Sentenza 20 giugno 2001
Massime • 2
La responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2049 cod. civ., essendo fondata sul presupposto della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito e il proprio datore di lavoro e sul collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente, prescinde del tutto da una "culpa in eligendo o in vigilando" del datore di lavoro ed è quindi insensibile all'eventuale dimostrazione dell'assenza di colpa, con la conseguenza che l'accertamento della non colpevolezza del datore di lavoro compiuto dal giudice penale non vale ad escluderla.
Nel sistema della tutela risarcitoria di diritto civile il nesso causale del danno con l'attività svolta dal lavoratore subordinato consente di ipotizzare, per un fatto che violi contemporaneamente sia diritti che spettano alla persona in base al precetto generale del "neminem laedere", sia diritti che scaturiscono dal vincolo giuridico contrattuale, il concorso dell'azione extracontrattuale di responsabilità ex art. 2043 cod. civ. e di quella contrattuale basata sulla violazione degli obblighi di sicurezza posti a carico del datore di lavoro dall'art. 2087 cod. civ..
Commentari • 5
- 1. LAVORO: Esclusione della responsabilità oggettiva del datore di lavoro per gli infortuni.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
L'art. 2087 c.c. non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro; la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche. Decisione: Sentenza n. 12347/2016 Cassazione – Sezione Lavoro Il caso. Un lavoratore riportava gravi lesioni a seguito di uno scontro in bicicletta in un cantiere. La Corte di Appello dichiarava la responsabilità esclusiva di altro lavoratore, dipendente di una impresa consorziata che, sopraggiungendo anch'egli in bicicletta, lo investiva causando le lesioni; la Corte escludeva la responsabilità della …
Leggi di più… - 2. Esclusa la responsabilità oggettiva del datore di lavoro per gli infortuni (di F. Graziotto)Redazione Studio Legale Leotta · https://www.lavoroediritto.it/ · 20 ottobre 2016
Secondo la sentenza n. 12347/2016 della Corte di Cassazione l'art. 2087 c.c. non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro; la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche. Il caso. Un lavoratore riportava gravi lesioni a seguito di uno scontro in bicicletta in un cantiere. La Corte di Appello dichiarava la responsabilità esclusiva di altro lavoratore, dipendente di una impresa consorziata che, sopraggiungendo anch'egli in bicicletta, lo investiva causando le lesioni; la Corte escludeva la responsabilità della …
Leggi di più… - 3. Esclusa la responsabilità oggettiva del datore di lavoro per gli infortuniAvv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 6 ottobre 2016
- 4. Esclusa la responsabilità oggettiva del datore di lavoro per gli infortuniGraziotto Fulvio · https://www.diritto.it/ · 3 ottobre 2016
L'art. 2087 c.c. non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro; la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche. Decisione: Sentenza n. 12347/2016 Cassazione – Sezione Lavoro Classificazione: Lavoro, Sicurezza Parole chiave: infortunio sul lavoro – responsabilità oggettiva – sicurezza sul lavoro Il caso. Un lavoratore riportava gravi lesioni a seguito di uno scontro in bicicletta in un cantiere. La Corte di Appello dichiarava la responsabilità esclusiva di altro lavoratore, dipendente di una impresa consorziata …
Leggi di più… - 5. Mobbing: datore risponde anche di atti vessatori compiuti da altro dipendenteAccesso limitatoCarmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 10 settembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/06/2001, n. 8381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8381 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MA AN, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato EUGENIO APRILE con studio in 39012 MERANO (BZ) CORSO LIBERTÀ 184/A, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
USL OVEST;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^. 14508/99 proposto da:
AZIENDA SPECIALE USL OVEST MERANO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIORGIO BAGLIVI 8, presso lo studio dell'avvocato SERGIO LEONARDI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIANFRANCO FEDELE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MA AN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 210/98 della Corte d'Appello di TRENTO SEZ SPEC BOLZANO, emessa il 17/12/98 e depositata il 31/12/98 (R.G. 48/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 4.7.1995 TO AN conveniva davanti al Tribunale di Bolzano la USL Ovest di Merano, per sentirla condannare al risarcimento dei danni da lui subiti perché, quale cuoco addetto al locale ospedale, mentre sì trovava nei locali adibiti ai dipendenti, il 12.3.1994 venne ferito con un coltello da ER ON, dipendente della USL e mantenuta in servizio, sebbene nel periodo 1981/1993 fosse stata ricoverata per 13 volte per attacchi di schizzofrenia, e che nel processo penale per lesioni fosse stata dichiarata non imputabile per vizio di mente. La Usl resisteva alla domanda.
