Sentenza 19 aprile 2000
Massime • 1
Alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell'art.143 c.p.p., quale suggerita dalla Corte costituzionale con la sentenza n.10 del 1993, deve ritenersi che anche l'ordine di esecuzione della pena detentiva emesso dal pubblico ministero sia soggetto alla disciplina dettata dal suddetto articolo e debba essere quindi tradotto, a pena di nullità, in lingua nota al condannato straniero, salvo che dagli atti del procedimento risulti che egli comprendeva la lingua italiana; ciò che, peraltro, deve presumersi qualora da tali atti si rilevi che il soggetto si è sempre reso conto della portata dell'accusa, contrapponendovi un'adeguata difesa.
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Sommario (seconda parte): 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore. - 10. Il termine di pagamento e la richiesta di rateizzazione. - 11. L'accertamento del pagamento o del mancato pagamento e la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per la conversione. - 12. L'esecuzione di pene concorrenti. - 13. Il condannato irreperibile. - 14. l'irreperibilità e la estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo. - 15. Entrata in vigore della riforma. - 16.L'esecuzione europea. 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore L'ordine/ingiunzione di cui all'art. 660 c.p.p. ai sensi del secondo comma va notificato al condannato e al suo …
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Sommario (seconda parte): 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore. - 10. Il termine di pagamento e la richiesta di rateizzazione. - 11. L'accertamento del pagamento o del mancato pagamento e la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per la conversione. - 12. L'esecuzione di pene concorrenti. - 13. Il condannato irreperibile. - 14. l'irreperibilità e la estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo. - 15. Entrata in vigore della riforma. - 16.L'esecuzione europea. 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore L'ordine/ingiunzione di cui all'art. 660 c.p.p. ai sensi del secondo comma va notificato al condannato e al suo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/04/2000, n. 3043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3043 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MABELLINI ANNA Presidente del 19/04/2000
1. Dott. GIORDANO UMBERTO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE NANDO GIUSEPPE " N.3043
3. Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N.27295/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) GO DI n. il 02.10.1969
avverso ordinanza del 11.06.1999 G.I.P. TRIBUNALE di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr.CANZIO GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. (rigetto);
Osserva in fatto e in diritto.
1.- Il g.i.p. del tribunale di Napoli, con ordinanza in data 11.6.1999, rigettava l'incidente di esecuzione proposto da GO DI, al quale l'ordine di esecuzione della pena di cui alla sentenza irrevocabile di condanna 13.6.1995 era stato notificato in lingua italiana al momento dell'arresto, sull'assunto che la mancata traduzione nella lingua - inglese - dell'imputato straniero non costituiva causa di nullità del medesimo ordine.
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza ribadendo la tesi della nullità assoluta dell'ordine di esecuzione notificato in una lingua, quella italiana, a lui non nota, tanto che era stato nominato un interprete di lingua inglese sia all'atto dell'arresto che nel procedimento di esecuzione. 2. - Il Collegio condivide il principio affermato da questa Corte (Sez. VI, 8.3.1995, Tounsi, rv. 201439-441), per il quale anche l'ordine di esecuzione della pena emesso dal p.m. ex art. 656 c.p.p. è soggetto alla disposizione di cui all'art. 143 stesso codice (nella lettura costituzionalmente orientata che di tale norma occorre dare secondo la sentenza n. 10 del 1993) della Corte costituzionale), in materia di traduzione degli atti destinati allo straniero che non comprende la lingua italiana;
con la conseguente sanzione di nullità dell'atto, in caso d'inosservanza della prescrizione, per l'accertata violazione delle garanzie tipiche della giurisdizione e del contraddittorio, che devono essere assicurate anche allo straniero alloglotta di fronte alla pretesa dello Stato di realizzare la potestà punitiva.
E però - come già si avvertiva nel citato precedente giurisprudenziale - la traduzione dell'ordine di esecuzione nella lingua del condannato straniero non è affatto necessaria se dagli atti del procedimento di cognizione risulta che lo stesso comprendeva la lingua Italiana, nel senso che, se egli si è sempre reso conto della portata dell'accusa formulata apprestandovi un'adeguata difesa, deve presumersi di fatto l'idonea conoscenza della lingua del processo, i cui effetti si estendono agli atti di esecuzione della sentenza irrevocabile di condanna.
Orbene, nella fattispecie in esame, il giudice dell'esecuzione, pur nominando un interprete di lingua inglese per l'udienza camerale nel relativo procedimento, ha disatteso in radice la tesi della traducibilità dell'ordine di esecuzione nella lingua dello straniero ed ha perciò pretermesso di considerare se il ricorrente, nel processo di cognizione svoltosi su richiesta dell'imputato con il rito abbreviato, avesse mai evidenziato di non comprendere la lingua italiana, ovvero che detta circostanza fosse stata accertata in quella sede dal giudice procedente, si da potersi presumere fondatamente la mancata conoscenza da parte sua dell'esito del processo, del contenuto della sentenza di condanna e della concreta pena da espiare.
L'ordinanza impugnata dev'essere pertanto annullata con rinvio allo stesso giudice per nuovo e più approfondito esame della vicenda, alla stregua dei principi di diritto sopra affermati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2000