Sentenza 17 novembre 2009
Massime • 1
L'estensione della presunzione legale di inadeguatezza di misure cautelari diverse da quella carceraria introdotta dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito con modificazioni dalla L. n. 38 del 2009) deve trovare applicazione, in forza dell'art. 11 delle preleggi, anche nei procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della modifica normativa relativi a fatti commessi antecedentemente e comporta altresì il ripristino della custodia cautelare nei confronti degli indagati ancora sottoposti nel medesimo momento a misure coercitive meno rigorose.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/2009, n. 8704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8704 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 17/11/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 1952
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 28373/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN AM AS N. IL 22/10/1982;
avverso l'ordinanza n. 922/2009 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA, del 28/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. RIELLO L., che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Bologna, con ordinanza 28/5/2009, decidendo in sede di appello ex art. 310 c.p.p., confermava il provvedimento adottato, il 9 aprile precedente, dal Tribunale dibattimentale di Modena, che aveva disatteso la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere a cui EN MI IN era stato sottoposto, perché resosi responsabile di concorso nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, commesso tra il 20 e il 21 dicembre 2007 (ordinanza genetica 23/12/2007 del Gip di Modena, dichiaratosi incompetente;
seguita dall'ordinanza 9/1/2008 del competente Gip di Bologna).
Il Tribunale c.d. della libertà, dopo avere evidenziato che nei confronti del EN MI era già stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna alla pena di anni dodici di reclusione, riteneva che le esigenze cautelari erano presunte ai sensi dell'art.275 c.p.p., comma 3, così come modificato dal D.L. n. 11 del 2009
convertito nella L. n. 38 del 2009, e che non risultavano acquisiti elementi di segno contrario a superamento di tale presunzione, con l'ulteriore conseguenza che unica cautela adeguata doveva ritenersi quella di maggiore rigore.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha dedotto:
a) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale (art. 11 preleggi, art. 2 c.p., art. 275 c.p.p., comma 3), sotto il profilo che non poteva farsi leva sulla nuova formulazione dell'art. 275 c.p.p., comma 3 avendo tale norma, per la sua incidenza sulla libertà personale, portata sostanziale e non processuale, con l'effetto che non poteva operare retroattivamente e che la contraria interpretazione espressa dall'ordinanza impugnata poneva la questione di costituzionalità della novellata norma, per contrasto con l'art.3 Cost.;
b) mancanza di motivazione in ordine al diverso e più mite trattamento cautelare riservato ad altri coimputati dello stesso reato.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Correttamente il Giudice a quo, nel confermare il rigetto della richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare in atto a carico del ricorrente, ha richiamato, in considerazione del titolo del reato contestato, l'art. 275 c.p.p., comma 3 nella sua nuova formulazione, per ribadire la permanente sussistenza delle esigenze e l'adeguatezza della misura.
La modifica della citata norma, operata dal D.L. n. 11 del 2009, art.2, comma 1, lett. a) convertito nella L. n. 38 del 2009, in forza della quale, anche per il delitto di cui all'art. 630 c.p. (per il richiamo che ne è fatto dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, a cui fa riferimento l'art. 275 c.p.p., comma 3), è disposta o mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non si ravvisano esigenze cautelari, deve trovare applicazione, in forza dell'art. 11 preleggi, anche nel caso in cui la quaestio libertatis, pur sorta nel vigore della precedente normativa, sia ancora pendente, con l'effetto che deve ritenersi legittimo persino il ripristino della custodia cautelare in carcere a carico di indagato sottoposto in precedenza a misura coercitiva meno rigorosa (cfr. Cass. S.U. 27/3/1992 n. 8, in relazione all'entrata in vigore del D.L. n. 292 del 2001, che modificava l'art. 275 c.p.p., il richiamato comma 3).
Dando operatività a tale principio, non si determinerebbero situazioni di disparità di trattamento, sicché la prospettata questione di costituzionalità si rivela manifestamente infondata. Non va sottaciuto, peraltro, che l'ordinanza impugnata si fa carico pure di sottolineare che non risultano comunque acquisiti elementi nuovi per ritenere la sopravvenuta carenza delle esigenze cautelari che avevano giustificato, all'origine, l'adozione della misura. La doglianza circa l'asserita disparità di trattamento tra coimputati, a parte la genericità della prospettazione, non evidenzia profili di omessa valutazione della posizione processuale personale del ricorrente, sulla quale non possono riverberarsi valutazioni calibrate in relazione alla posizione soggettiva di altri coimputati.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010