Sentenza 21 aprile 1995
Massime • 1
Una volta che il giudice dell'esecuzione abbia sospeso, per un termine non inferiore a quello di cinque giorni previsto dall'art. 656, comma secondo, cod. proc. pen., l'esecuzione dell'ordine di carcerazione non preceduto dall'intimazione a costituirsi in carcere, viene meno qualsiasi interesse del condannato a far valere la nullità dell'ordine medesimo perché emesso in luogo dell'ingiunzione stessa. (Conf. Sez. Un., C.C. 21 aprile 1995 n. 14, Di Donato, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/04/1995, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza in Camera
Dott.Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente di Consiglio in
1.Dott.Pietro CALLÀ Componente data 24.04.1995
2. " AL LE " SENTENZA
3. " UN TT ES " N. 13
4. " SQ AN " REGISTRO GENERALE
5. " NZ LE " N. 33085/94
6. " IO IO "
7. " IO D'RS "
8. " Giorgio LATTANZI (Rel.) "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IC AN, n. Pescara il 04.11.1942;
avverso l'ordinanza della Pretura di Pescara in data 08.07.1994. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio LATTANZI Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
- che il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Pescara ha emesso un ordine di carcerazione nei confronti di AN CC per l'esecuzione di una sentenza del Pretore di Pescara che aveva condannato CC alla pena di due mesi di reclusione;
- che CC ha proposto un incidente di esecuzione deducendo che l'ordine di carcerazione è nullo perché, dovendo essere eseguita una pena detentiva inferiore e sei mesi, il pubblico ministero, a norma dell'art. 656 comma 2 c.p.p., avrebbe dovuto emettere un'ingiunzione a costituirsi in carcere, invece dell'ordine di carcerazione;
- che il Pretore di Pescara ha immediatamente sospeso l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e successivamente ha rigettato la richiesta di CC e revocato la sospensione;
- che CC ha proposto ricorso per cassazione ed ha denunciato la nullità dell'ordine di carcerazione, affermando che "l'omessa ingiunzione vanifica una serie di garanzie difensive del condannato che all'atto dell'ingiunzione ben potrebbe evitare l'incarcerazione attraverso la proposizione di istanze per accedere alle misure alternative alla carcerazione (ad esempio affidamento, semilibertà, detenzione domiciliare, ecc.) ovvero potrebbe proporre eventuali incidenti di esecuzione, eccepire difetti del titolo esecutivo e così via";
- che la quinta sezione penale ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite rilevando l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla validità dell'ordine di carcerazione emesso in luogo dell'ingiunzione di costituirsi in carcere;
RITENUTO
- che per effetto della sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione l'ordine di carcerazione non è stato eseguito e che prima della decisione di rigetto dell'incidente di esecuzione (emessa un mese e venti giorni dopo la sospensione) il ricorrente ha avuto un termine assai più ampio di quello di cinque giorni previsto dall'art. 656 comma 2 c.p.p., sicché non può dolersi per non essere stato messo in condizione di chiedere l'applicazione di misure alternative (che infatti a quanto risulta - ha chiesto) e di proporre questioni sul titolo esecutivo;
- che di conseguenza l'insieme dei provvedimenti emessi nei confronti del ricorrente ha prodotto effetti più vantaggiosi di quelli collegati all'ingiunzione di costituirsi in carcere e non vi sarebbe più ragione di emettere questo provvedimento;
- che, tenuto conto della situazione che si è determinata, il ricorrente non ha alcun concreto interesse a far dichiarare la nullità dell'ordine di carcerazione perché emesso in luogo dell'ingiunzione di costituirsi in carcere;
- che pertanto il ricorso risulta inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di lire un milione alla cassa delle ammende;
P.Q.M.
la Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire un milione alla cassa delle ammende. Roma 21 aprile 1995.
Con ordinanza di Camera di Consiglio n.28 del 27/9/1995 le Sezioni Unite penali hanno disposto la correzione della Presente sentenza "in modo che nell'indicazione del Collegio sia escluso, al n.2, il dott. AL LE e sia inserito, come n.7, il dott. Giuseppe COSENTINO".
Roma, 2 ottobre 1995 .