Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2009, n. 35016
CASS
Sentenza 15 luglio 2009

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Massime2

Sono utilizzabili le dichiarazioni "de relato" del testimone indiretto se le parti rinunciano al potere di richiedere l'audizione del testimone di riferimento.

Le dichiarazioni del teste "de relato" vanno considerate alla stregua di un indizio (nel senso di prova indiretta sul fatto) e devono formare oggetto di particolare verifica, la quale impone il controllo dell'attendibilità non solo del soggetto dichiarante, ma anche di quello di riferimento, sia quando quest'ultimo confermi sia (a maggior ragione) quando smentisca le affermazioni a lui attribuite.

Commentario1

  • 1Testimone interrotto, diritto di difesa violato (Cass. 9278/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 marzo 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2009, n. 35016
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35016
Data del deposito : 15 luglio 2009

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