Sentenza 9 maggio 2023
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che, nel caso di pronuncia di condanna a una pena detentiva non superiore a quattro anni, prevede l'obbligo del giudice di dare avviso alle parti della possibilità di convertirla nelle sanzioni sostitutive, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma dettata, per ragioni di carattere testuale e sistematico, esclusivamente per il giudizio ordinario.
Commentari • 5
- 1. D. Albanese | Sostituzione officiosa della pena detentiva breve “patteggiata”https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass. pen. Sez. sez. IV, 9 maggio 2023, n. 32357, pres. Ciampi, rel. Bellini *Contributo pubblicato nel fascicolo 10/2023. 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione ha escluso che il giudice, in sede di “patteggiamento” (art. 444 ss. c.p.p.), possa applicare d'ufficio una pena sostitutiva ex art. 53 ss. l. n. 689/1981 in luogo della pena detentiva breve negoziata dalle parti. Si tratta di una presa di posizione di sicuro interesse, in quanto investe un dubbio interpretativo attuale, già attentamente messo in luce in dottrina[1]. Eppure, l'incedere argomentativo dei giudici di legittimità non sembra capace di dissipare i dubbi manifestati dagli interpreti, avendo mancato di …
Leggi di più… - 2. Pene sostitutive: se già applicate nella sentenza di patteggiamento sono irrevocabiliAccesso limitatoCarmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 6 dicembre 2024
- 3. D. Albanese | Sostituzione officiosa della pena detentiva breve “patteggiata”https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass. pen. Sez. sez. IV, 9 maggio 2023, n. 32357, pres. Ciampi, rel. Bellini Leggi la sentenza Leggi il contributo nel fascicolo *Contributo pubblicato nel fascicolo 10/2023. 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione ha escluso che il giudice, in sede di “patteggiamento” (art. 444 ss. c.p.p.), possa applicare d'ufficio una pena sostitutiva ex art. 53 ss. l. n. 689/1981 in luogo della pena detentiva breve negoziata dalle parti. Si tratta di una presa di posizione di sicuro interesse, in quanto investe un dubbio interpretativo attuale, già attentamente messo in luce in dottrina[1]. Eppure, l'incedere argomentativo dei giudici di legittimità non sembra capace di dissipare i …
Leggi di più… - 4. D. Albanese | Sostituzione officiosa della pena detentiva breve “patteggiata”https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass. pen. Sez. sez. IV, 9 maggio 2023, n. 32357, pres. Ciampi, rel. Bellini Leggi la sentenza Leggi il contributo nel fascicolo *Contributo pubblicato nel fascicolo 10/2023. 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione ha escluso che il giudice, in sede di “patteggiamento” (art. 444 ss. c.p.p.), possa applicare d'ufficio una pena sostitutiva ex art. 53 ss. l. n. 689/1981 in luogo della pena detentiva breve negoziata dalle parti. Si tratta di una presa di posizione di sicuro interesse, in quanto investe un dubbio interpretativo attuale, già attentamente messo in luce in dottrina[1]. Eppure, l'incedere argomentativo dei giudici di legittimità non sembra capace di dissipare i …
Leggi di più… - 5. D. Albanese | Sostituzione officiosa della pena detentiva breve “patteggiata”https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass. pen. Sez. sez. IV, 9 maggio 2023, n. 32357, pres. Ciampi, rel. Bellini *Contributo pubblicato nel fascicolo 10/2023. 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione ha escluso che il giudice, in sede di “patteggiamento” (art. 444 ss. c.p.p.), possa applicare d'ufficio una pena sostitutiva ex art. 53 ss. l. n. 689/1981 in luogo della pena detentiva breve negoziata dalle parti. Si tratta di una presa di posizione di sicuro interesse, in quanto investe un dubbio interpretativo attuale, già attentamente messo in luce in dottrina[1]. Eppure, l'incedere argomentativo dei giudici di legittimità non sembra capace di dissipare i dubbi manifestati dagli interpreti, avendo mancato di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2023, n. 32357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32357 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2023 |
Testo completo