Il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 17.11.1997 rigettava la domanda.
Proponeva appello l'TO.
La corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza depositata il 31.12.1998, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che il ferimento dell'TO avvenne quando la ER si trovava in congedo ordinario dal lavoro ed in relazione ad una presenza di questa all'interno dell'ospedale del tutto volontaria e svincolata dall'espletamento di qualsivoglia mansione.
Ciò comportava, a parere della corte di merito, che non fosse ravvisabile alcuna responsabilità a carico della Usl, ne' ai sensi dell'art. 2049 c.c., ne' ai sensi dell'art. 2087 c.c., ne' ai sensi dell'art. 2043 c.c.. In particolare, quanto alla responsabilità dell'imprenditore a norma dell'art. 2087 c.c., rilevava la corte che detta norma impone all'imprenditore di adottare le misure antinfortunistiche e quelle necessarie ad assicurare l'igiene dell'ambiente in cui viene esercitata l'impresa e che nella fattispecie erano predisposti nell'ambiente, a fronte di possibili rischi, telecamere a circuito chiuso.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'TO. Resiste con controricorso la Azienda Usl Ovest di Merano, che ha proposto ricorso incidentale condizionato ed ha presentato memoria. Motivi della decisione
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2049 e 2087 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. ed insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C.. Ritiene il ricorrente che l'art. 2087 c.c. viene ritenuto rivolto alla tutela del lavoratore da rischi generici rispetto a quello specificamente previsti da norme antinfortunistiche e quindi rivolto a coprire rischi comunque rientranti nel complesso ambito di tale norma protettiva e non riversabili sull'assicurazione obbligatoria. Secondo il ricorrente, erroneamente la corte di merito ha ritenuto che la norma in questione coprisse solo la responsabilità da omissione di misure antinfortunistiche, mentre era irrilevante che la ER avesse commesso il fatto durante il periodo di congedo ordinario, in quanto al momento del fatto si trovava all'interno dell'ospedale nella zona riservata al personale, il cui accesso le era facilitato proprio dal fatto di essere una dipendente, per cui il rapporto di lavoro aveva agevolato il fatto lesivo.
Ritiene il ricorrente che, per tale motivo, sussisteva la responsabilità della Usl, in quanto era a sua conoscenza che la ER era ammalata mentale e non aveva adottato quelle misure necessarie per tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro. In subordine sussisteva la responsabilità della USI, a norma dell'art. 2043 c.c., avendo questa il dovere di predisporre le misure necessarie al fine di evitare qualsiasi conseguenza dannosa per gli altri dipendenti, essendole nota la schizzofrenia della ER.
2.1. Ritiene questa Corte che l'articolato motivo sia infondato. Anzitutto va esclusa l'assunta violazione dell'art. 2049 C.C.. Rileva preliminarmente questa Corte che la norma di cui all'art. 2049 c.c. prevede una forma di responsabilità obiettiva, indipendente cioè dalla colpa del soggetto responsabile (Cass. 29.8.1995, n. 9100). Infatti non ha sostanzialmente significato diverso l'orientamento di quella parte della dottrina e della giurisprudenza che parla di presunzione assoluta di colpa (Cass. 22.3.1994, n. 2734). Le moderne giustificazioni di detta responsabilità vicaria sono sostanzialmente analoghe a quelle poste a fondamento delle teorie del rischio di impresa come principio generale, parallelo alla colpa, dell'imputazione della responsabilità(Cass. n. 1343/1972). Infatti detta responsabilità è considerata espressione di un criterio di allocazione di rischi, per il quale i danni cagionati dal dipendente sono posti a carico dell'impresa, come componente dei costi di questa.
Presupposti per l'applicazione dell'art. 2049 c.c. sono:
a) l'esistenza di un danno causato dal fatto illecito del "commesso";
b)l'esistenza di un rapporto tra "commesso" e "committente" (definito rapporto di preposizione);
c) la relazione tra il danno e l'esercizio delle incombenze del "commesso".
