Sentenza 14 luglio 2006
Massime • 1
Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza consiste in un comportamento idoneo ad opporsi, in maniera concreta ed efficace, all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, sicchè deve rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di un'autovettura, anziché fermarsi all'alt intimatogli dagli agenti di polizia, si dia alla fuga ad altissima velocità e, al fine di vanificare l'inseguimento, ponga in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo.
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali In tema di resistenza a un pubblico ufficiale, ex art. 337, integra il concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, primo comma, la condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (SU, 40981/2018). Il delitto di resistenza presuppone il ricorso alla violenza o alla minaccia che devono essere finalizzate ad opporsi al compimento dell'atto di ufficio: la violenza in particolare implica l'uso della forza fisica, che deve essere funzionale alla realizzazione dell'intendimento oppositivo, fermo restando che non ricorre il …
Leggi di più… - 2. Forzamento di un posto di blocco e reato di resistenza a pubblico ufficialeAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 21 novembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/07/2006, n. 41936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41936 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 14/07/2006
Dott. DE GRAZIA Benito Romano V. - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 1090
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 041636/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CE IU, N. IL 19/10/1959;
avverso SENTENZA del 23/06/2005 CORTE APPELLO LECCE SEZ. DIST. di TARANTO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
CA PP propone ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, sezione staccata di Taranto, del 23 giugno 2005, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto, dell'11.12.02, che lo ha condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per i delitti di: a) tentato furto aggravato, per avere tentato di sottrarre i beni contenuti nella villa di proprietà di Pavese Cosimo, b) resistenza a pubblico ufficiale, per essersi sottratto all'arresto a bordo di un'auto lanciata, anche contro mano, nelle vie dei centri abitati di Pulsano e Leporino, c) evasione, per avere, al fine di commettere i reati sopra specificati, violato la misura degli arresti domiciliari alla quale era stato ammesso nell'ambito di altro procedimento penale;
reati unificati ex art. 81 c.p.. Era accaduto che nel pomeriggio dell'8.3.99, in Pulsano, nel corso di un servizio di pattugliamento di una zona residenziale estiva prospiciente il mare, agenti della locale stazione carabinieri avevano notato una vettura, con una persona a bordo, in sosta nei pressi di una villa dalla quale avevano visto uscire un altro individuo. Alla vista dell'auto dei carabinieri, che aveva manovrato per avvicinarsi, i due individui si erano dati alla fuga a bordo dell'auto, sulla quale era nel frattempo salito anche l'individuo uscito dalla villa. Bloccata poco dopo la vettura in fuga - a bordo della quale si trovava anche un bambino -, i due uomini, privi di documenti, erano stati invitati a recarsi in caserma. All'invito, il conducente dell'auto aveva risposto ingranando la marcia ed iniziando una fuga a forte velocità che aveva messo a repentaglio non solo gli agenti inseguitori, ma anche gli altri utenti della strada;
la fuga si era protratta fino al centro abitato di Leporano e si era arrestata su una via priva di uscita. Fermati i due fuggiaschi, i militari avevano rinvenuto nell'auto una sbarra di ferro che presentava una delle due estremità piegata a somiglianza di un "piede di porco". Recatisi, quindi, nella villa presso la quale era iniziata la fuga, gli agenti avevano notato che il lucchetto del cancello ed una porta dell'abitazione erano stati forzati, anche se nulla era stato asportato.
Avverso la citata sentenza ricorre, dunque, CA PP che deduce: a) inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali, specificamente dell'art. 192 c.p.p., vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per tutti i reati allo stesso contestati;
a giudizio del ricorrente, la corte territoriale non avrebbe compiutamente specificato le fonti di prova poste a base della decisione impugnata;
b) vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è palesemente infondato ed inammissibile. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 192 c.p.p. ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo della logicità della stessa con riferimento all'asserita mancata indicazione "chiara ed esaustiva", da parte dei giudici del merito, delle "fonti di prova per ritenere integrato, innanzitutto, l'elemento psicologico ai reati in oggetto". Orbene, a prescindere dalla palese complessiva genericità delle argomentazioni poste a sostegno del ricorso, evidente ne è, in ogni caso, l'inconsistenza ove si consideri che la corte territoriale, correttamente applicando i criteri interpretativi dettati da questa Corte in tema di valutazione delle prove, ha adeguatamente analizzato gli elementi indiziari acquisiti, dapprima inquadrandoli nella loro specificità, quindi unitariamente considerandoli nel loro complessivo significato;
ritenuto questo, in esito all'esame condotto con correttezza e rigore logico, probante in termini di positiva verifica della tesi accusatoria.