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32357 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 09/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza pronunciata alla udienza per il giudizio direttissimo, il Tribunale di Salerno disponeva nei confronti di D'OS RE, su richiesta dell'imputato con il consenso del pubblico ministero, l'applicazione della pena di mesi dieci di reclusione ed euro duemila di multa in continuazione con i fatti giudicati con sentenza n.268/2019 GIP Salerno, in relazione a ipotesi di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente. 2. Con un unico motivo di ricorso la difesa del D'OS, assume violazione di legge ai sensi dell'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen. in ordine alla natura della pena applicata evidenziando come, a seguito della entrata in vigore della riforma Cartabia, a decorrere dal 30 Dicembre 2022 il giudice del patteggiamento avrebbe dovuto procedere, subito dopo la lettura del dispositivo, ai sensi dell'art.545 bis cod.proc.pen., ad avvisare l'imputato della possibilità di procedere alla sostituzione della pena con le sanzioni sostitutive di cui all'art.53 L.689/81 in presenza delle condizioni legittimanti. 2.1 Assume il ricorrente che di tale facoltà le parti dell'accordo non avevano potuto avvalersi essendo la riforma entrata in vigore successivamente al perfezionamento del negozio, mentre il giudice avrebbe dovuto procedere a dare avviso all'imputato di tale facoltà, in quanto la udienza era stata celebrata in epoca successiva alla entrata in vigore della disposizione che si presentava di maggiore favore per l'imputato. Esclude inoltre che ricorressero condizioni soggettive di esclusione laddove al contrario la pure prevista condizione di disturbo da sostanze stupefacenti, legata al reato commesso, avrebbe suggerito il ricorso all'istituto maggiormente rieducativo del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.56 bis I. cit. Sotto diverso profilo non doveva ritenersi ostativa la circostanza che la pronuncia di applicazione della pena fosse stata posta in continuazione con una precedente statuizione di condanna a pena che, cumulata con quella applicata per il presente giudizio, superava il limite previsto dall'art.545 bis cod.proc.pen. che giustificava l'avviso, stante l'autonomia delle due pronunce e lo scioglimento del cumulo qualora dallo stesso possano derivare effetti favorevoli al ricorrente. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, come proposto è infondato e deve essere rigettato. 2. Il ricorrente sostanzialmente invoca, quale motivo di impugnazione della sentenza di applicazione della pena, nei rispetto delle ipotesi previste dall'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen., la inosservanza della regola processuale, introdotta dall'art.31 comma 1 del d.lgs. n.150 del 10 Ottobre 2022, in vigore dal 30 Dicembre 2022 contenuta nell'art.545 bis comma 1 cod.proc.pen., secondo la quale il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna ad una pena detentiva non superiore a quattro anni, deve dare avviso alle parti della possibilità di convertirla nelle sanzioni sostitutive indicate dall'art.53 e ss L.689/81, qualora ne ricorrano le condizioni di legge. Il ricorrente assume in particolare che l'avviso in questione si rendeva nella specie ancor più necessario in ragione del rinnovato ed ampliato campo di applicazione dell'istituto della sostituzione delle pene detentive brevi, esteso anche alla pena concordata su richiesta delle parti di cui all'art.444 cod.proc.pen., a seguito dell'entrata in vigore del già citato art.71 comma 1 lett.a) del d.lgs.150/2022, tenuto conto che l'accordo e la ratifica del patto erano intervenuti alla udienza del 1° Febbraio 2023 e quindi successivamente alla introduzione della disciplina, ritenuta dalla parte più favorevole, sia in ragione dell'ambito di applicazione delle pene sostitutive (fino a quattro anni di pena detentiva), sia in ragione della introduzione di una nuova misura sostitutiva, rappresentata dal lavoro di pubblica utilità, disciplinata dall'art.56 bis L.689/81, quale strumento alternativo in una prospettiva sanzionatoria e riparativa. Assume pertanto di essere stato pregiudicato in quanto non era stato posto in grado, a causa di una omessa completa informazione, di avvalersi dell'istituto delle pene sostitutive, nel suo ampliato e potenziato ambito di applicazione. 