Sentenza 26 febbraio 2001
Massime • 1
La disposizione normativa di cui all'art. 873 cod. civ., dettata in tema di distanze tra fabbricati e diretta a tutelare interessi generali di igiene, decoro e sicurezza degli abitanti (tale, pertanto, da consentire anche una più rigorosa valutazione in sede locale) non ha alcuna correlazione con la norma di cui all'art. 905 cod. civ., relativa alla distanza delle vedute e volta, dal suo canto, a salvaguardare il fondo finitimo dalle indiscrezioni attuabili mediante la realizzazione e l'uso di un'"opera obbiettivamente destinata a tale scopo". Ne consegue che, ove la maggior distanza tra costruzioni imposta dai regolamenti locali non sia riferita, specificamente, anche al confine, ma risulti sancita in via assoluta, indipendentemente dalla dislocazione delle costruzioni nei rispettivi fondi, la distanza delle vedute dal confine stesso deve intendersi regolata, in via esclusiva, dalla norma di cui al citato art. 905, non potendo una norma sulla distanza sui fabbricati incidere, "ex sè", su quelle relative alle vedute. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui, nell'immobile originariamente edificato a distanza di tre metri dalla costruzione finitima nel rispetto della norma codicistica e prima della sopravvenienza dell'art. 4 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di S. Salvo - che ampliava a dieci metri la distanza minima tra "pareti finestrate" - era stata aperta, successivamente all'intervento del detto regolamento, una veduta a distanza di un metro e mezzo dal confine. La Corte, nell'affermare il principio di diritto che precede, ha, così, rilevato che, diversamente dall'ipotesi di vedute illegittimamente aperte in una costruzione edificata senza il rispetto delle distanze tra costruzioni stabilite dal codice civile o dai regolamenti, la veduta aperta nel rispetto delle distanza di cui all'art. 873 cod. civ. prima dell'intervento del regolamento edilizio comunale impositivo di una maggiore distanza risultasse legittimamente realizzata, ancorché l'apertura fosse successiva al detto regolamento).
Commentario • 1
- 1. Partita amichevole di calcio: quando l'entrata in scivolata costituisce reatoAccesso limitatoLuca D'Apollo · https://www.altalex.com/ · 7 marzo 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2001, n. 2765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2765 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
NOPARAG M 02765/0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POLOLO ALIAND D CASSAZIONE etto LA CO SEZIONE SECONDA CIVILE DISTANZE LEGALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17481/98 - Presidente Dott. Antonio IANNOTTA 5758 Consigliere Cron. Dott. Rosario DE JULIO .893 - Consigliere Rep. Dott. Matteo IACUBINO Ud. 09/10/00 Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO -Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Ettore BUCCIANTE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. -IL SOLE 24 ORE SENTENZA 6002 per diritti sul ricorso proposto da: # 26 INR 2001 ROMILDO, IOLANDA, elettivamente HI LO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE domiciliati in ROMA VIA APPIA NUOVA 519, presso lo UFFICIO COPIE studio dell'avvocato PALMERIO C, difesi dall'avvocato Richiesta copia studio dal Sig. 71 COLALILLO VINCENZO, giusta delega in atti;
per diritti 6000 8 FEB 201 - ricorrenti 7 IL CANCELLERE ་་་་ CORTE SUPREMA IN CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE CILLI ANGIOLINA, elettivamente domiciliata in ROMA Richiesta copia studio PIAZZA CAVOUR, presso la CANC. CORTE CASSAZIONE, NC dal Sig. per diritti L. 6000 difesa dall'avvocato RICCIARDI DOMENICO, giusta delega # 26 FEB 2001 IL CANCELLIERE in atti;
- controricorrente la sentenza n. 5/98 del Tribunale di VASTO, 2000 1609 avverso -1- depositata il 09/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica CANCELLERIA udienza del 09/10/00 dal Consigliere Dott. Ettore CG404634 BUCCIANTE;
udito l'Avvocato RICCIARDI Domenico difensore del CANCELLERIA resistente hache chiesto l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura, nel merito il rigetto del ricorso;