2.2. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della norma in questione, avendo rilevato, con congrua motivazione, che non era ravvisabile una responsabilità ex art. 2049 c.c., a carico della Usl, in quanto la condotta lesiva della ER era stata assunta totalmente al di fuori dell'espletamento della mansioni sue proprie e non era riconducibile. neppure ad una prestazione spontanea di lavoro, trovandosi la stessa in congedo ordinario ed essendo rimasta pura affermazione ipotetica quella dell'appellante, prospettata solo in sede di conclusioni, di una probabile ripresa anticipata del lavoro.
3.1. Infondata è anche la censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c.. Va, anzitutto, rilevato che l'art. 2087 c.c., che prevede una forma di responsabilità contrattuale, non configura un caso di responsabilità oggettiva in quanto la responsabilità del datore di lavoro va comunque collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti da conoscenze sperimentali o tecniche del momento (Cass. 3.4.1999, n. 3234), al fine di prevenire infortuni sul lavoro e ad assicurare la salubrità, ed in senso lato la sicurezza, in correlazione all'ambiente in cui l'attività lavorativa viene prestata.
Deve, quindi, escludersi una responsabilità dell'imprenditore in base ad un criterio oggettivo di imputazione, per l'evento collegato al rischio dell'attività svolta nel suo interesse (Cass. 26.10.1995, n. 11120). Quindi, in tanto può essere affermata la responsabilità dell'imprenditore, in quanto sussista la lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla, violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto. Occorre cioè che vi sia anche un nesso causale del danno con l'attività svolta dal lavoratore (Cass. n. 11120/1995). Ne consegue che la verificazione del sinistro non è di per sè sola sufficiente a far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento. La prova liberatoria dell'imprenditore presuppone la dimostrazione, da parte del lavoratore, sia del danno che del rapporto di causalità fra la mancata adozione di determinate misure di sicurezza (specifiche o generiche), in relazione al lavoro svolto, ed il danno predetto.
3.2. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi.
Infatti il giudice di appello ha rilevato che nella fattispecie non è posta in discussione la sicurezza delle condizioni ambientali di lavoro nelle quali operava l'attore.
Secondo la stessa sentenza (pag. 7) il ferimento dell'TO avvenne quando la ER si trovava in congedo ordinario dal lavoro per cui la sua presenza all'interno dell'ospedale era del tutto volontaria e svincolata dall'espletamento di attività lavorativa. Cosi ricostruita in fatto la vicenda da parte del giudice di merito, correttamente la sentenza ha ritenuto che non sussistesse ne' la violazione dell'art. 2087 c.c. ne' quella di cui all'art. 2043 c.c., per non aver la USL, predisposto cautele al fine di impedire qualsiasi conseguenza dannosa per gli altri dipendenti, conseguente al comportamento imprevedibile della ER.
Infatti, non essendo stato ricondotto l'atto lesivo della ER nei confronti dell'TO all'attività lavorativa o, quanto meno, all'occasione temporale lavorativa della stessa, essendo essa in congedo ordinario, ne deriva che è fuor di luogo far riferimento a cautele che l'USL avrebbe dovuto prendere per evitare che la stessa potesse essere pericolosa per gli altri dipendenti. Nella ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito l'atto offensivo posto in essere dalla ER risulta eguale a quello posto in essere da un qualunque soggetto affetto da schizofrenia che volontariamente e non per obbligo lavorativo si fosse trovato in quel luogo.
Non può, quindi, ritenersi che la USL, sia venuta meno all'obbligo di adottare la cautela dell'allontanamento dal lavoro della ER, malata mentale, come pare sostenere il ricorrente, proprio perché nel giorno in cui si verificò il fatto dannoso la ER non prestava alcuna attività lavorativa.
3.3. Il giudice di merito ha poi ritenuto che la predisposizione, a fronte di possibili rischi, di telecamere a circuito chiuso che consentirono un sollecito allertamento del dipendente addetto ai soccorsi), costituisse idonea misura di sorveglianza. La motivazione suddetta è immune da vizi motivazionali rilevabili in questa sede di legittimità, tenuto conto che l'attività prestata dall'TO era quella di cuoco, per cui non è incongrua la motivazione del giudice di merito che ha ritenuto adeguato il mezzo di cautela e di sorveglianza in relazione ai possibili rischi connessi all'attività in questione.
4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 92 c.p.c. ed il vizio di omessa motivazione in relazione alla mancata compensazione delle spese di secondo grado. Il motivo è infondato e va rigettato.
In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 29.1.1990, n. 531; Cass. 6.9.1994, n. 7663).
3. Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 4 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2001