2.1 La prospettazione è priva di fondamento e deve essere disattesa. 3. Sotto il profilo processuale va osservato come la collocazione della disposizione di cui all'art.545 bis cod.proc.pen. all'interno del libro VII dedicato al giudizio ordinario e al capo III relativo agli atti successivi alla deliberazione, costituisce una prima ragione, di carattere generale, normativo e sistematico, secondo il quale l'avviso cui è tenuto il giudice alle parti, dopo la lettura del dispositivo, ai sensi dell'art.545 bis cod.proc.pen. attenga esclusivamente al giudizio ordinario, come peraltro è confermato dai riferimenti testuali contenuti nella disposizione, alla "lettura del dispositivo" e "sentito il PM", attività che presuppongono la presenza 2 obbligatoria di alcune parti processuali, laddove alla udienza fissata per i provvedimenti di cui all'art.448 cod.proc.pen. la presenza delle parti è soltanto eventuale (art.447 comma 2 cod.proc.pen.) 3.1 L'inferenza secondo cui la disposizione di cui all'art.545 comma 1 bis cod.proc.pen. non sia applicabile al procedimento di applicazione della pena su accordo delle parti risulta poi confermata da altre disposizioni normative, la cui interpretazione coordinata consente di affermare che il procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, regolato da scansioni in cui il contraddittorio è ancora embrionale, è assistito da autonome garanzie di informazione e di promozione della scelta della pene sostitutive, coerenti con la fluidità della fase processuale e con la natura deflattiva dell'istituto. Invero la scelta e la determinazione della pena concordata, e quindi della corrispondente sanzione sostitutiva, sono rimesse, pure sottoposte ai limiti ed ai controlli previsti dalla legge, alla disponibilità delle parti, che la esercitano nelle forme indicate dagli art.446 e 447 cod.proc.pen. secondo uno schema che precede, di regola, la udienza deputata alla decisione sulla richiesta congiunta o cui accede il consenso del PM. 3.2 In particolare l'art.447 comma 1 secondo periodo cod.proc.pen. stabilisce che "nel decreto di fissazione della udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa" e contiene un implicito riferimento alla facoltà per l'indagato di accedere agli strumenti potenziati delle pene sostitutive. Inoltre l'art.448 comma 1 bis cod.proc.pen., anch'esso introdotto dal D.Lgs. 10 Ottobre 2022 con l'art.25, prevede espressamente che l'accordo possa riguardare l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'art.53 della legge 689/81 e, nel caso in cui le parti si accordino su una misura sostitutiva, il giudice è tenuto ad esercitare i poteri officiosi previsti dall'art.545 bis comma 2 cod.proc.pen. al fine "di potere decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative"; peraltro nessun richiamo risulta operato dalla suddetta disposizione, espressamente riservata al procedimento di applicazione della pena su richiesta, agli obblighi informativi di cui all'art.545 bis comma 1 cod.proc.pen., palesando a maggiore ragione l'autonomia del procedimento che conduce alla applicazione della pena su richiesta delle parti rispetto al giudizio ordinario ove la pena, in caso di condanna, è determinata dal giudice sulla base di una valutazione discrezionale fondata sui criteri di cui all'art.133 cod.pen. 3 3.3 Alla luce di tali considerazioni deve pertanto escludersi che, nella specie, il ricorrente siano stati illegittimamente escluso dall'avviso di cui all'art.545 bis comma 1 cod.proc.pen. in quanto la disposizione in oggetto non risulta applicabile al procedimento che conduce alla applicazione della pena su richiesta di cui all'art.444 e ss. cod.proc.pen., assistita da una propria disciplina tesa a valorizzare, anche in relazione al ricorso all'applicazione di misure alternative alla pena detentiva, l'accordo negoziale dei contraddittori. 4. Quanto invece al profilo sostanziale, va osservato che nessun pregiudizio può essere derivato al ricorrente dal fatto che l'accordo sulla pena sia intervenuto in epoca anteriore alla entrata in vigore della riforma Cartabia, e quindi prima della introduzione del complesso di norme a sostegno di una giustizia riparativa, anche mediante il ricorso all'adozione di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, sul presupposto, di non essere stato posto nelle condizioni di usufruire della più ampia gamma di opportunità previste dal novellato art.53 L.689/81. 