Sentenza 6 agosto 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2003, n. 11869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11869 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
65158 E N 6 O 8 I 9 C Z 5 1 A / I A . 4 R R N / T 6 A - S 2 I T . B REPUBBLICA ITALIANA G R U . . E L P B . L R I D A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R . A L T E B D A CORTE SUPR MADI11869/03 D A T I E S T A 1 N I 3 N E 1 S E R S I E . SEZIONE TRII UTA G.N.12048.99 E A T N A Magistrati:Composta dai M Cron. 25751 Dott. BRUNO SACCUCCI PRESIDENTE Rep. Dott. EUGENIO AMARI CONSIGLIERE Ud.24.2.03 Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE REL. OGGETTO: Iva MA CR NC EL BOTTA, Dott. contabilitàCONSIGLIERE Dott. GIUSEPPE MARINUCCI CONSIGLIERE occulta ha pronunciato la seguente acquisizione SENTENZA sul ricorso proposto da: ASPO SRL. corr. in Arezzo in persona del legale amministratore unico Grassinirappresentante pro tempore>, Enzo, rappresentata E difesa dall'avv. Arnaldo Amatucci per delega a margine del ricorso per Cassazione, elettivamente domiciliata in Roma presso avv. Teresina Titina Macri, via dei Gracchi 130 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ricorrente
contro
N. 65158 Amministrazione Finanziaria dello Stato in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso ex lege' dall'Avvocatura Generale 551 dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 intimato, controricorrente avverso la sentenza n. 27.27.99 in data 27.2.99 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, depositata in data 8.4.99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 febbraio 2003 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. VINCENZO GAMBARDELLA, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. A seguito del rinvenimento di documentazione extracontabile ad opera della Guardia di Finanza sull'autovettura di NA RA, amministratore della SMP. srl., veniva emesso avviso di rettifica nei confronti della società indicata in epigrafe, nel presupposto che la stessa si fosse resa acquirente di merci da parte della predetta SMP e che le avesse poi rivendute.
2. Contro l'avviso di rettifica proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo la SMP, sostenendo che 1' Amministrazione Finanziaria dello Stato aveva indebitamente tratto presunzioni infondate, ovvero di secondo grado, dalla cennata documentazione;
contestava l'interpretazione data dalla Guardia di Finanza alla documentazione medesima, sostenendo che non si trattava di merci oggetto dell'attività commerciale di essa contribuente e nulla provava le quantità.
3. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso. Proponeva appello l'Ufficio e la Commissione Tributaria Regionale di Firenze riformava la sentenza di primo grado, ritenendo che la documentazione extracontabile reperita era idonea а fare prova dell'acquisto e della cessione al nero> di quantitativi di merci e preziosi.
4. Ha proposto ricorso per Cassazione la società SMP. deducendo ' tre motivi. Resiste con controricorso 1'Amministrazione Finanziaria dello Stato. Parte ricorrente ha presentato memoria integrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 52 del D. P. R. n. 633.72, sotto il profilo che l'acquisizione dei documenti contestati era avvenuta illegittimamente, in assenza di autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Il motivo è inammissibile, in quanto nuovo. Infatti nel ricorso 6. introduttivo, la società ha appuntato le sue censure direttamente sul merito, vale a dire sulla portata probatoria e sulla rilevanza del materiale cartaceo rinvenuto, senza contestare la legittimità dell'ispezione dell'autovettura condotta da NA RA, all'epoca amministratore della SMP, presunta cedente nei riguardi della ASPO. Trattandosi di motivo non dedotto nel ricorso : introduttivo, esso deve essere dichiarato inammissibile di ufficio, a prescindere da specifica contestazione sul punto da parte dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato.
7. Col secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 54 e 56 del D. P. R. n. 633.72; 1325,1362, 2679 SS. Codice Civile;
nonchè omessa, insufficiente e contraddittor ia motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC E' onere dell'ufficio provare l'esistenza delle operazioni commerciali addebitate alla ricorrente;
la Guardia di Finanza doveva verificare l'esistenza delle presunte operazioni nella contabilità delle tre imprese interessate all'accertamento, indagine che હૈ stata svolta unicamente nei confronti della SMP;
erroneamente foglietti sono stati considerati buoni di consegna>, laddove essi mancavano di qualsiasi elemento essenziale, quali il cedente, il luogo, la sottoscrizione del ricevente, la data. Mancando ogni identificazione degli estremi dei presunti contratti di cessione, la Commissione Tributaria Regionale non poteva considerare provati i contratti de quibus'. Dalle parole '9k', 'calo', 'puro', 'preso' non è possibile desumere gli estremi essenziali della cessione, se non immaginariamente>. Nè era lecito presumere che parte della merce fosse stata acquistata dalla ricorrente, posto che la NLD - altra società indicata nell'avviso di rettifica - era dedita alla sola trasformazione. Manca infine qualsiasi prova circa il quantum> delle cessioni.
8. Il motivo è infondato. Esso, sub specie> di indicare una violazione di legge ovvero una carenza di motivazione, rimette in discussione il fatto> come accertato dal giudice di merito con motivazione esauriente, immune da lacune o vizi logici, talché si sottrae a qualsiasi censura da parte di questa Corte di legittimità. Invero, la Commissione Tributaria Regionale motiva in modo esaustivo in ordine alla rilevanza probatoria ed al contenuto della documentazione reperita, facendo riferimento alle espressioni usate, quali l'uso del verbo 'prende' , delle indicazioni '9k', 'calo', 'puro' accompagnate dai grammi con cifre precise e valori decimali. Sarebbe stato onere della parte dimostrare che tutti i valori indicati erano stati regolarmente registrati ed assoggettati ad Iva, mediante esibizione della propria contabilità. Non è, del resto, esigibile che in una contabilità nera> vengano 9. indicati puntualmente tutti gli estremi di un contratto di compravendita, nel senso civilistico del termine. 10. Con il terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, а sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 53 del D. P. R. n. 633.72 e dell'art. 2679 Codice Civile, avendo l'ufficio utilizzato presunzioni di secondo grado. 11. Il motivo è infondato. Richiamate le considerazioni di cui al par. 8 che precede, va sottolineato come, una volta acquisito che una impresa ha acquistato merci o materie prima al nero>, le stesse si presumono cedute a terzi ove non registrate o non riportate nelle rimanenze. 12. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Giusti motivi, in relazione all'iniziale opinabilità della materia del contendere ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione integrale delle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 24 febbraio 2003. SUPREM IL PRESIDENTE Вишо речис DOTT. BRUNO SACCUCCI IL CONSIGLIERE ESTENSORE DOTT. VINCENZO DI NUBILA - 6 AGC. 2003 E 6 ов Gious N 8 5 O 9 I 1 . / Z Аш N A 4 A I / . R 6 R B 2 T A . S . I R L T . L G P . U E A D B . R I B L E R A A D T A T D I I 1 S R E 3 N 1 T E E S . T N E I N A S A E M