Sentenza 21 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2002, n. 4074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4074 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE S040 74 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLNITALIANO ALICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente R.G.N. 11926/99 Cron.9538 Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud. 29/11/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: IE LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. CROCE 49, presso lo studio dell'avvocato VULCANO LU, rappresentato e difeso dall'avvocato LOPEZ FRANCESCO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA'2001 dagli avvocati 4617 giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 251/99 del Tribunale di CROTONE, depositata il 29/04/99 R.G.N. 428/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- IE LU
contro
INAIL SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 23 gennaio 1996 GI ER conveniva in giudizio davanti al Pretore di Crotone l'INAIL chiedendo che venisse accertato il suo stato di inabilità al lavoro determinato da malattia professionale ( silicosi polmonare ) e che l'Istituto convenuto venisse condannato alla costituzione e al pagamento della relativa rendita. Il Pretore adito, disposta consulenza tecnica, accoglieva la domanda dichiarando sussistente una silicosi polmonare con inabilità lavorativa nella misura del 25% e condannando l'INAIL a corrispondere la relativa rendita. Il Tribunale di Crotone, disposta nuova consulenza tecnica, accoglieva l'appello dell'INAIL osservando che la domanda del lavoratore andava rigettata, pur avendo anche il consulente tecnico nominato in appello confermato la sussistenza della silicosi polmonare con la percentuale del 25 % di inabilità lavorativa, perché il lavoratore non aveva offerto la prova dell'esposizione al rischio. L'assicurato ricorre per cassazione con tre motivi. Resiste l'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 140 T.U.30 giugno 1965 n. 1124 in relazione alla tabella allegata n. 8 lett. c) . Con il secondo motivo lo ER si duole che il Tribunale sia incorso in omessa, illogica e insufficiente motivazione anche in riferimento ai poteri istruttori utilizzati e a quelli che potevano essere utilizzati per l'accertamento dei presupposti della sussistenza del nesso eziologico presunto, Con il terzo motivo, infine, il ricorrente si duole che il Tribunale, in violazione dell'art.437 secondo comma c.p.c.,avesse motivato il rigetto della domanda, in accoglimento dell'appello dell'INAIL, soltanto sulla dedotta doglianza secondo cui il lavoratore non avrebbe offerto la prova della sua esposizione al rischio specifico della silicosi. Tuttavia l'INAIL aveva sollevato tale eccezione soltanto in appello e,quindi, tardivamente in violazione del divieto di domande e eccezioni nuove sussistente per il giudizio di appello in forza della citata norma. Con il controricorso l'INAIL deduce che l'esposizione a rischio costituisce una condizione dell'azione, il cui difetto, pertanto, doveva essere rilevato d'ufficio dal giudice a prescindere dalla tardività dell'eccezione. Esaminati, per ragioni di logica connessione, congiuntamente i tre dedotti motivi, la Corte osserva che il proposto ricorso è infondato. Invero lo stesso Tribunale aveva dato atto che il lavoratore con il libretto di lavoro aveva dimostrato di avere svolto l'attività lavorativa di carpentiere in imprese edili e che, comunque, l'INAIL non aveva contestato in primo grado che lo ER avesse svolto tale attività. Tuttavia l'esposizione a rischio è configurabile anche per il carpentiere soltanto se sia addetto al taglio, alla lavorazione, preparazione, levigatura smerigliatura e adattamento di materiali contenenti silice libera o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera al pari degli stessi manovali edili addetti allo sgombero di tali materiali residui ( v. Cass. 30 ottobre 1981 n. 5738 ). In tal caso, però, il lavoratore deve dimostrare di essere stato esposto per un sufficiente periodo di tempo a tali lavorazioni che, ai sensi della lett. c) n. 8 tabella allegata al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 sono comprese tra quelle silicotigene e cioè tra le lavorazioni tabellate come morbigene. Il Tribunale, però, con accertamento in fatto non sindacabile in questa sede di legittimità, aveva affermato che lo ER non aveva offerto la prova di tale esposizione a rischio, rendendo, in tal modo, inutile l'accertamento della disposta consulenza tecnica in ordine alla sussistenza di una silicosi inabilitante in danno del medesimo. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla va disposto per le spese del giudizio a norma dell'art. non manifestamente infondata o temeraria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 29 novembre 2001 Il Consigliere estensore Matale Capitanis Phillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 21 MAR 2002 IL CANCELLIERE 152 disp. att. c.p.c. ,essendo la pretesa Il PresidenteM