CG404635 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso, in per it rigetto via preliminare disattesa dell'istanza Then per il del ricorso, nel merito dell'inammissibilità rigetto del ricorso. CANCELLERIA CANCELLERIA -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso presentato il 1 dicembre 1993 al Pretore di Vasto IN IL, proprietaria di un edificio con orto circostante nell'abitato di San Salvo, denunciò la nuova opera intrapresa dai e DA IA, vicini MI ES consistente nel completamento del piano sottotet- un loro limi- to di un fabbricato insistente su trofo terreno, lamentando tra l'altro (per quanto ancora rileva in questa sede) che avevano aperto tre vedute nel muro prospiciente l'altro immobi- le, con violazione dell'art. 4 delle norme tecni- che di attuazione del piano regolatore generale vigente in quel Comune, che prescrive una distan- tra pareti finestrate;
minima di 10 metri za chiese quindi che fossero condannati, previo ordine di sospensione, alla riduzione in pristino e al risarcimento dei danni. A tali domande i convenuti opposero, relativamente alle vedute, che non si trattava di costruzione, in nuova stato realizzato fin quanto il loro stabile era dal 1963 e da allora esisteva una delle tre i lavori di ri- finestre in questione, mentre strutturazione in corso erano conformi a una concessione edilizia in sanatoria che avevano 17481/1998 3 ottenuto nel 1983, sicché non era applicabile nella specie la norma invocata dall'altra parte, bensì l'art. 905 c.c. All'esito dell'istruzione della causa, com- piuta in via ordinaria dopo l'esaurimento della 1996 il Pretore accolse parzialmente le domandecon sentenza del 24 settembre fase interdittale, proposte dall'attrice, condannando i convenuti a riportare alle dimensioni originarie la veduta che era stata ampliata, nonché a preesistente, eliminare le altre due, aperte ex novo dopo l'entrata in vigore del piano regolatore genera- Impugnata in via principale da MI OL le. DA IA, incidentalmente da IN IL, la decisione è stata confermata gnese e che con sentenza del 9 dal Tribunale di Vasto, gennaio 1998 ha rigettato entrambi i gravami, ritenendo (sul punto tuttora in contestazione): l'art. 4 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di San Salvo consente a ristrutturazioni di di "provvedere fabbricati provvisti di pareti finestrate distan- ti meno di mt. 10 tra loro", ma "ciò è possibile solo ove l'apertura per la veduta conservi la 17481/1998 4 M originaria conformazione (misura e numero) senza la servitù imposta già al aggravare appunto confinante, ché, diversamente ogni nuova apertura (ovvero ampliamento delle preesistenti) dovrebbe essere conforme al nuovo limite regolamentare di P.R.G. vigente", mentre "ogni mt. 10 di cui al autorizzazione amministrativa concessa in viola- zione di detta disciplina non consente al titola- arrecare danno re interessato di edificare senza ingiusto al proprietario finitimo, il quale ha diritto di tutelarsi di conseguenza". Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione MI ES e DA Ghian- ni, in base a un motivo. IN IL ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente la resistente ha contestato l'ammissibilità del ricorso, deducendo che la relativa procura, nella copia notificata, è tanto "sfumata", da risultare illeggibile e da non consentire quindi la verifica del suo carattere speciale. L'eccezione non è fondata. Sia nell'originale dell'atto di impugnazione, al destinatario, sia nell'esemplare consegnato 17481/1998 5 Mm l'impronta del timbro utilizzato per l'apposizio- ne del mandato a margine, in effetti, è meno parte sicché qualche marcata nella centrale, parola non è decifrabile. Appaiono però comunque la locuzione ini- chiari il nome del difensore, vi conferisco il più ziale ("con la presente ampio mandato a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura ..."), le firme dei ricorrenti e l'autenticazione. L'atto contiene quindi tutti i requisiti indispensabili, per essere considerato una procura. Né d'altra parte la sua parziale illeggibilità consente di dubitare che essa possa come "speciale", ai sensi essere qualificata dell'art. 366 c.p.c.: nelle sue pronunce più si è stabilmente recenti, infatti, questa Corte orientata nel senso che quando un mandato è conferito a margine o in calce a un ricorso per cassazione, l'incorporazione dei due atti nello stesso contesto documentale implica che l'uno deve necessariamente intendersi riferito all'al- tro, anche se eventualmente contiene espressioni incongrue, rispetto alla finalità di dare corso a un giudizio di legittimità (v., per tutte, Cass. 6 dicembre 1999 n. 13605). Con il motivo addotto a sostegno del ricorso, 17481/1998 MI ES e DA IA, denunciando "violazione e falsa applicazione degli artt. 905 e 907 del C.C. nonché dell'art. 31 lett. c) della legge 457/78 in relazione all'art. 360 C.P.C. - insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia", affermano una ristrutturazione I aver eseguito soltanto di del piano sottotetto del loro edificio, che era distanza regolare e stato costruito nel 1963 a era dotato già da allora di una finestra nel muro prospiciente il fabbricato di IN IL, sicché per l'apertura di ulteriori vedute non dovevano essere osservate le prescrizioni del sopravvenuto piano regolatore generale e delle relative norme tecniche di attuazione, il cui art. 4, nello stabilire un distacco minimo di 10 metri tra pareti finestrate, si riferisce esclu- sivamente alle nuove costruzioni;
