Sentenza 5 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2003, n. 11829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11829 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO 1 1 829/03Si ri agistrati: ogg.lavoro Composta dagli R.G. 3788/01 Dr..Vincenzo Mileo TU Donati Viscido Consigliere 11 Mario "1 NC D'IN " Rep. tl Cron. 25711 TI Grazia Cataldi " SA LI " Ud. 13/3/2003 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da S.p.a. AGRICAP,già Società Italo Americana Prodotti Antiparassitari -S.I.A.P.A., in Concordato Preventivo, in persona del liquidatore giudiziale, avv. EL Tamponi,elett.dom.in Roma, via Alfredo Fusco, n. 104,presso lo studio dell'avv. Antonio Caiafa, che la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE CONTRO 1533 LUCIANO BIAGI, elett.dom.in Roma, via Leone XIII, n. 464, presso lo studio dell'avv.Sergio Oliosi che, unitamente all'avv.Mario AR 1 Camerlengo, lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 10 novembre 2000,n.35610 (R.G.N.41114/1996); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 13/3/2003,la TU Donati relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Viscido;
uditi gli avv. Antonio Caiafa e Mario Camerlengo;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc. Gen. Dr. Antonio Gialanella che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La s.p.a. SIAPA adiva il Pretore del lavoro di Roma per fare dichiarare l'inefficacia del provvedimento, emesso il 1° marzo 1993 ex art.700 c.p.c., di reintegrazione nel posto di lavoro di alcuni dipendenti sospesi in seguito a messa in CIGS. Con distinto ricorso i lavoratori UI De EI, IO GA, IO LD, LU De II, NO AG, EN SI,EL LO, RA LI e EL LI adivano lo stesso giudice per fare dichiarare l'illegittimità della sospensione con la condanna della anzidetta società alla corresponsione di somme loro dovute a titolo di retribuzione. Il Pretore, all'esito della riunione dei procedimenti e dell'istruttoria, con sentenza del 23 ottobre 1995, in accoglimento 2 не della domanda dei lavoratori, dichiarava l'illegittimità dell'adottato provvedimento di sospensione in CIGS condannando la s.p.a. SIAPA al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti delle somme specificate,pari alla differenza tra il trattamento spettante e quello effettivamente percepito al 28 febbraio 1993. SIAPA, inAvverso la decisione proponeva gravame la s.p.a. persona del liquidatore giudiziale,la quale precisava che era stata ammessa a concordato preventivo con cessione di beni ai creditori nelle more del giudizio di primo grado, e senza che nei suoi confronti fosse stato integrato il contraddittorio, e che la sentenza di omologa era intervenuta prima della pronuncia impugnata. Chiedeva, pertanto, che fosse accertata la legittimità dell'adottato provvedimento di sospensione nei riguardi del solo NO AG con la riforma,per quanto di ragione, della decisione pretorile. Il AG, nel costituirsi in giudizio, insisteva per il rigetto del gravame. Con ordinanza del 4 giugno 1999 il Tribunale disponeva la chiamata in causa degli altri lavoratori i quali eccepivano il difetto di legittimazione del liquidatore giudiziale e, comunque, l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti. Con sentenza del 10 novembre 2000 il Tribunale dichiarava l'inammissibilità dell'appello. Osservava, in particolare, il Tribunale che:il giudizio di primo grado era stato correttamente instaurato nei confronti della 3 R s.p.a. SIAPA la quale, ammessa in corso di giudizio al concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, non aveva perduto la capacità processuale onde il giudizio era correttamente proseguito nonostante l'intervento di sentenza di omologa;
il potere di proporre l'impugnazione spettava perciò al titolare del potere di rappresentanza legale e processuale della società, e non al liquidatore giudiziale che non era stato parte. La s.p.a. AGRICAP,già SIAPA, in concordato preventivo, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi cui ha resistito con controricorso il AG. Tanto il liquidatore giudiziale che il AG hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa interpretazione dell'art. 75 c.p.c., in relazione all'art.102 c.p.c. e agli artt.16 0,167 e 182 della legge fallimentare,ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., si deduce che il Tribunale avrebbe l'accertamento richiesto dai dipendenti,idovuto rilevare che quali avevano avovano agito al fine di ottenere, oltre al riconoscimento del proprio