Cass. pen., sez. I, sentenza 19/04/2000, n. 3043
CASS
Sentenza 19 aprile 2000

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Alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell'art.143 c.p.p., quale suggerita dalla Corte costituzionale con la sentenza n.10 del 1993, deve ritenersi che anche l'ordine di esecuzione della pena detentiva emesso dal pubblico ministero sia soggetto alla disciplina dettata dal suddetto articolo e debba essere quindi tradotto, a pena di nullità, in lingua nota al condannato straniero, salvo che dagli atti del procedimento risulti che egli comprendeva la lingua italiana; ciò che, peraltro, deve presumersi qualora da tali atti si rilevi che il soggetto si è sempre reso conto della portata dell'accusa, contrapponendovi un'adeguata difesa.

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  • 1La nuova disciplina dell’esecuzione della pena pecuniaria (seconda parte) di Claudia Terracina
    Claudia Terracina · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Sommario (seconda parte): 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore. - 10. Il termine di pagamento e la richiesta di rateizzazione. - 11. L'accertamento del pagamento o del mancato pagamento e la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per la conversione. - 12. L'esecuzione di pene concorrenti. - 13. Il condannato irreperibile. - 14. l'irreperibilità e la estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo. - 15. Entrata in vigore della riforma. - 16.L'esecuzione europea. 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore L'ordine/ingiunzione di cui all'art. 660 c.p.p. ai sensi del secondo comma va notificato al condannato e al suo …

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    Claudia Terracina · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

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  • 3La nuova disciplina dell’esecuzione della pena pecuniaria (seconda parte) di Claudia Terracina
    Claudia Terracina · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 17 aprile 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/04/2000, n. 3043
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3043
Data del deposito : 19 aprile 2000

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