Sentenza 8 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/06/2001, n. 7792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7792 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 ITALIANA O 9 I 1 ce 623 Z / 4 UBBLICA A / 6 R N 2 T - S . I R R B . DICASSA G A P . . E L T D L R U A CORTE SUPPEM L B I E . IN NOME DEL POPE O IT A D B R D T I A S T E N T 1 E I N 3 S 1 E I R S . E A E T SEZIONE QUINTA CIVILE N A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele Cantillo .22471/1998 R.G.N. Presidente Consigliere Dott. Giulio Graziadei Marziale Consigliere 17897 Cron. Dott. Giuseppe Dott. Simonetta Sotgiu Consigliere Rep. Dott. Francesco TIRELLI Cons. Rel. Ud. 1-2-2001 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Amminisrazione delle Finanze dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
ricorrente
contro
OF FE spa, elettivamente domiciliata in Roma, via Cattaro, 28, presso lo studio dell'avv. Giuseppe che unitamente all'avv. Luciano Porcù del Cosentino ' Foro di Torino, la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;
. N
- controricorrente -
208/01 avverso la sentenza n. 304/20/97, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in data 28/10/1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/02/2001 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito l'avvocato dello Stato De Stefano, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, il quale ha invece concluso per il rigetto del ricorso, la Corte, osserva quanto segue. Con atto notificato il 30/11/1990, l'Ufficio Iva di Torino contestava alla FE spa che la OR TA EA, da essa incorporata, aveva portato in detrazione l'imposta assolta sugli acquisti, ritenuti inesistenti, di alcuni beni poi concessi in locazione finanziaria. La contribuente, oggi OF FE, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di 1° Grado, che annullava l'avviso di rettifica. L'Ufficio si doleva al giudice superiore, che con sentenza in data 3/7/1997 rigettava però il 2 gravame. L'Amministrazione delle Finanze ricorreva allora per cassazione, ricordando innanzitutto che dalle indagini svolte dalla G.d.F. era emerso che la srl TH aveva fatturato alla OR TA EA la vendita di alcuni beni inesistenti, che erano stati poi concessi in locazione finanziaria ad altre aziende in combutta con l'apparente fornitrice. Trattandosi di operazioni fittizie, la società di leasing non avrebbe potuto detrarre l'Iva a debito neppure adducendo di essere rimasta estranea all'accordo truffaldino intercorso fra le altre due parti del rapporto. La Commissione Regionale era andata, tuttavia, di contrario avviso con una decisione che doveva essere senz'altro annullata perché in contrasto con gli artt. 1326, 1346, 1418 C.C., 1 e 19 del DPR n. 633/1972. Nel caso di specie, infatti, si verteva in una manifesta ipotesi di mancanza della volontà e dell'oggetto, da cui non poteva che scaturire la nullità del contratto con conseguente impossibilità di detrarre l'Iva indipendentemente da ogni considerazione sullo stato soggettivo della concedente, che non poteva in ogni caso pretendere 3 di equiparare un acquisto meramente putativo ad una compravendita reale. La società intimata resisteva con controricorso e la causa veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 1/2/2001. ' MOTIVI DELLA DECISIONE La questione che sta sullo sfondo della presente controversia è già venuta più volte all'esame di questa Suprema Corte, la quale ha innanzitutto ricordato che la cosiddetta locazione finanziaria integra un'operazione trilaterale articolata in due distinti contratti, entrambi stipulati dalla aver acquistato un società concedente, che dopo dell'utilizzatore, determinato bene per conto glielo cede in godimento dietro il pagamento di canoni commisurati al prezzo pagato al fornitore. Il preminente interesse dell'utilizzatore alla scelta del bene ed alla sua puntuale consegna comporta molto spesso che le predette fasi si svolgano senza l'intervento diretto del concedente, che in caso di accordo fra le altre parti, potrebbe perciò finire con 1'"acquistare" un bene inesistente o mai appartenuto al fornitore che, da parte sua, non effettuerà nessuna reale consegna all'utilizzatore. In simili ipotesi, la natura del rapporto viene ad alterarsi radicalmente per cui, non potendo più l'operazione di leasing assolvere alla sua fondamentale funzione (che, come si è visto, quella di concedere in godimento all'utilizzatore, predeterminato, un bene per un corrispettivo venduto o prodotto da altri), si resta nel piano del mero finanziamento, con ogni consequenziale riflesso anche in tema di detraibilità dell'IVA sia concedente sull'acquisto da lui da parte del apparentemente effettuato, che da parte dell'utilizzatore sui canoni da lui dovuti (C. Cass. 1999/05038, 2000/01851, 2000/02401 e 2000/09665). Nel caso di specie, la Commissione Regionale ha tutt'al contrario statuito che ་ se sistema comportamento truffaldino vi e(ra) stato, nessun scorretto" poteva però attribuirsi alla società per la quale l'operazione risultava concedente, vera e reale e, come tale, idonea a giustificare la detrazione dell'IVA. Per le ragioni anzidette, invece, il giudice a quo avrebbe dovuto indagare se l'accordo truffaldino vi fosse davvero stato, perché in caso affermativo la OR TA non avrebbe potuto detrarre l'Iva sugli 5 acquisti indipendentemente dal suo coinvolgimento o meno. La pronuncia impugnata va pertanto cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Regionale del Piemonte, che dovrà procedere ad un nuovo riesame in linea con i principi sopra indicati. Il medesimo giudice dovrà inoltre provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente Commissione giudizio, ad altra Sezione della E N O Tributaria Regionale del Piemonte. I Z 6 8 A 9 R 5 1 Roma, il 1/2/2001 / T . S 4 N I / 6 Arowillies FaillEST - G 2 A E B I . R . R . R L P . L A A D A D T . L U E E B B T D A I T I N A S R E 1 I N S T 3 E IL PRESIDEN R E 1 S E . I T A N A M L O N IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio - 8 GIU 2001Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio