Sentenza 23 luglio 2015
Massime • 1
In tema di divieto di custodia cautelare in carcere per l'imputato padre di prole non superiore ai sei anni, la condizione di madre-lavoratrice rileva, quale impedimento assoluto ad assistere i figli, a condizione che venga adeguatamente dimostrata la totale assenza sia di un supporto pedagogico da parte delle strutture pubbliche, sia di figure di riferimento idonee ad assicurare la tutela del minore.
Commentario • 1
- 1. Art. 275 - Criteri di scelta delle misurehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/07/2015, n. 36344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36344 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2015 |
Testo completo
36 344/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Consigliere - N. 2288/2015 Presidente SENTENZA Dott. SEVERO CHIEFFI - Dott. GIUSEPPE LOCATELLI - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI N. 24760/2015 - Consigliere - Dott. MONICA BONI - Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ES KO N. IL 10/03/1983 avverso l'ordinanza n. 150/2015 TRIB. LIBERTA' di CATANIA, del 25/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Autorico Giaquille, ie riмі десто del ricarse;
che ha dicesto RM Udit i difensor Avv.; е -1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 25 marzo 2015 il Tribunale di Catania - costituito -ha rigettato l'appello proposto da SE ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen. IR PE avverso l'ordinanza emessa dal GIP della medesima sede in data 12 gennaio 2015. Giova precisare che la misura cautelare concerne il delitto di partecipazione (sino al mese di aprile dell'anno 2010) alla associazione mafiosa Santapaola - Ercolano, operante in Catania, fatto per cui il SE risulta condannato in primo grado alla pena di anni otto di reclusione. Con l'istanza respinta dal GIP era stata chiesta la sostituzione della misura in atto della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 275 co.4 cod.proc.pen., norma che prevede il divieto applicativo della custodia in carcere lì dove il soggetto sia padre di minore di età non superiore a sei anni e la madre risulti deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. Si rappresentava nell'istanza la particolare condizione familiare con impossibilità della coniuge del SE, GL GA, di prestare assistenza alla prole (una RYT figlia di anni quattro ed un figlio di un anno) in quanto la stessa svolge attività lavorativa come titolare di una ditta di autonoleggio con orario 8.30-13.00 e 15.00 20.00. La necessaria assistenza, in particolare, alla figlia minore è anche correlata, nell'istanza, alla esistenza di disturbi comportamentali della medesima, certificati dalla ASL di zona. Per quanto qui rileva, il Tribunale, ferma restando la astratta possibilità di applicazione della norma anche per i soggetti raggiunti dalla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275 co.3 cod.proc.pen., riteneva, in rapporto alla particolare condizione della figlia minore (di età inferiore a sei anni) non applicabile la disposizione normativa invocata per l'assenza di prova circa la «assoluta impossibilità della madre di prestare assistenza alla prole >>. E' stato infatti allegato il mero svolgimento di attività lavorativa, da parte della madre, peraltro in forma imprenditoriale - il che non impedisce l'assunzione di personale tale da determinare la riduzione della sua presenza al lavoro e ciò www non può ritenersi condizione tale da implicare detta impossibilità, anche in rapporto alla possibilità della bimba di essere presa in carico nelle ore di - assenza della madre - da strutture pubbliche di sostegno o da altri familiari (non risulta provata l'impossibilità di accudire la bimba da parte della nonna paterna e e 2 la patologia da cui risulta affetta la nonna materna non appare di entità tale da determinare la condizione di impossibilità). Peraltro, il Tribunale in ogni caso evidenziava la ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza», tali da impedire l'applicazione della norma di favore, in rapporto al ruolo svolto nella compagine mafiosa dal SE, tale da imporre la formulazione di un giudizio di spiccata capacità criminale nei confronti del medesimo e ciò in rapporto alle convergenti dichiarazioni acquisite a carico, cui si unisce il rilievo di una ulteriore condanna per estorsione aggravata commessa nell'ottobre del 2006. -2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore SE IR PE, deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione. Si rappresenta che la finalità della norma contenuta nell'art. 275 co.4 cod.proc.pen. è esclusivamente quella di garantire lo sviluppo della personalità del minore e che i titoli di reato non possono essere, pertanto, di ostacolo alla applicazione della previsione di legge. Si afferma inoltre, nel merito, che la particolari condizioni di salute della figlia RM minore rendono necessaria la presenza della figura paterna e che non possono venire in rilievo figure sostitutive (familiari o socio-educative) rispetto alla necessaria presenza dei genitori. Da qui la erronea applicazione della norma citata, posto che era stata documentata la impossibilità della madre di essere presente in maniera continuativa dato lo svolgimento di attività lavorativa il che, sulla scia di altri precedenti arresti di questa Corte di legittimità, avrebbe dovuto consentire la sostituzione della misura. Si contesta inoltre la motivazione espressa in punto di esigenze cautelari di 'eccezionale rilievo', posto che per tali va intesa esclusivamente la 'sostanziale certezza' della reiterazione della condotta illecita, in condizione diversa da quella carceraria, aspetto sul quale non vi è congrua esplicazione delle ragioni a sostegno.
3. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, per le ragioni che seguono.
3.1 Le critiche rivolte al Tribunale in riferimento alla denegata applicazione della previsione di legge di cui all'art. 275 co.4 cod. proc.pen. muovono da una erronea ricostruzione dei contenuti della decisione impugnata. In astratto il Tribunale ha ritenuto possibile l'applicazione della norma in parola anche nelle ipotesi di sussistenza della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere di cui all'art. 275 co.3 cod.proc.pen. correlata alla ricorrenza 3 е di gravi indizi di colpevolezza per il delitto di associazione mafiosa ( in senso conforme, Sez. I n. 5304 del 25.9.1997, rv 208989). In ciò si è data corretta applicazione al principio per cui la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per i soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza in riferimento al delitto di associazione mafiosa può cedere rispetto al bisogno di tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto alla salute e allo sviluppo psico-fisico dei minori. -Il diniego è dunque - in fatto e risulta «interno» alla previsione di legge, posto che il Tribunale ha ritenuto assente lo specifico presupposto rappresentato dalla assoluta impossibilità» per il residuo coniuge (la madre) di svolgere le funzioni educative e assistenziali. Sul punto va ricordato che la norma di cui all'art. 275 co.4 non introduce come limite all'applicazione della custodia cautelare nei confronti del genitore padre una mera condizione soggettiva - correlata alla necessità di tutela dello sviluppo della personalità del bambino sino all'età di sei anni ma si muove su un piano funzionale di «necessaria presenza» di almeno una delle figure genitoriali. Tale figura in via prioritaria viene identificata in quella della madre. Solo lì dove la madre sia deceduta o 'assolutamente impossibilitata a dare RY assistenza', la direzione della tutela transita sulla figura paterna. Dunque la verifica operata dal Tribunale, nel caso qui in esame, ha avuto ad oggetto essenzialmente la condizione vissuta dalla madre della minore, nel senso della compatibilità tra lo svolgimento delle funzioni assistenziali (a favore della minore) e lo svolgimento di attività lavorativa. Le valutazioni di fatto operate, sul tema, dal Tribunale non contengono alcun vizio di logicità e non sono pertanto sindacabili ulteriormente, posto che questa Corte di legittimità, nei precedenti arresti sul tema, ha già precisato che non sussiste il divieto di custodia cautelare in carcere dell'imputato padre di prole infratreenne, qualora l'impedimento della madre ad assisterla sia costituito dalla sua attività lavorativa (Sez. I n. 46290 del 4.12.2008, rv 242082). La ragione di tale orientamento che questo Collegio condivide sta essenzialmente nella interpretazione della disposizione normativa per come la stessa è testualmente redatta. Assimilare l'ipotesi di madre 'deceduta' a quella di 'assoluta impossibilità a prestare assistenza' (così come realizzato dal legislatore) evoca, nel secondo caso, una nozione di impossibilità correlata ad un impedimento (fisico o comunque funzionale) di entità tale da determinare una oggettiva e tendenzialmente duratura - impossibilità di prestare la dovuta assistenza, il che non equivale ad una 'temporanea assenza' dal domicilio della madre allo scopo di recarsi altrove per esigenze lavorative. 4 ме In tal caso, infatti, non può parlarsi di «assoluta impossibilità» quanto di necessità di conciliare -per alcune ore del giorno - l'esercizio di attività diversa con gli ordinari compiti di vigilanza e accudimento della prole. Si tratta, pertanto, di condizione di fatto vissuta dalla maggior parte dei nuclei familiari con prole, che non determina una necessaria modifica - nel sottostante bilanciamento degli interessi - del regime di contenimento della constatata- pericolosità sociale del soggetto padre. La difficoltà di esercizio dei compiti assistenziali, che si determina a carico della 'lavoratrice madre' se da un lato non equivale alla «assoluta impossibilità» (perchè i compiti di assistenza risultano comunque esercitati nelle ore diverse da quelle lavorative) dall'altro risulta vincibile - pur in assenza del padre detenuto - attraverso il supporto pedagogico assicurato da strutture pubbliche, presenti sul territorio, nonchè attraverso l'intervento di altre figure di riferimento idonee ad assicurare la tutela del minore. Solo in ipotesi di adeguata dimostrazione della totale assenza di strutture o di figure soggettive idonee a tale scopo potrebbe ritenersi rilevante la mera condizione di 'madre lavoratrice' al fine di ritenere applicabile la previsione di legge dell'art. 275 co.4 cod.proc.pen. nei confronti del detenuto padre (in tal senso Sez. IV n. 14582 del 26.3.2010 rv 247131). RY Tali considerazioni, peraltro, non si pongono in contrasto con quanto affermato da Sez. VI n. 29355 del 30.4.2014, rv 259934 (decisione citata dal ricorrente). Nell'ipotesi in tal sede scrutinata, questa Corte di legittimità ha preso atto della esistenza di un impedimento fisico della madre di notevole entità (donna affetta da grave patologia neoplastica e da sindrome ansioso depressiva) tale da rendere improbabile la idoneità concreta della persona a svolgere i compiti assistenziali nei confronti della minore (e ha comunque censurato l'assenza di verifica concreta su tale aspetto da parte del giudice di merito). Si è poi affermato che la mancanza di idoneità funzionale della figura materna, ove accertata, rende necessaria l'applicazione della norma in parola con il recupero di presenza dell'altra figura genitoriale, non potendo ritenersi soddisfatto l'obiettivo di tutela del minore dalla sola esistenza di strutture assistenziali o figure familiari di supporto. Ciò è del tutto condivisibile, come si è detto in apertura, sempre che vi sia la descritta mancanza di idoneità assistenziale della residua figura genitoriale, intesa come impedimento oggettivo e non come necessità di conciliare più attività nel corso della medesima giornata. bisogno educativo e di crescita del minore, pertanto, è tutelato - secondo lo spirito della norma - dalla presenza attiva (il che non equivale a dire presenza e 5 costante) di uno dei due genitori, in ciò risolvendosi il bilanciamento degli interessi realizzato dal legislatore.
3.2 Nel caso in esame, pertanto, appare del tutto rispettosa dei contenuti normativi e non illogica la valutazione, operata dal Tribunale, per cui le rilevanti esigenze di assistenza dei minori possono essere tutelate tramite un diverso assetto organizzativo dei profili aziendali che consenta alla madre di svolgere tale fondamentale compito, anche con l'auslio di strutture pubbliche di assistenza all'infanzia, al contempo tutelando le esigenze di cautela sociale poste a fondamento della restrizione carceraria del SE IR. Tale aspetto risulta assorbente in quanto legittima il diniego alla applicazione della particolare previsione di legge di cui all'art. 275 co.4 cod.proc.pen., fermo restando che la motivazione in tema di esigenze cautelari di 'eccezionale rilevanza' (ulteriore dato ostativo posto a carico del SE) risulta logicamente espressa e fondata su dati obiettivi e non appare, pertanto, sindacabile nella presente sede di legittimità. Non può dirsi infatti che in tal caso il giudice del meritro debba fornire la prova R della 'certezza della reiterazione criminosa', come ipotizzato nel ricorso, posto che il giudizio in tema di esigenze cautelari resta di tipo prognostico (pericolo concreto) e non muta lì dove sia imposta una valutazione del 'maggior gardo' di probabilità. Non irragionevole è dunque la considerazione per cui il constatato livello elevato di inserimento nel gruppo criminoso e la commissione di reati estorsivi in attuazione del programma associativo rappresentano indicatori di un pericolo di reiterazione della condotta illecita particolarmente elevato, tale da rendere sussistente il 'grado' di esigenze cautelari richiesto dalla norma in parola. Non vi sono pertanto profili di illogicità o vizi interpretativi rilevabili nella decisione impugnata ed in rapporto alle argomentazioni svolte dal ricorrente. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p. comma 1 ter. е Così deciso il 23 luglio 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Severo Chieffi profi DEPOSITATA IN CANCELLERIA -8 SET 2015 IL CANCELLIERE Statania FAIELLA 7