Sentenza 13 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/04/2001, n. 5560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5560 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRE A 5560/ 01 IN NOME DEL LO Locazione;
domanda di pagamento del canone e SEZIONE TERZA CIVILE domanda riconvenzionale per la restituzione della cauzione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19008/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente 20587/98 - Rel. Consigliere Dott. Giovanni Silvio Coco - Cron. 12108 Dott. Michele VARRONE - Consigliere 2018 - Consigliere Rep. Dott. Antonio LIMONGELLI Dott. Italo PURCARO Consigliere Ud. 04/12/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig IL SOLE 24 ORE 3000 per diritti L. SI UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B 1113 APR 2061 TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato NICOLO' IL CANCELLIERE PAOLETTI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato MAURIZIO FOLISI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LF DI IC G & C SAS;
intimata - CANCELLERIA e sul 2° ricorso n° 20587/98 proposto da: LF DI IC G & C SAS, con sede in Udine, in 2000 persona del legale rappresentante pro tempore, 4465 1970 elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato MARINA FOLLIERO ORRU', che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIANCARLO MONTARULI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SI UI;
intimato - avverso la sentenza n. 401/97 della Corte d'Appello di TRIESTE, emessa 1'11/07/97 e depositata il 05/09/97 (R.G. 338/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato Maria Antonietta PERILLI (per delega Avv. N.PAOLETTI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1°) Il Presidente del Tribunale di Udine ha, con decreto reso in data 8.5.1993, ingiunto al conduttore PO LU di pagare alla locatrice LF di Pic- ciotto G. e C. s.a.s. (LF) la somma di L. 22.178.244 per canoni arretrati, di L.
3.897.155 per spese condo- miniali e di L. 255.300 per consumi;
2 il Tribunale di Udine, con sentenza resa in data 1.12.1994, ha rigettato opposizione del conduttore;
la Corte d'Appello di Trieste, con sentenza emes- sa a sua volta in data 11.7.1997, ha confermato la con- danna dell'PO, disponendo però la compensazione parziale tra il credito dell'LF e quello dell'PO (L.
3.000.000 da lui versati alla loca- trice a titolo di deposito cauzionale, con interessi dalla data della sua costituzione al saldo). 2°) La sentenza di appello è stata motivata osser- vando che il conduttore aveva eccepito la cessazione del rapporto locativo dal dicembre del 1991 e che per- tanto da tale data non doveva più pagare all'LF il canone. Ai fini della prova della asserita cessazione: a) "era accaduto che il conduttore avesse inviato tre lettere di recesso, rispettivamente in data 14.5.1991, 14.2.1993 e 15.4.1993"; b)inoltre, il conduttore soste- neva che aveva "restituito in data 21.12.1991, senza avversaria opposizione le chiavi dell'immobile e (che) nel gennaio successivo era stato affisso nella porta dello stesso un cartello con il nome di una ditta eser- cente attività di mediazione immobiliare;
c) in altra causa vertente tra le stesse parti, il procuratore del- la locatrice aveva chiesto di provare che l'PO aveva arrecato danni all'immobile. 3 Ma, tali acquisizioni probatorie non dimostravano la cessazione del rapporto come sostenuto dal condutto- re. Infatti: a) la prima lettera era stata ritenuta ininfluente dal Pretore;
lo stesso PO aveva af- fermato che la seconda era stata inviata in via caute- lativa;
"precise notizie non erano arrivate in atti per quanto riguarda la terza"%;B b) il conduttore aveva re- stituito non tutte, ma soltanto alcune chiavi e non ri- sultava che il cartellino fosse stato affisso per di- sposizione della LF (solo "così avrebbe potuto desu- mersi che la locatrice aveva accettato la restituzione della cosa locata e ne disponeva liberamente"; c) le dichiarazioni del difensore non fanno prova contro il cliente;