4.1 Invero la giurisprudenza di legittimità, già in epoca risalente, ha riconosciuto che, in tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta, e non alternativa, a quella di applicazione della pena, con la conseguenza che sul giudice incombe l'obbligo, ove la richiesta comprenda anche la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa qualora la sostituzione non sia applicabile (sez.4, n.18136 del 10/04/2012, Figgini, Rv.253770-01; sez.6, n.17198 del 18/04/2007, Shullani, Rv.236454-01). Invero, sia sulla base alla disciplina normativa previgente, sia sulla base della disciplina attuale, che ha incentivato l'applicazione di una pena sostitutiva tanto in relazione alla durata della pena detentiva da sostituire (elevata a quattro anni), quanto in relazione alla previsione del lavoro di pubblica utilità in sostituzione di pena detentiva non superiore a tre anni, è rimessa alla disponibilità delle parti la determinazione dei parametri edittali da sottoporre al vaglio dell'autorità giudiziaria;
ciò vale per la detentiva, ma anche per la misura della sanzione sostitutiva delle pene detentive brevi, sulla base degli indici di ragguaglio indicati dalla legge, fermi i controlli di ammissibilità della misura alternativa concordata, comunque rimessi al giudice quale condizione per la ratifica del patto, da svolgersi nelle forme di cui all'art.545 bis comma 2 cod.proc.pen., disciplina espressamente richiamata dall'art.448 comma 1 bis 4 cod.proc.pen. nel caso in cui le parti abbiano raggiunto un accordo anche sulla sostituzione della pena detentiva breve. 4.2 Invero nel procedimento di applicazione della pena su richiesta, se da un lato le parti non possono vincolare il giudice con un accordo avente ad oggetto le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, in quanto si tratta di misure che, a differenza dalla determinazione della pena entro i confini di legalità, sono fuori della disponibilità delle parti - di talchè, nel caso in cui l'accordo si riferisca anche ad esse il giudice non è vincolato a recepire, o non recepire, per intero l'accordo - dall'altro il giudice rimane vincolato per i punti concordati rientranti nella disponibilità delle parti (sez.2, n.1934 del 18/12/2015, SP e altro, Rv. 265823.01; sez.5, n.1154, del 23/03/2014, Defina, Rv.258819). 4.3 Ne consegue pertanto che, escluso l'obbligo informativo previsto dalla disposizione introdotta all'art.545 bis comma 1 cod.proc.pen. con il D.Lgs. 10/10/2022 n.150, in quanto non riferibile al procedimento di applicazione della pena su richiesta, il ricorrente ben avrebbe potuto richiedere, o concordare, una pena sostitutiva tra quelle individuate nell'art.53 L.689/81 di cui alla vigente formulazione, sia riformulando alla udienza prevista per la deliberazione, una differente proposta che tenesse conto delle modifiche normative nel frattempo intervenute, sia revocando il consenso formulato sotto la vigenza di una disciplina meno favorevole, considerato che la disciplina sostanziale di maggiore favore, eventualmente sopravvenuta o succedutasi in epoca successiva al perfezionamento dell'accordo, avrebbe comunque giustificato la revoca, ovvero la modifica dei termini del patto, atteso che il consenso prestato alla richiesta di applicazione della pena risulta comunque revocabile qualora, dopo la stipulazione del patto e prima della pronuncia della sentenza ex art.444 cod.proc.pen., sopravvenga una disciplina normativa più favorevole (sez.4, n.1531 del 8/04/2015, Azzali, Rv.263151-0; n.11209, del 23/02/2012, Marotti, Rv.252173). 4.4 Deve pertanto concludersi che nessun pregiudizio risulta essersi in concreto realizzato a detrimento della posizione processuale del D'OS il quale non è stato privato da alcuna opportunità di accedere ai benefici derivanti dalla sostituzione delle pene detentive brevi nel rinnovato ambito applicativo offerto dalla novella legislativa, anche in considerazione della misura della pena detentiva patteggiata (mesi dieci di reclusione) e del vincolo della continuazione, prospettato e riconosciuto in sentenza, rispetto ad una precedente pronuncia di condanna a pena detentiva non sostituita. 5 5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 Maggio 2023