diritto, anche la condanna della società proponente il concordato delle somme conseguenti, proprio perché incidere direttamente sulle operazioni di destinato ad liquidazione e di riparto del ricavato, non poteva essere ottenuto in assenza di partecipazione al giudizio del liquidatore giudiziale dei beni,quale litisconsorte necessario. Conseguentemente il giudice d'appello, coerentemente con l'enunciazione operata,con riferimento alla necessità di valutare h il preteso difetto di legittimazione processuale in relazione alla integrità del contraddittorio, avrebbe dovuto, ai sensi dell'art.354 c.p.c.,:., rimettere la causa al primo giudice, una volta accertato che la s.p.a. SIAPA era stata ammessa al concordato preventivo con cessione e che la sentenza di omologa era intervenuta prima della definizione del giudizio. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt.160,167 e 182 della legge fallimentare in relazione agli artt.102 e 354 c.p.c., ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.,si deduce che il Tribunale, invece di disporre la chiamata in giudizio di tutti gli originari ricorrenti coinvolti nella vicenda della sospensione dato che l'appello era stato proposto unicamente nei confronti del AG, avrebbe dovuto estendere il o, una volta giudizio alla società proponente il concordato constater l'assenza del liquidatore giudiziale nella fase di primo grado, quale litisconsorte necessario, pronunciare la nullità della decisione medesima ai sensi dell'art.354 c.p.c. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione nel profilo logico delle censure, vanno accolti nei limiti ed alla stregua delle considerazioni che seguono. Secondo consolidato orientamento di questa Corte Suprema, ove il debitore sia ammesso al concordato preventivo con cessione dei mentre permane la legittimazione beni - come nella specie dell'imprenditore nelle azioni indicate nell'art. 167,comma primo, legge fall.,ad essa si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni,quale contraddittore necessario, nelle domande 5 di condanna comunque idonee ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato (Cass.,19 novembre 2001, n.14472;26 luglio 2001, n.10250;5 aprile 2001, n.5055). Dall'altro si ricorda,in tema di accettazione di una sentenza invalida, che:1'invalidità , in un caso di nondi una sentenza,: integrità del contraddittorio tra litisconsorti necessari, può restare sanata dalla postuma accettazione della pregressa attività istruttoria svolta in loro assenza (Cass., 16 aprile 1981,n.2302); nell'opposizione di terzo alla esecuzione, la nullità del giudizio di primo grado derivante dalla mancata partecipazione, ad esso, del debitore esecutato, litisconsorte necessario con il terzo opponente ed il creditore procedente, è pretermesso, intervenendo nel sanata qualora il litisconsorte giudizio di appello, dichiari di accettare il contenuto della sentenza di primo grado (Cass.,25 giugno 1997,n.5674;vedi anche Cass., 5 agosto 1996,n.7119). l'accettazione dellaE' opportuno altresì richiamare che, se sentenza invalida può essere espressa ° tacita, l'impugnazione parziale con esclusione del profilo di nullità della pronuncia per difetto del contraddittorio importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate, in conformità della disposizione di cui al secondo comma dell'art.329 c.p.c. -Siffatti principi sono stati violati dal Tribunale che invece di dichiarare l'inammissibilità del gravame sul rilievo formale che il liquidatore giudiziale non era stato parte nel giudizio di primo grado - avrebbe dovuto verificare: se il 6 pretermesso avesse fatto valere in appello la nullità della sentenza impugnata per avere il giudice di primo grado accolto la domanda del lavoratore di condanna della datrice-in concordato al pagamento di somme senza previa integrazione del contraddittorio;
se, in caso negativo, l'impugnazione parziale avesse configurato acquiescenza al su indicato profilo di nullità,con conseguente obbligo del giudice di appello di provvedere sulle richieste di merito che erano state formulate in sede di gravame. Il ricorso deve essere perciò accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice che, uniformandosi ai principi e criteri enunciati, provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di L'Aquila. Marco Puteti Douest, Vices, Roma, 13 marzo 2003 Il Presidente Il Consigliere est. ひ معملا مشهد IL CANCELLEREследует Depositato in Cancelleria 5 AGO. 2003 joggi, ✓ CANCELLIERE смене 7