà personale) possa ravvisarsi solo qualora dalla sua sussistenza derivi la lesione o la messa in pericolo di un altro (rispetto a quello protetto dalla fattispecie incriminatrice c.d. base) bene giuridico costituzionalmente rilevante;
- ed è del tutto arbitrario allorché ha individuato tali beni giuridici - in relazione alla circostanza che qui viene in rilievo - nell'ordine pubblico o nella pubblica incolumità e nell'altrui proprietà/possesso delle res oggetto della violenza. Le circostanze attenuanti sono elementi accidentali di un reato (ossia di un fatto offensivo, di cui sussistono tutti i necessari elementi costitutivi) che non richiedono necessariamente l'offesa a un bene giuridico diverso da quello tutelato dall'incriminazione de qua, potendo esse concernere - quanto alle circostante oggettive - «la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del 3 pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso»; e, quanto alle circostanze soggettive, «la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole» (art. 70 cod. pen.). Le Sezioni Unite - pronunciandosi in materia di furto, quantunque in relazione alla circostanza aggravante dell'uso di mezzo fraudolento, parimenti contemplata dall'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. - in una prospettiva volta ad attribuire massimo rilievo al principio di offensività e alla sua costituzionalizzazione, hanno rimarcato come il Legislatore sia «vincolato ad elevare a reati solo fatti che siano concretamente offensivi di entità reali» e «l'interprete delle norme penali [abbia] l'obbligo di adattarle alla Costituzione in via ermeneutica, rendendole applicabili solo ai fatti concretamente offensivi, offensivi in misura apprezzabile»; e hanno puntualizzato che tale «approccio può essere trasposto, pur con ogni cautela e con le dovute precisazioni, anche nell'ambito degli elementi accidentali del reato costituiti dalle circostanze aggravanti» (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974 - 01). E, pur evidenziando che «attraverso esse il legislatore attribuisce rilievo ad elementi che accrescono il disvalore della fattispecie e giustificano un trattamento sanzionatorio più severo», hanno osservato che: «le valutazioni che attengono a tali scelte normative sono le più disparate ed attengono solitamente alla gravità delle conseguenze del reato, alle peculiarità della condotta, alle connotazioni dell'atteggiamento interiore»; più in dettaglio, «tali elementi [...], pur non concorrendo all'individuazione dell'offesa tipica, rilevano ai fini della definizione [di un] grado di disvalore del fatto» che giustifichi «l'accresciuta severità sanzionatoria» proporzionata «al grado dell'offesa o, in una prospettiva più ampia conformata sulle peculiarità della fattispecie aggravata, alle modalità dell'aggressione del bene protetto o all'intensità dell'atteggiamento interiore»; le considerazioni in discorso hanno rilievo centrale quando l'«aggravante afferisce alla condotta inerente al momento della sottrazione che [...] costituisce il cuore della fattispecie [di furto] e ne contrassegna significativamente il disvalore tipico» (ivi). Ne deriva che, allorché - come nella specie - sia stato asportato, danneggiandolo, lo strumento antitaccheggio inserita sulla merce oggetto offerta in vendita al fine di impossessarsene - non vi sono i presupposti per escludere che ricorra la circostanza sol perché non sono stati posti in pericolo altri beni giuridici né perché il valore della res (lo stesso strumento antitaccheggio) su cui è ricaduta la violenza è minimo, poiché l'elemento che in tali ipotesi attribuisce al furto una maggiore offensività è proprio la sua perpetrazione tramite un'azione (l'impiego di energia fisica) volta a vincere lo strumento posto a difesa dell'oggetto materiale del reato, ossia in forza di un agire violento ex art. 625, comma 1, n. 2, cit. (come chiarito dalla consolidata giurisprudenza). E in senso contrario non può deporre il valore di tale strumento di difesa, profilo che non ha rilievo centrale rispetto all'impossessamento e alle sue modalità più offensive, di cui il giudice potrà tenere conto 4 allorché dovrà determinare l'aumento della pena (entro lo spazio edittale previsto dalla legge) ovvero - in presenza di circostanze attenuanti - in sede di bilanciamento. 1.4. Si rileva, infine, che la sussistenza anche della circostanza di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. in imputazione, alla luce della pena detentiva posta per il delitto tentato di furto pluriaggravato, pari nel massimo ad anni sei e mesi otto di reclusione (cfr. artt. 56, 624 e 625, ultimo comma, cod. pen.), non avrebbe consentito di fare applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Venezia per il relativo giudizio, da compiersi in ossequio ai princìpi sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla CDA di Venezia per il relativo giudizio. Così deciso il 13/09/2022.