Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2001, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBB01-7 64 / 0 1 Aula 'B' IN NOME DEL POPOL ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente- R.G.N. 12157/98 Dott. Vincenzo TREZZA Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere - Cron. 3682 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere - Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Consigliere - Ud.27/11/00 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENT ENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in -pp 1 7 FEB. 2001 IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, CANCELLERIA presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EN CA, elettivamente domiciliato in ROMA 2000 VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato STUDIO 4871 LITTA CARDILLI, rappresentato e difeso dagli avvocati -1- SEMERARO GIUSEPPE, QUARANTA SILVANA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 496/98 del Tribunale di TARANTO, depositata il 23/03/98 R.G.N. 3080/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Aldo DE udienza del 27/11/00 dal MATTEIS;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il pretore di Taranto, giudice del lavoro, con sentenza : 26.10.1994/20.6.1995 n. 6742, ha dichiarato il diritto del ricorrente NT CA al trattamento di pensione di : vecchiaia anticipata previsto dall'art. 16 legge 155/1981, richiamato dall'art. 1 legge 193/1984, sul prepensionamento nel settore siderurgico, a decorrere dall'1.2.1987, ed ha condannato l'Inps a corrispondergli i relativi ratei, con rivalutazione monetaria ed interessi legali. L'Inps ha proposto appello, lamentando che erroneamente il TO aveva riconosciuto il diritto del NT al trattamento pensionistico, nonostante che mancasse il presupposto indispensabile della cessazione del rapporto. Infatti nel frattempo il TO di Taranto, su ricorso dello stesso lavoratore, aveva emesso sentenza di annullamento delle dimissioni dal rapporto di lavoro subordinato intercorso con la S.p.A. Officine San Marco. Il Tribunale ha respinto l'appello, con sentenza 12/23 marzo 1998 n. 496, motivando che, come già evidenziato dal giudice di prime cure, la sentenza di annullamento delle dimissioni, pendente in grado di appello davanti allo stesso tribunale, non sarebbe allo stato idonea a spiegare in effetto nel presente giudizio, quanto pronuncia provvisoriamente costitutiva e non di condanna, non 3 esecutiva ex art. 431 c.p.c., anche perché emessa in data 13.1.1992, prima dell'entrata in vigore del testo novellato dell'art. 282 c.p.c., e non definitiva, perché non ancora passata in giudicato. Ha proposto ricorso per cassazione l'Inps, con unico motivo. L'intimato, ritualmente costituito con controricorso, ha resistito. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso, intitolato violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c., della L. n. 193/1984, in particolare art. 1, vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.), il ricorrente Istituto censura la sentenza impugnata esclusivamente nella parte in cui ha ritenuto sussistente il presupposto indispensabile per il diritto a pensione anticipata la cessazione del rapporto - che lo - stesso ricorrente aveva contestato in separato giudizio, il cui accertamento assumeva quindi valore pregiudiziale assorbente, senza che potesse avere rilievo, in senso ostativo, il carattere non esecutivo della sentenza sulle dimissioni, od il suo valore di giudicato. Il motivo è fondato. Avendo lo stesso lavoratore interessato contestato, in separato giudizio, l'indefettibile presupposto del diritto 4 alla pensione di vecchiaia anticipata, costituito dalla cessazione del rapporto (art. 1 Legge 31 maggio 1984 n. 193, in connessione con l'art. 16 Legge 23 aprile 1981, n. 155), il Tribunale non poteva decidere sulla domanda di pensione, senza prima accertare la sussistenza di quel presupposto, la cui contestazione risultava in causa, perché riferita ed eccepita dal convenuto Istituto. Anche elementari ragioni di economia processuale avrebbero dovuto indurre il Tribunale, avanti al quale pendevano le due cause, nello stesso grado di appello, a riunirle, evitando così il proliferare delle successive impugnazioni. Sussiste dunque il vizio denunciato di violazione di legge, a nulla rilevando che la sentenza sulla nullità delle dimissioni non fosse esecutiva, perché non ancora passata in giudicato o sprovvista di provvisoria esecutività, per sua natura о ratione temporis, essendo sufficiente la incertezza, risultante nella causa sul diritto a pensione, sulla sussistenza di valida cessazione del rapporto. Il motivo di resistenza, secondo cui l'istanza di Mor sospensione può proporsi per la prima volta in Cassazione, non è pertinente, non essendo questo l'oggetto del motivo di ricorso. Né risultano in alcun modo acquisiti alla presente causa i dati di fatto, meramente affermati dal resistente, circa il 5 venir meno, per effetto del formarsi del giudicato nell'altra causa, della contestazione circa la validità delle dimissioni e quindi della cessazione del rapporto. La sentenza impugnata va cassata, e gli atti rimessi al giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Lecce, il quale deciderà la presente causa previo accertamento della sussistenza del presupposto contestato della valida risoluzione del rapporto, e provvederà altresì sulle spese del presente giudizio.
p.q.m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Lecce. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2000. Il Presidente Vinceuss Tressa Il Consigliere istruttore Aldo se Mancin - 3 1 3 1 L E . G G 3 N 8 7 5 L - A E E L D Stille 1 . 0 L T A I E S D ' N R L T I A E O D T S I I R O IL COLLABORATORE DI CANCELLER Depositata in Cancelleria 7 FEB. 2001 oggi, IL COLLABORATORE DI CANCEL qp\295-pensione-dimissioni 1 0