Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/04/1995, n. 13
CASS
Sentenza 21 aprile 1995

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Una volta che il giudice dell'esecuzione abbia sospeso, per un termine non inferiore a quello di cinque giorni previsto dall'art. 656, comma secondo, cod. proc. pen., l'esecuzione dell'ordine di carcerazione non preceduto dall'intimazione a costituirsi in carcere, viene meno qualsiasi interesse del condannato a far valere la nullità dell'ordine medesimo perché emesso in luogo dell'ingiunzione stessa. (Conf. Sez. Un., C.C. 21 aprile 1995 n. 14, Di Donato, non massimata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/04/1995, n. 13
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13
    Data del deposito : 21 aprile 1995

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