inoltre, quella indicata dal conduttore era stata formulata a scopo meramente difensivo e "soltanto per l'ipotesi che fosse stato riconosciuto cessato il rapporto". Il locatore doveva essere condannato alla restitu- zione del deposito cauzionale, perché non aveva dato la prova né dei danni (a suo dire) arrecati dal conduttore né della pendenza di una controversia (sempre a suo di- re) pendente tre le stesse parti per il risarcimento di tali danni. 3°) Di tale sentenza l'PO ha chiesto la cas- sazione con ricorso affidato a due motivi, al quale 4 l'LF resiste con controricorso e con ricorso inciden- tale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1°) Con il primo motivo, formulato per "arbitrarietà e insufficienza della motivazione", il ricorrente svolge alcune osservazioni del tutto insuf- ficienti a sorreggerlo: infatti le dichiarazioni di controparte "in relazione agli asseriti gravi danni ar- recati dal conduttore" (che peraltro il ricorrente in- dica, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, del tutto genericamente e senza preciso riferimento agli atti processuali che li conterrebbero) non dimostrano razionalmente la riacquistata disponibi- lità dell'immobile da parte dei locatori. Inoltre, ri- sulta del tutto irrilevante la riproposizione di altri probatori (la consegna delle chiavi eelementi l'affissione di un cartellino) che la sentenza impugna- ta ha già esaminato, disattendendone la valenza proba- toria prospettata dal conduttore con argomentazioni adeguate, che neppure vengono specificamente contestate nel ricorso. 2°) Con il secondo motivo- pure formulato per con- - il ricorrente censuratraddittorietà di motivazione quella riscontrabile tra le due condanne, una a carico del conduttore per il pagamento dei canoni, che presup- 5 pone la continuazione del rapporto locativo e l'altra a carico del locatore per la restituzione del deposito cauzionale con interessi, la quale presuppone che il rapporto locativo fosse già cessato. Anche il ricorso incidentale formulato per viola- zione e falsa applicazione degli artt. 36 e 91 c.p.c., 1596, 1597 c.c., 11, 27 e 28 L.392/1978 si basa sulla stessa contraddizione, desumendone che l'impugnata sen- tenza, avendo escluso la cessazione del rapporto loca- tivo, non poteva disporre la restituzione del deposito e che pertanto tale statuizione deve essere cassata. 3°) Per giudicare sulle contrapposte censure, si deve osservare che: a) la sentenza impugnata ha adegua- tamente motivato (come si è stabilito rigettando il primo motivo del ricorso) che il rapporto locativo non era cessato come sostenuto dal conduttore;
b) per Co- stante e pacifica giurisprudenza di questo S.C., il de- posito cauzionale deve essere restituito "una volta che il vincolo contrattuale si sia risolto (con il rilascio dell'immobile) e il conduttore abbia integralmente (così, ex multis adempiuto le proprie obbligazioni" Cass. 15 dicembre 1987, n.9287); c) la sentenza impu- gnata ha adeguatamente motivato sulla mancata prova sia dei danni, sia della controversia relativa a questi né si può accogliere la tesi per cui, ai fini della re- 6 stituzione del deposito sarebbe necessaria "la consta- tazione dell'assenza di danni alla cosa locata", dato che il locatore non può trattenere indeterminatamente il deposito cauzionale allo scopo di un'eventuale futu- ra rivalsa dei danni (Cass. 18.8.1958, n.2897; 9.11.1989, n.4725) e la sentenza impugnata ha motivato sulla mancanza della loro prova - ; d) la stessa sen- tenza, come si è più volte ripetuto, ha escluso l'estinzione del rapporto alla data del 21.12.1991, ma ha aggiunto che la locatrice, costituendosi in appello, aveva sostenuto che la locazione aveva avuto "efficace attuazione fino al dì 8.8.1993; pertanto, da quella da- ta (da lei stessa indicata) la locatrice era obbligata alla restituzione del deposito, perché ricorreva il re- necessario per quisito della cessazione del rapporto, la restituzione. Per le ragioni esposte i due ricorsi (che debbono essere riuniti) debbono essere rigettati con compensa- zione delle spese come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cas- sazione. Così deciso in Roma, il 4.2.2000. 7from F Il Consigliere Est. Il Presidente IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, li 13 APR. 2001 IL CANGELLIERE Giovanni Giambattista N E Z A O I hoooo 290000 1037 129.11 4567 20.66 3067 00 155, FL 1 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 27 6.2011 serie 4 al n.33271 versate € 155.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) i