rilevano inol- tre di aver esercitato il proprio ius aedificandi e legittimato dalla concessione già acquisito loro rilasciata nel 1983, non impugnata dall'al- tra parte né disapplicata in sede di merito;
infine il loro operato avrebbe osservano che dovuto essere considerato comunque lecito, in quanto le due nuove finestre, contrariamente a 17481/1998 7 Wher t quanto ha ritenuto il Tribunale, sono indispensa- bili, essendo destinate a dare aria e luce a una cucina e a un servizio igienico. Quest'ultimo assunto va senz'altro disatteso, l'assorbente ragione dàche luogo a una per questione nuova, implicante tra l'altro la neces- sità di accertamenti di fatto, che non ha formato oggetto di dibattito e di decisione nel giudizio a quo: i ricorrenti non deducono di averla solle- vata in quella sede, né si dolgono del suo omesso lamentano che erroneamente sia esame, ma anzi risolta senso negativo. In realtà, in stata affrontata nella invece, non è stata affatto ve ne sarebbe sentenza impugnata e comunque non stata ragione, dato che le disposizioni in mate- verso il fondo del ria di apertura di vedute vicino impongono il dirispetto determinate distanze in maniera assoluta, senza prevedere eccezioni in vista di esigenze come quelle pro- spettate dal ES e dalla IA. Neppure è condivisibile la deduzione secondo cui la piena legittimità dei lavori in questione discende dalla loro conformità alla concessione edilizia in sanatoria rilasciata nel 1983 dal Sindaco di San Salvo, che permetteva sia l'aper- 17481/1998 8 tura delle due ulteriori finestre, sia l'amplia- La circostanza è mento di quella preesistente. l'atto avuto effetti ininfluente, poiché ha limitati all'ambito del rapporto pubblicistico tra l'amministrazione e i richiedenti, senza affatto incidere sul diritto della proprietaria del fondo confinante a ottenere la riduzione in pristino, nel caso di violazione delle distanze: diritto che poteva essere fatto valere indipen- dentemente da una previa decisione di annullamen- to da parte del giudice amministrativo e senza necessità neppure di una semplice delibazione del provvedimento, in sede di giurisdizione ordinaria 12 giugno 1999 n. (cfr., tra le altre, Cass. 333/s.u.). È fondata, invece, l'argomentazione svolta nel ricorso, in ordine all'inapplicabilità, nella specie, dell'art. 4 delle norme tecniche di generale del attuazione del piano regolatore Comune di San Salvo. Sul punto, la controricorrente ha replicato sostenendo che l'intero piano sottotetto del fabbricato del ES e della IA è stato edificato nel 1992, dopo l'entrata in vigore dello strumento urbanistico, e che nella parete 17481/1998 9 M 1. verso la sua proprietà esisteva, in precedenza, solo una piccola luce destinata all'illuminazione Se così fosse, l'opera do- di un pianerottolo. considerata nuova costruzione una vrebbe essere (come va qualificata ogni sopraelevazione: V.1 Cass. 22 febbraio 1999 n. tra le più recenti, 1474) soggetta quindi alla più restrittiva disci- plina vigente all'epoca. Ma la tesi della IL, circa l'epoca del compimento dei lavori in que- stione, contrasta con ciò che è stato accertato in sede di merito e non ha formato oggetto di impugnazione: il piano sottotetto è stato realiz- zato ab initio, già con una veduta, quando ancora in vigore il piano regolatore non .era entrato ' generale, mentre in seguito sono state soltanto aperte due altre finestre ed è stata ampliata quella preesistente. E partendo da questo presupposto, dunque, che affrontata la questione sollevata dai ricor- va renti. Il Tribunale di Vasto l'ha risolta in base al e la IA avevano rilievo che il ES dato luogo a "un aggravamento della servitù di veduta, tale dacioè ampliare e rendere più il prospicere in alienum, agevole l'inspicere e 10 M ar 17481/1998 senza plausibile giustificazione da parte dei titolari della proprietà dominante". Una tale impostazione del problema è del tut- to incongrua. La