Non risponde al vero, peraltro, che il giudice del merito non abbia indicato, in particolare con riguardo all'imputazione di tentato furto, gli elementi indiziari dai quali ha tratto la prova della responsabilità dell'imputato, ne' che gli indizi utilizzati siano costituiti, come sostiene il ricorrente, da un lucchetto di cancello rotto, da una porta forzata e da una sbarra d'acciaio rinvenuta all'interno dell'auto utilizzata dall'imputato. Oltre che a tali elementi indiziari, che si riferiscono al lucchetto del cancello della villa nei cui pressi l'imputato e l'altro correo (condannato non ricorrente) sono stati notati dai carabinieri in pattuglia, alla porta della stessa villa oggetto di illecite attenzioni ed alla sbarra d'acciaio che presentava una delle estremità ricurva come il caratteristico "piede di porco", attrezzo sicuramente idoneo a scardinare il lucchetto e la porta, la corte territoriale ha indicato ulteriori ed ancor più significativi elementi indiziari rappresentati: a) dall'accettata presenza dell'imputato nei pressi della villa in questione e del suo complice;
l'uno notato dai militari all'interno di un'auto posteggiata nei pressi, l'altro nell'atto di uscire dalla villa;
b) dall'inconsulta reazione dei due che, all'invito dei carabinieri di seguirli in caserma, hanno reagito con una fuga precipitosa e pericolosa, che ha messo a rischio anche l'altrui incolumità, a bordo dell'auto; fuga protrattasi fino a quando la via di fuga non era stata sbarrata da un muro, essendosi la vettura inoltrata in un vico chiuso del comune di Leporino;
c) dalla sostanziale ammissione degli addebiti, da parte dei due complici, in sede di udienza di convalida dell'arresto.
È, dunque, da tale complessivo e significativo contesto indiziario che i giudici del merito hanno ritenuto di trarre la prova della responsabilità dell'imputato, attraverso un coerente e logico processo di analisi e di collegamento degli indizi, che ha consentito di disvelarne la gravità, precisione e concordanza nel senso della positiva verifica della penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentato furto per il quale è stato condannato. Ancor più inconsistenti si presentano le doglianze relative alla condanna inflitta anche per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di evasione, laddove la decisione della corte territoriale si presenta ampiamente e logicamente motivata in termini che non consentono obiezioni di sorta. Basterà, al riguardo, richiamare, con riguardo al delitto di resistenza, quanto affermato da questa Corte già con sentenza n. 3147/1988, e cioè che: "Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza consiste in un comportamento idoneo ad opporsi, in maniera concreta ed efficace, all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, sicché deve rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di un'autovettura, anziché fermarsi all'alt intimatogli dagli agenti della Polizia, si dia alla fuga ad altissima velocità e, al fine di vanificare l'inseguimento, ponga in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo" Conf. nn. 1788/1990, 7061/1996, 31716/2003. Mentre, con riguardo al delitto di evasione, la doglianza si presenta del tutto generica, con un non chiaro riferimento alla mancata individuazione del bene giuridico protetto dalla norma prevista dall'art. 585 c.p., evidentemente da individuarsi nell'esigenza di imporre il rispetto delle decisioni dell'autorità giudiziaria.
Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, posto che, diversamente da quanto afferma il ricorrente, la corte territoriale ha adeguatamente motivato le ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, individuate nei numerosissimi precedenti penali e nella personalità dell'imputato quale emersa proprio in occasione delle vicende oggetto del processo che lo hanno visto, tra l'altro, responsabile di grave ed aperta violazione degli obblighi nascenti dal regime degli arresti domiciliari al quale era stato ammesso con riguardo ad altro procedimento.
La palese infondatezza delle argomentazioni e deduzioni poste a fondamento del ricorso determinano una pronuncia di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2006