successione nel tempo delle norme in mate- ria urbanistica, infatti, è governata dal princi- pio di irretroattività (Cass. 14 dicembre 1999 n. 14022), salvo il caso del subentro di disposizio- ni meno limitative, le quali rendono legittima a posteriori un'opera che sia loro conforme, anche se violava quelle previgenti (Cass. 3 febbraio 1998 n. 1047). Quando invece la disciplina poste- le costruzioni già riore è più restrittiva, realizzate continuano quindi ad essere pienamente legittime, se lo erano inizialmente, né la loro persistenza fa sorgere una qualche "servitù", che sia sottoposta alle regole contenute negli art. 1027 cod. civ. e in particolare nell'art. 1067, che vieta gli aggravamenti: la situazione deve essere valutata alla stregua delle norme prece- denti sotto ogni profilo, compreso quello del- delle distanze legali, sicché l'osservanza insufficienza di queste, rispetto l'eventuale alle nuove prescrizioni, non dà affatto luogo ad un (sopravvenuto) "peso imposto sopra un fondo 17481/1998 11 1. per l'utilità di un altro fondo appartenente a un diverso proprietario". Quel che occorreva e occorre stabilire, per- tanto, l'art.è se delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di San Salvo, nel prescrivere la distanza di almeno 10 metri "tra pareti finestrate" e senza con ciò costituire "servitù", di cui siano configurabili "aggravamenti" 1 si riferisca non solo alla costruzione ex novo di edifici dotati di vedute verso il fabbricato del vicino, ma anche all'apertura (e all'ampliamento) di queste, in una parete già "finestrata", di un fabbricato già esistente al momento della sua entrata in vigore e posto a una distanza inferiore, ma tuttavia regolare secondo le norme anteriori. Sulla questione, in tali precisi termini, questa Corte non ha avuto mai occasione di pro- nunciarsi, per quanto consta. Tuttavia, con la sentenza n. 5518 del 5 giugno 1998, a proposito di una disposizione analoga, ugualmente attuativa dell'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, si è ritenuto suo tempo nel che in un edificio realizzato a stabilito distacco dalle norme rispetto del consentita l'apertura di vigenti all'epoca, è 12 17481/1998 Mm C vedute alla distanza fissata precedentemente, dal un regolamento locale, anche codice civile o da se un nuovo strumento urbanistico, entrato intan- to in vigore, consenta nuove costruzioni soltanto ad almeno 10 metri da quelle dei vicini: una norma che concerne le distanze tra i fabbricati, infatti, non incide su quelle tra le vedute e il fondo altrui, stante la diversità dei presuppo- sti, degli ambiti e degli scopi delle discipline dell'una e dell'altra materia. - da cui non vi Alla luce di questo principio è ragione di discostarsi, data la sua aderenza alla lettera e allo spirito delle norme da cui è - si deve ritenere che l'art. 4 stato tratto delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di San Salvo, appunto perché attiene specificamente ed esclusi- vamente al distacco tra edifici, non estende i suoi effetti al campo della distanza delle vedute in fabbricati preesistenti. aperte (o ampliate) conclusione si può pervenire in Né a diversa considerazione della circostanza che il suddetto distacco è prescritto tra "pareti finestrate". La circostanza è ininfluente, poiché già inizialmen- te la parete in questione era "finestrata" e tale 17481/1998 13 Mr. è rimasta dopo che sono state aggiunte due ulte- aumentate le dimensioni di quella + originaria: il che non è valutabile in termini di riori vedute e "aggravamento di una servitù", per i motivi già esposti, né ha dato luogo a una situazione giuri- dicamente apprezzabile in maniera diversa rispet- 100T 250.000 80000 rilevano ai finito a quella preesistente, in quanto il numero e TOT. 339000 le misure delle aperture non della qualificabilità di una parete come "fine- strata".
Per questi motivi
il ricorso deve essere ac- colto, per quanto di ragione, con conseguente con sentenza impugnata, rinvio cassazione della ad altro giudice (che va designato in una corte di appello: Cass. 28 settembre 2000 n. 1044/s.u.), cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. DISPOSITIVO La Corte accoglie il ricorso per quanto di O T R D la sentenza impugnata;
rinvia la ragione;
cassa L E causa alla Corte di appello dell'Aquila, C cui N 0 A 2 C rimette anche la pronuncia sulle spese del giudi- IN B O E T L F A L IT E 6 S C O 2 zio di cassazione. N A a P C om L Roma, 9 ottobre 2000 I R Stoon Bunion IL CANCELLIERE C1 17481/1998 14 Valena Neri